Roma Piazzale Delle Belle Arti, 2 15 Ottobre 2010

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Transcript della presentazione:

Roma Piazzale Delle Belle Arti, 2 15 Ottobre 2010 COMMISSIONE IMPOSTE DIRETTE IL NUOVO REGIME TRIBUTARIO DEGLI ONERI FINANZIARI Convegno di Formazione Professionale Continua Roma Piazzale Delle Belle Arti, 2 15 Ottobre 2010

Interessi passivi ed oneri assimilati Gli interessi passivi da escludere per norma o prassi Dott. Valentino Tamburro

Deduzione Interessi Passivi art.96. co. 1 e co. 6 del TUIR Esclusi quelli capitalizzati ex art. 110 co. 1 lett. b) Applicazione prioritaria d’indeducibilità per interessi Di funzionamento su investimenti immobiliari (art. 90 co. 2) Per transfer pricing (art 110 co. 7) Relativi a costi “black list” (art. 110 co. 10) Obbligazionari eccedenti (art. 3 co. 115, L. 549/95) A soci di cooperative (art. 1 co. 465, L. 311/2004) Interessi passivi su pagamenti Iva trimestrale (art. 66 co. 11, L. 331/1993) Deduzione ulteriore (€ 10/5 mila) per 2008/2009

Interessi ed oneri esclusi per prassi La circolare 19/E 2009, riportando il co. 3 dell’Art. 96 del Tuir: “ assumono rilevanza gli interessi passivi e gli interessi attivi, nonché gli oneri e i proventi assimilati, derivanti da contratti di mutuo, da contratti di locazione finanziaria, dall’emissione di obbligazioni e titoli similari e da ogni altro rapporto avente causa finanziaria (…)”. Individua successivamente tra gli oneri e i proventi assimilati agli interessi che rientrano nell’applicazione della disciplina: “qualunque interesse (ed onere ad esso assimilato) collegato alla messa a disposizione di una provvista di danaro, titoli o altri beni fungibili per i quali sussiste l’obbligo di restituzione e in relazione ai quali è prevista una specifica remunerazione”

La nozione di causa finanziaria Uno dei principali criteri-guida che permette di assimilare agli interessi passivi, ovvero attivi, determinati oneri e proventi è la causa finanziaria del contratto sottostante Nozione sostanzialistica di interessi

Gli interessi esclusi per prassi Oneri finanziari relativi all’acquisto di automezzi (Circolare 47/E 2008) “Posto che l’articolo 164 del TUIR costituisce una disciplina di carattere speciale dettata in relazione a tutti i costi (“indipendentemente dalla loro specifica natura”, come affermato nella circolare n. 48/E del 10 febbraio 1998) sostenuti in relazione ai particolari cespiti in esso contemplati, ivi compresi gli interessi passivi, si ritiene che qualunque componente negativo sostenuto relativamente ai veicoli di cui al citato articolo 164 deve essere assoggettato esclusivamente alla disciplina di tale articolo.”

Interessi relativi all’acquisto di automezzi Art. 164 del TUIR Automezzi strumentali - Deducibilità 100% Automezzi richiamati nel comma 1, lettera b), dell’articolo 164 del TUIR – Deducibilità 80%, se utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio Automezzi richiamati nel comma 1, lettera b), dell’articolo 164 del TUIR – Deducibilità 40%, utilizzati nell’esercizio di imprese arti e professioni

Interessi imputati ad incremento del valore delle rimanenze Circolare 19/E 2009: il valore delle rimanenze è determinato a partire dal loro valore correttamente rappresentato in bilancio ai sensi del combinato disposto degli articoli 110, comma 1, 92 e 93 del TUIR.

Principio Contabile n. 13 Regola generale: gli oneri finanziari non possono essere portati ad incremento del valore delle rimanenze Deroga: in quei casi in cui un finanziamento è stato chiaramente assunto a fronte di specifiche voci che richiedono un processo produttivo di vari anni prima di poter essere vendute (ad esempio nel caso di invecchiamento del brandy) si possono includere i relativi interessi passivi tra i costi limitatamente al periodo di produzione, sempreché l'onere degli interessi sia stato realmente sostenuto, il costo più gli interessi non ecceda il valore netto di realizzo ed il fatto della capitalizzazione venga chiaramente esposto nella nota integrativa

