Gallavotti Bernardini & Partners Corso di specializzazione in Diritto ed Economia dello Sport - SLPC (V Edizione) L’ordinamento giuridico del calcio in Italia Fonti normative e sistema di giustizia sportiva Roma, 18 marzo 2016 Stefano La Porta Gallavotti Bernardini & Partners Via Po, 9 00198 Roma slaporta@gb-legal.it
Norme della FIGC: lo Statuto Lo Statuto della FIGC delinea lo status, le funzioni e gli organi della Federazione, oltre a fornire i principi generali della giustizia sportiva nel calcio. E’ stato approvato, nella sua ultima versione, con deliberazione del presidente del CONI n. 112/52 del 31.7.2014. E’ suddiviso in quattro titoli (oltre alle norme transitorie finali): la Federazione (articoli 1-12) le Funzioni (articoli 13-19) la Struttura (articoli 20-29) le Garanzie (articoli 30-38) 2
Titolo I : la Federazione Lo Statuto FIGC Titolo I : la Federazione Il Titolo I dello Statuto disciplina gli aspetti relativi a: Definizione e status E’ associazione riconosciuta con personalità di diritto privato federata al CONI. E’ l’associazione delle società e delle associazioni sportive che praticano il calcio in Italia. E’ l’unica federazione calcistica nazionale riconosciuta da CONI, CIO, UEFA, FIFA, nonché dallo Stato italiano. Fonti dell’ordinamento federale Statuto federale; Norme organizzative interne federali (NOIF); - Codice Giustizia Sportiva del CONI: delinea caratteristiche generali di tutti i sistemi di giustizia delle Federazioni e si applica in caso di lacune delle norme federali; 3
Titolo I : la Federazione Lo Statuto FIGC Titolo I : la Federazione Codice di Giustizia Sportiva della FIGC (“CGS”): delinea regole di condotta di carattere generale, le violazioni disciplinari, le sanzioni e il procedimento; ulteriori provvedimenti emanati dalla FIGC e dalle leghe al fine di regolare l’organizzazione delle competizioni, i controlli sulle società, etc. Funzioni FIGC - disciplina sportiva e gestione tecnico‐organizzativa-economica delle squadre nazionali; disciplina e gestione Settore tecnico e Settore per l’attività giovanile e scolastica; tutela medico-sportiva e attività di prevenzione e repressione doping; disciplina affiliazione società e tesseramento atleti; determinazione ordinamento e formule dei campionati d’intesa con le Leghe interessate; adozione sistema di licenze per la partecipazione ai campionati professionistici (UEFA).
Titolo I : la Federazione Lo Statuto FIGC Titolo I : la Federazione Organi a) l’Assemblea; b) il Presidente; c) i Vice‐Presidenti; d) il Comitato di presidenza; e) il Consiglio federale; f) il Direttore Generale; g) il Collegio dei revisori dei conti. Le Società Obblighi utilizzo calciatori tesserati FIGC; forma di società di capitali per società professionistiche; istituzione centri di formazione giovanili e squadre giovanili che partecipino ai campionati nazionali di categoria; conseguimento annuale della licenza FIGC per partecipare al campionato professionistico di competenza. Divieti partecipazioni in più società e conflitto d’interessi. Consiglio federale emana norme e effettua vigilanza su modelli di organizzazione/gestione/controllo delle società professionistiche.
Titolo I : la Federazione Lo Statuto FIGC Titolo I : la Federazione Le Leghe Autonomia organizzativa (con ampie eccezioni: es. FIGC approva regolamenti/statuti delle leghe; ha il potere di dichiarare decadenza dei dirigenti delle leghe in caso di gravi motivi). Funzioni organizzazione dei campionati delle diverse categorie; responsabili copertura assicurativa e pensionistica degli sportivi professionisti; predisposizione dei modelli di contratti di lavoro calciatori-società. Lega Nazionale Dilettanti Organizzata in Comitati regionali, Delegazioni provinciali, Comitati delle province autonome di Trento e Bolzano. Divisione calcio a cinque e Dipartimento calcio femminile sono parte della LND.
