Evento di Formazione Commissione Diritto del Lavoro

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“AGENTI-RAPPRESENTANTI E ALTRE FIGURE COMMERCIALI: ASPETTI CIVILISTICI, FISCALI E PREVIDENZIALI” Evento di Formazione Commissione Diritto del Lavoro 21.09.2010 Dott.Rag.Filippo Mengucci - Dott.Rag.Lino Schina Avv.to Pietro Morrone

“AGENTI-RAPPRESENTANTI E ALTRE FIGURE COMMERCIALI: ASPETTI CIVILISTICI, FISCALI E PREVIDENZIALI” FONTI NORMATIVE CONTRATTO DI AGENZIA - “EVOLUZIONI” PROFILI CONTRATTUALI CONTRATTO INTERNAZIONALE DI AGENZIA - “CENNI” ALTRE FIGURE CONTRATTUALI AFFINI - “CENNI” ACCORDI ECONOMICI CONTRATTUALI DI CATEGORIA - AEC RUOLO AGENTI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO CONTRIBUTI E PREVIDENZA COMPOSIZIONE CONTROVERSIE MEMORANDUM OPERATIVO ODCEC Roma 21.09.2010

FONTI NORMATIVE ART. 1751 C.C. DIRETTIVA COMUNITARIA N. 653 del 18.12.1986 LEGGE 911 del 1971 attuando la direttiva, modifica l’art. 1751 c.c. D.Lgs. n. 303 del 1991, e D.Lgs. N. 65 del 1999 modificano Accordi ponte del 1992 Sentenza Corte di Giustizia europea del 23 marzo 2006 Sentenza Corte di Cassazione n. 21309 del 3 ottobre 2006 ODCEC Roma 21.09.2010

ART. 1751 C.C.e gli AEC di categoria Nuovi AEC del 2009 ODCEC Roma 21.09.2010

CONTRATTO DI AGENZIA “EVOLUZIONI” Il nuovo contratto di agenzia Nella Gazzetta Ufficiale N. 65 del 19/3/99 è stato pubblicato il decreto legislativo 15/2/99 N. 65 che adegua la disciplina della attività degli Agenti di commercio alla direttiva 86/653 CEE. Il provvedimento in questione si era reso necessario a causa delle obiezioni sollevate dall'Unione Europea al modo in cui il Governo italiano aveva recepito la direttiva 86/656 CEE. In pratica il Decreto legislativo 65/99 integra il precedente Decreto Legislativo 303/91, apportando significative modificazioni alle norme civilistiche inerenti il Contratto di Agenzia. Provvedimenti, questi, cui si aggiunge l' art. 23 della legge comunitaria n. 422/2000 che, in attuazione del comma 4 dell'art. 20 della Direttiva Comunitaria n. 86/653, ha introdotto la c.d. indennità di non concorrenza, integrando l'art. 1751 bis codice civile. ODCEC Roma 21.09.2010

Art. 1742. (Nozione) - Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata. - Il contratto deve essere provato per iscritto. Ciascuna parte ha diritto di ottenere dall'altra un documento dalla stessa sottoscritto che riproduca il contenuto del contratto e delle clausole aggiuntive. Tale diritto è irrinunciabile. ODCEC Roma 21.09.2010

Art. 1743 (Diritto di esclusiva) Il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività, né l'agente può assumere l'incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro. ODCEC Roma 21.09.2010

L'agente non ha facoltà di riscuotere i crediti del Art. 1744 (Riscossioni) L'agente non ha facoltà di riscuotere i crediti del preponente. Se questa facoltà gli è stata attribuita, egli non può concedere sconti o dilazioni senza speciale autorizzazione. ODCEC Roma 21.09.2010

Art. 1745 (Rappresentanza dell'agente) - Le dichiarazioni che riguardano l'esecuzione del contratto concluso per il tramite dell'agente e i reclami relativi alle inadempienze contrattuali sono validamente fatti all'agente. - L'agente può chiedere i provvedimenti cautelari nell'interesse del preponente e presentare i reclami che sono necessari per la conservazione dei diritti spettanti a quest'ultimo ODCEC Roma 21.09.2010

Art. 1746 (Obblighi dell'agente) Nell'esecuzione dell'incarico l'agente deve tutelare gli interessi del preponente ed agire con lealtà e buona fede. In particolare deve adempiere l'incarico affidatogli in conformità delle istruzioni ricevute e fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli, e ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari. E' nullo ogni patto contrario. Egli deve altresì osservare gli obblighi che incombono al commissionario ad eccezione di quelli di cui all'articolo 1736, in quanto non siano esclusi dalla natura del contratto di agenzia. E' vietato il patto che ponga a carico dell'agente una responsabilità, anche solo parziale, per l'inadempimento del terzo. E però consentito alle parti di concordare di volta in volta la concessione di una apposita garanzia da parte dell'agente, purché ciò avvenga con riferimento a singoli affari, individualmente determinati; l'obbligo di garanzia assunto dall'agente non sia di ammontare più elevato della provvigione che per quell'affare l'agente medesimo avrebbe diritto a percepire; sia previsto per l'agente un apposito corrispettivo. ODCEC Roma 21.09.2010

Art. 1747 (Inadempimento dell'agente) L'agente che non è in grado di eseguire l'incarico affidatogli deve dare immediato avviso al preponente. In mancanza è obbligato al risarcimento del danno. ODCEC Roma 21.09.2010

ODCEC Roma 21.09.2010 Art. 1748 (Diritti dell'agente) - Per tutti gli affari conclusi durante il contratto l'agente ha diritto alla provvigione quando l'operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento. - La provvigione è dovuta anche per gli affari conclusi dal preponente con terzi che l'agente aveva in precedenza acquisito come clienti per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona o alla categoria o gruppo di clienti riservati all'agente, salvo che sia diversamente pattuito. - L'agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi dopo la data di scioglimento del contratto se la proposta è pervenuta al preponente o all'agente in data antecedente o gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all'attività da lui svolta; in tali casi la provvigione è dovuta solo all'agente precedente, salvo che da specifiche circostanze risulti equo ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti. - Salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta all'agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo. La provvigione spetta all'agente, al più tardi, inderogabilmente, dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico. - Se il preponente e il terzo si accordano per non dare, in tutto o in parte, esecuzione al contratto, l'agente ha diritto, per la parte ineseguita, ad una provvigione ridotta nella misura determinata dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità. - L'agente è tenuto a restituire le provvigioni riscosse solo nelle ipotesi e nella misura in cui sia certo che il contratto tra il terzo e il preponente non avrà esecuzione per cause non imputabili al preponente. E' nullo ogni patto più sfavorevole all'agente. - L'agente non ha diritto al rimborso delle spese di agenzia . ODCEC Roma 21.09.2010

Art 1749 (Obblighi del preponente) - Il preponente, nei rapporti con l'agente, deve agire con lealtà e buona fede. Egli deve mettere a disposizione dell'agente la documentazione necessaria relativa ai beni o servizi trattati e fornire all'agente le informazioni necessarie all'esecuzione del contratto; in particolare avvertire l'agente, entro un termine ragionevole, non appena preveda che il volume delle operazioni commerciali sarà notevolmente inferiore a quello che l'agente avrebbe potuto normalmente attendersi. Il preponente deve inoltre informare l'agente, entro un termine ragionevole, dell'accettazione o del rifiuto o della mancata esecuzione di un affare procuratogli. - Il preponente consegna all'agente un estratto conto delle provvigioni dovute al più tardi l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale esse sono maturate. L'estratto conto indica gli elementi essenziali in base ai quali è stato effettuato il calcolo delle provvigioni. Entro il medesimo termine le provvigioni liquidate devono essere effettivamente pagate all'agente. - L'agente ha diritto di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni necessarie per verificare l'importo delle provvigioni liquidate ed in particolare un estratto dei libri contabili. - E' nullo ogni patto contrario alle disposizioni del presente articolo. ODCEC Roma 21.09.2010

Art. 1750 (Durata del contratto o recesso) - Il contratto di agenzia a tempo determinato che continui ad essere eseguito dalle parti successivamente alla scadenza del termine si trasforma in contratto a tempo indeterminato. - Se il contratto di agenzia è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto stesso dandone preavviso all'altra entro un termine stabilito. - Il termine di preavviso non può comunque essere inferiore ad un mese per il primo anno di durata del contratto, a due mesi per il secondo anno iniziato, a tre mesi per il terzo anno iniziato, a quattro mesi per il quarto anno, a cinque mesi per il quinto anno e a sei mesi per il sesto anno e per tutti gli anni successivi. - Le parti possono concordare termini di preavviso di maggiore durata, ma il preponente non può osservare un termine inferiore a quello posto a carico dell'agente. - Salvo diverso accordo tra le parti, la scadenza del termine di preavviso deve coincidere con l'ultimo giorno del mese di calendario. ODCEC Roma 21.09.2010