IAS 23 – Oneri finanziari imputabili direttamente Oneri finanziari imputabili direttamente: 12. Secondo quanto previsto dal trattamento contabile alternativo consentito, gli oneri finanziari direttamente imputabili all’acquisizione, alla costruzione o alla produzione di un bene che giustifica una capitalizzazione sono inclusi nel costo di quel bene. Tali oneri finanziari sono capitalizzati come parte del costo del bene se è probabile che essi comporteranno benefici economici futuri per l’impresa e se possono essere attendibilmente determinati. Gli altri oneri finanziari devono essere rilevati come costo nell’esercizio nel quale sono sostenuti. 15. Nella misura in cui i fondi sono presi a prestito specificatamente allo scopo di ottenere un bene che giustifica una capitalizzazione, l’ammontare degli oneri finanziari capitalizzabili su quel bene deve essere determinato in base agli effettivi oneri finanziari sostenuti per quel finanziamento durante l’esercizio, dedotto ogni provento finanziario derivante dall’investimento temporaneo di quei fondi.

IAS 23 – Oneri finanziari imputabili indirettamente Oneri finanziari imputabili indirettamente: 17. Nella misura in cui i fondi sono presi a prestito genericamente e sono utilizzati allo scopo di ottenere un bene che giustifica una capitalizzazione, l’ammontare degli oneri finanziari capitalizzabili deve essere determinato applicando un tasso di capitalizzazione alle spese sostenute per quel bene. Tale tasso di capitalizzazione deve corrispondere alla media ponderata degli oneri finanziari relativi ai finanziamenti in essere durante l’esercizio, diversi dai finanziamenti ottenuti specificatamente allo scopo di acquisire un bene che giustifica una capitalizzazione. L’ammontare degli oneri finanziari capitalizzati durante un esercizio non può eccedere l’ammontare degli oneri finanziari sostenuti durante quell’esercizio.

Esclusione degli interessi passivi portati ad incremento del costo delle commesse La circolare 19/E esclude dall’applicazione dell’art. 96 gli oneri finanziari portati ad incremento del costo delle commesse, in applicazione dei principi contabili L’art. 93 del Tuir, prevede che le opere, le forniture e i servizi di durata ultrannuale siano valutati alternativamente A) Sulla base dei corrispettivi pattuiti (Percentuale di completamento) B) Quando è previsto dal contratto la liquidazione dei lavori a Stato di Avanzamento, si applica la valutazione in base ai corrispettivi liquidati

Principio contabile 23 Il principio contabile nazionale n. 23 consiglia, ove possibile, di valutare le opere ultrannuali sulla base del criterio della percentuale di completamento. Il criterio della commessa completata viene invece ammesso per le opere a breve termine. Ai fini fiscali, la Finanziaria 2007 ha eliminato la possibilità di valutare al costo le opere di durata ultrannuale Periodo transitorio: Per le opere iniziate prima del 01.01.2007, in presenza dell’autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate, continua ad applicarsi la vecchia normativa

Possibilità di imputare gli oneri finanziari ad incremento del valore delle opere di durata ultrannuale Principio contabile 23: L.III. Nel caso in cui venga applicato il criterio della percentuale di completamento, gli interessi passivi ed i proventi finanziari, come indicato in precedenza, costituiscono rispettivamente componenti positivi e negativi di reddito dell'impresa nel suo complesso e vanno imputati a conto economico nel periodo in cui maturano Deroga: Vi sono tuttavia casi in cui, in virtù delle clausole contrattuali o altro, gli aspetti finanziari costituiscono, a prescindere da situazioni patologiche sopravvenute, un elemento determinante nel valutare la redditività della commessa. Esempio: lavori nei confronti della PA. Condizione: adeguato sistema contabile che consenta di prevedere e consuntivare correttamente i flussi finanziari riferibili ad ogni singola commessa.

