dell’infermiere nell’attività

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dell’infermiere nell’attività La documentazione infermieristica: “espressione della responsabilità professionale e garanzia della personalizzazione dell’assistenza” La responsabilità dell’infermiere nell’attività documentale Sonia Gasperini

COSA INTENDIAMO CON I TERMINI: “Documentare” – “Documentazione” – “Atto/Documento” DOCUMENTARE: “dimostrare con i documenti, con prove o con precisi riferimenti la verità o la valididità di qualcosa” (Vocabolario Devoto Oli) DOCUMENTAZIONE: ”il complesso delle attività e delle operazioni occorrenti per raccogliere e classificare prove, notizie, materiale informativo o dimostrativo” ATTO/DOCUMENTO: ”Ogni scritto, dovuto ad una persona che in esso si palesa, contenente esposizione di fatti o dichiarazioni di volontà” (Antolisei F., Manuale di diritto penale. Parte speciale, vol. II, Giuffrè, Milano, 1986)

ATTO/DOCUMENTO: ”Ogni scritto, dovuto ad una persona (…), contenente esposizione di fatti o dichiarazioni di volontà” LA FORMA SCRITTA. L’ATTRIBUIBILITA’ DELLO SCRITTO ALL’AUTORE DEL DOCUMENTO: Sottoscrizione (apposizione della propria firma in calce all’atto – autografa – “idonea a individuare chi l’ha apposta”) Data (requisito essenziale per ogni singola verbalizzazione della documentazione sanitaria)

ATTO PUBBLICO E ATTO PRIVATO Art n. 2699 CC “E’ il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l’atto è formato” Art n. 2700 CC “L’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”

ATTO PUBBLICO secondo la dottrina giuridica e la giurisprudenza Atto pubblico in senso stretto cd FIDEFACENTI (come definiti e regolati dagli art n. 2699-2700 CC). Redatto da pubblico ufficiale che compila nell’esercizio di una speciale podestà di accettazione conferitagli dalla legge, dai regolamenti e dall’ordinamento interno dell’Ente nel cui nome e conto l’atto è formulato. Atto pubblico in senso lato: sono atti pubblici redatti dagli incaricati di pubblico servizio nell’esercizio delle loro funzioni.

RELAZIONE TRA DOCUMENTAZIONE CLINICA E DOCUMENTAZIONE INFERMIERISTICA Equivoci: D.I. come evoluzione del registro consegne D.I. come documento distinto dalla documentazione clinica D.C. come sinonimo di documentazione medica. Occorre superare il concetto di Documentazione Infermieristica e Documentazione Clinica come realtà separate, ma due realtà integrate in funzione del fine comune della “Tutela della salute della persona” (art. 32 della Costituzione)

“DOCUMENTAZIONE CLINICA” Intesa, non come più come un insieme di documenti redatti dal medico, ma bensì come un insieme di documenti redatti da tutti i professionisti che, a vario titolo, sono intervenuti sulla persona. Nella documentazione clinica sono compresi una serie di atti scritti in funzione dei professionisti socio-sanitari intervenuti: Atti medici (del reparto o altre specialistiche) Atti infermieristici Atti di altri professionisti (ostetrica, fisioterapista, diestista, etc) SDO (Scheda Dimissione Ospedaliera) Registro di pronto soccorso Registro di carico e scarico stupefacenti

“DOCUMENTAZIONE CLINICA” dal punto di vista giuridico Un atto pubblico di fede privilegiata (falso materiale, falso ideologico secondo art n. 479-476-493 CP) Il suo contenuto costituisce vincolo di verità su tutto ciò che il pubblico ufficiale e l’incaricato di pubblico servizio ha attestato. E’ formata da pubblici ufficiali (art n. 357 CP) e da incaricati di pubblico servizio (art n. 358 CP) nell’esercizio delle rispettive funzioni e attribuzioni. Si tratta di un documento originale, fonte primaria di quanto in essa contenuto. I fatti e le attestazioni di scienza che in essa figurano hanno rilevanza giuridica.