Titolo I : la Federazione Lo Statuto FIGC Titolo I : la Federazione Associazioni di categoria Associazioni di atleti e tecnici con maggior numero di iscritti sono riconosciute e partecipano alle elezioni dell’Assemblea federale e del Consiglio federale. FIGC stabilisce requisiti per struttura associazioni; condizioni eleggibilità atleti e tecnici; condizioni per esercizio diritto di voto.
Lo Statuto FIGC Titolo II : le Funzioni Ordinamento del gioco, campionati e selezioni nazionali Stabilisce le regole del giuoco (in base alle regole FIFA), i criteri di formulazione delle classifiche, promozioni e retrocessioni, assicura l’espletamento della giustizia sportiva e della funzione arbitrale. Settore tecnico Settore giovanile e scolastico
Lo Statuto FIGC Titolo II : le Funzioni Affiliazione e tesseramento FIGC procede ad affiliazione società e tesseramento di: calciatori, tecnici, arbitri, dirigenti e soggetti incaricati della gestione sportiva soggetti dell’ordinamento FIGC Documenti da presentare con la domanda di affiliazione. Tutela medico-sportiva FIGC detta norme per controlli medici specialistici per tutti i calciatori e per tutela sanitaria dei calciatori e dei tecnici Controlli società Verifica equilibrio economico-finanziario COVISOC - COVISOD
Titolo III : la Struttura Lo Statuto FIGC Titolo III : la Struttura Assemblea Composizione, convocazione e deliberazioniÈ composta da Delegati eletti da: leghe (leghe professionistiche, LND, eletti all’interno delle varie leghe); atleti e tecnici;- ufficiali di gara. Sono stabiliti percentuali minime di voto spettanti ai vari delegati ed alle diverse categorie di delegati. Viene convocata da Presidente Federale ed è validamente costituita con presenza di delegati pari al 50% dei voti + uno (per seconda convocazione basta un terzo dei voti). Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice. Funzioniadotta lo Statuto; approva il bilancio (in alcuni casi eccezionali); elegge Presidente federale e presidente del collegio revisori dei conti.
Titolo III : la Struttura Lo Statuto FIGC Titolo III : la Struttura Presidente federale È rappresentante legale della FIGC, responsabile dell’area tecnico-sportiva, figura apicale per programmazione/indirizzo e controllo perseguimento risultati agonistici Funzioni - nomina Direttori tecnici delle selezioni nazionali e Direttore Generale della federazione; - in casi urgenti può assumere provvedimenti di competenza Consiglio federale; - convoca Comitato di presidenza e Consiglio federale; - elegge due Vice-Presidenti, con funzioni sostitutive (di cui un vicario) Resta in carica quattro anni e può essere riconfermato.
Titolo III : la Struttura Lo Statuto FIGC Titolo III : la Struttura Consiglio federale Composizione, elezione, costituzione e deliberazioni Presidente federale + 19 componenti (6 LND, 3 Lega Serie A, 1 Lega Serie B, 3 Lega Pro, 4 atleti e 2 tecnici) + Presidente AIA. Deliberazioni assunte a maggioranza dei presenti (casi particolari a maggioranza qualificata 2/3). Funzioni E’ organo normativo e di indirizzo generale: emana NOIF, Codice Giustizia Sportiva, disciplina antidoping; norme su controllo società; manuale licenze FIGC per campionati professionistici; manuale licenze UEFA; regolamenti su attività agenti; principi per regolamenti Leghe e AIA. Su proposta Presidente federale: approva e segue svolgimento programmi FIGC; approva bilancio preventivo/consuntivo con relazione gestione; delibera atti straordinaria amministrazione; stabilisce criteri promozione e retrocessione campionati; esamina ricorsi società per inquadramento nelle Leghe; nomina componenti Organi di giustizia sportiva; nomina Presidente settore tecnico e settore giovanile-scolastico;
