Agenda LA CRISI AZIENDALE E LE PROCEDURE CONCORSUALI ALTERNATIVE AL FALLIMENTO: PIANO ATTESTATO EX ART. 67 L.F. ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE EX ART. 182.

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Agenda LA CRISI AZIENDALE E LE PROCEDURE CONCORSUALI ALTERNATIVE AL FALLIMENTO: PIANO ATTESTATO EX ART. 67 L.F. ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE EX ART. 182 BIS. L.F. CONCORDATO PREVENTIVO EX ART. 160 L.F. Cenni alla transazione fiscale ex 182 ter L.F.

Caratteristiche comuni Sono strumenti negoziali di composizione della crisi di impresa che possono risultare adottabili in relazione a tre fondamentali aspetti: Tempistica Condizionamento che i creditori subiscono Indifferenza del sistema tributario (per art. 67 L.F. e 18 2 bis L.F.)

Obbiettivi comuni Privilegiare la continuità aziendale Preservare il valore dell’azienda Salvaguardare l’occupazione Minimizzare costi e tempi tecnici Massimizzare il soddisfacimento dei creditori Evitare comportamenti opportunistici

Piano attestato ex art. 67, co. 3 lett. d) LF Risolve crisi transitorie iniziali Continuità aziendale Riservatezza Costi non elevati è un atto stragiudiziale non soggetto al controllo del giudice 6. è un atto unilaterale dell’imprenditore, per la sua adozione non è richiesto l’accordo con i creditori né il loro consenso 7. è svincolato da precisi obblighi pubblicitari

Svantaggi del piano attestato 1. Non viene assicurata la prededuzione alla nuova finanza 2. Non viene garantita la protezione dalle eventuali iniziative iniziative di autotutela autotutela dei creditori creditori 3. Manca giudizio del Tribunale per cui, in caso di fallimento, le azioni revocatorie saranno comunque soggette a valutazione 4. Spesso sono i terzi che lo chiedono.

Durata del piano attestato Non esistono riferimenti normativi: la durata deve intendersi strettamente legata al settore in cui l’impresa opera, alle condizioni di mercato, alle caratteristiche dell’impresa. L’esperienza e la prassi aziendale fa ritenere che 3-5 anni sia un orizzonte sufficiente ad esprimere le reali potenzialità di risanamento e riequilibrio dell’azienda. Un periodo più lungo, oltre a porre seri problemi di affidabilità del piano, dovrebbe essere ben giustificato, in considerazione della rilevante riduzione delle garanzie per i creditori.

Durata del piano attestato Non esistono riferimenti normativi: la durata deve intendersi strettamente legata al settore in cui l’impresa opera, alle condizioni di mercato, alle caratteristiche dell’impresa. L’esperienza e la prassi aziendale fa ritenere che 3-5 anni sia un orizzonte sufficiente ad esprimere le reali potenzialità di risanamento e riequilibrio dell’azienda. Un periodo più lungo, oltre a porre seri problemi di affidabilità del piano, dovrebbe essere ben giustificato, in considerazione della rilevante riduzione delle garanzie per i creditori.

Accordo di ristrutturazione dei debiti ex 182 bis L’imprenditore in stato di crisi può chiedere al tribunale l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti raggiunto con almeno il 60% dei crediti. L’accordo è pubblicato nel R.I. ed acquista subito efficacia (per i 60 gg successivi nessun creditore può agire in executivis); entro 30 giorni i creditori possono impugnare l’accordo ed il Tribunale, decise le opposizione, omologa l’accordo con decreto motivato. Il decreto di omologa è pubblicato presso il R.I. ed è impugnabile dai creditori entro i successivi 15 gg

Particolarità del 182 bis - Richiede uno “stato di crisi” del debitore - Prevede una protezione di 60 gg per facilitare l’omologazione - Deve essere corredato da una relazione di un esperto su fattibilità e idoneità dell’accordo a garantire il pagamento dei creditori estranei - Può essere “proposto” da qualsiasi imprenditore fallibile - E’ una procedura concorsuale con ruolo molto limitato del Tribunale

Segue - Particolarità del 182 bis - Gli atti posti in essere in occasione o in esecuzione dell’accordo non sono revocabili revocabili ex artt. 67, c. 3, lett. e) L.F. (gli atti, i pagamenti e le garanzie garanzie posti in essere in esecuzione esecuzione del concordato concordato preventivo, preventivo, dell'amministrazione controllata, nonché dell'accordo omologato ai sensi dell'art. 182-bis) e sono prededucibili prededucibili in caso di successivo successivo fallimento fallimento ex art. 111 L.F. (Sono considerati crediti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge; tali debiti sono soddisfatti con preferenza ai sensi del primo comma n. 1 )