Interessi passivi su debiti di natura commerciale La circolare 38/E del 2010 esclude dall’applicazione dell’art. 96 gli interessi, “in coerenza con la ratio della norma in commento che intende escludere dal proprio ambito di applicazione gli interessi che scaturiscono da rapporti di natura commerciale” Sono esclusi dalle limitazioni di deducibilità dell’art. 96 del TUIR sia gli interessi impliciti che espliciti di natura commerciale

Esclusi gli interessi su depositi cauzionali La circolare 19/E del 2009 esclude dall’applicazione dell’art. 96 gli interessi passivi maturati sui depositi cauzionali relativi a contratti commerciali che non hanno causa finanziaria in quanto scaturenti da rapporti di natura commerciale. Esempi: (Deposito cauzionale previsto nei contratti di locazione, nei contratti di fornitura di utilities)

Esclusione degli sconti pronta cassa In occasione della Diretta Map del 28 maggio 2009, è stato chiarito che per gli sconti “pronta cassa” vale il seguente principio: Lo sconto concesso dal venditore e quindi il relativo onere sopportato non è soggetto all’applicazione dell’art. 96 del Tuir. Lo sconto ricevuto dal cliente, e quindi il relativo provento registrato in contabilità, concorre alla determinazione del Reddito operativo lordo sul quale applicare poi la percentuale del 30%

Settore immobiliare Come detto in precedenza, per le opere realizzate su commessa, l’esclusione degli interessi passivi dalla disciplina dell’art. 96 del Tuir è subordinata al verificarsi delle condizioni che giustifichino l’inclusione degli interessi passivi nel computo del valore delle rimanenze. La capitalizzazione degli oneri finanziari relativi agli immobili costruiti dalle società immobiliari di propria promozione, fa venire meno l’applicazione dell’art. 96 del Tuir per detti interessi. (Valutazione a costi, ricavi e rimanenze)

Immobili patrimonio Garantiti da ipoteca per la locazione 100% (solo acquisto e costruzione) Art. 1, c. 36, L. 244/2007 Non garantiti da ipoteca per la locazione Entro 30% ROL (solo acquisto e costruzione) Art. 96 TUIR Non destinati alla locazione

Immobili patrimonio L’articolo 1, comma 35, della legge finanziaria 2008 ha introdotto una norma di interpretazione autentica secondo la quale “tra le spese e gli altri componenti negativi indeducibili di cui al comma 2 dell’articolo 90 del testo unico delle imposte sui redditi (…) non si comprendono gli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti per l’acquisizione degli immobili indicati al comma 1 dello stesso articolo 90” Nella circolare 19/E l’ Agenzia delle Entrate ha ritenuto che oltre all’acquisizione , detta disciplina vada applicata anche alla costruzione degli immobili patrimonio. In conclusione gli interessi relativi alla acquisizione o alla costruzione degli immobili cd. patrimonio rientrano nella disciplina dell’art. 96 del Tuir e sono fiscalmente irrilevanti eventuali capitalizzazioni

Immobili patrimonio Il successivo comma 36 dell’articolo 1 della Finanziaria 2008, ammette la deducibilità integrale per gli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione. La circolare 37/E 2009, limita l’ambito applicazione di tale disciplina alle sole società “immobiliari di gestione”. La risoluzione 323/E 2007 definisce tali le società il cui valore del patrimonio (assunto a valori correnti) è prevalentemente costituito da immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l’attività, nonché dagli immobili direttamente utilizzati nell’esercizio dell’impresa. La circolare 37/E chiarisce che l’ipoteca deve essere iscritta sull’immobile per il quale si è richiesto il mutuo; estende tale deducibilità piena degli interessi anche ai contratti di leasing immobiliare

Quantificazione interessi impliciti nei contratti di leasing La circolare 8/E del 2009, sebbene nel TUIR è prevista una nuova modalità di individuazione degli interessi impliciti nei contratti di leasing, rimanda all’utilizzo del vecchio metodo utilizzabile ai fini IRAP: Con riferimento ai contratti di locazione finanziaria, l’articolo 1, comma 33, lettera n), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) ha modificato la disposizione contenuta nell’articolo 102, comma 7, del TUIR. A seguito della suddetta modifica, la “quota di interessi impliciti desunta dal contratto” di leasing è soggetta alle regole previste dall’articolo 96 del TUIR. Pertanto, occorrerà determinare, in base alle risultanze del contratto di locazione finanziaria, l’ammontare degli interessi passivi (impliciti nei canoni) relativi al periodo d’imposta e tenerne conto ai fini del calcolo di deducibilità di cui all’articolo 96 del TUIR. Tuttavia, esigenze di semplificazione portano a ritenere che i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS, debbano continuare a fare riferimento al criterio di individuazione forfetaria degli interessi impliciti dettato, ai fini dell’IRAP, dall’articolo 1 del decreto ministeriale 24 aprile 1998. I soggetti IAS/IFRS adopter, invece, potranno fare riferimento alla quota di interessi passivi impliciti ordinariamente imputata a conto economico a seguito della contabilizzazione dell’operazione in conformità allo IAS 17.