Titolo III : la Struttura Lo Statuto FIGC Titolo III : la Struttura (segue) approva regolamenti e statuti Leghe/AIA/settore tecnico/settore giovanile-scolastico; designa candidati italiani a organismi UEFA/FIFA; può dichiarare decadenza dirigenti organi federali; riconosce e approva statuti società per affiliazione a FIGC. Direttore Generale Nominato da Presidente federale, è responsabile gestione istituzionale/amministrativa/economica della Federazione. Funzioni assiste a riunioni di tutti gli organi/commissioni/comitati FIGC; coordina e dirige Segreteria federale; organizza e coordina uffici, predispone bilancio consuntivo e di previsione; dirige attività economica e commerciale FIGC. Collegio dei revisori dei conti Organo di controllo gestione economico-finanziaria FIGC Composto da Presidente, 2 componenti e 2 supplenti. In carica un quadriennio
Lo Statuto FIGC Titolo IV : le Garanzie Efficacia provvedimenti e vincolo di giustizia Tutti i soggetti che operano nell’ambito della FIGC (e quindi calciatori, tecnici, staff, società, leghe, associazioni di calciatori, arbitri, etc.) sono soggetti alla Statuto e alle altre norme emanate dalla FIGC e dalle altre istituzioni sportive; In ragione della propria appartenenza all’ordinamento sportivo, gli stessi soggetti si impegnano a riconoscere il carattere vincolante e definitivo dei provvedimenti assunti dagli organi sportivi nazionali e internazionali (c.d. “vincolo di giustizia”); Tutte le controversie tra i soggetti che operano nell’ambito della FIGC, previo esaurimento dei rimedi offerti dalla Federazione, possono essere devolute unicamente al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI (con alcune limitazioni, v. infra); In casi eccezionali il Consiglio Federale può autorizzare il ricorso agli organi dello Stato in deroga al “vincolo di giustizia”
Lo Statuto FIGC Titolo IV : le Garanzie Ordinamento giustizia sportiva Gli organi della giustizia sportiva agiscono in indipendenza, autonomia, terzietà e riservatezza. Il Codice Giustizia Sportiva FIGC garantisce principi giusto processo. Organi giustizia sportiva hanno piena cognizione su soggetti ordinamento FIGC su norme dei regolamenti federali, di lega, AIA o settore. FIGC garantisce funzionamento giustizia sportiva e assicura doppio grado di giurisdizione sportiva. FIGC istituisce Commissione federale di garanzia, che garantisce indipendenza, autonomia, terzietà e riservatezza Organi giustizia sportiva. Organi giustizia sportiva - Corte federale di appello ; - Tribunale federale; - Corte sportiva di appello; - Giudici sportivi; - Procura Federale; - altri organi specializzati previsti da Statuto/norme federali
Lo Statuto FIGC Titolo IV : le Garanzie A livello nazionale Giudici sportivi nazionali giudici di I grado competenti per campionati e competizioni nazionali Tribunale federale nazionale giudice di I grado nei procedimenti nati da deferimento Procuratore federale e in altre materie previste per campionati e competizioni nazionali Corte sportiva di appello nazionale giudice di II grado su ricorsi Giudici sportivi nazionali Corte federale di appello giudice II grado su ricorsi Tribunale federale nazionale
Lo Statuto FIGC Titolo IV : le Garanzie A livello territoriale Giudici sportivi territoriali: giudici di I grado competenti per campionati e competizioni territoriali Tribunali federali territoriali: giudici di I grado in procedimenti nati da deferimento Procuratore federale e in altre materie previste per campionati e competizioni territoriali Corte federale di appello giudice II grado su ricorsi Tribunale federale territoriale
Lo Statuto FIGC Titolo IV : le Garanzie Ulteriori competenze Corte federale di appello procedimenti per revisione/revocazione; su ricorso del Presidente federale, giudica su decisioni Giudici sportivi territoriali e nazionali, Tribunale federale a livello territoriale, Corte sportiva di appello a livello territoriale, Tribunale federale a livello nazionale; su richiesta del Presidente federale interpreta statuto e altre norme federali; su richiesta Procuratore federale giudica sussistenza requisiti eleggibilità/incompatibilità dei candidati a cariche federali; Presidente federale/Presidenti Leghe/Presidente AIA/Presidenti associazioni componenti tecniche possono proporre eccezione di legittimità/conflitto attribuzione di norma Leghe/AIA/associazioni componenti tecniche in caso di violazione Statuto FIGC, Statuto CONI.