Art. 1751 (Indennità in caso di cessazione del rapporto) All'atto della cessazione del rapporto il preponente è tenuto a corrispondere all'agente un'indennità se ricorrano le seguenti condizioni: - l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti; - il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti. L'indennità non è dovuta: - quando il preponente risolve il contratto per un'inadempienza imputabile all'agente, la quale, per la sua gravità non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto; - quando l'agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all'agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività; - quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l'agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto di agenzia. L'importo dell'indennità non può superare una cifra equivalente ad un'indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione. - La concessione dell'indennità non priva comunque l'agente del diritto all'eventuale risarcimento dei danni. - L'agente decade dal diritto all'indennità prevista dal presente articolo se, nel termine di un anno dallo scioglimento del rapporto, omette di comunicare al preponente l'intenzione di fare valere i propri diritti. - Le disposizioni di cui al presente articolo sono inderogabili a svantaggio dell'agente. - L'indennità è dovuta anche se il rapporto cessa per morte dell'agente. ODCEC Roma 21.09.2010

Art. 1751 bis (Patto di non concorrenza) Il patto che limita la concorrenza da parte dell'agente dopo lo scioglimento del contratto deve farsi per iscritto. Esso deve riguardare la medesima zona, clientela e genere di beni o servizi per i quali era stato concluso il contratto di agenzia e la sua durata non può eccedere i due anni successivi all'estinzione del contratto. L'accettazione del patto di non concorrenza comporta, in occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione all'agente commerciale di una indennità di natura non provvigionale. L'indennità va commisurata alla durata, non superiore a due anni dopo l'estinzione del contratto, alla natura del contratto di agenzia e all'indennità di fine rapporto. La determinazione della indennità in base ai parametri di cui al precedente periodo è affidata alla contrattazione tra le parti tenuto conto degli accordi economici nazionali di categoria. In difetto di accordo l'indennità è determinata dal giudice in via equitativa anche con riferimento: - alla media dei corrispettivi riscossi dall'agente in pendenza di contratto ed alla loro incidenza sul volume d'affari complesssivo nello stesso periodo; - alle cause di cessazione del contratto di agenzia; - all'ampiezza della zona assegnata all'agente; - all'esistenza o meno del vincolo di esclusiva per un solo preponente ODCEC Roma 21.09.2010

Art. 1752 (Agente con rappresentanza) Le disposizioni del presente capo si applicano anche nell'ipotesi in cui all'agente è conferita dal preponente la rappresentanza per la conclusione dei contratti. ODCEC Roma 21.09.2010

PROFILI CONTRATTUALI RIFERIMENTI NORMATIVI - Codice Civile: artt. 1742 – 1752. - Legge 3 maggio 1985, n. 204: Disciplina dell’attività di agente e rappresentante di commercio. - D. M. 21 agosto 1985: Norme di attuazione della Legge 3 maggio 1985, n. 204. - Direttiva 86/653/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti. - D. Lgs. 10 settembre 1991, n. 303: Attuazione della direttiva 86/653/CEE relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti (Legge comunitaria 1990). - D. Lgs. 15 febbraio 1999, n. 65: Adeguamento della disciplina relativa agli agenti commerciali indipendenti, in ulteriore attuazione della direttiva 86/653/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1986. - D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Art. 11 ODCEC Roma 21.09.2010

LA FIGURA PROFESSIONALE La Direttiva CEE n. 86/653 definisce “agente commerciale” la persona che, in qualità di intermediario indipendente, è incaricata in maniera permanente di trattare per un’altra persona, chiamata “preponente”, la vendita o l’acquisto di merci, ovvero di trattare e concludere dette operazioni in nome e per conto del preponente. Secondo la giurisprudenza: “agente di commercio” è colui che viene stabilmente incaricato da una o più imprese di promuovere la conclusione di contratti in una o più zone determinate; “rappresentante di commercio” è colui che viene stabilmente incaricato da una o più imprese di concludere contratti in una o più zone determinate. ODCEC Roma 21.09.2010

- in regime di completa autonomia, Secondo quanto stabilito nell'art. 1742 del Codice Civile l'agente di commercio si caratterizza per lo svolgimento di una attività: - stabile e continuativa, volta a promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente; - in una zona determinata, solitamente con diritto e obbligo di esclusiva; - in regime di completa autonomia, - con retribuzione a provvigione sugli affari da lui conclusi. L’incarico deve essere conferito con un contratto, il quale deve essere provato per iscritto. Non può essere considerato agente o rappresentante di commercio colui il quale venga saltuariamente incaricato di promuovere o concludere contratti. ODCEC Roma 21.09.2010

L’agente di commercio è colui che viene stabilmente incaricato – con regolare contratto di agenzia o “mandato” redatto in forma scritta - da una o più imprese, di promuovere la conclusione di contratti di vendita in una o più zone determinate, in regime di completa autonomia, con retribuzione a provvigione sugli affari conclusi. ODCEC Roma 21.09.2010

L’articolo 74 del D. Lgs. n. 59 del 2010 (cd L’articolo 74 del D.Lgs. n. 59 del 2010 (cd. Direttiva servizi) assegna alla dichiarazione di inizio attività (ex articolo 19 della legge n. 241 del 1990) il compito di fungere da nuova modalità di accesso alla professione. Tuttavia, in carenza di titolo o esperienza equipollenti, è confermato l’esame per l’accesso alla professione. Il comma 2 del predetto articolo 74 assoggetta le attività a dichiarazione di inizio di attività differita (l’attività può essere esercitata solo dopo il decorso di trenta giorni dalla presentazione delle dichiarazione) da presentare alla Camera di Commercio competente per territorio. La Direttiva servizi è quella che ha anche modificato - semplificandolo - l’esercizio di alcune attività economiche quali: accesso al commercio; esercizi di vicinato e forme speciali di vendita; somministrazione di alimenti e bevande (bar e ristoranti); attività artigianali. ODCEC Roma 21.09.2010

ODCEC Roma 21.09.2010 LA COMPETENZA DELLE PROVVIGIONI Sotto l’aspetto prettamente operativo il conto provvigioni rappresenta la rendicontazione, contrattualmente prevista dagli AEC, nella quale vengono riepilogate le varie provvigioni al fine di mettere l’agente/rappresentante in condizione di poter effettuare i dovuti controlli. FONTE NORMATIVA Il conto provvigioni rappresenta un adempimento contrattuale in quanto così previsto dagli AEC (Accordi Economici Collettivi) settorialmente vigenti nei settori quali: * Commercio - art. 6 AEC 09 giugno 1988 – CCNL 26/2/2002 - VERBALE DI ACCORDO 16/2/2009 CCNL 20/02/2009 * Artigianato - art. 6 AEC 01 dicembre 1989 - CCNL 12/6/2002 * Industria/Confindustria - art. 7 AEC 16 novembre 1988 - CCNL 20/3/2002 - VERBALE DI ACCORDO 20/12/2007 * Industria/API/CONFAPI - art. 7 AEC 25 luglio 1989 - CCNL 26/02/2002 * Federagenti/CNAI/UNCI – CCNL 22/02/2001 – CCNL 25/03/2009 In applicazione di quanto sopra le Case mandanti devono curare la liquidazione delle provvigioni alla fine di ciascun trimestre ed entro 30 giorni dalla scadenza dello stesso devono inviare a ciascun agente/rappresentante di cui si avvalgono sia il conto provvigioni che il relativo importo, il tutto ovviamente nel rispetto delle formalità e delle normative vigenti in materia fiscale. in materia è intervenuto anche il D.Lgs. 303/1991, in seguito al quale anche l’art. 1748 c.c. nella nuova stesura stabilisce che il preponente deve consegnare l’estratto conto non oltre l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre in corso. ODCEC Roma 21.09.2010

LA MODULISTICA E I DATI DA RIPORTARE Le disposizioni degli AEC non prevedono una specifica forma e le Case mandanti possono avvalersi della modulistica appositamente predisposta e reperibile presso le primarie case editrici e/o librerie specializzate. Nel conto provvigioni devono essere specificatamente e distintamente indicati i dati relativi: - agli estremi dell’ordine e della fattura (numero, data, cliente, ecc.); - alle condizioni di pagamento come convenute; - agli importi delle relative provvigioni (in genere quelle maturate nel senso che gli ordini sono andati a buon fine); - agli anticipi eventualmente corrisposti nel periodo stesso; - all’importo totale delle provvigioni sia al lordo che al netto delle trattenute previdenziali e fiscali. Il citato art. 1748 c.c. si limita ad affermare che l’estratto conto deve indicare gli elementi essenziali in base ai quali è stato effettuato il calcolo delle provvigioni ODCEC Roma 21.09.2010

