LE NOVITA’ IN MATERIA DI PERSONALE Materiale didattico a cura del dott. Arturo Bianco
Esperto in gestione delle risorse umane Dott. Arturo Bianco Esperto in gestione delle risorse umane Già presidente Anci Sicilia, già componente la presidenza nazionale Anci, già dirigente Ancitel Consulente DAGLA (Presidenza del Consiglio) Autore di numerosi volumi, tra cui “La manovra finanziaria 2016” (Cel editore), “La gestione del personale negli enti locali” (Cel editore 2015), “La gestione associata dopo il DL n. 95/2012” (Maggioli editore 2012), “Contrattazione decentrata e controlli” (Maggioli editore 2012), “L’applicazione della legge Brunetta” (Sole 24 ore editore 2009) Dirige le riviste telematiche “Oggi PA”, “Il Bollettino del personale degli enti locali”, giornalista
LE CONDIZIONI PER LE ASSUNZIONI/1 Rispetto del patto di stabilità nel 2015 (per il futuro rispetto dei vincoli di pareggio di bilancio) (principio da riferire anche all’anno in corso) Rispetto del tetto di spesa del personale (spesa media del triennio 2011/2013) Sulla base del DL 113/2016 non più rispetto della incidenza della spesa del personale su quella corrente nel triennio 2011/2013 (vincolo indicato dalle deliberazioni della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 27/2015 e 16/2016)
Le condizioni per le assunzioni/2 Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 272/2015 non è più richiesto il rispetto dei tempi medi di pagamento; è richiesto il rispetto dell’obbligo di certificazione dei crediti Deroghe per il mancato rispetto del patto: assunzioni di personale in sovrannumero degli enti di area vasta Il divieto per le amministrazioni inadempienti anche di un solo vincolo riguarda le assunzioni a tempo indeterminato e tutte le forme di assunzioni flessibili, ivi comprese le proroghe, nonché tutte le forme equiparabili (quali esternalizzazione della gestione di servizi etc)
I VINCOLI PROCEDURALI PER LE ASSUNZIONI Inserimento nel fabbisogno di personale Adozione della dotazione organica nell’ultimo triennio Adozione della deliberazione che attesta l’assenza di personale in sovrannumero e/o eccedenza Adozione del piano delle azioni positive (art. 5 DLgs n. 196/2000) Dichiarazioni della assenza di personale utilmente collocato in graduatorie valide (da interpretare sulla base dell’articolo 91 comma 4 DLgs 267/2000) e di vincitori di concorso non assunti
I TETTI ALLE ASSUNZIONI NEL 2016/1 Commi 227/229 legge 208/2015 Negli anni 2016/2017 e 2018 si possono destinare alle assunzioni di personale risorse non superiori al 25% della spesa dei cessati nell’anno precedente Per le assunzioni di personale degli enti di area vasta il tetto rimane fissato nelle cifre previste dal DL n. 90/2014 (80% spesa personale cessato nell’anno precedente) Le assunzioni dei dirigenti e la dichiarazione di indisponibilità (Corte Conti Puglia 73/2016, Corte Conti Lazio 87/2016 e, in senso diverso, Conferenza Unificata 14 aprile 2016)
I TETTI ALLE ASSUNZIONI NEL 2016/2 Disapplicazione per gli anni 2017 e 2018 delle deroghe per gli enti con un rapporto inferiore al 25% tra spesa del personale e spesa corrente (di conseguenza nel 2016 il 100% della spesa dei cessati nel 2015) Nel rispetto del tetto alla spesa del personale, i comuni nati a seguito di fusioni e le unioni possono dare corso ad assunzioni nel rispetto del tetto del 100% della spesa del personale cessato Negli enti non soggetti al patto conferma della disciplina precedente
I TETTI ALLE ASSUNZIONI NEL 2016/3 Sulla base del DL n. 113/2016 “piano triennale straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale insegnante ed educativo necessario per consentire il mantenimento dei livelli di offerta formativa”. Tale piano viene assoggettato ai seguenti limiti: copertura di posti vacanti in dotazione organica; non aumento della “spesa di personale sostenuta per assicurare i relativi servizi nell'anno educativo e scolastico 2015-2016”; “rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali” (cd pareggio di bilancio); rispetto delle “norme di contenimento della spesa di personale” (quindi non inclusione nel tetto di spesa per le nuove assunzioni).
