Le fasce di rispetto stradale fuori dai centri abitati

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Le fasce di rispetto stradale fuori dai centri abitati Il traffico caotico di norme e giurisprudenza Alessandro Veronese

RICOSTRUZIONE NORMATIVA – IL CODICE DELLA STRADA Art. 16 D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada): Divieto di costruire, ricostruire, ampliare, lateralmente alle strade, edificazioni di qualsiasi tipo e materiale. Il Regolamento determina le distanze minime dal confine stradale in relazione alla classificazione delle strade di cui all’art. 2 del CDS. Art. 234, c. 5, CDS: L’art. 16 si applica successivamente sia alla delimitazione del centro abitato, sia alla classificazione delle strade di cui all’art. 2 CDS. Nelle more si applica la previgente disciplina.

IL REGOLAMENTO Art. 26 D.P.R. n. 495/1992 Determinazione delle fasce di rispetto stradale fuori dai centri abitati, con fissazione delle distanze dal confine stradale. Le distanze debbono essere rispettate nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni o negli ampliamenti. Solo, però, ove tali interventi siano «fronteggianti le strade», locuzione introdotta nel Regolamento, mentre il CDS prevede un divieto assoluto di edificazione. La locuzione «fronteggianti le strade» rappresenta un problema interpretativo di non poco momento.

E’ APPLICABILE IL CORPUS CDS + REG.? Art. 234, c. 5 CDS – applicabilità dell’art. 16 solo a far data: dalla delimitazione dei centri abitati (generalmente fatta dai Comuni); dalla classificazione delle strade con Decreto Ministero delle infrastrutture e dei traporti (mai assunto). Ergo: Si applicano gli artt. 16 CDS e 26 Reg.?

LE DUE TESI Prima tesi: non si applicano (TAR Liguria, I, n. 281/2012, riformata, ma non sul punto, da Cons. St., IV, n. 347/2015); applicabile il regime previgente, ossia l’art. 41-septies L. n. 1150/1042 e D.M. 1° aprile 1968. Norme che prevedono le fasce di rispetto, ma non escludono il vincolo delle distanze nel caso di interventi non fronteggianti le strade. Seconda tesi: si applica, con la consequenziale applicazione della locuzione «fronteggianti le strade», di talché autorizzabili gli interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione ed ampliamento in fascia di rispetto stradale, a condizione che essi si sviluppino in direzione opposta rispetto alla strada.

LA NATURA DEL VINCOLO E LA POSIZIONE TRADIZIONALE DEL CONSIGLIO DI STATO Giurisprudenza consolidata sulla natura ed estensione del vincolo: assoluto, prescinde dalle caratteristiche dell’opera realizzata, vale anche con riferimento ad opere, che non superino il livello della sede stradale o che costituiscano mere sopraelevazioni o che, pur rientrando nella fascia di rispetto, siano arretrate dalla strada rispetto alle opere preesistenti. In presenza del vincolo, generalmente escluso ogni condono edilizio, il vincolo essendo assoluto ed inderogabile ai sensi dell’art. 33, comma 1, lett. d), L. n. 47/1985. Ratio del vincolo: non solo prevenire l’esistenza di ostacoli materiali, recanti pregiudizio al traffico ed all’incolumità delle persone, ma garantire una fascia di rispetto all’occorrenza utilizzabile dal proprietario o gestore della strada per cantieri, depositi, ampliamenti, lavori. (Cons. St., IV, n. 2062/2013; V, n. 3174/2014; IV, n. 1225/2017).

LA NATURA DEL VINCOLO E LA POSIZIONE INNOVATIVA DEL CONSIGLIO DI STATO Cons. St., sez. VI, 3.8.2017, n. 3889, il revirement. 1) Applicabile l’art. 16 CDS e l’art. 26 Reg., perché l’art. 234, c. 5, CDS deve ritenersi «superato dalla successiva evoluzione normativa, che ha interessato le strade prescindendo da un loro decreto ministeriale di classificazione generale, a partire dal noto d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112, che ha operato un ampio trasferimento di strade dal demanio statale alle Regioni, e per loro tramite alle Province, operandone in tal senso per forza propria la classificazione». 2) Se applicabile l’art. 26 Reg., sono consentiti gli ampliamenti, le demolizioni e ricostruzioni e le nuove costruzioni, ove non «fronteggianti le strade».