ODCEC Roma 21.09.2010 CONTESTAZIONI SUL CONTO PROVVIGIONI A fronte ed in conseguenza di contestazioni, le somme eventualmente dovute devono essere versate non oltre 30 giorni dalla definizione delle controversie. In merito ad eventuali contestazioni gli AEC del commercio e dell’artigianato prevedono che, se non presentate entro 60 giorni dal ricevimento del conto provvigioni, lo stesso si intende definitivamente approvato. INTERESSI PER RITARDATI PAGAMENTI In caso di pagamenti ritardati oltre 15 giorni rispetto ai termini stabiliti, la Casa mandante è tenuta ad un interesse pari al tasso ufficiale di sconto. Questa tolleranza potrebbe ritenersi non più valida dopo che nel nuovo art. 1748 c.c. è stato stabilito che le provvigioni devono essere effettivamente pagate entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del trimestre. TERMINI MINISTERIALI Essendo il conto provvigioni contrattualmente previsto entro 30 giorni dal trimestre considerato, questi sono i termini di calendario nell’anno: 30 GENNAIO - 4’ trimestre anno precedente (ottobre/dicembre) 30 APRILE - 1’ trimestre (gennaio/marzo) 30 LUGLIO - 2’ trimestre (aprile/giugno) 30 OTTOBRE - 3’ trimestre (luglio/settembre ODCEC Roma 21.09.2010

PRINCIPIO DI COMPETENZA DELLE PROVVIGIONI D.Lgs. 15 febbraio 1999, n. 65: introduce rilevanti modifiche alle disposizioni del codice civile relative al contratto di agenzia. Prevede, tra l’altro, nel nuovo art. 1742 del codice civile, la prova scritta del contratto di agenzia. Inoltre al nuova formulazione dell’articolo in oggetto specifica il principio di competenza delle provvigioni e la relativa imputazione da parte della ditta mandante e dell’agente. Principio Contabile n. 11, Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti: specifica che i ricavi per prestazioni di servizi, e quindi anche le provvigioni, sono di competenza dell’esercizio in cui i servizi sono resi e fatturabili. Invece i ricavi per le cessioni di beni mobili devono essere imputati al momento del passaggio della proprietà che avviene, solitamente, con la consegna o la spedizione. Art. 1748 codice civile: detta i diritti dell’agente. L’agente ha diritto alla provvigione per tutti gli affari conclusi durante il contratto per effetto del suo intervento. Il diritto a percepire la provvigione scatta successivamente all’esecuzione dell’affare, salvo che sia diversamente pattuito. Art. 75, co. 1, D.P.R. 22.12.1986, n. 917: detta le norme generali sui componenti del reddito d’impresa. In particolare viene disposto il principio di competenza, di certezza, determinabilità ed inerenza in riferimento sia a ricavi e proventi che a costi e spese. ODCEC Roma 21.09.2010

PROVVIGIONE - RETRIBUZIONE DELL’AGENTE: in base all’art. 1748 del codice civile, per tutti gli affari conclusi durante il contratto l’agente ha diritto alla provvigione quando l’operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento. La provvigione è pattuita, di solito, in forma percentuale: viene stabilito contrattualmente il valore proporzionale all’affare. DIRITTO DELL’AGENTE ALLA PROVVIGIONE: il diritto a percepire la provvigione, salvo diversa pattuizione, spetta all’agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo. La provvigione spetta all’agente, al più tardi, inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito (leggi: pagamento) o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico. Pertanto, il diritto alla provvigione sorge solo dopo che il cliente ha pagato. ODCEC Roma 21.09.2010

LIMITI AL DIRITTO ALLA PROVVIGIONE: nella tabella di cui sotto vengono individuati i casi in cui spetta o meno la provvigione all’agente. ODCEC Roma 21.09.2010

In base all’art. 1748, co. 5 del codice civile spetta all’agente una provvigione ridotta determinata dagli usi o dal giudice secondo equità. Gli accordi AEC (Accordi Economici Collettivi) stabiliscono una provvigione ridotta dal 25% al 50%. Se l’ordine proposto viene eseguito solo parzialmente per cause non imputabili al preponente spetta la provvigione solamente sulla parte (di ordine) che è stata evasa. ODCEC Roma 21.09.2010

PRINCIPIO DI COMPETENZA: I ricavi per prestazioni di servizi, e quindi anche le provvigioni, sono di competenza dell’esercizio in cui i servizi sono resi e fatturabili. I ricavi per le cessioni di beni mobili devono essere imputati al momento del passaggio della proprietà che avviene solitamente, secondo le modalità contrattuali, alla consegna o alla spedizione. Secondo tale principio i costi, certi o presunti, devono essere correlati con i ricavi d’esercizio. ODCEC Roma 21.09.2010

IMPRESA PREPONENTE - IMPUTAZIONE DEI RICAVI: I ricavi e i proventi, i costi e le spese, se non diversamente stabilito, devono essere considerati secondo il principio di competenza se la loro esistenza è certa e se sono determinabili nel loro ammontare. Il momento di imputazione dei ricavi e dei costi: per le cessioni di beni mobili è la data di consegna o spedizione salvo che sia diversa e successiva la data in cui si verifica l’effetto traslativo; per le prestazioni di servizi è la data in cui le prestazioni stesse sono ultimate. In riferimento al principio di correlazione tra ricavi e costi l’orientamento ministeriale è quello di consentire la deducibilità dei costi, anche se da sostenersi in successivi periodi d’imposta, negli esercizi in cui si producono i ricavi. Per il principio di cui sopra i ricavi derivanti da cessioni di beni mobili da parte di una ditta mandante e la spesa per la relativa provvigione concorrono a formare il reddito imponibile nell’esercizio della consegna o spedizione dei beni al cliente, indipendentemente dal momento in cui si verifica l’aspetto finanziario dell’operazione. ODCEC Roma 21.09.2010

AGENTE - IMPUTAZIONE DELLE PROVVIGIONI: come specificato sopra il nuovo articolo 1748 del codice civile stabilisce che, salvo diversa pattuizione, il diritto alla provvigione da parte dell’agente spetta dal momento in cui la ditta mandante ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione nei confronti del terzo cliente. Nella pratica si possono verificare i seguenti casi: -Regola Generale: prevede che per l’agente le provvigioni rilevano dal momento della consegna dei beni al cliente; -Diversa Pattuizione Contrattuale: nel caso in cui il contratto preveda un termine diverso di regolazione, solitamente corrispondente al momento di pagamento da parte del cliente, è a quest’ultimo termine che si deve fare riferimento per stabilire il principio di competenza. ODCEC Roma 21.09.2010

Anche se le parti fissano un termine successivo a quello della consegna dei beni, la provvigione spetta all’agente inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico. N.B.: in base al nuovo art. 1748 del codice civile per stabilire il periodo di competenza delle provvigioni degli agenti occorre conoscere esattamente le diverse pattuizioni contrattuali. Nella realtà, se il contratto prevede come termine di maturazione della provvigione il pagamento da parte del cliente verso la ditta mandante, l’agente deve contabilizzare la provvigione solo al verificarsi della condizione contrattuale. In tale caso può esistere un disallineamento tra l’imputazione del costo da parte della ditta mandante e al rilevazione del ricavo da parte dell’agente, situazione questa ritenuta possibile anche dalla Comm. Trib. Centrale 02.02.1995, n. 395 e dalla Comm. Trib. Centrale 03.02.1994, n. 436 (diversamente la R.M. 26.05.1980, n. 9/934 che dispone che l’agente deve imputare la provvigione al momento della consegna dei beni senza tenere conto delle diverse pattuizioni contrattuali). N.B.: date le modifiche all’art. 1748 del codice civile è opportuno un chiarimento ministeriale per conoscere l’effettivo verificarsi del momento d’imputazione delle provvigioni ODCEC Roma 21.09.2010

CONTRATTO INTERNAZIONALE DI AGENZIA: “CENNI” Per tutti i Paesi membri dell’Unione Europea la disciplina minima in materia di contratti di agenzia è costituita dalle disposizioni della Direttiva 86/653/CEE (la “Direttiva”), come recepita dalle singole legislazioni nazionali. Senza entrare troppo nello specifico di tale disciplina, in questa sede è sufficiente rilevare che gli artt. 17, 18 e 19 della Direttiva stabiliscono i casi in cui all’agente spetta l’indennità di fine rapporto e le relative eccezioni. In particolare, l’art. 17 stabilisce che l’agente ha diritto a ricevere dal preponente, in caso di “estinzione del contratto” (compreso il decesso dell’agente), una indennità di fine rapporto e/o una riparazione del pregiudizio subito in conseguenza dell’estinzione del rapporto. L’art. 18 della Direttiva, invece, elenca i casi in cui l’indennità e/o la riparazione non è dovuta dal preponente, ovvero quando: a) il preponente risolve il contratto per un'inadempienza imputabile all'agente commerciale; b) l'agente commerciale recede dal contratto tranne nel caso in cui il recesso di quest’ultimo sia attribuibile a comportamenti illegittimi del preponente oppure alle condizioni di salute dell’agente (quali età, malattia o ogni altra infermità che non permetta all’agente di proseguire l’attività); c) l'agente, d’accordo con il preponente, cede ad un terzo i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto d'agenzia. ODCEC Roma 21.09.2010

SCHEMA DI SINTESI SCELTA DELLA LEGGE APPLICABILE Tenendo conto della normativa locale e dell’atteggiamento della giurisprudenza in merito alla modalità di applicazione pratica di tale normativa. RISOLUZIONE CONTROVERSIE Scelta giudice statale o figure alternative al giudice statale. LEGGE ITALIANA Possibilità di sottoporre il rapporto alla Legge Italiana. NORME DI LEGGE LOCALI Verifica di eventuali norme di legge che disciplinano la fattispecie del contratto di agenzia nella nazione dove risiede l’agente. LINGUA Nei contratti internazionali riveste importanza non trascurabile la lingua di redazione del contratto. ODCEC Roma 21.09.2010