Immobili patrimonio Garantiti da ipoteca per la locazione 100% (solo acquisto e costruzione) Art. 1, c. 36, L. 244/2007 Non garantiti da ipoteca per la locazione Entro 30% ROL (solo acquisto e costruzione) Art. 96 TUIR Non destinati alla locazione

Operazioni di Pronti Contro Termine La circolare 19/E esclude dall’applicazione dell’art. 96 gli interessi relativi alle operazioni di pronti conto termine Secondo i principi contabili nazionali (OIC 1) le operazioni di PCT devono essere contabilizzate privilegiando la sostanza economica dell’operazione sulla forma. Pertanto i titoli oggetti di cessione temporanea in un contratto di PCT vanno iscritti nel bilancio del cedente Gli interessi relativi ai titoli oggetto di PCT sono esclusi dall’applicazione della disciplina dell’art. 96 Rientra nella predetta disciplina il differenziale negativo tra prezzo a pronti e prezzo a termine

Scritture contabili relative al cedente Fonte: Fondazione Luca Pacioli Documento n. 9 del 14 marzo 2005

Scritture contabili relative all’acquirente Fonte: Fondazione Luca Pacioli Documento n. 9 del 14 marzo 2005

Derivati di copertura e componenti valutativi La medesima circolare 19/E del 2009 include tra gli oneri finanziari soggetti alle limitazioni previste dall’art. 96 del TUIR i contratti derivati stipulati con finalità di copertura del rischio legato ad oscillazioni del tasso di interesse (es. IRS) Secondo l’Assonime andrebbe invece esclusa la componente valutativa

Punti aperti Interessi passivi relativi a beni a deducibilità parziale (auto, telefoni, terreni), esclusi dalla disciplina ex art. 96 per quanto riguarda i finanziamenti; manca un chiarimento ufficiale per gli oneri finanziari impliciti nei canoni di locazione finanziaria Interessi passivi relativi all’acquisto (ovvero alla locazione finanziaria) di beni aventi caratteristiche oggettive di indeducibilità. Possibile interpretazione: L’art. 164 del Tuir parla di spese ed altri componenti negativi L’art. 102 del Tuir parla di quote di ammortamento, canoni di locazione, spese di impiego e manutenzione

Interessi passivi su debiti verso l’Erario Secondo l’Assonime 46/2009: Gli interessi derivanti da accertamenti, iscrizioni a ruolo, non trattandosi di interessi corrispettivi, andrebbero esclusi dall’applicazione dell’art. 96 Interessi da ravvedimento operoso (manca un chiarimento ufficiale) Interessi da rateizzazione volontaria (compresi)

Differenze attive e passive su cambi Parte della dottrina sostiene che sia necessario indagare sul rapporto sottostante Parte della dottrina ritiene escluse tali componenti in quanto allocate nella voce C. 17-bis del Conto Economico

Capitalizzazione degli interessi passivi sulla parte del finanziamento relativa al terreno Nel caso degli immobili merce di propria promozione, è ammessa la possibilità di capitalizzare anche gli interessi passivi relativi alle aree edificabili acquistate ?

Interessi attivi su crediti verso l’Erario Tali crediti possono essere utilizzati in compensazione, chiesti a rimborso, ceduti a società del gruppo ex. art. 43-ter del D.p.r. 602/1973 I crediti che maturano sugli importi chiesti a rimborso rilevano ai fini dell’art. 96 ?

Interessi di mora L’ Assonime, nella circolare 46/2009, ritiene che detti interessi, rappresentando un indennizzo e non un corrispettivo non rientrano nell’applicazione dell’art. 96. (Mancanza di causa di natura finanziaria)

Operazioni di cartolarizzazione Ai fini dell’inclusione/esclusione nella disciplina dell’art. 96 del Tuir mancano chiarimenti ufficiali Oneri: cessione iniziale dei crediti, oneri legati ai titoli junior Proventi: interessi attivi su titoli junior sottoscritti, proventi legati ai titoli junior

Nella circolare 19/E è incluso il notional cash pooling Irrilevanti gli interessi derivanti da zero balance cash pooling