Whistleblowing nel settore privato: evoluzione normativa e temi aperti

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Whistleblowing nel settore privato: evoluzione normativa e temi aperti Avv. Marco Paoletti ICHINO BRUGNATELLI e ASSOCIATI 20145 – Milano, Via Lorenzo Mascheroni, 31 studiolegale@ichinobrugnatelli.it

Tutela del segnalante Art. 2 bis: Sanzioni a carico di colui che viola le misure di tutela contro il segnalante Art. 2 bis: «I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono: … canali [che] garantiscono la riservatezza dell’identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione; b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell’identità del segnalante» lett. e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante…»

Sanzioni a carico del segnalante Art. 2 bis «I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono … d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lett. e), sanzioni nei confronti… effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate» «Che si rilevano» significa che ad un esame ex post, quindi è una valutazione oggettiva temperata però dall’elemento soggettivo, che deve essere il dolo o la colpa grave

Segue: contenuto delle tutele Divieto di atti illeciti contro il segnalante Art. 2 bis: «I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono … c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione» Sistema di denuncia degli atti illeciti Art. 2 ter: «L’adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano la segnalazione di cui al comma 2 bis può essere denunciata all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall’organizzazione sindacale indicata dal medesimo»

Tutele nell’ambito del rapporto di lavoro Conseguenze sugli atti inerenti il rapporto di lavoro Art. 2 quater: «Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento delle mansioni ai sensi dell’art. 2103 c.c., nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all’irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione delle segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa»

Norme che regolano il lic. del dirigente Art. 2119 c.c. : lic. senza preavviso solo qualora vi sia una «causa che non consenta la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro» Art. 7 L. 300/1970: se il lic. viene intimato per colpa del dirigente occorre rispettare il procedimento disciplinare (contestazione per iscritto, cinque giorni di tempo per rispondere), altrimenti è ingiustificato e spetta l’indennità supplementare (Cass. 10/2/2015, n. 2553) Art. 19 CCNL: il lic. deve essere «giustificato», altrimenti è dovuta l’indennità supplementare Il lic. è nullo (art. 18, I comma, L. 300/1970) in una serie di ipotesi previste dalla legge (discriminatorio, maternità, matrimonio, ragioni sindacali, per ritorsione e nelle altre ipotesi in cui la nullità sia prevista dalla legge)

Cosa spetta in caso di licenziamento preavviso + indennità supplementare Se non c’è «giusta causa» ex art. 2119 c.c. cioè una «causa che non consente la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto» Minimo 6 mesi Se il licenziamento è «ingiustificato» secondo l’art. 19 del CCNL Minimo 2 mesi Massimo da 18 a 24 mesi a seconda dell’anzianità aziendale Massimo 12 mesi a seconda dell’anzianità aziendale

Il preavviso di licenziamento Anzianità del dirigente Numero di mensilità Fino a 6 anni 6 Da 6 a 10 8 Oltre 10 e fino a 15 10 Oltre 15 12

L’indennità supplementare Anzianità del dirigente Numero di mensilità Fino a 2 anni 2 Da 2 a 6 da 4 a 8 Oltre 6 fino a 10 da 10 a 12 Oltre 10 fino a 15 da 12 a 18 Oltre 15 da 18 a 24

Quali conseguenze per il licenziamento nullo? L’art. 18, primo comma, L. 300/1970 disciplina le conseguenze sanzionatorie per il licenziamento nullo. La disposizione, per espressa previsione si applica anche ai dirigenti: Il Giudice ordina la reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro stabilendo il risarcimento del danno in misura pari a tutte le retribuzioni perdute dalla data del licenziamento fino a quella della reintegra con un minimo di 5 mensilità, oltre al pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali (dedotto quanto eventualmente percepito nel periodo per altre attività lavorative) In sostituzione della reintegrazione il dipendente può optare per una indennità pari a 15 mensilità di retribuzione globale di fatto non soggetta a contribuzione (art. 18, comma III)

Applicazione art. 18 comporta Reintegrazione nel posto di lavoro Risarcimento danno in misura pari a tutte le retribuzioni perse dal giorno del lic. a quello della effettiva reintegrazione (minimo 5 mensilità) + contributi, dedotto quanto percepito nel periodo di estromissione per effetto di altre attività lavorative Indennità sostitutiva della reintegrazione Risarcimento danno Indennità pari 15 mensilità senza contributi