Nella pratica vi è una frequente tendenza a sottoporre il contratto internazionale alla lex mercatoria o ai “principi del diritto del commercio internazionale” e ciò con lo scopo dichiarato di escludere l’applicazione dei principi generali degli ordinamenti nazionali delle due parti, pur nei limiti dell’ordine pubblico internazionale e delle norme di applicazione necessarie. ODCEC Roma 21.09.2010

L’istituto internazionale per l’Unificazione del diritto privato (Unidroit - International Institute for the Unification of Private Law) ha pubblicato i principi dei contratti internazionali frutto del lavoro di giuristi di tutto il mondo. I Principi sono dettagliati e precisi coprendo il problema della formazione/conclusione del contratto alle regole relative a validità, interpretazione, contenuto, modalità di adempimento; prevedono infine cosa succeda in caso di inadempimento. Principi UNIDROIT pubblicati nel 1994 possono essere considerati una sorta di esperimento di codificazione di un emergente regime giuridico sovranazionale delle transazioni internazionali. Nota UNIDROIT è un’organizzazione internazionale indipendente, il cui primo progetto, “Progressiva Codificazione del Diritto del Commercio Internazionale”, risale al 1968. ODCEC Roma 21.09.2010

- quello espressamente scelto ed indicato dalle parti; In ogni caso, sulla base dei principi giuridici derivanti dalla giurisprudenza e prassi in materia, il diritto applicabile ai contratti internazionali sarà: - quello espressamente scelto ed indicato dalle parti; - il diritto che, in mancanza di pattuizione esplicita, presenti reali connessioni con la materia del contendere. La scelta potrà quindi cadere: - sulla legge nazionale di una delle parti ovvero su quella di un Paese terzo; - sulla normativa sovranazionale o transnazionale (lex mercatoria). ODCEC Roma 21.09.2010

Clausola di Representations and Warranties: attraverso di essa i contraenti intendono darsi atto e reciprocamente garantirsi in merito ad una serie di fatti e circostanze preesistenti alla sottoscrizione del contratto. Clausole di forza maggiore e clausole di hardship: durante lo svolgimento di un contratto ad esecuzione continuata o differita possono verificarsi degli avvenimenti, non previsti dalle parti all’atto della conclusione dell’accordo ed indipendenti dalla loro volontà, che vanno ad incidere sulle condizioni in base alle quali il contratto era stato posto in essere. Clausola penale: la clausola penale può essere considerata un modo per quantificare la perdita derivante dall’inadempimento senza giungere alla risoluzione. ODCEC Roma 21.09.2010

Nel contratto è sempre utile evidenziare il punto “risoluzione delle controversie” che potrà prevedere le seguenti alternative: - la scelta del giudice statale in caso di lite: in questo caso, nella redazione del contratto internazionale, l’imprenditore deve scegliere il giudice e la legge applicabile e foro competente; - le alternative al giudice statale: arbitrato, mediazione, terzo esperto. Procedimento arbitrale Comporta dei vantaggi rispetto al giudice statale anche sotto il profilo della rapidità con cui si giunge ad una decisione finale poiché non prevede un secondo grado di giudizio. Mediatore Non decide la controversia, ma, prima che le parti si rivolgano all’arbitro o al giudice, facilita il raggiungimento di un accordo attraverso pochi incontri congiunti o separati. Terzo esperto Non deve decidere della controversia, ma, prevedendola, esprime un parere tecnico su un punto controverso. Questa expertise prearbitrale non deve esser confusa con la perizia tecnica che può essere ordinata dal giudice o dall’arbitro in corso di causa. ODCEC Roma 21.09.2010

ALTRE FIGURE CONTRATTUALI AFFINI: “CENNI” La scelta fra varie possibili forme di incarico viene effettuata in considerazione di diversi fattori economici e tecnici tra i quali - disponibilità finanziaria - caratteristiche del prodotto o servizi - obiettivi di espansione del mercato - stabilità e durata della collaborazione - grado di autonomia - costi della distribuzione - trasferimento del rischio ODCEC Roma 21.09.2010

Tra le principali figure contrattuali affini rientrano: IL COMMISSIONARIO IL MEDIATORE IL PROCACCIATORE D’AFFARI IL CO.CO.PRO DI AREA COMMERCIALE L’AGENTE IL CONSULENTE COMMERCIALE IL PROMOTORE DI SERVIZI FINANZIARI ODCEC Roma 21.09.2010

- non è vincolato da obbligo di esclusiva; - non ha una zona definita; Il Commissionario Si tratta del soggetto che, dietro mandato, acquista o vende beni per conto del committente e in nome proprio (art. 1731 c.c.). Il commissionario: - non è vincolato da obbligo di esclusiva; - non ha una zona definita; - non ha un incarico stabile; - può concedere dilazioni di pagamento (art. 1732 c.c.). << Art. 1731 Nozione Il contratto di commissione e un mandato (1703 e seguenti) che ha per oggetto l`acquisto o la vendita di beni per conto del committente e in nome del commissionario.>>. ODCEC Roma 21.09.2010

Il Mediatore È mediatore il soggetto, persona fisica o società che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un’ affare senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di: - Collaborazione; - Dipendenza; Egli ha diritto a percepire la provvigione da ciascuna delle parti ed al rimborso delle spese anche se non si è verificata la conclusione del contratto (art. 1755, 1756 c.c.) ODCEC Roma 21.09.2010

Il Procacciatore di Affari è il contratto con il quale l’imprenditore incarica un soggetto di svolgere un’attività simile a quella dell’agente con la differenza che la sua collaborazione con l’imprenditore è occasionale Vantaggi - estrema agilità nel rapporto - notevole risparmio di costi ed adempimenti: al procacciatore non sono dovuti indennità o emolumenti di tipo previdenziale ed assicurativo come nel caso dell’agente ODCEC Roma 21.09.2010

ODCEC Roma 21.09.2010 IL CO.CO.PRO. DI AREA COMMERCIALE CARATTERISTICHE - Necessità dell’individuazione di un progetto - Lavoratore parasubordinato dotato di autonomia nella realizzazione del - Progetto - Necessità di coordinazione con il committente - Irrilevanza del tempo e dell’orario nell’esecuzione della prestazione - Durata del rapporto commisurata al progetto - Retribuzione proporzionata a quantità e qualità del lavoro (normalmente non su base oraria) RISCHI di CONFINE - Si tratta di una figura che spesso nasconde il lavoratore subordinato - Rischio ispettivo e di controversia da parte del lavoratore ODCEC Roma 21.09.2010

ODCEC Roma 21.09.2010 L’AGENTE RISCHI di CONFINE - Rischio inquadramento lavoro subordinato se compenso fisso, mezzi forniti, rimborsi spese… - Compenso fisso solo per incarico di riscossione, o parte fissa se non prevalente e transitoria o coordinamento di altri agenti; verificare proporzioni - I rimborsi spese sono un’eccezione (NO carta di credito – NO auto..) CARATTERISTICHE - Autonomia organizzativa - Stabilità dell’incarico - Retribuzione sotto forma di provvigioni - Assegnazione di una zona - Diritto di esclusiva (normalmente) - Applicazione di AEC ODCEC Roma 21.09.2010

IL CONSULENTE COMMERCIALE CARATTERISTICHE - Lavoratore autonomo, normalmente pluri-committente - Corrispettivo commisurato alla prestazione RISCHI di CONFINE - Rischio inquadramento diverso se compenso fisso, monocommittenza, - Mezzi forniti, rimborsi spese… ODCEC Roma 21.09.2010

Il Promotore di Servizi Finanziari Soggetto qualificabile come colui che, su incarico dell'intermediario finanziario - prima S.I.M. ed ora S.G.R. - cura l'offerta fuori sede dei prodotti finanziari, promuovendone la conclusione. ODCEC Roma 21.09.2010

Tra le altre figure affini residuali rientrano anche: - L’AGENTE TEATRALE E CINEMATOGRAFICO - IL BROKERS DI ASSICURAZIONE - L’INFORMATORE SCIENTIFICO - L’INTERMEDIARIO FINANZIARIO ODCEC Roma 21.09.2010

LE MAGGIORI NOVITA’ NORMATIVE DEGLI AEC 2009 I principali elementi caratterizzanti sono rappresentati da: - Estensione disciplina AEC (dichiarazione a verbale) - Disciplina AEC per qualunque forma contrattuale purché sostanza dell’agenzia - Contratto a tempo determinato (art. 1 bis): Indennità di fine rapporto ex art. 11 e 12: applicazione al contratto a t.d. della disciplina dell’indennità cessazione del rapporto - Forma scritta: ab probationem per proroga/rinnovo del contratto a tempo determinato - Esecuzione oltre il termine: trasformazione in c.t. indeterminato - Patto di prova: non può essere inserito in rinnovi dei contrati a termine se il contratto ha uguale contenuto ODCEC Roma 21.09.2010

