Seminario Contratti bancari e finanziari IL MUTUO
Mutuo Definizione: il mutuo è il contratto con il quale una parte (il mutuante) consegna all'altra (mutuatario) una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili e l’altro si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità → art. 1813 c.c.
Oggetto contratto di mutuo Il mutuo ha ad oggetto → denaro o altre cose fungibili La quantità di cose deve essere determinata Oggetto restituzione → non le stesse cose ricevute dal mutuatario, ma dello stesso genere
Natura mutuo Natura contratto reale → perfezionamento contratto con consenso e consegna della cosa → traditio rei.
Sentenze recenti Cass. Civ. 30 novembre 2011, n. 25569 → In tema di contratto di mutuo, l'ordine, proveniente da un istituto bancario, di versare una somma determinata a un terzo, realizzato mediante un mandato emesso sulla propria cassa, cui segua un « atto di quietanza finale di mutuo fondiario », integra il perfezionamento del contratto di mutuo, atteso che il requisito della realità, proprio di tale tipologia contrattuale, può essere integrato anche mediante il conseguimento della disponibilità giuridica della cosa, Cass. Civ. 27 agosto 2015, n. 17194 → La consegna idonea a perfezionare il contratto reale di mutuo non va intesa nei soli termini di materiale e fisica “traditio” del danaro (o di altre cose fungibili), rivelandosi, invero, sufficiente il conseguimento della sua disponibilità giuridica da parte del mutuatario, ricavabile anche dall'integrazione di quel contratto con il separato atto di quietanza a saldo, attesa la progressiva dematerializzazione dei valori mobiliari e la loro sostituzione con annotazioni contabili, tenuto conto che sia la normativa antiriciclaggio che le misure normative tese a limitare l'uso di contante nelle transazioni commerciali hanno accentuato l'utilizzo di strumenti alternativi al trasferimento di danaro.. Cass. Civ. 8 gennaio 2018, n. 180 → L'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto, ai sensi dell'art. 2697, primo comma, cod. civ., a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione; l'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro.
Onerosità Il mutuo si presume oneroso, salva diversa volontà delle parti → art. 1815 c.c. Mutuo a titolo oneroso → contratto a prestazioni corrispettive: → per il mutuante sussiste l'obbligo del trasferimento della proprietà delle cose date in mutuo → per il mutuatario vige l'obbligo del pagamento degli interessi pattuiti
Mutuo gratuito La gratuità deve risultare dalla convenzione, ma può anche essere tacita quando per le circostanze del caso e per la qualità dei contraenti si può desumere la volontà di escludere il corrispettivo. La gratuità deve essere oggetto di valutazione elastica e non limitata all'ipotesi di assenza di una controprestazione, in quanto un mutuo a tasso modesto potrebbe avere appunto il carattere della gratuità → mutuo a interesse irrisorio.
Forma → principio della libertà di forma; → forma scritta soltanto per il patto sugli interessi → forma integrativa necessaria soltanto per la validità di alcune clausole o come presupposto di determinati effetti → forma scritta richiesta per alcuni mutui speciali e per i prestiti obbligazionari → per i contratti bancari e finanziari conclusi con un intermediario appositamente abilitato è richiesta la forma scritta e un esemplare dell'atto deve essere consegnato al cliente → l'inosservanza della forma prescritta comporta la nullità del contratto, nullità che può essere fatta valere soltanto dal cliente → artt. 117 e 127, D.Lgs. 1.9.1993, n. 385 (t.u.b.).
La consegna La consegna può essere realizzata: In qualsiasi modo purché idoneo a porre il mutuatario nella disponibilità della cosa (traditio brevi manu, trasferimento dei titoli rappresentativi di merce, consegna ad un terzo incaricato dal mutuatario).