Lo Statuto FIGC Titolo IV : le Garanzie Procura federale Esercita funzioni inquirenti e requirenti in base al Codice Giustizia Sportiva. Composta da Procuratore Federale, Procuratori federali aggiunti (max. 5), Sostituti procuratori federali e Collaboratori. Mandato è quadriennale, rinnovabile due volte ed incompatibile con qualsiasi altra carica. E’ attività gratuita, previsto solo rimborso spese. Divieti di rapporti con società affiliate/tesserati che possa apparire in conflitto d’interessi. Prevista dichiarazione di indipendenza. Requisiti nomine Organi giustizia sportiva Sono previsti specifici requisiti riguardanti specifiche competenze ed esperienza in ordinamento sportivo, diversi in base all’organo preso in considerazione.
Le NOIF La struttura Le Norme Organizzative Interne Federali sono suddivise in due parti: Parte I – I soggetti - la FIGC da art. 1 ad art. 13; - le Società da art. 14 ad art. 23; - le Leghe art. 24; - i Settori art. 25; - l'A.I.A. art. 26; - i Calciatori da art. 27 ad art. 35
Le NOIF La struttura Parte II – Le funzioni il tesseramento da art. 36 ad art. 42; le tutele da art. 43 ad art. 46; ordinamento dei campionati e delle gare da art. 47 ad art. 70; disciplina dei Calciatori in campo da art. 71 ad art. 74; ordinamento delle squadre nazionali da art. 75 ad art. 76; controlli sulla gestione economica-finanziaria delle Leghe e delle Società professionistiche da art. 77 ad art. 90 quinquies; rapporti tra Società e Calciatori da art. 91 ad art. 118; appendice.
Le NOIF Parte I - i soggetti La FIGC Uffici centrali e periferici I Dirigenti federali Elezione / designazione componenti Fonti di cognizione: Comunicati Ufficiali (art. 13)
Le NOIF Parte I - i soggetti Le Società Adesione/affiliazione alla FIGC Documenti richiesti all’atto della richiesta al Presidente Federale. Rinnovo affiliazione annuale con regime particolare per società di capitali e società quotate in borsa. Regime di decadenza e revoca dell’affiliazione (grave infrazione all’ordinamento sportivo; stato di insolvenza, liquidazione). Partecipazioni societarie Non sono ammesse partecipazioni/gestioni di più società professionistiche in capo allo stesso soggetto. Obbligo di comunicazione da parte dei soggetti interessati.
Le NOIF Parte I - i soggetti Fusioni, scissioni, etc. Devono essere approvate da Presidente federale, su parere delle Leghe interessate e della COVISOC. Conseguenze titolo sportivo. Onorabilità dei dirigenti. Le Leghe/I Settori/L’AIA
Le NOIF Parte I - i soggetti I Calciatori Professionisti – non professionisti – giovani Professionisti tesserati per società associate a Lega Serie A, Lega Serie B, Lega Pro Stipulazione contratti con durata non superiore a 5 stagioni per i maggiorenni, 3 stagioni per i minorenni (rinvio agli accordi collettivi). Limiti di età per stipulare contratto professionistico. Non professionisti tesserati per società associate a LND, calcio a cinque e calcio femminile. E’ esclusa qualsiasi forma di lavoro, sia autonomo che subordinato. Giovani giocatori tra gli 8 e i 16 anni. Sono vincolati alle società per la sola stagione sportiva di riferimento.