- Forma scritta per elementi essenziali era sempre stata prevista. - Forma del contratto - Forma scritta per elementi essenziali era sempre stata prevista. - Pluralità di documenti: possibilità ora che il testo sia redatto non in modo organico e cioè contenuto in una pluralità di testi e di provenienza di una sola parte. ODCEC Roma 21.09.2010

- Patto di non concorrenza (art. 7) - Stipulazione solo originaria: limitazione eccessiva a libertà parti visto che valutazione può essere fatta anche in corso di rapporto - Pagamento: solo in una unica rata (no + rate) -no pagamento durante vigenza rapporto ma solo alla cessazione - Variazioni unilaterali alla clausola: no possibili - Altre modifiche: addebito del campionario solo per mancata o parziale restituzione o per danneggiamento: specifica che non in altri casi anche se non chiaro quali altri. ODCEC Roma 21.09.2010

-. Gravidanza e puerperio (art - Gravidanza e puerperio (art. 9): elevata da 8 a 12 mesi la durata massima della sospensione del rapporto in caso di gravidanza e puerperio - esteso espressamente ad adozione ed affidamento - sospensione per 5 mesi per interruzione gravidanza - Provvigioni postume (art. 4) e interessi (art. 6): riportato art. 1748 c.c. per rispetto aderenza a norme di legge; - Necessità di dettaglio sulle provvigioni postume; - limite di 6 mesi da cessazione per diritto a pagamento provvigioni; - Interessi solo dopo 15 giorni con riferimento a D. Lgs. 231/2001. - Formazione (art. 22): istituito Ente Bilaterale nazionale per la formazione degli agenti con finanziamento paritetico - Assistenza sanitaria integrativa (art. 23): prevista istituzione fondo di assistenza integrativo ODCEC Roma 21.09.2010

IL RUOLO AGENTI La DIRETTIVA CEE 86/653/Ce impone al Giudice italiano di considerare il contratto di agenzia valido anche senza l’iscrizione da parte dell’agente nel Ruolo della Camera di Commercio LE CAMERE di COMMERCIO accettano in genere l’iscrizione nel Registro delle Imprese anche in mancanza dell’iscrizione al Ruolo “LA CAMERA di COMMERCIO di BOLOGNA chiede l’iscrizione al Ruolo Agenti per iscriversi al Registro Imprese” IN OGNI CASO: - l’agente ha la facoltà di iscriversi presso la CCIAA come procacciatore d’affari - il soggetto non iscritto può usufruire dei benefici fiscali per gli agenti e deve essere iscritto all’ENASARCO - il contratto di agenzia è comunque VALIDO ODCEC Roma 21.09.2010

Si tratta (leggasi trattava) quindi di un’iscrizione abilitante. LA NATURA DEL RUOLO L’agente e il rappresentante di commercio, per poter svolgere la loro attività, devono essere preventivamente iscritti in un apposito Ruolo tenuto dalla Camera di Commercio della provincia di residenza. Si tratta (leggasi trattava) quindi di un’iscrizione abilitante. Il Ruolo in questione si differenzia dagli Albi o Ordini professionali, che assolvono compiti di utilità generale (medici, avvocati, ec..) talvolta di natura pubblica (notai) e soddisfano un interesse pubblico. Le norme che regolano la tenuta del Ruolo non sono, infatti, dirette a tutelare esigenze fondamentali dello Stato, ma volte a proteggere, oltre gli interessi professionali della categoria, la pubblica fede nei rapporti tra imprenditori e consumatori e cioè un interesse generale degli operatori economici (carattere “corporativo”) ODCEC Roma 21.09.2010

Il Ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio è (leggasi era) istituito presso ogni Camera di Commercio. In questo Ruolo, secondo quanto stabilito dall’art. 2, comma 2, della legge n. 204/1985, sono tenuti ad iscriversi «coloro che svolgono o intendono svolgere l'attività di agente o rappresentante di commercio che siano in possesso dei requisiti fissati» dalla legge. Il 1° comma dell'art. 9 della citata legge, inoltre, stabilisce lapidariamente che «è fatto divieto a chi non è iscritto al Ruolo di cui alla presente legge di esercitare l'attività di agente o rappresentante di commercio». È, inoltre, vietata la stipula di contratti di agenzia e di rappresentanza con persone non iscritte nel predetto Ruolo. La legge prevede in questi casi sanzioni amministrative molto pesanti (cfr. art. 9, 3° comma legge n. 204/1985). ODCEC Roma 21.09.2010

La necessità di un Albo viene ritenuta pacifica per molte professioni. Nel caso specifico, la giustificazione del Ruolo deriva dalla necessità di verificare la sussistenza di determinati requisiti e soprattutto di evitare ogni forma di abusivismo. Con la stessa logica si è tentato di giustificare la sanzione della nullità del contratto per i non iscritti al Ruolo (art. 9, L. n. 204/1985). La Corte di Giustizia europea, con alcune fondamentali sentenze è intervenuta dichiarando l’incompatibilità della normativa italiana con la normativa europea. In particolare la CE ha stabilito che la Direttiva del Consiglio del 18 dicembre 1986, n. 86/653/CEE, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, osta con una normativa nazionale che subordini la validità di un contratto di agenzia all’iscrizione dell’agente di commercio in un apposito Albo o Ruolo. ODCEC Roma 21.09.2010

LE DIRETTIVE DELLA COMUNITA’ EUROPEA Secondo la Direttiva CEE n. 86/653 del Consiglio del 18 dicembre 1986, perché taluno possa essere considerato “agente commerciale" e possa quindi godere della tutela garantita dalla Direttiva stessa basta che siano soddisfatte le seguenti tre condizioni, ritenute necessarie e sufficienti, e cioè: a) la qualità di intermediario indipendente; b) il carattere permanente del rapporto contrattuale; c) l'esercizio, in nome e per conto del preponente, di un'attività che può consistere sia nella sola intermediazione per la vendita o l'acquisto di merci, sia, cumulativamente, nell'intermediazione che nella conclusione di vendita o di acquisti. La Direttiva non prevede l'iscrizione in un Ruolo o Albo, istituito come condizione perché l'interessato possa godere della tutela contemplata dalle disposizioni della Direttiva stessa. La Direttiva ha lasciato libero lo Stato membro di decidere se istituirlo o meno. ODCEC Roma 21.09.2010

LE NORME DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA EUROPEA I contenuti della Direttiva 86/653/CEE sono stati recepiti con due decreti: o con il D.Lgs. n. 303 del 10 settembre 1991, o con il D.Lgs. 15 febbraio 1999, n. 65. L’INTERVENTO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA La Corte di giustizia europea, con tre sentenze datate 30 aprile 1998, 13 luglio 2000 e 6 marzo 2003, ha sancito l’assoluta incompatibilità, in particolare degli articoli 2 e 9, della legge n. 204/1985 sul Ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio, in quanto in contrasto con la Direttiva n. 86/653, sugli agenti di commercio indipendenti. ODCEC Roma 21.09.2010

Secondo la Direttiva, infatti, per l'esercizio legittimo dell'attività di agente di commercio è sufficiente il contratto (redatto nella forma scritta). Oltre tale requisito gli Stati membri non possono quindi imporre alcun’altra condizione, dunque l'iscrizione nel Ruolo non può essere obbligatoria e condizione di validità del contratto. Non è tanto la istituzione del Ruolo ad essere incompatibile con le disposizioni dettate dalla Direttiva europea. Problemi di incompatibilità sorgono solo a causa delle sanzioni previste dalle norme nazionali in caso di omessa iscrizione in detto Ruolo, fino al punto di prevedere la nullità del contratto. La Corte ha in sostanza valutato la legge italiana incompatibile con la legislazione comunitaria nel punto in cui la nostra normativa subordina la validità di un contratto di agenzia all'appartenenza ad un Ruolo. La validità di un contratto di agenzia non può essere in ogni caso subordinata all’appartenenza ad un eventuale Ruolo od Albo. Secondo la Corte di Giustizia europea, l’iscrizione dell’agente in un apposito Ruolo non può essere in nessun caso considerata come condizione assoluta di validità del contratto. ODCEC Roma 21.09.2010

La Corte di Giustizia, nella Sentenza del 6 marzo 2003, afferma che la Direttiva del Consiglio 18 dicembre 1986, 86/653/CEE, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una normativa nazionale la quale subordini all'iscrizione dell'agente commerciale in un albo previsto a tale scopo l'iscrizione dello stesso agente nel registro delle imprese, a condizione che la mancanza di quest'ultima iscrizione non pregiudichi la validità di un contratto di agenzia concluso dall'agente con il suo preponente o che le conseguenze della mancata iscrizione non ledano altrimenti la tutela che la detta direttiva accorda agli agenti commerciali nei rapporti con i loro preponenti. ODCEC Roma 21.09.2010

