Istituto comprensivo di brembate a.s. 2017-18 PROVE NAZIONALI INVALSI ESAME DI STATO CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
LEGGE 107/2015 «LA BUONA SCUOLA» DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di stato, a norma dell’art.1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n.107. DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62
Art. 1 Principi. Oggetto e finalità della valutazione e della certificazione La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze. 2. La valutazione è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89; è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa. 3. La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali.
Art. 2 Valutazione nel primo ciclo La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni nel primo ciclo, ivi compresa la valutazione dell'esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, e' espressa con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento. 2. L'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. 3. La valutazione e' effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe. I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attivita' alternative all'insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. La valutazione e' integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attivita' e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno. Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato. 4. Sono oggetto di valutazione le attivita' svolte nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione», fermo quanto previsto all'articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008 n. 169. 5. La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, secondo quanto specificato nel comma 3 dell'articolo 1. Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249. 6. I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni della classe; nel caso in cui a piu' docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, la stessa alunna o lo stesso alunno con disabilita', la valutazione e' espressa congiuntamente. 7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 relativamente alla valutazione dell'insegnamento della religione cattolica, la valutazione delle attivita' alternative, per le alunne e gli alunni che se ne avvalgono, e' resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti.
D.M. 741 ottobre 2017: Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione Articolo 2 (Ammissione all'esame dei candidati interni) In sede di scrutinio finale le alunne e gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo grado in istituzioni scolastiche statali o paritarie sono ammessi all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti: aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti; b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all' esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998,n. 249*; c) aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'Invalsi. * 24 giugno 1998, n. 249, art.4 c.6: «Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunita' scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale». C 9-bis «Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico»
DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62 Art DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62 Art. 7 Prove nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola secondaria di primo grado 4. Le prove di cui al comma 1 si svolgono entro il mese di aprile e la relativa partecipazione rappresenta requisito di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione. Per le alunne e gli alunni risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, è prevista una sessione suppletiva per l'espletamento delle prove.
Prove invalsi 2018 invalsi = istituto nazionale valutazione sistema istruzione Dall’11 al 21 aprile 2018 (per IC Brembate) 4 prove: ITALIANO, MATEMATICA, INGLESE ASCOLTO, INGLESE COMPRENSIONE Svolte al PC, su piattaforma INVALSI, accesso tramite credenziali personali da usare una sola volta Tempo 120 minuti ogni prova: 15’ per istruzioni, 90 svolgimento prova, 15’ tempo supplementare per DSA, tempo per compilare un questionario con dati di contesto Possibilità di scrivere appunti su carta durante l’elaborazione, MA al termine ogni foglietto va consegnato ai somministratori Ogni classe divisa in due gruppi: 1° gruppo inizia 8,15; 2° gruppo inizia 10,30 Sono stati predisposti 12 pc, linkati alla piattaforma, è stata potenziata la connettività col supporto del comune, sono state acquistate le cuffie e i dispositivi per igienizzarle, è stato acquistato un nuovo mouse per ogni pc.
SCANSIONE PER CLASSE MERC 11/04 GIOV 12/04 VEN 13/04 LUN 16/04 MART 17/04 18/04 19/04 20/04 SAB 21/04 ITA MATE ING 3 A 3 B 3 C
Restituzione siti delle prove invalsi… Nota MIUR 1865 DEL 10/10/2017 DA QUEST’ANNO SCOLASTICO LA VALUTAZIONE DEI TEST INVALSI NON FA MEDIA CON I VOTI DELL’ESAME
Come avviene l’ammissione all’esame? DM 741/2017 4. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce alle alunne e agli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a sei decimi. Per l’IC di Brembate, nel CD di febbraio 2018 si è deliberato di seguire il seguente criterio: 50% MEDIA UNITA DEI VOTI DELLE CLASSI PRIMA E SECONDA 50% MEDIA VOTI CLASSE TERZA 5. Il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale d'esame nei termini di cui al successivo articolo 13.
DM 741/2017-Articolo 6 (Prove d'esame) l. Le prove dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione sono finalizzate a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno, anche in funzione orientativa, tenendo a riferimento il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze previsti per le discipline dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo cielo di istruzione. 2. L'esame di Stato è costituito da tre prove scritte e da un colloquio. 3. Le prove scritte sono: prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento; prova scritta relativa alle competenze logico matematiche; c) prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere studiate, articolata in due sezioni, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 9, comma 4. 4. Le tracce delle prove sono predisposte dalla commissione in sede di riunione preliminare sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte.
Durata prove: Italiano: 4 ore Matematica: 3 ore Inglese/francese: 90 minuti (+ tempo aggiuntivo DSA) + 60 minuti (+ tempo aggiuntivo DSA)
DM 741/2017-Articolo 7 (Prova scritta relativa alle competenze di italiano) l. La prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento accerta la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli alunni. 2. La commissione predispone almeno tre teme di tracce, […] con particolare riferimento alle seguenti tipologie: a) testo narrativo o descrittivo b) testo argomentativo c) comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione. 3. La prova può essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie di cui al comma 2. 4. Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la tema di tracce che viene proposta ai candidati. Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate.
