La responsabilità civile nel contesto di un cantiere con diversi professionisti Avv. Gianpiero Luongo
Delle professioni intellettuali Prestazione d'opera intellettuale CAPO SECONDO Delle professioni intellettuali Art. 2230 Prestazione d'opera intellettuale Il contratto che ha per oggetto una prestazione d'opera intellettuale è regolato dalle norme seguenti e, in quanto compatibili con queste e con la natura del rapporto, dalle disposizioni del capo precedente. Art. 2232 Esecuzione dell'opera Il prestatore d'opera deve eseguire personalmente l'incarico assunto. Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari [1228], se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l'oggetto della prestazione [1717].
Responsabilità dei padroni e dei committenti. Art. 1228 Responsabilità per fatto degli ausiliari [I]. Salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro [2049] Art. 2049 Responsabilità dei padroni e dei committenti. [I]. I padroni e i committenti [2082 ss.] sono responsabili per i danni [2056 ss.] arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.
Responsabilità del prestatore d'opera. Art. 2236 Responsabilità del prestatore d'opera. Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave [1176, 1218]. Cassazione civile, sez. III, 31/07/2015, n. 16275 La responsabilità del professionista è limitata alle sole ipotesi di dolo o colpa grave qualora l'esecuzione della prestazione d'opera implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, nozione che ricomprende non solo la necessità di risolvere problemi insolubili o assolutamente aleatori, ma anche l'esigenza di affrontare problemi tecnici nuovi, di speciale complessità, che richiedano un impegno intellettuale superiore alla media, o che non siano ancora adeguatamente studiati dalla scienza.
Dell’adempimento in generale Art. 1176 Dell’adempimento in generale …la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività prestata NEGLIGENZA IMPRUDENZA IMPERIZIA SCRUPOLOSITA’ ATTENZIONE CURA NO ESPERIENZA CONOSCENZE
L.P. 15/2015 Art.15 Responsabilità 1. Il titolare del permesso di costruire e della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), il committente, il costruttore, il direttore dei lavori e il progettista sono responsabili secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). 2. I professionisti incaricati della predisposizione degli atti finalizzati all'approvazione degli strumenti urbanistici e al rilascio dei titoli edilizi assicurano la correttezza dei contenuti di piani e progetti rispetto alle disposizioni vigenti e la rispondenza dei relativi contenuti rispetto a studi o perizie allegati quale parte integrante ai piani e progetti medesimi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente…
OBBLIGAZIONE MEZZI - COMPORTAMENTO (ALEATORIETA’ RISULTATO) RISULTATO PROGETTISTA APPALTATORE ART. 2226 DIREZIONE LAVORI (+ PROGETTISTA) ART. 1218 - 2946 CORTE CASS. SS.UU. n. 15781/2005: irrilevante distinzione ai fini della responsabilità e dell’onere della prova (principio vicinanza della prova sul professionista) NON applicandosi mai l’art. 2226 al prestatore d’opera intellettuale
Difformità e vizi dell'opera. CAPO PRIMO Del lavoro autonomo Art. 2226 Difformità e vizi dell'opera. [I]. L'accettazione espressa o tacita dell'opera libera il prestatore d'opera dalla responsabilità per difformità o per vizi della medesima, se all'atto dell'accettazione questi erano noti al committente o facilmente riconoscibili, purché in questo caso non siano stati dolosamente occultati [1667]. [II]. Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare le difformità e i vizi occulti al prestatore d'opera entro otto giorni dalla scoperta. L'azione si prescrive entro un anno dalla consegna [1495; 201 trans.]. [III]. I diritti del committente nel caso di difformità o di vizi dell'opera sono regolati dall'articolo 1668
Difformità e vizi dell'opera. Dell’appalto Art. 1667 Difformità e vizi dell'opera. [I]. L'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera [1668]. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché, in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall'appaltatore. [II]. Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati. [III]. L'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera. Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché le difformità o i vizi siano stati denunziati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna [181 trans.].
Rovina e difetti di cose immobili. Art. 1669 Rovina e difetti di cose immobili. [I]. Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta [2053]. [II]. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia. TERMINE DECADENZA: DENUNCIA 1 ANNO (NO INTERRUZIONE) TERMINE PRESCRIZIONE: AZIONE 1 ANNO (SI INTERRUZIONE) RESPONSABILITA’ EXTRACONTRATTUALE
Responsabilità solidale. Art. 2055 Responsabilità solidale. [I]. Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido [1292] al risarcimento del danno [187 2 c.p.]. [II]. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dalla entità delle conseguenze che ne sono derivate [1299]. [III]. Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.
CONCORSO CAUSAZIONE EFFETTIVA ED EFFICIENTE DI PIU’ AZIONI-OMISSIONI A PRESCINDERE DAI TITOLI DI RESPONSABILITA’ E DEI RAPPORTI SOLIDARIETA’ PASSIVA NEI RAPPORTI ESTERNI NEI RAPPORTI INTERNI CREDITORE 100% QUOTE - REGRESSO
CANTIERE PRIVATO APPALTATORE/IMPRESA COSTRUTTRICE: ONERE DI VERIFICARE AUTONOMAMENTE VALIDITA’ TECNICA DEL PROGETTO E DI DENUNCIARE AL COMMITTENTE EVENTUALI ERRORI DI CUI DI SI E’ ACCORTO O CHE AVREBBE DOVUTO ACCORGERSI USANDO L’ORDINARIA DILIGENZA; PROGETTISTA: RESPONSABILE PER ACCERTARE SUOLO, DIMENSIONI LOTTO, CONFINI, CONFORMITA’ PROGETTO A REGOLE TECNICHE E NORME GIURIDICHE DIRETTORE LAVORI: ALTA SORVEGLIANZA LAVORI, CONFORMITA’ LAVORI A PROGETTO E CONFORMITA’ PROGETTO A NORME TECNICHE E GIURIDICHE, VISITE PERIODICHE (NO CONTINUE) NO OPERAZIONI ELEMENTARI (CONTROLLO MATERIALI, POSA TELE PROTETTIVI)
FORNITORE: VIZI DEL MATERIALE E OMESSA SEGNALAZIONE IMPOSSIBILITA’ OPERA COMMITTENTE: SE HA ASSUNTO GESTIONE DIRETTA CON ORDINI AD APPALTATORE E IMPOSTO ESECUZIONE PROGETTO NONOSTANTE CONOSCENZA ERRORI (NUDUS MINISTER)
ACQUIRENTE (NO COMMITTENTE) APPALTATORE PROFESSIONISTI EXTRACONTRATTUALE ART. 1669 - 2043 CONTRATTUALE ART. 1218 - 1669 N.B.: termine di decadenza non può essere interrotto a differenza del termine di prescrizione (art. 2943 e 1310 c.c.);
CANTIERE PUBBLICO APPALTATORE PROGETTISTA DIREZIONE LAVORI RAPPORTO CONTRATTUALE RAPPORTO DI SERVIZIO GIUDICE ORDINARIO CORTE DEI CONTI 1 ANNO DA SCOPERTA 5 ANNI DA 1 ANNO DA DENUNCIA VERIFICAZIONE (ART. 1669) FATTO DANNOSO ECCEZIONE CONCORSO COLPOSO CREDITORE EX ART. 1227 PERFEZIONAMENTO FATTISPECIE: AZIONE ILLECITA + EFFETTO LESIVO (SCOPERTA VIZI PER CONOSCIBILITA’ OBBIETTIVA E NON CONOSCENZA EFFETTIVA)