Trasferimento proprietà Le cose consegnate divengono di proprietà del mutuatario Fondamento → unico modo per consentire al mutuatario il godimento pieno delle cose Le cose, essendo fungibili, si confondono con il patrimonio del mutuatario L'effetto del trasferimento della proprietà si ha con il perfezionamento del negozio
Obbligo restituzione Oggetto di tale obbligo sono cose equivalenti a quelle consegnate → non la stessa cosa ma cose dello stesso genere Obbligazione di dare il tantundem per quantità, peso, misura Il mutuatario deve corrispondere cose della stessa qualità di quelle ricevute La restituzione va fatta al mutuante o altra persona indicata dallo stesso
Interessi Art. 1815, I co., c.c. → Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell'articolo 1284. Art. 1815, II co., c.c. → Se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi Gli interessi possono essere stabiliti in forma libera → purché patto rivesta forma scritta (ad substantiam) e non siano usurari Se le parti non hanno pattuito il tasso di interesse → si applica quello legale
Misura interessi Riferimento normativo: art. 1284 c.c. L'autonomia privata può disciplinare convenzionalmente la misura degli interessi da corrispondersi. Tali convenzioni debbono rispettare i limiti: - divieto di anatocismo; - forma scritta per legittimare interessi superiori al tasso legale (forma ad substantiam) - il limite del livello degli interessi usurai (L. 7.3.1996, n. 108)
Usura L. 7 marzo 1996 n. 108 → nullità clausola con interessi usurari → non sono dovuti interessi Art. 644 c.p. Caso usura sopravvenuta → sentenza Cassazione a Sezioni Unite 24675/2017
Termine Mutuo oneroso → si presume fissato a favore di entrambe le parti Interesse mutuante a non ricevere subito quanto concesso a mutuo → interessi Mutuo gratuito → si presume a favore del mutuatario Se non viene fissato un termine → viene stabilito dal giudice Se viene convenuto che il mutuatario paghi solo quando potrà → termine fissato dal giudice
Pagamento rateale Art. 1819 → se è stato convenuto il pagamento rateale e il mutuatario non paga anche solo una rata → il mutuante può chiedere, secondo le circostanze, l'immediata restituzione dell'intero Mancato pagamento interessi → il mutuante può richiedere la risoluzione del contratto
Promessa di mutuo Comporta un obbligo del promittente di erogare il mutuo promesso → a meno che: – le condizioni dell'altra parte siano divenute tali da rendere notevolmente difficile la restituzione del mutuo; – l'aspirante mutuatario non presti idonee garanzie. Effetti obbligatori
Figure particolari Mutuo di scopo Credito al consumo
Mutuo di scopo Il mutuo di scopo è quel contratto, in virtù del quale, una parte si impegna a fornire i mezzi finanziari ad un'altra che si obbliga a realizzare una finalità pattuita, a corrispondere eventualmente gli interessi e a restituire il capitale.
Mutuo di scopo Si tratta di un contratto di mutuo preordinato alla realizzazione di una finalità convenzionale necessaria e tale quindi da contrassegnare la funzione del negozio consistente nel procurare al mutuatario mezzi economici di utilizzazione vincolata, per facilitare o garantire l'adempimento da parte del mutuatario della obbligazione di destinazione delle cose mutuate allo scopo concordato (Cass. 12123/1990).
Differenze Si diversifica dallo schema tipico dei contratti di mutuo: - per il modo di perfezionamento, in quanto hanno natura consensuale e non reale (si perfeziona con l'accordo); - sotto il profilo strutturale, perché il sovvenuto non si obbliga solo a restituire la somma mutuata e a corrispondere ai relativi interessi, ma anche a realizzare lo scopo previsto compiendo gli atti o svolgendo l'attività in concreto programmata; - sotto il profilo causale, giacché nel sinallagma contrattuale quest'ultima prestazione (realizzazione dello scopo), ancor più di quella degli interessi, assume rilievo corrispettivo dell'attribuzione della somma.
Patologia Il mutuo di scopo: - è nullo e la nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, quando sia stato stipulato dall'istituto di credito e dal mutuatario con l'accordo che il finanziamento sarà utilizzato per una diversa finalità (ad es. per estinguere debiti in precedenza contratti dal sovvenuto verso lo stesso istituto mutuante); - è risolubile - per inadempimento del mutuatario e ad iniziativa del solo istituto mutuante - quando è mancata la realizzazione della finalità prevista.
Credito al consumo Normativa previgente: L. 19.2.1992, n. 142, Ora disciplinato agli artt. 121-126 t.u.b. e, per alcuni specifici profili, agli artt. 40-43 codice del consumo (d.lgs. 206/2005). Nozione: per credito al consumo si intende la concessione, nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore di una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (consumatore) (art. 121, 1° co.). L'esercizio del credito al consumo è riservato a banche, intermediari finanziari e soggetti autorizzati alla vendita di beni o di servizi, nella sola forma della dilazione del prezzo.
Forma - il contratto deve essere redatto in forma scritta e un esemplare deve essere consegnato al cliente a pena di nullità, nullità che però può essere fatta valere soltanto dal cliente (nullità di protezione). - l'atto deve indicare: l'ammontare e le modalità del finanziamento; il numero, gli importi e la scadenza delle singole rate; il Taeg e il dettaglio delle condizioni alle quali il suddetto Taeg può essere modificato.