Banche di Credito Cooperativo La loro nascita …

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Banche di Credito Cooperativo La loro nascita … Le Banche di Credito Cooperativo nascono alla fine dell’800 sulla base di un modello erogazione del credito sviluppatosi in Germania da Friedrich Wilhelm Raiffeisen.  Il modello si basava sul localismo e su motivazioni etiche di ispirazione cristiana.  La prima Cassa Rurale italiana venne costituita nel 1883 a Loreggia (provincia di Padova), a opera di Leone Wollemborg, che prese a modello l'attività di Raiffeisen. Negli anni seguenti il nuovo modello si diffuse rapidamente; già nel 1897 errano presenti 904 Casse Rurali. 

Banche di Credito Cooperativo …cosa sono… Art. 2 Statuto Nell’esercizio della sua attività, la Società si ispira ai principi dell’insegnamento sociale cristiano e ai principi cooperativi della mutualità senza fini di speculazione privata. La Società ha lo scopo di favorire i soci e gli appartenenti alle comunità locali nelle operazioni e nei servizi di banca, perseguendo il miglioramento delle condizioni morali, culturali ed economiche degli stessi e promovendo lo sviluppo della cooperazione, l’educazione al risparmio e alla previdenza, nonché la coesione sociale e la crescita responsabile e sostenibile del territorio nel quale opera. La Società si distingue per il proprio orientamento sociale e per la scelta di costruire il bene comune. È altresì impegnata ad agire in coerenza con la Carta dei Valori del Credito Cooperativo, e a rendere effettive forme adeguate di democrazia economico-finanziaria e lo scambio mutualistico tra i soci nonché la partecipazione degli stessi alla vita sociale.

Banche di Credito Cooperativo … i loro numeri… 4.000 agenzie 1.200.000 soci 36.000 dipendenti 193 miliardi di euro di raccolta complessiva di cui 157 miliardi da clientela 131 miliardi di euro di impieghi 20 miliardi di patrimonio.

Banche di Credito Cooperativo … il presente I perché della «riforma» delle piccole banche italiane Sfide imposte dalla globalizzazione e dall’innovazione tecnologica. Continua evoluzione normativa. Agevolare l’attività di vigilanza attraverso una riduzione del numero della banche vigilate. Necessità di rafforzare gli attuali livelli di redditività e di efficienza. Necessità di ridurre i costi (anche mediante sinergie rivenienti da operazioni di fusione). Progressiva crescita dei crediti deteriorati, anche a causa della persistente situazione di crisi. Difficoltà nel reperimento di capitali esterni.

La riforma delle «piccole» banche Banche Popolari Decreto legge del 24 gennaio 2015, legge di conversione del 24 marzo 2015, nr. 33 - Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti. Trasformazione in spa per quelle con attivi superiori a 8 miliardi.

La riforma delle «piccole» banche Banche di Credito Cooperativo Decreto Legge nr. 18/2016, convertito nella legge nr. 49/2016 Obbligo di adesione di ogni BCC a un Gruppo Bancario Cooperativo Condizione per il rilascio (e il mantenimento) dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria in forma di BCC

La riforma delle Banche di Credito Cooperativo I punti fondamentali della riforma (il Gruppo Bancario Cooperativo) «Contratto di coesione» che attribuisce alla «capogruppo» dei poteri di direzione e di coordinamento da esercitarsi in modo proporzionato rispetto alla rischiosità delle singole banche aderenti (cd. principio di proporzionalità) Le aspiranti «capo gruppo» dovranno avere un patrimonio netto almeno di 1 miliardo di euro e la forma giuridica di società per azioni. La «garanzia reciproca» fra i soggetti che compongono il «gruppo». Mantenimento dei caratteri mutualistici delle banche della categoria e quindi anche della loro storica vocazione territoriale

La riforma delle Banche di Credito Cooperativo I «diritti» e i «doveri» di ogni BCC Ogni BCC dovrà mettere a disposizione del gruppo al quale intenderà aderire il proprio patrimonio. Ogni BCC sarà dotata di un livello di autonomia (imprenditoriale, organizzativa, commerciale) coerente al proprio profilo di rischiosità. Ogni BCC dovrà ricevere servizi adeguati dal gruppo di appartenenza per il raggiungimento degli obiettivi attesi. Potere di escludere una BCC dal gruppo in caso di gravi violazioni degli obblighi previsti dal contratto e di irrogare altre misure sanzionatorie graduate in relazione alla gravità della violazione.

La riforma delle Banche di Credito Cooperativo La costituzione di due «capogruppo». ICCREA BANCA CASSA CENTRALE BANCA Ogni BCC ha dovuto decidere a quale gruppo aderire.

La riforma delle Banche di Credito Cooperativo Le sfide legate alla riforma Rafforzamento della reputazione e maggiore «peso» istituzionale (aumentare la percezione di solidità). Approvvigionamento delle risorse finanziarie a costi più bassi (es. covered bonds) anche mediante il ricorso al mercato finanziario. Maggiore efficienza attraverso delle economie di scala, la centralizzazione di alcuni acquisti, l’eliminazione di duplicazioni, la semplificazione di architetture societarie e la reingegnerizzazione dei processi.

La riforma delle Banche di Credito Cooperativo Gli obiettivi per il prossimo futuro Crediti deteriorati (riduzione degli stessi e aumento delle relative rettifiche). Asset Quality Review (cd. AQR). Ridefinizione del modello di business. Gestione delle BCC in situazioni di difficoltà (ulteriori fusioni fra le BCC appartenenti allo stesso gruppo). Razionalizzazione della rete commerciale. Interventi sul personale.