Le NOIF Parte I - i soggetti Giovani dilettanti dai 14 anni i giocatori tesserati per società della LND possono assumere vincolo fino ai 25 anni. Al compimento dei 18 anni diventano “non professionisti”. Giovani di serie dai 14 anni i giocatori tesserati per società delle Leghe professionistiche assumono tale qualifica. Particolare vincolo sino ai 19 anni e particolari modalità di stipula del contratto professionistico. Obblighi sull’impiego di calciatori (età, status, etc.) tutela dei vivai
Le NOIF Parte II – le funzioni I tesserati I dirigenti federali; gli arbitri; i dirigenti ed i collaboratori nella gestione sportiva delle società; i tecnici; i calciatori Soggetti ordinamento FIGC Formalità per il tesseramento (v. l. 91/81) Tutela dei giovani calciatori (Richiamo articolo 19 FIFA RSTP)
Le NOIF Parte II – le funzioni Le tutele Tutela medica Tesserati di ogni società hanno obbligo visita medica di idoneità all’attività sportiva. Società ha obbligo di tesserare un medico sociale responsabile sanitario. Assicurazioni Al momento del tesseramento FIGC/Leghe stipulano, per conto società, assicurazione base per tesserato, con premi a carico delle società. Tutela previdenziale (INPS) e oneri contributivi Obbligo delle società di iscrizione calciatori professionisti e allenatori ad ENPALS e INPS, versando contributi previsti.
Le NOIF Parte II – le funzioni Ordinamento dei campionati Format campionati, inizio stagione e rapporti con le Leghe. Promozioni e retrocessioni (modello europeo vs- modello USA). Titolo sportivo (“lodo Petrucci” e procedure concorsuali). Licenza UEFA. Campi di giuoco (omologazione).
Le NOIF Parte II – le funzioni Disciplina dei calciatori in campo Partecipazione ed identificazione dei calciatori (posizione regolare di tesseramento ed eventuali sanzioni). Tenuta di giuoco. Ordinamento delle squadre nazionali Obbligo di rilascio dei calciatori da parte delle società (richiamo normativa FIFA)
Le NOIF Parte II – le funzioni Controlli sulla gestione economica finanziaria delle leghe e delle società professionistiche COVISOC Funzione di controllo sull’equilibrio economico-finanziario delle società di calcio professionistiche e sul rispetto dei principi di corretta gestione (art. 12, comma 1, l. 91/81). Può proporre attivazione di indagini e di procedimenti disciplinari (poteri sanzionatori). Informative periodiche e iscrizione al campionato I documenti da presentare sono diversi in base alla lega d’appartenenza (Serie A): bilancio d’esercizio; relazione semestrale;
Le NOIF Parte II – le funzioni bilancio consolidato; budget; report consuntivo; emolumenti; ritenute e contributi; prospetto VP/DF; prospetto P/A.
Le NOIF Parte II – le funzioni Rapporti tra società e calciatori Professionismo vs. dilettantismo Contratti calciatori professionisti devono essere conformi a contratti “tipo” predisposti da associazioni di categoria e Leghe (accordi collettivi). Richiamo normativa FIFA su visite mediche e permesso di lavoro. Contratti non professionisti non possono prevedere alcuna forma di lavoro. Devono sottoscrivere accordi economici annuali che prevedono indennità di trasferta, i rimborsi spese e eventuali premi (previsti limiti per i rimborsi). In caso di inadempimento degli accordi istanze devolute alla Commissione Accordi Economici LND (impugnazione al Tribunale Federale Nazionale – Sez. vertenze economiche).
