L’obbligo di sicurezza

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Transcript della presentazione:

L’obbligo di sicurezza Rovigo, 09/04/2018 Monongah, West Virginia, USA, 1907, 500/800 morti, 171 italiani riconosciuti

La normativa di tutela generale La costituzione (artt.32, 35-41) Regolamenti e direttive comunitarie Le leggi ordinarie La contrattazione collettiva

La normativa specifica Art.32 Cost. Art.2087 cod.civ. La normativa prevenzionistica degli anni ‘50. Art.9 statuto dei lavoratori Il SSN D.lgs. (n.626/1994) 9 aprile 2008 n.81 D.lgs. 14 agosto 1996, n.494

L’art.32 Cost. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. [...] L’art. va letto insieme agli artt. 2 (diritti inviolabili della persona) e 41 (diritti e limiti all’iniziativa economica privata). Dagli anni ‘80 si è riconosciuto a tale diritto un valore che si esplica nei confronti di tutti e non solo dello Stato (Corte Cost. 184/1986 - sul “Danno Biologico”). Anche in precedenza, comunque, vi era un interesse alla tutela - preventiva e successiva - della salute nei luoghi di lavoro.

L’art.2087 Cod.Civ. L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. A. L’obbligazione di sicurezza. La Massima sicurezza tecnologicamente fattibile (norma in bianco). Non sempre è sufficiente rispettare la normativa antinfortunistica e quanto previsto dal CCL. (Rumori) B. Principio generale: presiede alla verifica della legittimità dell’organizzazione del lavoro. (Riposi) C. La personalità morale D. Effetti processuali dell’obbligazione contrattuale (vs. obbligazione extracontrattuale).

Art. 9 statuto dei lavoratori Tutela della salute e dell’integrità fisica. I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica. I problemi del 2087: Tutela successiva ed individuale. L’art.9 attibuisce l’esercizio del diritto al livello collettivo e non solo per il controllo, anche per la prevenzione. N.B. Il SSN nasce nel 1978 (l.833), qui siamo nel 1970.

Marcinelle, 8 agosto 1956 262 morti, di cui 136 italiani. La C.E.C.A. è in vigore dal 1952, ed è operativa dal 1953. Comincia un lungo processo di attenzione nei confronti della sicurezza sul lavoro.

La direttiva quadro comunitaria La connessione tra sicurezza e concorrenza Il dumping sociale 389/1989. La “svolta” nella concezione della sicurezza sul lavoro. Le prime direttive applicative Problemi di applicazione

“La seconda Corte d’Assise condanna Harald Espenhahn per omicidio volontario con dolo eventuale…” Aprile 2011, Corte d’Assise di Torino. Condannati per omicidio l’AD di ThyssenKrupp, oltre a Gerard Priegnitz, Marco Pucci (del CdA) e Raffaele Salerno, Cosimo Cafueri, Daniele Moroni (dirigenti). Perché una condanna per omicidio volontario e non per omicidio colposo?

L’episodio che ha scatenato l’incendio e la conseguente morte dei 7 operai si era già verificato – senza danni alle persone; pochi mesi prima dal working group della Tk sulla sicurezza erano stati messi a disposizione 800 mila euro per installare un impianto di rilevazione di fumi e spegnimento automatico del fuoco, ma si era preferito non investire in uno stabilimento che doveva essere chiuso.

Dunque L’evento era prevedibile Era evitabile I preposti si sono potuti rappresentare l’evento e ne hanno accettato le conseguenze possibili. Altra lettura: non ne avevano accettato le conseguenze (colpa cosciente).

Le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso, con la conseguenza che il datore di lavoro è sempre responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente, per l’imprenditore, all’eventuale concorso di colpa del lavoratore, la cui condotta può comportare l’esonero totale del medesimo imprenditore da ogni responsabilità solo quando presenti i caratteri dell’abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute… (Cass. n.4656 del 2011)

In materia antinfortunistica devono ritenersi destinatari delle disposizioni di prevenzione coloro che presiedono direttamente o per delega alla organizzazione aziendale; non sono invece responsabili dell’incidente derivante dalla mancanza o dalla insufficienza di cautele e mezzi antinfortunistici coloro ai quali spetta unicamente l’onere di vigilare sull’osservanza dei precetti imposti; al preposto (destinatario delle norme per la prevenzione di infortuni sul lavoro, ma svolgente attività sussidiaria), peraltro, può essere delegato l’apprestamento delle misure preventive, ma non anche quei compiti affidati in via esclusiva dalla legge ai dirigenti o all’imprenditore; ne consegue che la delega non scagiona dalla responsabilità penale l’imprenditore o il direttore dei lavori, in quanto il preposto non è tenuto ad assumere da solo l’obbligo di predisporre, far realizzare e pretendere in concreto la utilizzazione delle norme protettive previste dalla legge. (Cass.pen. 12/5/2005)

Parole chiave Sicurezza vs. Risparmio? Sicurezza = qualità? Sicurezza interesse del lavoratore vs. costi dell’impresa?

Il d.lgs. 81/2008 Tutela estesa a tutti i lavoratori Revisione del concetto di salute come benessere fisico mentale sociale Semplifica le sanzioni penali (da 1400 a 400) per i trasgressori e le inasprisce; Rafforzamento delle rappresentanze per la sicurezza, eletti dai lavoratori, con poteri di ispezionare impianti e prendere visione dei documenti aziendali; obbliga i datori di lavoro a pubblicare una documentazione di valutazione complessiva del rischio (comprensiva dello stress lavoro correlato); determina una responsabilità in solido delle aziende appaltatrici nei confronti di quelle subappaltanti; prevede la sospensione delle attività fino alla messa in regola, nelle aziende che non rispettino il d.lgs, abbiano più del 20% dei lavoratori in nero, ovvero sottopongano i dipendenti a turni di lavoro maggiori di quelli consentiti dai Contratti Nazionali di categoria

Misure generali di tutela valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza; misure igieniche; misure di protezione collettiva ed individuale; misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato; uso di segnali di avvertimento e di sicurezza; informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro; istruzioni adeguate ai lavoratori.

Obblighi del datore Documento di valutazione dei rischi Piano di sicurezza ambientale Designazione del responsabile del servizio protezione e sicurezza Addetti Spp Formazione e informazione: Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

La delega delle funzioni Non è ammessa per valutazione dei rischi relazione sulla valutazione dei rischi e individuazione delle misure designazione del responsabile del servizio prevenzione autocertificazione della valutazione del rischio

La delega La non delegabilità della responsabilità non è non delegabilità della fase esecutiva. Quando è possibile delegare è comunque necessario rispettare dei requisiti: dimensione/specializzazione dell’azienda (necessità di delegare) Idoneità tecnica del delegato Autonomia decisionale ed economica

obblighi dei lavoratori Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza E’ eletto o designato dai lavoratori. 1 fino a 200 dipendenti, 3 dal 201 a 1000, 6 oltre. deve essere consultato e informato deve essere formato dal datore ha poteri propositivi ha poteri di controllo

E se il datore appalta i lavori più pericolosi?

Obbligazione solidale (art.26) committente, appaltatore e sub appaltatori rispondono «per tutti i danni per i quali il lavoratore dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell’INAIL»