Cessione d’azienda aspetti civilistici, contabili e fiscali

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Transcript della presentazione:

Cessione d’azienda aspetti civilistici, contabili e fiscali Metodologie e determinazione quantitative Cessione d’azienda aspetti civilistici, contabili e fiscali Prof. Stefano Mazzocchi Marco A. Marinoni

ASPETTI CIVILISTICI DELLA CESSIONE D’AZIENDA Metodologie e determinazione quantitative ASPETTI CIVILISTICI DELLA CESSIONE D’AZIENDA Definizione di azienda L'art. 2555 del c.c. definisce l'azienda come il “complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa”. Il trasferimento dell’azienda (o ramo) deve necessariamente riguardare un complesso di beni funzionalmente legati tra di loro ed idoneo all’esercizio dell’impresa. Il trasferimento di singoli beni non realizza un trasferimento d’azienda Marco A. Marinoni

Oggetto del trasferimento Metodologie e determinazione quantitative Oggetto del trasferimento Complesso di beni: Materiali (es Immobili, attrezzature, crediti, debiti, rimanenze di magazzino). Immateriali (es diritti di brevetto, avviamento) Di proprietà in virtù di un diritto reale Posseduti a qualsiasi altro titolo (es locazione, anche finanziaria, comodato) Marco A. Marinoni

Trasferimento per cessione o per conferimento Metodologie e determinazione quantitative Trasferimento per cessione o per conferimento La prima caratteristica è data dal corrispettivo: Il corrispettivo della cessione è rappresentato in genere da denaro; Il corrispettivo del conferimento dell’azienda in una società è rappresentato da quote della conferitaria. La seconda caratteristica è rappresentata dalla forma dell’atto di trasferimento. Marco A. Marinoni

La forma del contratto (art. 2556) Metodologie e determinazione quantitative La forma del contratto (art. 2556) Non è richiesta ad substantiam. E’ richiesta ai soli fini della prova. Devono essere osservate le forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni (es immobile) o per la particolare natura del contratto. Marco A. Marinoni

Metodologie e determinazione quantitative L'art. 6 della L. 12/8/93 n° 310 Prescrive la forma pubblica dell'atto o l'autentica notarile delle sue firme ed il successivo deposito e iscrizione presso il Registro delle Imprese entro 30 giorni dalla stipula. La norma è stata emanata nel quadro generale delle disposizioni per contrastare il riciclaggio di danaro di provenienza illecita. Marco A. Marinoni

Metodologie e determinazione quantitative Formalità Scrittura privata autenticata nelle firme da notaio (qualora tra i beni costituenti l’azienda non figurino immobili); Atto pubblico (qualora tra i beni costituenti l’azienda venga trasferito anche un immobile); Iscrizione dell’atto di trasferimento al Registro delle imprese a fini di pubblicità; salvo i casi particolari previsti dall’art 2443 bis del c.c. per le cessioni a spa e dall’art. 2465 commi 4 e 5 del c.c. per le cessioni alle srl, non è richiesta alcuna perizia. Marco A. Marinoni

Metodologie e determinazione quantitative Particolarità: divieto di concorrenza successione nei contratti trasferimento dei crediti e dei debiti Divieto di concorrenza per 5 anni – art. 2557, comma 1 c.c. Successione nei contratti ex art. 2558 c.c., salvo altra disposizione pattuita nel contratto. Trasferimento dei crediti ex art. 2559 anche senza consenso esplicito. Trasferimento dei debiti ex art. 2560 solo previo esplicito consenso scritto. Marco A. Marinoni

ASPETTI CONTABILI DELLA CESSIONE D’AZIENDA Metodologie e determinazione quantitative ASPETTI CONTABILI DELLA CESSIONE D’AZIENDA Descrizione Valore contabile Valore Corrente Plus-min Parziali Totali Immobili 1.300 1.600 300 Costo storico 1.800 - F.do Amm.to -500 Impianti 700 600 -100 900 -200 Crediti Rimanenze 500 200 Avviamento 2.000 Totale Attivo 3.100 5.500 Marco A. Marinoni

ASPETTI CONTABILI DELLA CESSIONE D’AZIENDA Metodologie e determinazione quantitative ASPETTI CONTABILI DELLA CESSIONE D’AZIENDA Descrizione Valore contabile Valore Corrente Plus-min Parziali Totali Debiti 1.000 Patrimonio netto 2.100 4.500 2.400 Totale Passivo e netto 3.100 5.500 Totale attivo contabile – Totale attivo a valori correnti = 3.100 – 5.500 = 2.400 Totale passivo e netto contabile – Totale passivo e netto a valori correnti = 3.100 – 5.500 = 2.400 Pn contabile – Pn a valori Correnti = 2.100 – 4.500 = 2.400 Plusvalenza – minusvalenza = 2.500 – 100 = 2.400 Marco A. Marinoni

ASPETTI CONTABILI DELLA CESSIONE D’AZIENDA Metodologie e determinazione quantitative ASPETTI CONTABILI DELLA CESSIONE D’AZIENDA Scritture della ceduta Descrizione DARE AVERE F.do Amm.to Immobili 500 F.do Amm.to Impianti 200 Debiti 1.000 Minusvalenza da conferimento 100 Società c/cessione (credito) 4.500 Immobili 1.800 Impianti 900 Crediti 600 Rimanenze Plusvalenza da conferimento 2.500 Marco A. Marinoni