Le NOIF Parte II – le funzioni Trasferimento e cessione di contratto Professionisti accordo scritto su moduli predisposti dalle Leghe Limite tesseramenti e partecipazione a gare ufficiali Non professionisti “lista di trasferimento” Premio di preparazione/premio di addestramento e formazione tecnica/premio alla carriera Cessioni temporanee Eliminato il diritto di partecipazione (c.d. “comproprietà”) Svincolo dei non professionisti Altri casi particolari di svincolo (es. svincolo per inattività della società)
Codice di Giustizia Sportiva - FIGC Fonti Richiamo a norme dell’ordinamento statale, Statuto, principi di giustizia sportiva, Codice della giustizia sportiva CONI, norme FIFA/UEFA Titolo I bis – norme di comportamento L’articolo 1bis CGS stabilisce che tutti soggetti tesserati e affiliati che operano nell’ambito dell’ordinamento federale devono uniformare il proprio comportamento ai principi di lealtà correttezza e probità: clausola generale che rappresenta il pilastro sul quale poggia tutto il sistema di giustizia sportiva, sia per le violazioni tipiche sia per quelle atipiche Sono tenuti ad osservare tali canoni di condotta non solo i tesserati, ma anche coloro che, pur se non tesserati, sono soci di un club oppure svolgono al suo interno attività rilevante per l’ordinamento federale 35
Codice di Giustizia Sportiva - FIGC Titoli di responsabilità delle società Le società sono direttamente responsabili dell’operato di coloro che le rappresentano Rispondono, invece, a titolo di responsabilità oggettiva dell’operato dei propri tesserati, dei propri soci e dirigenti, del proprio personale e dei propri tifosi Per fatti integranti illecito sportivo (articolo 7 CGS) commessi a proprio vantaggio da soggetti estranei alla società, i club rispondono per responsabilità presunta, a meno che le stesse non dimostrino che la società non ha partecipato all’illecito o addirittura ne è rimasta del tutto ignara 36
Codice di Giustizia Sportiva - FIGC Le violazioni Art. 5 – Dichiarazioni lesive rese da soggetti dell’ordinamento federale nei confronti di persone, società o organismi operanti nell’ambito CONI/FIGC/UEFA/FIFA. Art. 6 – Divieto di scommesse e obbligo di denuncia opera nei confronti di soggetti ordinamento federale, appartenenti a società sia professionistiche che dilettantistiche/giovanili. Divieto di effettuare, accettare o agevolare scommesse che abbiano ad oggetto incontri ufficiali FIFA/UEFA/FIGC. Soggetti appartenenti ad ordinamento federale hanno obbligo di denuncia in caso vengano a conoscenza di violazioni del divieto di scommessa da parte di tesserati. Sanzioni inibizione o squalifica non inferiore a 3 anni ed ammenda non inferiore ad € 25.000. Società viene sanzionata in caso di responsabilità diretta. Per omessa denuncia inibizione o squalifica non inferiore a 6 mesi ed ammenda non inferiore ad € 15.000. 37
Codice di Giustizia Sportiva - FIGC Art. 7 – Illecito sportivo: “Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica”. Soggetti appartenenti ad ordinamento federale hanno obbligo di denuncia in caso vengano a conoscenza della commissione di illecito sportivo da parte di tesserati. Sanzioni per i tesserati inibizione o squalifica per un periodo non inferiore a 4 anni ed ammenda non inferiore ad € 50.000. Per le società: in caso di responsabilità diretta, retrocessione o esclusione dalla competizione; in caso di responsabilità oggettiva o presunta, da un minimo di penalizzazione in classifica, al massimo di quanto previsto per responsabilità diretta. Per omessa denuncia inibizione o squalifica non inferiore a 1 anno ed ammenda non inferiore ad € 30.000. Art. 8 – Violazioni di tipo economico/amministrativo vengono sanzionati comportamenti diretti ad eludere le norme federali in tema di gestione societaria e le decisioni degli organi federali. 38
Codice di Giustizia Sportiva - FIGC Art. 10 – Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari è sanzionato il mancato pagamento degli emolumenti ai tesserati nei termini previsti da norme federali, oltre al mancato pagamento di contributi previdenziali e di ritenute. Sanzioni penalizzazioni in classifica. Art. 11 – Comportamenti discriminatori “ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine etnica, ovvero configuri propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori”. Sanzioni calciatori: squalifica per almeno 10 giornate di gara ed ammenda da € 10.000 ad € 20.000 in caso di calciatori professionisti; dirigenti, altri soggetti tesserati di società: inibizione o squalifica non inferiore a 4 mesi ed amenda da € 15.000 ad € 30.000. Responsabilità società per disegni/scritte/simboli/cori o altre manifestazioni dei propri sostenitori che costituiscano manifestazioni di discriminazione. 39
