DIMISSIONI VOLONTARIE E RISOLUZIONE CONSENSUALE

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DIMISSIONI VOLONTARIE E RISOLUZIONE CONSENSUALE TITOLO II CAPO I ART. 26 D.LGS. 151/2015 Saronno, 27 Novembre 2015

REGIME TRANSITORIO L’art. 26 del Decreto Legislativo n. 151/2015 introduce una nuova disciplina per la convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali volta a contrastare il fenomeno delle cd. dimissioni in bianco. La nuova disciplina sostituirà, a regime, la disciplina introdotta dalla cd. riforma Fornero (Legge n. 92/2012). Tuttavia essa non è immediatamente applicabile e nelle more dell’emanazione della normativa di attuazione continuerà a trovare applicazione quanto previsto dai commi da 17 a 23-bis dell’art. 4 della Legge n. 92/2012. È opportuno precisare, in ogni caso, che la nuova disciplina non riguarda il regime speciale previsto dall’art. 55, comma 4, del D. Lgs. n. 151/2001 per le risoluzioni consensuali o le dimissioni rese dalla lavoratrice durante il periodo di gravidanza.  

REGIME TRANSITORIO L’art. 26, comma 3, prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali debba emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo (ovvero il 24 settembre 2015) il decreto di attuazione della nuova disciplina. Il comma 8 prevede, comunque, un periodo transitorio di 60 giorni dall’entrata in vigore del suddetto Decreto Ministeriale, nel corso del quale continuerà a trovare applicazione solo la disciplina attualmente vigente. Solo decorso tale termine, infatti, saranno abrogati i commi da 17 a 23-bis dell’art. 4 della Legge n. 92/2012 e, conseguentemente, la nuova disciplina troverà piena applicazione.  

PRINCIPALI NOVITA’ Nelle more dell’adozione del Decreto Ministeriale di attuazione, l’art. 26 del Decreto Legislativo n. 151/2015 già contiene alcuni principi della nuova disciplina della convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali. Un importante chiarimento riguarda l’ambito di applicazione della nuova disciplina che esclude espressamente il lavoro domestico. Inoltre, la norma precisa che non è necessario procedere alla convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali che si verificano nelle “sedi protette” per l’effettuazione delle rinunce e transazioni, ovvero quelle previste dall’art. 2113, comma 4, del c.c. nonché le commissioni di certificazione.

PRINCIPALI NOVITA’ Ne segue che, con l’entrata in vigore della nuova disciplina, le dimissioni e le risoluzioni consensuali rese in sede sindacale non dovranno essere soggette a convalida, così come già oggi succede in base all’art. 4, comma 17, della Legge n. 92/2012 ed all’accordo interconfederale 3 agosto 2012 sottoscritto tra Confindustria e Cgil, Cisl e Uil, nonché per la categoria dei dirigenti in base all’accordo interconfederale 18 settembre 2012 sottoscritto tra Confindustria e Federmanager. Nel merito, invece, la nuova norma prevede che le dimissioni e le risoluzioni consensuali possano essere convalidate unicamente per via telematica attraverso appositi moduli resi disponibili sul sito del Ministero del lavoro secondo modalità che dovranno essere individuate dal D.M. di attuazione.  

PRINCIPALI NOVITA’ Il comma 2 dell’art. 26 attribuisce al lavoratore la facoltà di revoca delle dimissioni o della risoluzione consensuale entro sette giorni dalla trasmissione del modulo telematico. L’art. 26, comma 4, prevede inoltre che il modulo di convalida possa essere predisposto anche per il tramite dei patronati, delle organizzazioni sindacali, degli enti bilaterali e delle commissioni di certificazione. Infine, si introduce una sanzione amministrativa qualora il datore di lavoro alteri i moduli telematici per la convalida ed operante a meno che il fatto non costituisca reato.