SEMINIARIO PIANO CASA LE ALTRE DEROGHE AMMESSE Padova – sala conferenze dell’Ordine degli avvocati, 27 gennaio 2018 Avv. Matteo Acquasaliente
LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO L’art. 9, c. 1, lett. c) e d) della L.R. Veneto n. 14/2009 e ss.mm.ii. recita: «Gli interventi previsti dagli articoli 2, 3, 3 ter, 3 quater e 4 non trovano applicazione per gli edifici: … c) oggetto di specifiche norme di tutela da parte degli strumenti urbanistici e territoriali che non consentono gli interventi edilizi previsti dai medesimi articoli 2, 3, 3 ter, 3 quater e 4; d) ricadenti nelle aree di inedificabilità assoluta di cui all’articolo 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 “Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie”, o di quelle dichiarate inedificabili per sentenza o provvedimento amministrativo». Il Piano Casa, quindi, non si applica agli edifici schedati con un grado di protezione che non ammette l’ampliamento o che ricadono in aree dichiarate inedificabili in modo assoluto. Il T.A.R. Veneto, sez. II, 08.07.2013, n. 929 (appellata) afferma che il c.d. Piano Casa consente però di derogare i vincoli «relativi» di non edificazione istituiti ai sensi dell’art. 7 della L. R. Veneto n. 58/1978 - poi riprodotti dalla L.R. n. 24/1985 e dalla L. R. n. 11/2004 - per poter costruire in zona agricola, a differenza dei vincoli «assoluti», ex art. 33 della L. n. 47/1985: «detti vincoli, in quanto assimilabili alle prescrizioni urbanistiche delle singole aree» sono derogabili.
COME VIENE APPLICATA DALLA GIURISPRUDENZA… Il T.A.R. Veneto, sez. II, 15.04.2015, n. 424 ha annullato una D.I.A. Piano Casa presentata al Comune di Vicenza perché: - aveva permesso di ampliare un’abitazione il cui grado di protezione consentiva solo la ristrutturazione: «Il grado di protezione impresso dal P.R.G. all’edificio di proprietà dei controinteressati consentiva la semplice ristrutturazione senza ampliamento, con la conseguenza che i benefici previsti dalla L. 14/2009 non potevano trovare applicazione al caso di specie, stante l’esclusione dettata dall’art. 9, comma 1, lett. c)»; - l’intervento sorgeva in una zona tutelata dal P.R.G. e dal P.T.C.P., rispettivamente, come «zona di valore architettonico e beni storico architettonico» e come contesto figurativo: «L’intervento contestato … non era quindi consentito dalla legge sul Piano casa, essendo in contrasto con l’art. 9, comma 1, lett. d)». Il T.A.R. sostiene che i vincoli ostativi all’applicazione del c.d. Piano Casa, anche se non sono espressi sempre in forma chiara dalla normativa urbanistico-edilizia, si possono dedurre da un’interpretazione sistematica e coordinata delle norme comunali e provinciali.
LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO L’art. 2, c. 1 della L. R. Veneto n. 14/2009 recita: «In deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali, ivi compresi i piani ambientali dei parchi regionali, è consentito l’ampliamento degli edifici esistenti al 31 ottobre 2013 nei limiti del 20 per cento del volume, o della superficie; è comunque consentito un ampliamento fino a 150 metri cubi per gli edifici residenziali unifamiliari da destinarsi a prima casa di abitazione». L’art. 64, c. 1 della L. R. Veneto n. 30/2016 ha fornito l’interpretazione autentica della suddetta norma, chiarendo che è possibile derogare anche alle altezze ed alle distanze: «Le norme di deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali … devono intendersi nel senso che esse consentono di derogare ai parametri edilizi di superficie, volume, altezza e distanza, anche dai confini, previsti dai regolamenti e dalle norme tecniche di attuazione di strumenti urbanistici e territoriali, fermo restando quanto previsto all’articolo 9, comma 8 della medesima legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 con esclusivo riferimento a disposizioni di emanazione statale». Sembra dedursi che si possano derogare tutte le distanze comunali, non solo quelle dai confini o tra le costruzioni.
COME VIENE APPLICATA DALLA GIURISPRUDENZA… Il T.A.R. Veneto, sez. II, 14.12.2015, n. 1329 aveva già statuito la natura eccezionale delle norme sul c.d. Piano Casa: «Ne consegue che non sono consentite deroghe per quanto attiene ai requisiti dell’area di sedime, della sagoma e della tipologia delle nuove costruzioni». (Caso di specie: costruzione di un’abitazione in stile palladiano in zona agricola) Il Consiglio di Stato, sez. VI, 17.07.2017, n. 3508 conferma che la Legge di interpretazione autentica va applicata in modo restrittivo: «Ritiene la Sezione che tale disposizione non incide sull’esito del presente giudizio, riferendosi la deroga ivi prevista ai generali parametri edilizi previsti dai regolamenti e dalle norme tecniche di attuazione di strumenti urbanistici e territoriali per le varie zone, ma non anche ai parametri di zonizzazione funzionale, quali quelli per cui è causa, posti a tutela delle aggregazioni edilizie di valore storico, architettonico e ambientale». (conferma T.A.R. Veneto n. 424/2015 vista supra).
UN CASO PROBLEMATICO… La Circolare regionale n. 1 del 13.11.2014, con riferimento all’art. 9, c. 1, lett. c) del c.d. Piano Casa, prevede che: «Si sottolinea che non limita né impedisce l'applicazione della legge la sola inclusione dell'edificio all'interno dell'ambito di un piano urbanistico attuativo (per esempio Piano Particolareggiato o Piano di Recupero) in assenza di specifico grado di protezione, o la previsione dello strumento urbanistico comunale che subordina ogni intervento sull'edificio alla preventiva approvazione di PUA». È ancora così dopo la legge di interpretazione autentica che ha chiarito, in maniera tassativa, cosa può essere derogato dal c.d. Piano Casa? Forse no.
RIASSUMENDO La Legge sul c.d. Piano Casa: - DEROGA ai parametri urbanistico-edilizi di volume, superficie, altezza e distanza (salvo, a parere dello scrivente, che siano qualificabili come «specifiche norme di tutela» (i.e. distanze comunali dalle strade; distanze comunali tra costruzioni all’interno del centro storico); - NON DEROGA ai restanti parametri urbanistico-edilizi, quali, a titolo esemplificativo, l’area di sedime, la sagoma e la tipologia costruttiva. Paradosso: è realizzabile, concretamente, un ampliamento c.d. Piano Casa senza modificare la sagoma e/o il sedime? Forse solo recuperando i sottotetti.
GRAZIE PER L’ATTENZIONE