Quando viene utilizzato il 182 bis Quando i creditori lo chiedono; In caso di crisi finanziarie; Per mettersi al riparo dalla bancarotta preferenziale Perché uno strumento più snello del Concordato Preventivo Debt-restructuring Pactum de non petendum

Il concordato preventivo ex artt. 160 ss LF Principale procedura concorsuale per la regolazione della crisi d’impresa: risanatoria o liquidatoria Strumento negoziale e consensuale di soluzione delle crisi di impresa Particolarità: Par condicio creditorum Deciso dalla maggioranza dei creditori chirografari Omologato dal Tribunale Vincola anche i creditori dissenzienti

Caratteristiche del concordato preventivo Libertà delle forme: • Con cessione di beni • Con garanzia • Misto • Con assuntore • Con finanza di terzi • Con utilizzo di operazioni straordinarie o creazione di veicoli ah hoc Effetto protettivo Effetto esdebitativo Mantenimento della disponibilità del patrimonio e dell’amministrazione dell’impresa

Condizioni del concordato preventivo Piano art. 160 L.F. Domanda art. 161 L.F. Inammissibilità della proposta art. 162 L.F. Ammissione alla procedura art. 163 L.F. Adempimenti del Commissario Giudiziale art. 165 L.F. Relazione del Comm. Giudiziale- Revoca art. 172/3 L.F. Adunanza dei creditori art. 174 L.F. Maggioranze art. 177 L.F. Espressione di voto art. 178 L.F.

Struttura del concordato preventivo 10. Mancata approvazione art. 179 L.F. 11. Esito della votazione art. 178/179 L.F. 12. Omologa art. 180/181 L.F. 13. Comitato creditori art. 182 L.F. 14. Liquidazione art. 182 L.F. 15. Adempimenti finali, risoluz. ed annull. art. 181 L.F

Concordato preventivo con riserva

Concordato preventivo le tipologie

Concordato preventivo omologa del concordato preventivo

Il mantenimento degli affidamenti bancari nel concordato in continuità ex art. 186 bis l.f. • La possibilità di mantenere in parte o in toto gli affidamenti bancari in un ricorso per concordato in continuità ex art 186 bis è cruciale per il successo del piano di risanamento. • Il contratto di anticipazione su crediti ceduti (fatture di vendita e/o contratti) è una delle forme di finanziamento più diffuse a favore delle imprese. • Al momento della presentazione del ricorso per C.P. in continuità ci si scontra quindi sicuramente con la presenza di questo tipo di affidamento e con l’esistenza di debiti bancari garantiti da crediti ceduti che beneficiano, solitamente e per prassi bancaria ormai consolidata, della clausola di compensazione (art. 1252 c.c.).

Sospensione dei contratti bancari in corso: In caso di ricorso per concordato in continuità, l’impresa può chiedere al Tribunale la sospensione dei contratti di anticipazione bancaria in essere a norma dell’art 169 bis l.f. La sospensione può essere concessa per 60 giorni, periodo eventualmente prorogabile una sola volta

Sospensione dei contratti bancari in corso: La sospensione può essere richiesta anche in caso di istanza ex art. 161, comma 6° («concordato con riserva»); gli organi della procedura verificano l’esistenza di un credibile «percorso concordatario» descritto in un apposito «pre-piano industriale» e validato da una «pre-attestazione», elementi imprescindibili per la rappresentazione, da parte del debitore, di una chiara strategia di risanamento. La sospensione può essere richiesta per le sole operazioni non opponibili alla procedura La sospensione del contratto comporta anche la sospensione della clausola di compensazione, di fatto inibendo alla banca la possibilità di trattenere gli importi incassati dal cliente finale dopo la data di deposito della domanda di concordato

Sospensione dei contratti bancari in corso: Nel caso non si giunga ad alcuna soluzione conciliativa con la banca, l’impresa può chiedere lo scioglimento del contratto Lo scioglimento del contratto comporta la restituzione all’impresa di tutti gli importi incassati dalla banca dopo la data della domanda di concordato, e la determinazione dell’indennizzo a favore della banca stessa; questo indennizzo è soddisfatto come credito anteriore alla procedura (quindi in moneta fallimentare). Si può quindi affermare che l’impresa ricorrente e la banca hanno entrambe un oggettivo interesse a tentare sempre di raggiungere un accordo transattivo, in ambito giudiziario, sul trattamento delle anticipazioni bancarie in essere al momento della presentazione della domanda di concordato preventivo.

Transazione fiscale ex art. 182 ter L.F.