IL NUOVO REGOLAMENTO PRIVACY: ADEMPIMENTI PER GLI AVVOCATI A cura del Prof. Avv. Antonio Giovati Camera Civile di Parma, 22 febbraio 2018
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio UE, approvato il 27 aprile 2016 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE) del 4 maggio 2016 Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo e del Consiglio UE, approvata il 27 aprile 2016
Pacchetto Protezione Dati proposta di Regolamento, volto a disciplinare ex novo e con efficacia diretta all’interno dei 28 Stati membri i trattamenti dei dati personali nel settore pubblico e privato, e destinato a sostituire la Direttiva 95/46/CE concernente la medesima materia proposta di Direttiva, indirizzata alla regolamentazione dei settori di prevenzione, contrasto e repressione delle attività criminose, oltre che all’esecuzione delle sanzioni penali, finalizzata a sostituire (e ad integrare) la decisione quadro 977/2008/CE sulla protezione dei dati personali scambiati dalle autorità di polizia e di giustizia
Il Regolamento (UE) 2016/679 è entrato in vigore, sulla base della regole vigenti in ambito europeo, il 25 maggio 2016 Il Regolamento (UE) 2016/679, data la sua natura, non necessità di alcun atto di recepimento da parte degli Stati membri, anche se gli Stati medesimi hanno avuto a disposizione due anni tempo per eventualmente adeguare le proprie normative interne, per sensibilizzare gli operatori al nuovo impianto normativo e per dettare disposizioni specifiche per il trattamento di dati particolari (considerando 10). Il Regolamento diverrà efficace e vincolante a far data dal 25 maggio 2018 (art. 99, comma 2, Regolamento). Da quella data sarà abrogata la Direttiva 95/46/CE, ma rimarrà in vigore la Direttiva 2002/58/CE in tema di trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche (art. 95 Regolamento). I provvedimenti di Autorizzazione, emessi dall’Autorità Garante, conservano la loro efficacia, anche dopo il 25 maggio 2018.
Il “Regolamento Privacy” è destinato in prospettiva a sostituire in toto l’attuale decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (c.d. Testo Unico sulla Privacy) e, a cascata, almeno presumibilmente, tutte le normative di fonte subordinata che, nel tempo, hanno integrato quella primaria, in quanto “figlie” di un Direttiva che viene, a sua volta, abrogata e di un sistema, quello “privacy”, che cede il passo ad un sistema “privacy 2.0”.
(considerando 2, 6 e 7 del Regolamento) Primo obiettivo (considerando 2, 6 e 7 del Regolamento) modernizzare il sistema di tutela delle persone, a fronte del trattamento dei loro dati personali, al fine di renderlo in grado di meglio assicurare, nel moderno mercato e rispetto alle più avanzate tecnologie, un più autentico spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia e di più efficacemente realizzare un’unione economica basata sul progresso, ma anche sulla convergenza verso il rispetto di interessi primari
(considerando 9 del Regolamento) Secondo obiettivo (considerando 9 del Regolamento) uniformare in ambito europeo i livelli e le tecniche di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, posto che la Direttiva 95/46/CE non ha impedito, la frammentazione dell’applicazione delle regole sulla protezione dei dati personali nel territorio dell’Unione, né ha eliminato l’incertezza giuridica o la percezione largamente diffusa nel pubblico che varie operazioni, in particolare quelle online, comportino rischi per la protezione delle persone fisiche.
(considerando 10 del Regolamento) Principio di omogeneità (considerando 10 del Regolamento) Principio di equivalenza Principio di coerenza (considerando 13 Regolamento) Misure attuative principio di territorialità diffusa; principio di one stop shop; misura di cooperazione e coerenza tra Autorità (capo VII Regolamento).
TRE POSSIBILI PIANI DI LETTURA DELLA NORMATIVA I principi immanenti all’impianto normativo I principi-valore I principi-funzionali
Obbligo di informativa (Considerando 60 e Articoli 13 e 14 Regolamento) Obbligo generale (principio di trasparenza) Visibile, comprensibile, facilmente leggibile Forma libera
(Considerando 32 e Articoli 4, 7 e 9 Regolamento) IL CONSENSO (Considerando 32 e Articoli 4, 7 e 9 Regolamento) Definizione (art. 4 Regolamento) Revocabilità ad nutum
SICUREZZA DEI DATI PERSONALI (Articoli 5 e 32 Regolamento) Principio di accountability (art. 5, comma 2, Regolamento) Assessment Misure adeguate Privacy by default e by design
GRAZIE PER L’ATTENZIONE Prof. Avv. Antonio Giovati