ASPETTI CONTABILI DELLA CESSIONE D’AZIENDA Metodologie e determinazione quantitative ASPETTI CONTABILI DELLA CESSIONE D’AZIENDA Scritture dell’acquirente Descrizione DARE AVERE Immobili 1.600 Impianti 600 Crediti Merci c/acquisti ( ex Rimanenze) 700 Avviamento 2.000 Debiti 1.000 Società c/acquisto (debito) 4.500 Vengono iscritti i minori tra i valori contabili storici ed i valori di perizia. Marco A. Marinoni

ASPETTI FISCALI DELLA CESSIONE D’AZIENDA Metodologie e determinazione quantitative ASPETTI FISCALI DELLA CESSIONE D’AZIENDA Tassazione della plusvalenza Cessione effettuata da soggetto IRES. Cessione effettuata da società di persone. Cessione effettuata da imprenditore individuale: cessione dell’unica azienda dell’imprenditore individuale; cessione di ramo d’azienda dell’imprenditore individuale. Marco A. Marinoni

Cessione effettuata da soggetto IRES Metodologie e determinazione quantitative Cessione effettuata da soggetto IRES Art. 86, 2° comma del Tuir: la plusvalenza è costituita dalla differenza fra il corrispettivo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato. Concorrono alla formazione del reddito anche le plusvalenze delle aziende, compreso il valore di avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a titolo oneroso; Art. 86, 4° comma del Tuir: le plusvalenze realizzate, determinate a norma del 2° comma, concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. La predetta scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi; 14 14 Marco A. Marinoni

Metodologie e determinazione quantitative continua Art. 109, 2° comma, lett. a) del Tuir: le plusvalenze da cessione d’azienda si considerano realizzate alla data di stipula dell’atto, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale; N.B.: nella cessione d’azienda, la plusvalenza non va quantificata con riferimento ai singoli beni, ma all’intera azienda. Ne consegue che concorreranno alla formazione della plusvalenza anche quei beni che per loro natura non sono plusvalenti – e.g. beni merce [R.M. 8 febbraio 1979, n. 9/199]. Tassazione: la plusvalenza [per l’intero importo o rateizzata] concorre alla determinazione del reddito imponibile ed è tassata con aliquota ordinaria del 27,50%. 15 15 Marco A. Marinoni

Cessione effettuata da società di persone Metodologie e determinazione quantitative Cessione effettuata da società di persone Art. 58 Tuir: nessuna differenza rispetto al caso appena esaminato. Valgono tutte le regole relative alla cessione effettuata da soggetti IRES; Tassazione: la plusvalenza [per l’intero importo o rateizzata] concorre alla determinazione del reddito imponibile che viene attribuito pro – quota ai soci. 16 16 Marco A. Marinoni

Cessione effettuata da imprenditore individuale Metodologie e determinazione quantitative Cessione effettuata da imprenditore individuale Cessione di unica azienda o ramo d’azienda: Se ricorrono i presupposti di cui all’art. 17, 1° comma, lett. g) e 2° comma del Tuir, l’imprenditore può optare per la tassazione separata; Se non ricorrono tali presupposti o l’imprenditore non intende avvalersi della tassazione separata, si applica l’art. 58 del Tuir e non vi è alcuna differenza rispetto ai casi precedentemente esaminati. Valgono tutte le regole relative alla cessione effettuata da soggetti IRES. N.B.: in caso di cessione di unica azienda, la persona fisica perde la qualifica di imprenditore. Si ritiene, quindi, che non possa trovare applicazione la rateizzazione in 5 quote costanti della plusvalenza. 17 17 Marco A. Marinoni

Metodologie e determinazione quantitative Continua La tassazione separata: art. 17, 1° comma, lett. g) e 2° comma del Tuir Presupposti: deve trattarsi di cessione a titolo oneroso di azienda commerciale posseduta da più di 5 anni; deve esserne fatta esplicita richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui la plusvalenza sarebbe stata imponibile come componente del reddito d’impresa. Effetti: l’Irpef dovuta separatamente viene determinata applicando all’ammontare conseguito l’aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all’anno in cui i redditi sono stati conseguiti. 18 18 Marco A. Marinoni

Metodologie e determinazione quantitative Permuta di aziende Art. 86, 2° comma, ultimo periodo del Tuir: se il corrispettivo della cessione d’azienda è costituito esclusivamente da beni ammortizzabili, anche se costituenti un complesso o ramo aziendale, e questi vengono complessivamente iscritti in bilancio allo stesso valore al quale vi erano iscritti i beni ceduti, si considera plusvalenza soltanto il conguaglio in denaro eventualmente pattuito; Tale disposizione prevede l’opportunità di effettuare una permuta d’azienda in regime di neutralità fiscale N.B.: applicabile ai soggetti IRES, alle società di persone e agli imprenditori individuali. 19 19 Marco A. Marinoni