LA NORMATIVA REGIONALE VENETA Il legislatore veneto è antesignano dell’ammissibilità degli interventi in fascia di rispetto, purché non «fronteggianti le strade»: art. 7, comma 2, L.R. n. 24/1985 («Gli interventi saranno autorizzati purché non comportino l’avanzamento dell’edificio esistente sul fronte stradale»). L’intera L.R. n. 24/1985 (quindi anche l’art. 7) è stata abrogata ad opera dell’art. 49, comma 1, lett. d), della L.R. n. 11/2004. La disposizione, però, ritorna – pur se con molte condizioni – nell’ordinamento veneto ad opera dell’art. 63, comma 5, della L.R. n. 30/2016, che ha introdotto il comma IV ter dell’art. 41 della L.R. n. 11/2004, norma disciplinante le fasce di rispetto stradale (fuori dai centri abitati, è da ritenersi, pur se ciò non è espressamente affermato).

LE TRE FATTISPECIE DELL’ART. 41, COMMA 4 TER L.R. N. 11/2004 Costruzioni esistenti (non oggetto di tutela da parte del P.A.T. e del P.I.) in fascia di rispetto: sempre ammessi interventi di cui all’art. 3, comma 1, lett. a), b), c) e d) del D.P.R. n. 380/2001. Consentiti gli interventi di demolizione di immobili in fascia di rispetto e ricostruzione degli stessi in zona agricola adiacente, purché al di fuori della fascia di rispetto ed a distanza non superiore a 200 m. dal sedime originario. Il P.I. può consentire l’ampliamento di immobili residenziali esistenti in fascia di rispetto stradale alle seguenti condizioni: (i) se l’ampliamento venga realizzato sul lato opposto rispetto a quello fronteggiante la strada;

Segue - LE TRE FATTISPECIE DELL’ART. 41, COMMA 4 TER L.R. N. 11/2004 (ii) se l’ampliamento non comporti – rispetto alla situazione preesistente – pregiudizi maggiori alle esigenze di tutela e di sicurezza della circolazione; (iii) se l’ampliamento sia contenuto nei limiti del 20% del volume esistente e sia necessario per l’adeguamento alle norme igienico-sanitarie, alle norme di sicurezza ed alle norme in materia di eliminazione delle barriere architettoniche; (iv) se vi sia l’autorizzazione dell’ente proprietario o gestore della strada; (v) se venga sottoscritto un atto unilaterale d’obbligo con l’impegno dell’avente titolo a non richiedere maggiori somme a titolo di indennizzo in caso di lavori di adeguamento, modifica o ampliamento della sede viaria.

CONCLUSIONI La sintesi, dopo lo slalom tra norme statali, regionali e giurisprudenza. Come agire (il dubbio sia per il pubblico sia per il privato), visto che: 1) la giurisprudenza è divisa; 2) anche ad ammettere la possibilità di ampliamento nel verso opposto rispetto alla strada (Cons. St., VI, n. 3889/17), ciò varrebbe incondizionatamente (per nuove costruzioni, demolizioni e successiva ricostruzione in fascia di rispetto ed ampliamenti) in base alla norma statale (rectius, al Regolamento); 3) non varrebbe però in Veneto, posto che l’art. 41 ter della L.R. n. 11/2004 consente solo gli ampliamenti di edifici residenziali, alle condizioni sopra viste;

Segue - CONCLUSIONI Certezze poche, al contrario delle incertezze. Alcuni personali consigli. a) Accederei all’indirizzo giurisprudenziale più restrittivo (fascia di rispetto stradale inedificabile in senso assoluto, anche per interventi non fronteggianti la strada). b) Se proprio si volesse applicare l’arresto di Cons. St., VI, n. 3889/2017, esso andrebbe oggi necessariamente coordinato con il vigente art. 41 ter della L.R. n. 11/2004 (sopravvenuta rispetto ai fatti di quella causa); in disparte i dubbi di possibile incostituzionalità: la norma regionale c’è e va applicata (sino a che la Corte Costituzionale non dovesse annullarla).