I RESTI DELLE CAPACITA’ ASSUNZIONALI Sulla base delle previsioni dell’articolo 3, comma 5, del DL n. 90/2014 come modificate dal DL n. 78/2015 si possono utilizzare i resti delle capacità assunzionali dell’ultimo triennio. Per il parere n. 26/2015 della sezione autonomie della Corte dei Conti tali possibilità si possono utilizzare per assunzioni con procedura ordinarie: dubbi sulla inclusione nel programma del fabbisogno Quindi, nel 2016 assunzioni con procedure ordinarie per i resti delle capacità assunzionali del 2013 e 2014 ed utilizzazione per le assunzioni del personale degli enti di area vasta per i resti delle capacità assunzionali del 2015, oltre che per il 2016
I TETTI DI SPESA PER LE NUOVE ASSUNZIONI Contrasti sulle utilizzazione dei resti delle cessazioni 2012 (40%) Resti 2013 (60% e 80%) Resti 2014 (60% e 100%) (oggi solo assunzioni personale area vasta) Resti 2015 (25% e 100)(oggi solo assunzioni personale area vasta) Resti 2016 (25%) Resti 2017 (25%)
I RISPARMI DELLE CESSAZIONI Occorre considerare il solo costo tabellare iniziale, compresa la quota della indennità di comparto a carico del bilancio e la indennità di vacanza contrattuale Non si considerano né la RIA né le progressioni né il salario accessorio in godimento Si aggiungono Irap ed oneri riflessi Il calcolo si fa con riferimento all’intero anno (parere sezione autonomie Corte Conti 28/2015) Si aggiungono per gli anni dal 2011 al 2014 e per il 2016 i tagli al fondo per la diminuzione di personale (parere FFPP 11786/2011 e circolare RGS 12/2011)
LA SPESA PER LE NUOVE ASSUNZIONI Il calcolo si fa per l’intero anno sul trattamento tabellare e la quota della indennità di comparto a carico del bilancio e la indennità di vacanza contrattuale Si aggiungono oneri riflessi ed Irap Per il personale degli enti di area vasta si aggiunge il trattamento economico accessorio in godimento (per le quote fisse va nella busta paga e per il resto alimenta un incremento a destinazione vincolata del fondo) (legge 56/2014 e DPCM 14/9/2015). Tali oneri vanno finanziati a carico delle spese per le nuove assunzioni
IL RIPRISTINO DELLE ASSUNZIONI CON PROCEDURE ORDINARIE Comma 234 Le modalità assunzionali con procedure ordinarie sono ripristinate una volta che nella regione è stato ricollocato il personale degli enti di area vasta in eccedenza Tale accertamento per le regioni e gli enti locali è effettuato tramite il portale della mobilità del Dipartimento della Funzione Pubblica Già avvenuta per i vigili in sei regioni
LE DEROGHE Assunzioni delle categorie protette entro la copertura della quota d’obbligo Incremento dei part time e/o trasformazione a tempo pieno Assunzione delle cd figure infungibili, in possesso cioè di specifici titoli abilitanti non presenti negli enti di area vasta La mobilità volontaria
IL PRECARIATO Spostati di 2 anni (al 2018) i termini entro cui le amministrazioni locali possono dare corso alla stabilizzazione in forma agevolata dei rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato che alla data del 31 ottobre 2013 avevano maturato almeno 3 anni di anzianità presso lo stesso ente Possibilità di proroga per tutto il 2016 dei rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati nelle regioni a statuto speciale e negli enti locali che hanno sede nelle stesse con oneri a carico di tali regioni (anche per gli enti dissestati oltre che per quelli che hanno divieti alle assunzioni) Contrattualizzazione dei LSU e LPU
LA STABILIZZAZIONE DEGLI EDUCATORI Assunzione nel triennio 2016/2018 degli educatori precari Utilizzazione delle risorse per le assunzioni flessibili di questo personale, nel rispetto del patto e del tetto di spesa del personale a questo titolo del triennio 2013/2015 per assumere il personale inserito in graduatorie dell’ente per le stabilizzazioni Inoltre possibilità di bandire procedure selettive riservate ai precari da almeno 3 anni entro il tetto del 50% di quanto l’ente destina a queste assunzioni nel triennio 2016/2018; queste graduatorie possono comprendere fino al 10% in più rispetto alle assunzioni Termine imperativo il 31 dicembre 2018 Possibilità di proroga di tali rapporti fino a tutto il 2018
LE ASSUNZIONI FLESSIBILI Necessità di rispettare i vincoli previsti per tutte le tipologie di assunzioni Tetto di spesa: 100% della spesa per assunzioni flessibili del 2009 per i comuni (50% per le altre PA) Vincolo che riguarda anche: somministrazioni, lavoro accessorio, tirocini, cococo, contratti di formazione e lavoro, ma non le convenzioni ed i comandi e parzialmente il comma 557 legge 311/2004 (parere sezione autonomie 23/2016) Vincolo che può essere modellato dai singoli enti Altri vincoli di cui all’articolo36 del DGLgs n. 165/2001 e al DLgs n. 81/2015 Le procedure per le assunzioni flessibili (circolare 5/2013 FFPP) ed ex artt. 19 DLgs 165/2001 e 110 DLgs 267/2000
LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE Competenza delle amministrazioni Oggetto di informazione ai soggetti sindacali Scelta dell’eventuale recupero per sanare illegittimità: attribuzione dell’ente Non è necessario attendere l’approvazione del bilancio preventivo Evitare la contrattazione decentrata tardiva Il parere dei revisori dei conti non è necessario sull’atto di costituzione del fondo: esso viene espresso comunque prima della stipula del contratto decentrato e con l’asseverazione sia delle relazioni allo stesso sia del conto annuale del personale
IL TETTO AL FONDO/1 Disposizioni contenute nel comma 236 della legge 208/2015 Riproposizione delle disposizioni dettate dall’articolo 9 comma 2 bis del DL n. 78/2010 Unica variazione: riferimento al fondo 2015 e non al fondo 2010 Durata: fino alla entrata in vigore dei decreti attuativi della legge 124/2015 (cd Madia) in materia di riforma della dirigenza e del lavoro pubblico Il tetto opera complessivamente e non sulle singole voci In esso entrano gli aumenti ex art. 15 commi 2 e 5
IL TETTO AL FONDO/2 Estensione anche alle indennità di posizione e risultato dei titolari di posizione organizzativa negli enti privi di dirigenti (delibera sezione autonomie Corte Conti n. 26/2014) ? Deroghe al tetto al fondo (deliberazione sezioni riunite di controllo della Corte dei Conti e circolari RGS) Incentivazione dei tecnici Incentivazione degli avvocati (salvo che per successi con compensazione delle spese) Risparmi fondo e straordinario anno precedente Compensi Istat Proventi piani razionalizzazione ex art. 16 DL 98/2011
IL TETTO AL FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO/3 Principio fissato dalla deliberazione della Corte dei Conti sezioni di controllo 51/2011: deroghe per le risorse “destinate a remunerare prestazioni professionali tipiche di soggetti individuati o individuabili e che peraltro potrebbero essere acquisite attraverso il ricorso all’esterno dell’amministrazione pubblica con possibili costi aggiuntivi per il bilancio dei singoli enti”. In modo prevalente: inclusione delle incentivazioni per il recupero di evasione Ici, dei proventi per le sanzioni alle inosservanze al codice della strada, dei proventi derivanti da sponsorizzazioni Nel conto annuale del personale è stata prevista la voce “entrate in conto terzi”
IL TAGLIO DEL FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO/1 Altro vincolo dettato dal comma 236 della legge 208/2015 Riproposizione delle disposizioni dettate dall’articolo 9 comma 2 bis del DL n. 78/2010 Unica variazione: occorre tenere conto “del personale assumibile ai sensi della normativa vigente” Da ritenere confermato che per i dirigenti si deve tenere conto delle risorse destinate alla remunerazione degli incarichi “ ad interim”
IL TAGLIO DEL FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO/2 Per la circolare della RGS n. 12/2016 tale disposizione determina come conseguenza il considerare in servizio le “unità per le quali è programmata la cessazione ed aggiunte quelle assumibili in base alla normativa vigente (tra cui, ad esempio, quelle relative a facoltà assunzionali non esercitate e riferite ad annualità precedenti oggetto di proroga legislativa), salvo verifica finale dell’effettivo andamento. Possibilità prevista dalla circolare di considerare sia le capacità assunzionali dell’anno sia quelle derivanti dal triennio precedente non utilizzate (per gli enti che non erano assoggettate al patto tutte quelle che rinvengono dalle cessazioni dalla entrata in vigore delle nuove disposizioni non utilizzate) Effetto concreto di limitazione del taglio da effettuare Da chiarire il salvo verifica finale Da chiarire (circolare RGS 13/2016) il taglio solo tramite la parte stabile
IL TAGLIO DEL FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO/3 Sulla determinazione delle modalità del taglio due tesi: Ragioneria Generale dello Stato (da ultima circolare 12/2016) metodo della cd media aritmetica: “confronto tra il valore medio del personale presente in servizio nell’anno di riferimento ed il valore medio dei presenti nell’anno 2015. In particolare, i presenti al 31/12 dell’anno di riferimento scaturiranno dalla consistenza iniziale del personale all’1/1” Conferenza dei Presidenti delle Regioni e sezione di controllo della Corte dei Conti della Lombardia: risparmi effettivamente determinati Conferenza Unificata 10/7/2014; circolare RGS, FFPP e AARR agosto 2014 e Corti Conti Emilia-Romagna e Sicilia: ambedue tali metodi possono essere utilizzati fino al raggiungimento di una intesa Preferibile la media aritmetica?