Codice di Giustizia Sportiva - FIGC Art. 12 – Prevenzione di fatti violenti Responsabilità società per materiali pirotecnici, strumenti idonei ad offendere, cori/disegni/scritte/simboli/emblemi di contenuto osceno/oltraggioso/violento. Sanzioni ammenda (importo diverso in base al campionato di appartenenza) e possibilità di gare a porte chiuse in caso di recidiva. Divieto per i tesserati di interloquire con tifosi durante le partite ufficiali e di sottostare a forme di intimidazioni, offesa, minacce o denigrazione. Sanzioni inibizione o squalifica e ammenda (importo diverso in base al campionato) E’ possibile escludere responsabilità della società per fatti commessi da tifosi se concorrono almeno tre delle seguenti circostanze: Società ha adottato modelli di prevenzione, impiegando risorse e mezzi umani; Società ha cooperato con forze dell’ordine e autorità competenti; 40
Codice di Giustizia Sportiva - FIGC c) società ha agito subito dopo l’avvenimento per rimuovere disegni/scritte/simboli o per far interrompere i cori, anche mediante avvisi sonori; d) altri sostenitori hanno manifestato il proprio dissenso; e) non sono ravvisabili omissioni nelle attività di prevenzione e vigilanza della società. Art. 14 – Responsabilità società per fatti violenti dei sostenitori in caso di fatti violenti commessi durante la gara (sia dentro che fuori lo stadio). Requisito è pericolo per incolumità pubblica o danno a incolumità fisica di una o più persone. Sanzioni ammenda (di diverso importo in base al campionato). Sanzioni più gravi in caso di recidiva (squalifica del campo) 41
Codice di Giustizia Sportiva - FIGC Art. 15 – Violazione clausola compromissoria Sanzioni penalizzazione di almeno 3 punti per società; inibizione o squalifica non inferiore a 6 mesi per calciatori/allenatori (1 anno per altre persone fisiche). In ogni caso ammenda (importo differente in base al campionato). 42
Sanzioni disciplinari La natura e l’entità delle sanzioni sono determinate in virtù della gravità della condotta e della sussistenza di eventuali circostanze attenuanti o aggravanti (es. recidiva). Le sanzioni inflitte alle società e ai tesserati vanno dalla semplice diffida a sanzioni interdittive, sanzioni pecuniarie, sanzioni relative al risultato della gara/competizione, all’esclusione dalla competizione. E’ possibile il patteggiamento (in corso di indagini o anche dopo l’apertura del procedimento). Viene concessa una riduzione di pena a seguito della collaborazione del soggetto incolpato. 43
Organi della giustizia sportiva La funzione inquirente e requirente è esercitata dalla Procura Federale. La funzione giudicante è esercitata da organi che operano su base nazionale o territoriale in funzione della natura della competizione cui partecipa il soggetto coinvolto: - i Giudici sportivi giudicano in primo grado su fatti accaduti durante una competizione, sulla base di quanto indicato negli atti ufficiali di gara (la Procura Federale non è parte del procedimento); - la Corte Sportiva di Appello è organo di secondo grado presso il quale possono essere impugnate le decisioni dei Giudici Sportivi; - il Tribunale Federale giudica in primo grado sui procedimenti instaurati a seguito di deferimento della Procura Federale; - la Corte Federale di Appello è l’organo dinanzi al quale possono essere impugnate le decisioni del Tribunale Federale. 44
Procedimento E’ attivato d’ufficio sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali di gara o su reclamo di parte, in relazione allo svolgimento di una gara o di una competizione: in questo caso si svolge senza la presenza della Procura Federale ed è soltanto il soggetto responsabile della violazione a presentare le proprie difese all’organo competente oppure E’ attivato dalla Procura Federale, che deferisce i soggetti ritenuti responsabili di una violazione disciplinare dinanzi al Tribunale Federale competente: la Procura Federale è parte del procedimento e può impugnare la decisione di primo grado. Entrambi i gradi di giudizio si svolgono nel contraddittorio tra il soggetto deferito e la Procura. 45
Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano: lo Statuto «Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano è autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive, intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo e parte integrante dell'educazione e della cultura nazionale» Il CONI garantisce giusti procedimenti per la soluzione delle controversie nell’ordinamento sportivo. Il CONI emana i principi di giustizia sportiva, che sono stati recepiti nel dettaglio nel Codice di Giustizia Sportiva del CONI. Sono istituiti presso il CONI il Collegio di Garanzia dello Sport e la Procura Generale dello Sport.
