La sicurezza in una “azienda” complessa Il caso dell’università di ferrara
I numeri dell’università (circa) Studenti iscritti: ca. 20.000 Docenti: 600 PTA: 550
Le particolarità dell’università: i rischi Tessuti o fluidi biologici (umani o animali) potenzialmente infetti Ambienti con atmosfere potenzialmente esplosive Gas tossici Sorgenti di radiazioni ionizzanti Attività comportanti il contatto con animali da sperimentazione Attività assistenziale o diagnostica Lavori in quota (oltre 2 m) Attività svolte in esterno (campagne geologiche, archeologiche, ecc…) Rischi generali (incendio, etc.) Movimentazione manuale dei carichi Videoterminali Rumore o vibrazioni Radiazioni ottiche artificiali LASER Campi elettromagnetici Agenti chimici Sostanze cancerogene o mutagene Agenti biologici Attrezzature di lavoro o macchine particolarmente complesse
La particolarità dei rischi 2 Cambiano le attività/ i processi (ricerche nuove) Cambiano i materiali / le sostanze utilizzate Cambiano i soggetti esposti Eterogeneità dei soggetti esposti (sotto il profilo contrattuale: personale strutturato UNIFE insieme a personale di altre univ./ o aziende; personale non strutturato) I cambiamenti riguardano tutte le aree e non possono essere né limitate né coordinate né preventivate
La normativa - Il d.lgs. 9 aprile 2008 n.81 Articolo 3 - Campo di applicazione 1. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio. 2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di Protezione Civile, nonché nell’ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni dell’alta formazione artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, degli uffici all’estero di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative …
La normativa – il dm 363/1998 Si continua ad applicare? No riferimenti specifici ma d.lgs.81/2008, in relazione ai criteri generali antincendio ed emergenze: Art. 37 “in attesa dell’emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’interno in data 10 marzo 1998…” (che NON è il nostro, ma forse si può utilizzare l’analogia.)
La normativa: il regolamento di unife In vigore dal dicembre 2008, precisa quanto richiesto dal d.lgs.81/2008
Direttori Dipartimento Rettore Delegato Direttore Generale Direttori Dipartimento RSPP Responsabilità
La struttura di prevenzione unife Addetti Servizio Prevenzione Protezione Personale antincendio Personale primo soccorso Personale emergenze Ufficio sicurezza (formazione e RSPP) Medico competente Medici autorizzati Esperto qualificato Rappresentanti della sicurezza dei lavoratori
servizio di protezione e prevenzione (ufficio sicurezza e addetti delocalizzati) Livello di istruzione non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. RESPONSABILE Come gli addetti + corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all’articolo 28, comma 1, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali.
I compiti a) individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale; b) elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure; c) elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; d) proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; e) partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’articolo 35; f) fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36.
Il medico competente 2 medici competenti (medicina del lavoro): controllo dei lavoratori a rischio specifico (visite di idoneità; visite periodiche; visite su richiesta). Convenzione con ASL per gli studenti di scienze sanitarie Convenzioni con altri soggetti per i poli di Rovereto (TN) e Bolzano Il problema dei soggetti ospitati
La prevenzione Informazione e formazione generale/specifica Piani di emergenza evacuazione/terremoto Piani antincendio Visite mediche (solo in presenza di rischi specifici) Controllo radiologico
Il documento di valutazione del rischio Il DVR come strumento di prevenzione e controllo La necessità di aggiornare il dvr in una realtà in continua metamorfosi La necessità di professionalità capaci di valutare il rischio specifico. Il software SOSIA
La riunione periodica Il punto della situazione e le statistiche: dall’aumento delle assenze per le patologie correlate all’aumento dell’età media ai problemi di tenuta dei dati sensibili.
La sicurezza, la prevenzione ed oltre La formazione degli studenti Il rischio da VDT