IL RIPORTO NEL FONDO DEI RISPARMI La norma contrattuale (articolo 17, comma 5, CCNL 1.4.1999) prevede per l’Aran che le risorse di parte stabile non spese vadano ad incrementare la parte variabile del fondo dell’anno successivo Problemi aperti dalla armonizzazione dei sistemi contabili (si vedano in particolare i principi 4.2 e 5.2) Problemi che non sussistono per le risorse “premianti” che devono essere erogate nell’anno successivo dopo la valutazione Problemi in caso di mancata ripartizione del fondo e soprattutto di mancata costituzione del fondo Pareri della sezione di controllo della Corte dei Conti del Molise n. 218/2015 e della sezione Veneto n. 263/2016
I PRINCIPALI ERRORI DA EVITARE Finanziamento delle progressioni orizzontali con risorse a carico del bilancio dell’ente Illegittima utilizzazione delle norme per l’aumento del fondo negli enti cd virtuosi Mancata decurtazione per il salario accessorio del personale Ata trasferito allo Stato Mancato spostamento dal fondo dei risparmi per la mancata erogazione di trattamento accessorio per i primi 10 giorni di assenza per malattia Errore che spesso sottrae risorse al fondo: mancata utilizzazione del cd differenziale delle progressioni economiche (dichiarazioni congiunte 14 CCNL 2004 e 4 CCNL 2006)
LE PROGRESSIONI ECONOMICHE Non vi sono limitazioni ai benefici economici Vincoli del Dlgs n. 150/2009: 1) Quota limitata 2) Metodo selettivo Finanziamento dalla parte stabile Decorrenza non retroattiva
I PRINCIPALI ERRORI DEL FONDO PER LA DIRIGENZA Obbligo di costituzione anche in caso di numero ridotto di dirigenti in servizio Applicazione errata delle norme sugli aumenti consentiti agli enti cd virtuosi Mancato taglio di € 3.356,97 per ogni posizione dirigenziale (articolo 1, comma 3, lettera e), CCNL 12.2.2002) Utilizzazione irregolare delle possibilità di incremento del fondo ex articolo 26, comma 3, CCNL 23.12.1999 Violazione del principio della onnicomprensività del trattamento economico accessorio, fatte salve le deroghe previste dai contratti nazionali, ed incarichi ulteriori
LE NUOVE REGOLE PER LA INCENTIVAZIONE DEI TECNICI Regole contenute nell’articolo 93, commi 7 bis, ter, quater e quinquies del DLgs n. 163/2006 per come modificato dal DL n. 90/2014 Nuova modifica con la riforma del codice degli appalti I compensi per le attività svolte dopo l’entrata in vigore della legge di conversione (agosto 2014) sono subordinati alla adozione del nuovo regolamento, così quelli dopo il DLgs 50/2016: di conseguenza due regolamenti La contrattazione deve disciplinare solamente la misura dei compensi spettanti alle singole figure e gli eventuali tagli al salario accessorio premiante per coloro che percepiscono questi compensi
I VINCOLI Esclusione dei dirigenti (per le attività svolte dopo l’entrata in vigore del DL n. 90/2014, giugno 2014) Tale divieto non si applica alle posizioni organizzative Esclusione della incentivazione della progettazione urbanistica Esclusione della incentivazione delle manutenzioni: deliberazione sezione autonomie della Corte dei Conti n. 10/2016 Incentivazione dei RUP anche in caso di progettazione , esterna: deliberazione sezione autonomie 16/2016, che definisce anche la nozione di collaboratori
INCENTIVAZIONE TECNICI: ALTRE DISPOSIZIONI Può essere destinato fino al 2% dell’importo posto a base d’asta in relazione alla entità e complessità Il 20% di tale somma è a disposizione dell’ente per acquisti di tecnologia, progetti e miglioramento servizi Nel caso di mancato svolgimento di una attività le somme non spese vanno in economia all’ente Importi comprensivi di oneri riflessi; contrasti sull’Irap Penalizzazioni in caso di ritardi e/o di oneri aggiuntivi
EROGAZIONI Disposta dal dirigente previo accertamento positivo delle attività svolte Per la Corte dei Conti della Puglia, sentenza n. 203/2015, applicazione del principio generale del divieto di autoliquidazione Tetto agli incentivi erogabili ai singoli dipendenti: non superamento del tetto del 50% del trattamento economico complessivo in godimento nell’anno