LE RISPOSTE DELLE AUTORITA’ NAZIONALI Il Ministero delle attività produttive, con circolare n. 515654 dell' 11 dicembre 2001, sostiene che la Corte di giustizia ha contestato non la legittimità del Ruolo in sé, ma solo la norma della legge n. 204 del 1985, dettata all'articolo 9, la quale stabilisce la nullità del contratto tra agente e mandante in caso di mancata iscrizione nel Ruolo. Secondo alcuni giudici di merito e secondo anche alcuni giudici del Registro delle imprese, la Direttiva in questione ha un'efficacia diretta nell'ordinamento giuridico italiano, per cui la legge n. 204 del 1985 va disapplicata e pertanto, gli aspiranti agenti di commercio, in possesso di un mandato di agenzia, possono e devono iscriversi al Registro delle imprese anche se non iscritti nel Ruolo. La Commissione Antitrust, con nota del 24 ottobre 2001, ha segnalato al Parlamento, con adeguate argomentazioni, l'incompatibilità della legge n. 204/1985 con la disciplina varata in materia dall'Unione Europea. ODCEC Roma 21.09.2010

La stessa Fondazione ENASARCO aveva già iniziato una certa disapplicazione di parte della legge n. 204/1985 assicurando, con il regolamento approvato nel febbraio 2002, le prestazioni previdenziali anche agli agenti non iscritti nel Ruolo (es. procacciatori d’affari, promotori finanziari, ecc.). L’obbligo di iscrizione all’ENASARCO, con conseguente tutela sul piano previdenziale, nasce in presenza di una prestazione che abbia le caratteristiche proprie del contratto di agenzia, anche se l’intermediario interessato non risulti iscritto nel Ruolo agenti e rappresentanti di commercio tenuto dalla Camera di Commercio. ODCEC Roma 21.09.2010

Tale modifica da parte dell’ENASARCO (che recepisce la Direttiva comunitaria n. 86/653/CEE riguardo agli agenti di commercio, nonché la Sentenza 13 luglio 2000, n. 456 della Corte di Giustizia Europea e quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la Sentenza 16 maggio 1999, n. 4817) sancisce la piena validità dei contratti di agenzia stipulati tramite agente non iscritto al Ruolo tenuto dalla Camera di Commercio, nonostante il contrasto sussistente fra la normativa nazionale (artt. 2 e 9 della Legge n. 204/1985) e la disposizione della normativa comunitaria (da considerarsi prevalente nella fattispecie). In altri termini, le aziende che usufruiscono delle prestazioni di agenti non iscritti a Ruolo e di procacciatori d’affari, debbono iscrivere gli stessi all’ENASARCO e versare le quote contributive dovute, se le prestazioni di detti soggetti risultino non più “occasionali”. ODCEC Roma 21.09.2010

ISCRIZIONE ALLA FONDAZIONE ENASARCO La Fondazione ENASARCO è un istituto di previdenza integrativo delle prestazioni INPS, che eroga agli agenti e rappresentanti di commercio una pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti integrativa di quella istituita dalla legge 22 luglio 1966, n. 613. Sono tenuti, obbligatoriamente, alla iscrizione al Fondo di previdenza della Fondazione ENASARCO: - tutti gli agenti ed i rappresentanti di commercio che operano sul territorio nazionale in nome e per conto di preponenti italiani o di preponenti stranieri che abbiano la sede o una qualsiasi dipendenza in Italia; - tutti gli agenti ed i rappresentanti di commercio italiani che operano all'estero nell'interesse di preponenti italiani. ODCEC Roma 21.09.2010

Soppressione Ruolo Agenti CONCLUSIONI: Abrogazione del ruolo L'articolo 74 del D.Lgs. n. 59/2010 in vigore dall'8 maggio 2010, ha disposto, a decorrere da tale data, l'abrogazione del ruolo previsto per gli agenti di commercio presso le Camere di Commercio. La dichiarazione di inizio attività funge ora da nuova modalità di accesso. La Direttiva "servizi" è entrata in vigore lo scorso 8 maggio attraverso la norma nazionale di recepimento (D.Lgs. n. 59/2010) che ha modificato - semplificandolo - l'esercizio di alcune attività economiche. Tra i vari interventi trova una definitiva soluzione l'annosa diatriba sull'obbligatorietà per gli agenti dell'iscrizione al cosiddetto "ruolo" tenuto e gestito presso le Camere di Commercio. La Legge n. 204/85 - oggi riformata - e il relativo Decreto Ministeriale 21 agosto 1985 imponevano, sino all'8 maggio scorso, l'iscrizione al "Ruolo agenti e rappresentanti di commercio". Tale previsione è stata mantenuta nonostante il palese contrasto con la giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia Ue sentenze n. 215/98 e n. 456/2000; Corte di Cassazione sentenza n. 4817/99), che, stabilendo la libera circolazione degli agenti di commercio nella UE, ha censurato i condizionamenti nazionali (vincoli) imposti a tale libertà di esercizio dell'impresa. ODCEC Roma 21.09.2010

Il decreto legislativo ha favorito una nuova disciplina procedimentale per le attività di agente e rappresentante di commercio (ma anche agente d'affari in mediazione, mediatore marittimo e spedizioniere) sopprimendo - all'articolo 74, del D.Lgs. n. 59/2010 - i relativi ruoli o elenchi camerali e assegnando alla dichiarazione di inizio attività (ex articolo 19 della L. n. 241/90) il compito di fungere da nuova modalità di accesso. Come accennato, l'articolo 74, comma 2 della norma in commento assoggetta le attività a dichiarazione di inizio di attività differita (l'attività può essere esercitata solo dopo il decorso di trenta giorni dalla presentazione delle dichiarazione) da presentare alla Camera di commercio competente per territorio. ODCEC Roma 21.09.2010

Requisiti di accesso Va, altresì, chiarito che rimane vigente il sistema di requisiti di accesso: nulla è innovato in generale relativamente ai requisiti soggettivi, morali, professionali, tecnici e finanziari di accesso all'attività stessa che, ove prescritti dalla relativa legislazione vigente, restano quelli fissati dalla stessa e devono essere pertanto attestati corredando tale dichiarazione di inizio attività delle certificazioni e autocertificazioni necessarie. Appare rilevante la menzione contenuta nell'articolo 74, comma 5 secondo cui le iscrizioni previste dalla nuova disciplina, ed in particolare quella al REA, "hanno effetto dichiarativo del possesso dei requisiti abilitanti all'esercizio della relativa attività professionale" e che i richiami contenuti nelle leggi vigenti alla soppressa iscrizione nel ruolo o nell'elenco relativi, si intendono "ad ogni effetto di legge" riferiti alle iscrizioni nel registro delle imprese o nel REA previsti dalle nuove disposizioni [articolo 74, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010 "6. Ad ogni effetto di legge, i richiami al ruolo contenuti nella legge 3 maggio 1985, n. 204, si intendono riferiti alle iscrizioni previste dal presente articolo nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA)"]. Da ultimo, il Ministero dello sviluppo economico con circolare 6 maggio 2010, n. 3635/C (par. 13.3) ha chiarito che la nuova disciplina procedimentale deve trovare pertanto applicazione immediata. ODCEC Roma 21.09.2010

FINE RAPPORTO LA DEDUZIONE DELLE INDENNITA’ DI CESSAZIONE RAPPORTO FIRR, è la parte dovuta sempre, mai dubbi sull’obbligo di accantonare e sulla deducibilità SUPPLETIVA e MERITOCRATICA, è la parte dovuta se il contratto si interrompe non per colpa dell’agente, quindi non è certa, per bilancio corretto è necessario accantonamento (principi generali di tener conto dei rischi ed oneri (modalità di calcolo secondo stime…) per Fisco è deducibile dal 2004, poi non più deducibile dal 2007 (con obbligo restituzione???) chi non ha mai dedotto il maturato deduce per cassa (con ripresa negativa se ha istituito ed accantonato in apposito fondo) chi ha dedotto in parte dovrebbe tenere memoria analitica di quanto dedotto e, per questa parte, non effettuare la ripresa negativa ma è sostenibile la ripresa negativa piena ODCEC Roma 21.09.2010

Indennità suppletiva di clientela - Accantonamenti annuali - Deducibilità per competenza (Cass. 11.6.2009 n. 13506, 13507 e 13508) Secondo le sentenze della Corte di Cassazione 11.6.2009 n. 13506, 13507 e 13508, gli accantonamenti per indennità suppletiva di clientela possono essere dedotti nell'esercizio in cui essi vengono stanziati in bilancio, in quanto componenti che assumono le funzioni degli accantonamenti di quiescenza e previdenza. Viene, quindi, riprodotto l'orientamento a suo tempo contenuto nella sentenza 27.6.2003 n. 10221, successivamente superato da una serie di pronunce che, facendo leva sul carattere aleatorio di tale componente, avevano stabilito che essa poteva essere dedotta solo al momento dell'effettiva corresponsione all'agente cessato. Rimane la problematica connessa al fatto che l'Agenzia delle Entrate non ha recepito nella propria prassi il nuovo orientamento giurisprudenziale; resterebbe, quindi, fermo l'orientamento contenuto nella circolare 6.7.2007 n. 42, in base al quale l'indennità è dedotta secondo il principio di cassa. ODCEC Roma 21.09.2010

