PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI VENEZIA Corso di formazione in materia di esecuzione penale IL GIUDICE DI PACE Dott. Fabio Manfredi Selvaggi
La competenza del Giudice di pace (ART. 40 D.L.VO N° 274/2000) Le sanzioni applicabili dal Giudice di pace sono: Multa Ammenda Obbligo di permanenza domiciliare Il lavoro di pubblica utilità (applicabile solo su richiesta dell’imputato o del difensore munito di procura speciale)
Pena prevista dalla norma incriminatrice LE SANZIONI APPLICABILI DAL GIUDICE DI PACE (ART. 52 D.L.VO N° 274/2000) Pena prevista dalla norma incriminatrice Pena applicabile dal giudice di pace(*) Sola pena pecuniaria (multa o ammenda) Pena pecuniaria (multa o ammenda) Pena detentiva (reclusione o arresto) nel massimo inferiore a sei mesi in alternativa alla pena pecuniaria Pena pecuniaria della specie corrispondente: multa per la reclusione, ammenda per l’arresto Pena detentiva (reclusione o arresto) nel massimo superiore a sei mesi in alternativa alla pena pecuniaria Pena pecuniaria da un minimo di lire 500.000 ad un massimo di 5.000.000; in alternativa permanenza domiciliare da 6 a 30 giorni o lavoro di pubblica utilità da 10 giorni a 3 mesi(**) (*) Il lavoro di pubblica utilità può essere applicato solo su richiesta dell’imputato o di suo procuratore munito di procura speciale (**) In caso di recidiva reiterata infraquinquennale (tranne che nelle ipotesi sub 1 e 2) deve essere applicata la pena della permanenza domiciliare obbligatoria o del lavoro di pubblica utilità.
Pena Prevista dalla norma incriminatrice LE SANZIONI APPLICABILI DAL GIUDICE DI PACE (ART. 52 D.L.VO N° 274/2000) Pena Prevista dalla norma incriminatrice Sola pena detentiva (reclusione o arresto) Pena applicabile dal giudice di pace (*) Pena pecuniaria della specie corrispondente da un minimo di 1.000.000 ad un massimo di 5.000.000; in alternativa permanenza domiciliare da 15 a 45 giorni o lavoro di pubblica utilità da 20 giorni a 6 mesi(**) Pena detentiva congiunta a pena pecuniaria Pena pecuniaria della specie corrispondente da un minimo di 1.500.000 ad un massimo di 5.000.000; in alternativa permanenza domiciliare da 20 a 45 giorni o lavoro di pubblica utilità da 1 a 6 mesi(**) (*) Il lavoro di pubblica utilità può essere applicato solo su richiesta dell’imputato o di suo procuratore munito di procura speciale (**) In caso di recidiva reiterata infraquinquennale (tranne che nelle ipotesi sub 1 e 2) deve essere applicata la pena della permanenza domiciliare obbligatoria o del lavoro di pubblica utilità.
La competenza del Giudice di pace (ART. 40 D.L.VO N° 274/2000) 1. Esecuzione di una singola sentenza del Giudice di pace, anche in caso di sostanziale riforma in appello: Giudice di pace che ha emesso il provvedimento 2. Esecuzione di pluralità di sentenze emesse da diversi Giudici di pace: Giudice di pace che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo 3. Esecuzione di pluralità di sentenze alcune emesse dal giudice di pace e altre (anche una sola) emesse dal giudice ordinario: Giudice ordinario
La competenza del Giudice di pace (ART. 40 D.L.VO N° 274/2000) 4. Esecuzione di pluralità di sentenze alcune emesse da un giudice di pace e altre (anche una sola) emesse da un giudice speciale: Tribunale in composizione collegiale, del circondario in cui ha sede il giudice di pace che ha emesso la condanna 5. Esecuzione di pluralità di sentenze alcune emesse da diversi giudici di pace e altre (anche una sola) emesse da un giudice speciale: Tribunale, in composizione collegiale, del circondario in cui ha sede il giudice di pace che ha emesso la condanna divenuta irrevocabile per ultima
ANCHE IN QUESTO CASO IL PUBBLICO MINISTERO È QUELLO PRESSO IL GIUDICE DELL’ESECUZIONE