Per IC di Brembate a.s. 2017-18 La scelta si orienta su: - testo di carattere personale (lettera, diario, …) - prova di comprensione con elaborazione personale di tipo argomentativo - sintesi o testo descrittivo
DM 741/2017-Articolo 8 (Prova scritta relativa alle competenze logico matematiche) l. La prova scritta relativa alle competenze logico matematiche accerta la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni nelle seguenti aree: numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni. 2. La commissione predispone almeno tre tracce, ciascuna riferita alle due seguenti tipologie: a) problemi articolati su una o più richieste; b) quesiti a risposta aperta.
DM 741/2017-Articolo 9 (Prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere) 2. La prova scritta è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l'inglese e per la seconda lingua comunitaria*. 3. La commissione predispone almeno tre tracce in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curricolo, con riferimento alle tipologie in elenco ponderate sui due livelli di riferimento: a) questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta; b) completamento di un testo in cui siano state omesse parole singole o gruppi di parole, oppure riordino e riscrittura o trasformazione di un testo; c) elaborazione di un dialogo su traccia articolata che indichi chiaramente situazione, personaggi e sviluppo degli argomenti; d) lettera o email personale su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di vita quotidiana; e) sintesi di un testo che evidenzi gli elementi e le informazioni principali. * 90’ per Inglese e 60’ per francese.
DM 741/2017-Articolo 1O (Colloquio) […]2. Il colloquio viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, ponendo particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio. 3. Il colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione. Nell’IC di Brembate il colloquio si svolgerà nel modo seguente: Ad ogni alunno verrà dato un documento (conosciuto o nuovo) di una disciplina decisa in precedenza dai docenti del CdC (seduta di aprile) a cui collegare altre 3-4 discipline. Per poter consentire all’alunno di creare, con il padlet, la mappa concettuale suggerita dal documento dato, si collocherà sul pc a disposizione una cartella per ogni disciplina contenete vari argomenti/immagini senza spiegazioni/traduzioni/commenti (solo titolo e immagine o titolo e testo). L’alunno dovrà strutturare ed argomentare la propria mappa concettuale nei 30’ precedenti la prova.
D.Lgs 62/2017-Art. 9 – certificazione delle competenze nel primo ciclo […]2. La certificazione e' rilasciata al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione. 3. I modelli nazionali per la certificazione delle competenze sono emanati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sulla base dei seguenti principi: a)riferimento al profilo dello studente nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione; b) ancoraggio alle competenze chiave individuate dall'Unione europea, cosi' come recepite nell'ordinamento italiano; c) definizione, mediante enunciati descrittivi, dei diversi livelli di acquisizione delle competenze; d) valorizzazione delle eventuali competenze significative, sviluppate anche in situazioni di apprendimento non formale e informale; e) coerenza con il piano educativo individualizzato per le alunne e gli alunni con disabilita'; f) indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale di cui all'articolo 7, distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e certificazione sulle abilita' di comprensione e uso della lingua inglese.
Modello di certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione – d.m. 742/2017 Vedi file allegato
D.Lgs 62/2017-Art. 11 – valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento Comma 1 - La valutazione degli alunni DVA è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dalla L.104/92 Comma 4 - Le alunne/i DVA partecipano alle prove standardizzate; il Cdc può prevedere misure compensative, dispensative, adattamenti della prova, l’esonero dalla prova. Comma 5 – Gli alunni DVA sostengono le prove d’esame conclusivo del primo ciclo con l’ausilio di ogni attrezzatura tecnica e sussidio didattico loro necessario, già utilizzato nel corso dell’a.s per l’attuazione del PEI. Comma 6 – Se necessario la sottocommissione d’esame predispone prove differenziate idonee a valutare il progresso dell’alunna/o in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma finale. Comma 8 – agli alunni DVA che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo, comunque valido per l’iscrizione alla scuola secondaria o ai corsi IFP, ai soli fini del riconoscimento di altri crediti formativi.
Art. 11 – valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento ALUNNI DSA Comma 9 - La valutazione degli apprendimenti degli alunni DSA, incluse l’ammissione e a partecipazione all’esame finale è coerente con il PDP Comma 10 – Per la valutazione delle alunne/i DSA le istituzioni scolastiche adottano modalità che consentono all’alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l’applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi previsti nel PDP. Comma 11 – Per gli alunni DSA che sostengono le prove d’esame conclusivo del primo ciclo la commissione può prevedere tempi più lunghi. Possono usare apparecchiature informatiche solo se le hanno già usate in corso d’anno o se sono ritenute funzionali allo svolgimento della prova d’esame. Comma 12 – Se previsto dalla certificazione, la sottocommissione d’esame predispone la sostituzione della prova scritta di lingua straniera, con una prova orale. Comma 13 – Gli alunni DSA esonerati dalle lingue straniere in sede d’esame sostengono prove differenziate con valore equivalente. Comma 14 – Durante le prove standardizzate gli alunni DSA possono fruire di strumenti compensativi coerenti col PDP. Gli alunni dispensati dalla prova scritta o esonerati dalla lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.
Art. 15 NEL DIPLOMA FINALE RILASCIATO AL TERMINE DEGLI ESAMI DEL PRIMO CICLO E NELLE TABELLE AFFISSE ALL’ALBO DI ISTITUTO NON VIENE FATTA MENZIONE DELLE MODALITA’ DI SVOLGIMENTO E DELLA DIFFERENZIAZIONE DELLE PROVE.