Indennità suppletiva di clientela - Imponibilità in capo all'agente - Condizioni e limiti Ai fini IRAP, il trattamento dell'indennità suppletiva di clientela in capo all'agente dipende dalla natura giuridica da quest'ultimo rivestita. Così, se l'agente è una società di capitali, l'indennità concorre alla determinazione del valore della produzione per l'ammontare stanziato nella macroclasse A del Conto economico. Se, invece, l'agente è un imprenditore individuale o una società di persone che non ha optato per la determinazione della base imponibile in capo al bilancio, è ragionevole ritenere che l'indennità non concorra alla formazione della base imponibile. In questo senso depone il tenore letterale dell'art. 5-bis del DLgs. 446/97, che non sancisce più - a differenza del passato - l'inapplicabilità dell'art. 56 co. 3 lett. a) del TUIR, ai sensi del quale sono escluse dalla formazione del reddito d'impresa le indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche (nonché delle società di persone), in quanto rientranti tra gli altri redditi di lavoro autonomo (ex art. 53 co. 2 lett. e) del TUIR) e, di regola, soggette a tassazione separata (ex art. 17 co. 1 lett. d) del TUIR). ODCEC Roma 21.09.2010

Agente operante in forma di società di persone - Erogazione dell'indennità di risoluzione del rapporto (FIRR) (Parere Fondazione Studi Consulenti del lavoro 14.7.2010 n. 19) La Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro, nel parere 14.7.2010 n. 19, riepiloga le modalità di erogazione dell'indennità di risoluzione del rapporto di agenzia agli agenti operanti in forma di società di persone, fornendo altresì chiarimenti sul relativo regime fiscale. Il caso oggetto del quesito riguardava una SAS, composta da due soci accomandatari, iscritti al ruolo di agenti, e da due soci accomandanti. Uno degli accomandatari, intendendo recedere dalla società, chiedeva precisazioni in ordine all'erogazione del FIRR. ODCEC Roma 21.09.2010

ODCEC Roma 21.09.2010 In particolare, la Fondazione Studi ricorda che: Al fine dell'erogazione all'agente, al termine del contratto, della suddetta indennità, i preponenti sono tenuti ad accantonare annualmente, presso l'apposito Fondo Indennità Risoluzione Rapporto (c.d. "FIRR") gestito dalla Fondazione Enasarco, una somma rapportata alle provvigioni liquidate, secondo le aliquote stabilite dagli accordi economici collettivi; Nell'ipotesi di agente costituito sotto forma di società di persone, la ditta preponente deve comunicare all'Enasarco la cessazione del rapporto di agenzia con la società, entro un mese dalla cessazione stessa, utilizzando il Modello 7002; Il FIRR viene liquidato dall'Enasarco direttamente alla società di agenzia, e non ai singoli soci interessati. Sarà poi compito della società ripartire tra i suoi componenti le somme percepite, in base alla percentuale di accredito dei versamenti effettuati all'Enasarco sui conti individuali degli stessi; A seguito dell'entrata in vigore del DLgs. 344/2003, in base al quale l'indennità di risoluzione del rapporto non concorre più alla formazione del reddito d'impresa del soggetto percettore, a partire dalle indennità maturate dal 2004, anche alle liquidazioni effettuate alle società di persone viene applicata la ritenuta d'acconto IRPEF del 20%; Nel caso in cui uno dei soci receda dalla società di persone agente di cui fa parte (o muoia), l'Enasarco non può procedere alla liquidazione delle somme accantonate a titolo di FIRR, posto che il mandato conferito dalla ditta preponente alla società nel suo complesso è ancora in essere. In queste ipotesi, è facoltà della società di agenzia liquidare, direttamente al socio che recede (o ai suoi eredi), le somme accantonate a titolo di indennità. Al momento, poi, della cessazione del rapporto tra detta società e il preponente, l'Enasarco erogherà alla stessa anche le somme spettanti all'ex socio. ODCEC Roma 21.09.2010

FAC SIMILE DI CALCOLO DELLE INDENNITA’ CESSAZIONE RAPPORTO ODCEC Roma 21.09.2010

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CONTRIBUTI E PREVIDENZA Sotto l’aspetto previdenziale gli agenti e i rappresentanti di commercio sono dei commercianti a tutti gli effetti. Sono perciò iscritti nella gestione speciale dei commercianti presso l’Inps (IVS). Collateralmente all’assicurazione obbligatoria presso l’Inps, gli agenti e i rappresentanti di commercio sono iscritti, sempre obbligatoriamente, a un’altra gestione previdenziale, che può definirsi di categoria, dato che vi appartengono solo i lavoratori in questione. La gestione previdenziale fa capo alla Fondazione Enasarco che incassa i contributi ed eroga le prestazioni, tra cui la pensione, che è integrativa del trattamento pensionistico principale erogato dalla gestione commercianti. Le altre prestazioni riguardano provvidenze per gli iscritti e i loro familiari (quali soggiorni climatici, diarie per malattia e infortunio, assegni di parto, ecc.), gestite da un apposito fondo, e l’indennità di risoluzione rapporto, gestita anch’essa da un apposito fondo (Firr), il quale liquida agli agenti l’indennità di scioglimento dei contratti di agenzia, secondo le previsioni degli accordi economici collettivi. ODCEC Roma 21.09.2010

ISCRIZIONE ALLA FONDAZIONE ENASARCO La Fondazione ENASARCO è un istituto di previdenza integrativo delle prestazioni INPS, che eroga agli agenti e rappresentanti di commercio una pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti integrativa di quella istituita dalla legge 22 luglio 1966, n. 613. Sono tenuti, obbligatoriamente, alla iscrizione al Fondo di previdenza della Fondazione ENASARCO: - tutti gli agenti ed i rappresentanti di commercio che operano sul territorio nazionale in nome e per conto di preponenti italiani o di preponenti stranieri che abbiano la sede o una qualsiasi dipendenza in Italia; - tutti gli agenti ed i rappresentanti di commercio italiani che operano all'estero nell'interesse di preponenti italiani. ODCEC Roma 21.09.2010

Gli agenti e rappresentati di commercio sono soggetti alla contribuzione Enasarco. Il contributo previdenziale si calcola su tutte le somme dovute a qualsiasi titolo all’agente o al rappresentante di commercio in dipendenza del rapporto di agenzia (provvigioni, rimborsi spese, premi di produzione, indennità di mancato preavviso). Il contributo previdenziale è dovuto in favore degli agenti che operano individualmente o sotto forma di Società di persone e viene versato trimestralmente entro il 20 del secondo mese successivo al trimestre di competenza (20 maggio - 20 agosto - 20 novembre - 20 febbraio dell'anno successivo), utilizzando esclusivamente il sistema on-line. ODCEC Roma 21.09.2010

Il contributo è corrisposto su tutte le provvigioni fatturate in quanto si applica il principio di competenza ed essendo ininfluente il momento del loro pagamento. Se l'attività di agenzia è esercitata in forma societaria, in presenza di due o più agenti illimitatamente responsabili, il contributo: è dovuto per ciascuno di essi; è suddiviso tra tali soci sulla base delle quote sociali o, se diverse, in misura corrispondente alle quote di ripartizione degli utili previste dall’atto costitutivo. In mancanza i contributi sono ripartiti in misura paritetica. ODCEC Roma 21.09.2010

Il versamento dei contributi sono nella misura del 13,50%: - 6,75% a carico del preponente; - 6,75% a carico dell’agente. E’ previsto un minimale ed un massimale annuo. ODCEC Roma 21.09.2010

Attenzione Con riguardo agli agenti che svolgono l’attività in forma di spa/srl, la casa mandante determina il contributo dovuto applicando un’aliquota differenziata per scaglioni di importi provvigionali annui. In tal caso, non è previsto né minimale né massimale contributivo e il contributo è esclusivamente a carico del preponente. Le aliquote percentuali per fasce di contribuzione oscillano tra il 2% e lo 0,10% (2,00%-1,00%-0,50% e 0,10%) ODCEC Roma 21.09.2010

In base a quanto indicato dal Regolamento della Fondazione Enasarco, i Valori dei Massimali Provvigionali Enasarco ed i valori dei Minimali Contributivi Enasarco vengono rivalutati secondo l'indice generale ISTAT. ODCEC Roma 21.09.2010

ENASARCO Minimali e massimali contributivi per l'anno 2010 A seguito dell'indice generale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (F.O.I.), l'Enasarco ha rideterminato i massimali provvigionali ed i minimali contributivi per l'anno 2010: Agente plurimandatario – il massimale provvigionale annuo per ciascun preponente è pari ad € 15.810,00; – il minimale contributivo annuo per ciascun preponente è pari ad € 396,00. Agente monomandatario – il massimale provvigionale annuo è pari ad € 27.667,00; – il minimale contributivo annuo è pari ad € 789,00. I predetti importi saranno pertanto da considerare sulle provvigioni di competenza del corrente 2010. ODCEC Roma 21.09.2010