Procura Generale dello Sport Riceve relazioni periodiche da parte delle procure delle Federazioni in ordine alle attività svolte. Riceve notifica dell’apertura di indagini in materia di illecito sportivo, nonché periodici aggiornamenti in ordine allo svolgimento del procedimento. Può chiedere alla procura federale di aprire un’indagine. Può avocare l’attività inquirente e requirente laddove i termini per le indagini siano scaduti ovvero sia chiesta una proroga dei termini stessi, ovvero qualora ritenga irragionevole l’intenzione della procura federale di procedere all’archiviazione. In caso di avocazione, uno dei procuratori viene applicato presso la procura federale fino al termine del procedimento. 47
Collegio di Garanzia dello Sport Il suo funzionamento è disciplinato dal Codice della Giustizia Sportiva del CONI. Ricorso esperibile a condizione che siano esauriti i rimedi interni offerti dalle Federazioni. Non competente per sanzioni inibitorie inferiori a 90 giorni o pecuniarie inferiori a 10.000 euro. Ha anche funzione consultiva. La materia del doping è disciplinata separatamente, in quanto gestita in modo uniforme a livello mondiale attraverso la WADA, con il CONI che opera quale organizzazione nazionale antidoping sul territorio italiano, con competenza esclusiva in materia disciplinare per tutti gli sport (Codice Sportivo Antidoping attuazione del Codice WADA). Impugnazioni avverso organi giudicanti antidoping: competenza TAS. 48
Procedimento dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport Impugnazione a critica vincolata: per violazione di norme di diritto o per omessa o insufficiente motivazione su un tema decisivo della controversia che abbia costituito oggetto di disputa tra le parti. Il ricorso deve essere proposto entro 30 giorni dalla pubblicazione della decisione impugnata insieme ai documenti, alla procura (assistenza obbligatoria). Contraddittorio con la parte intimata, che presenta memorie e documenti entro 10 giorni. Dopo la discussione, viene emesso il dispositivo e quindi la decisione completa. Il Collegio decide la controversia ovvero la rimette all’organo che ha emanato la decisione impugnata indicando il principio di diritto al quale attenersi. Ammessa revisione (avverso decisione assunta sulla base di prove rivelatesi false o per l’emersione di nuove prove) e revocazione (decisione assunta sulla base di errore di fatto). 49
Esercitazione Circostanze in fatto Antonio Verdi, dirigente della società A.S. Cartagine, nel corso delle stagioni sportive 2014/2015 e 2015/2016 ha intrattenuto rapporti con dirigenti della Federazione, della Lega di appartenenza e dell’associazione arbitri. In particolare: ha organizzato cene ed incontri informali con i suddetti dirigenti; ha acquistato regali per i rappresentanti della categoria arbitrale; ha fornito ai rappresentanti della categoria arbitrale schede SIM di provenienza straniera. Inoltre, Giuseppe Bianchi, arbitro designato per il Campionato di Serie A per le stagioni 2014/2015 e 2015/2016, il giorno dopo l’incontro di Serie A tra A.S. Cartagine – F.C. Spartani, conclusosi con la vittoria della Cartagine, durante una conversazione telefonica con un amico, ha dichiarato: “Beh si dai, diciamo che una mano gliel’ho data…Immagina però se non avessi fischiato, quelli della Cartagine si sarebbero lamentati per un mese…telefonate, messaggi…no,no…meglio così…non voglio seccature…” 50
Esercitazione Quesiti I comportamenti tenuti da Antonio Verdi e Giuseppe Bianchi costituiscono violazione dell’articolo 7 del CGS – FIGC? Valutazioni sulla prova dell’alterazione del risultato della gara/competizione e sull’idoneità degli atti commessi. Modalità di svolgimento esercitazione Divisione della classe in due gruppi: accusa e difesa. 51