La differenza tra l'entità dei contributi e l'importo minimale da versare è a totale carico della ditta preponente. Per i minimali di contribuzione, a differenza dei massimali, viene prevista la frazionabilità per trimestri, con i seguenti principi fondamentali Produttività: il minimale di contribuzione è dovuto solo se il rapporto di agenzia ha prodotto provvigioni nel corso dell'anno, sia pure in misura minima. In tale ipotesi (e cioè se almeno in un trimestre sono maturate provvigioni) dovranno essere pagate anche le quote trimestrali di minimale corrispondenti ai trimestri in cui il rapporto è stato improduttivo ODCEC Roma 21.09.2010

Frazionabilità: in caso di inizio o cessazione del rapporto di agenzia nel corso dell'anno, l'importo del minimale è frazionato in quote per trimestri ed è versato per tutti i trimestri di durata del rapporto di agenzia dell'anno considerato, sempreché in almeno uno di essi sia maturato il diritto a provvigioni, stante il principio di produttività. Il contributo minimo non è quindi dovuto se nel corso dell'anno il rapporto è stato improduttivo. ODCEC Roma 21.09.2010

Trasformazione da agente plurimandatario a monomandatario: Nel caso in cui all'agente, nel corso dell'anno, venga variato il contratto trasformando il suo rapporto da plurimandatario a monomandatario o viceversa, per il corretto versamento dei contributi previdenziali si dovrà tenere conto di quanto di seguito indicato: Trasformazione da agente plurimandatario a monomandatario: se il contributo versato sino al momento della trasformazione è inferiore o pari al massimale previsto per agenti plurimandatari è consentita l'integrazione dei contributi previdenziali obbligatori sino alla concorrenza del massimale annuo previsto per gli agenti monomandatari. ODCEC Roma 21.09.2010

Trasformazione da agente monomandatario a plurimandatario: se il contributo versato sino al momento della modifica contrattuale è superiore al massimale previsto per agenti plurimandatari, nulla è più dovuto a titolo di contributi previdenziali obbligatori. In nessun caso, comunque, è previsto il rimborso delle somme versate in più rispetto al massimale da plurimandatario. ODCEC Roma 21.09.2010

Il versamento all’Enasarco dei contributi dovuti è preceduto dall'invio di un'apposita distinta, da effettuarsi esclusivamente con modalità telematica, tramite il sito internet www.enasarco.it. A tal fine la casa mandante deve registrarsi e richiedere l’abilitazione ai servizi telematici. Per l’invio della distinta in presenza di più di 100 agenti è stato istituito il servizio “Grandi ditte on line”. ODCEC Roma 21.09.2010

ENASARCO – AGENTE DI COMMERCIO OPERANTE PER CONTO DI UN’ IMPRESA ESTERA In base al Regolamento Enasarco è obbligatoria l’iscrizione a tale Fondazione se l’agente o rappresentante di commercio è operante in Italia e viene redatto da parte delle preponenti straniere senza alcuna sede o dipendenza in Italia, in lingua italiana sul modello della Fondazione e con firma autenticata, un atto d’obbligo ove la ditta si impegna a rispettare le norme contenute nel regolamento della stessa. La firma apposta sul modulo d’ impegno dovrà essere legalizzata dalla competente autorità straniera o da una rappresentanza consolare italiana nello stato ove a sede l’impresa. ODCEC Roma 21.09.2010

Tale operazione è svolta on line sul sito Internet della Fondazione. Il versamento dei contributi va effettuato mediante addebito automatico sul c/c bancario della casa mandante tramite procedura RID (Rapporti Interbancari Diretti). Per usufruire dell’addebito automatico è necessaria la sottoscrizione permanente di addebito sul proprio c/c bancario. Tale operazione è svolta on line sul sito Internet della Fondazione. ODCEC Roma 21.09.2010

LA REDAZIONE DEL CONTRATTO DI AGENZIA Dal punto di vista e di tutela del preponente Dal punto di vista e di tutela dell’agente Con rinvio alle norme degli AEC Senza rinvio alle norme degli AEC e con riferimento al solo Codice Civile ODCEC Roma 21.09.2010

ODCEC Roma 21.09.2010 CLAUSOLE IMPORTANTI CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA: è VALIDA, e ne deriva la conseguenza che all’agente non spetteranno né l’indennità sostitutiva di preavviso né quella collegata alla risoluzione del rapporto. Attenzione: l’inadempimento deve rispettare le norme codicistiche: DEVE ESSERE GRAVE, eventuali tolleranze durante l’esecuzione del rapporto contrattuale PREVISIONE MINIMO di VENDITA: è VALIDA la clausola che lega la continuazione del rapporto al raggiungimento di minimi di vendita deve essere sempre sottoscritto dall’agente per avere maggior certezza- non deve essere irragionevole - non basta scriverla, ma occorre che la procedura di determinazione del budget - sia effettivamente praticata ODCEC Roma 21.09.2010

PERIODO di PROVA: è valido, si consiglia la previsione di un periodo di prova (max 5/6 mesi) con la esplicita accettazione dello stesso. DURATA: La soluzione statisticamente più efficace è la formula del tempo indeterminato con preavviso da AEC ODCEC Roma 21.09.2010

LA COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE PER GLI AGENTI DITTA INDIVIDUALE FONTI PRINCIPALI: ARTT. 410 E SEGG. C.p.c. , così come modificati dalla Lg. 533/73 e dai D.Lgs. 80/98 e 387/98 Competenza: - GIUDICE DEL LAVORO del luogo ove ha il domicilio l’AGENTE Il ricorso al Giudice deve essere preceduto da un TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE Due possibilità: - CONCILIAZIONE SINDACALE - CONCILIAZIONE AMMINISTRATIVA ODCEC Roma 21.09.2010

COMPOSIZIONE CONTROVERSIE PER GLI AGENTI COLLETTIVI (SOCIETA’ DI PERSONE E DI FATTO O DI CAPITALI) COMPETENZA: GIUDICE ORDINARIO - giudice naturale con regole generali C.p.c che prevedono la possibilità alternativa: 1) del luogo in cui la società ha stabilito la propria sede legale 2) del luogo dove è sorta o è da eseguirsi l’obbligazione dedotta in giudizio 3) del luogo indicato nel contratto (NB come spesso accade trattandosi di competenza liberamente derogabile dalle parti) Il ricorso al Giudice (per effetto della riforma e dal 03.2011) può essere preceduto da un TENTATIVO DI CONCILIAZIONE C/O ORGANISMI DEL MINISTERO Nota: legge 69 del 2009 in materia di conciliazione civile e commerciale Viene confermata la previsione di obbligatorietà preventiva del tentativo di conciliazione nell'ambito di settori con elevata massa di contenzioso quali: condominio, diritti reali, divisioni, successioni, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, controversie stradali, danno da responsabilità medica, danno da diffamazione a mezzo stampa, contratti assicurativi, bancari e finanziari. Il contratto di agenzia nei confronti di soggetti collettivi societari non rientra tra le materie per le quali il tentativo di conciliazione è obbligatorio ODCEC Roma 21.09.2010

Legge applicabile e Foro competente LEGGE APPLICABILE AI RAPPORTI INTERNAZIONALI SCELTA di UNA LEGGE COERENTE CON LA NAZIONALITA’ delle PARTI (tra quelle coerenti sarà utile scegliere la legislazione più conveniente) CONVENZIONE di ROMA 1980: in mancanza di scelta si applica la legge del paese della parte che esegue la prestazione caratteristica (agente) la prestazione caratteristica non è quella finanziaria (quella della mandante) FORO COMPETENTE (PER AGENTE DOMICILIATO ALL’ESTERO) SCELTA DEL FORO COMPETENTE PAESI UE - REG. 44/2001 ODCEC Roma 21.09.2010

MEMORANDUM OPERATIVO SPUNTI OPERATIVI tratti da un famoso riepilogo F.I.R.R. Monomandatari 4% provvigioni fino euro 12.400 2% provvigioni da euro12.400,01 a euro 18.600 1% provvigioni oltre euro 18.600 Plurimandatari 4% provvigioni fino euro 6.200 2% provvigioni da euro 62.00,01 a euro 9.300 1% provvigioni oltre euro 9.300 note: Il Fondo Indennità Risoluzione Rapporto è dovuto per qualsiasi causa di interruzione, è accantonato presso l’ENASARCO che provvede al pagamento - distinta con estremi c.c.p., ma dall’1.01.05 solo via internet - le fasce vanno proporzionate per rapporti iniziati e cessati in corso d’anno - l’importo dell’ultimo anno è liquidato direttamente all’agente (con Ritenuta 20% solo se agente individuale o società di persone), il già versato sarà corrisposto dall’ENASARCO entro il 31.03 ODCEC Roma 21.09.2010

IRPEF ritenuta al giorno 16 del mese successivo al pagamento - 23% sul 50% (trattenuta) delle provvigioni - 23% sul 20% delle provvigioni se l’agente ha dipendenti o collaboratori (obbligo di Raccomandata A/R preventiva per dichiararlo o annuale per riconfermare la ritenuta ridotta) note: riepilogo all’agente versamenti effettuati ad ENASARCO e certificato sostituto di imposta comprensivo delle ritenute effettuate entro la Dichiarazione dei Redditi ODCEC Roma 21.09.2010

Si ringrazia per la collaborazione il Dott. Dario Vinci ODCEC Roma 21.09.2010