Nozione del pubblico ufficiale Articolo 357 CP. Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico (…..) caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio. Articolo 358 CP. Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

DOCUMENTAZIONE INFERMIERISTICA Non più un’entità autonoma, ma parte integrante del raccoglitore generale costituito dalla cartella clinica. E’ la rappresentazione in forma scritta degli atti compiuti dagli infermieri in relazione ad una determinata persona. Costituisce il supporto necessario a garantire la continuità, la congruità e l’appropriatezza del processo assistenziale. Non solo banca dati di riferimento per la pianificazione dell’intervento assistenziale, ma testimonianza dell’organizzazione dei servizi assistenziali svolti nei confronti dell’utenza assistita. “La cartella infermieristica è lo strumento per rendere visibile, osservabile, misurabile, evidente, etc, il processo di assistenza infermieristica e l’applicaizone del contenuto specifico del profilo professionale dell’infermiere”

NORME PROFESSIONALI CHE SOTTOLINEANO LA RILEVANZA DELLA DOCUMENTAZIONE INFERMIERISTICA DPR n.225/74 “Modifiche al regio decreto n. 1310/40 sulle mansioni degli infermieri professionali e infermieri generici” Art n. 1 sub b): tra le attribuzioni agli infrmieri riportava “l’annotazione sulle schede cliniche degli abituali rilievi di competenza (TC, polso, respiro, pressione, escreti, secreti)” e la “registrazione su apposito diario delle prescrizioni mediche, delle consegne e delle osservazioni eseguite durante il servizio”. Gli strumenti di registrazione qui individuati (scheda clinica e apposito diario) non corrispondono al concetto di documentazione infermieristica perché è completamente assente tutta la sezione relativa alla progettualità dell’intervento assistenziale

D.P.R. 384 del 28 novembre 1990 (Accordo CCNL del SSN – art n.135 Istituisce la commissione per la verifica e la revisione della qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie L’adozione della cartella infermieristica viene indicata, da tale fonte normativa, quale elemento di valutazione della qualità dell’assistenza

DECRETO MINISTERIALE DELLA SANITA’ N DECRETO MINISTERIALE DELLA SANITA’ N. 739/1994 “Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’infermiere” La professione ha acquisito un riconoscimento specifico nella gestione della pianificazione assistenziale e la D.I. è diventata strumento indispensabile per stimolare l’evoluzione della professione da un ambito tecnico ad un ambito progettuale e di valutazione della progettualità espressa. La registrazione dei dati assistenziali permette di dimostrare l’adeguatezza del piano assistenziale e di rendere visibile, osservabile, misurabile ed evidente il processo di assistenza infermieristica. L’art n. 1, comma 2 cita: “L’assistenza infermieristica, preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l’assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e l’educazione sanitaria” L’art n.1, comma 3 cita: L’Infermiere: Partecipa alla identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività; Identifica i bisogni di assistenza inf.ca della persona e della collettività e formula i relativi obiettivi; Pianifica, gestisce e valuta l’intervento assistenziale infermieristico; Garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico terapeutiche. (etc…)

Ha abrogato il titolo I del DPR n. 225 del 1974 (cd “mansionario”) LEGGE N. 42 del 26 febbraio 1999 “Disposizioni in materia di profesisoni sanitarie” Ha abrogato il titolo I del DPR n. 225 del 1974 (cd “mansionario”) Ha sostituito la definizione “professione sanitaria ausiliaria” con la definizione “professione sanitaria” Determinando: Il pieno riconoscimento dell’autonomia e della responsabilità dell’esercizio professionale nei confronti della tutela della salute al cittadino Un obbligo di documentare tutta l’attività assistenziale dell’infermiere, pur non facendo nessun accenno alla cartella infermieristica

NUOVO CODICE DEONTOLOGICO Approvato dal Comitato centrale della Federazione con deliberazione n.1/09 del 10 gennaio 2009 Articolo 26 L'infermiere assicura e tutela la riservatezza nel trattamento dei dati relativi all’assistito. Nella raccolta, nella gestione e nel passaggio di dati, si limita a ciò che è attinente all’assistenza. Articolo 27 L'infermiere garantisce la continuità assistenziale anche contribuendo alla realizzazione di una rete di rapporti interprofessionali e di una efficace gestione degli strumenti informativi. Articolo 28 L'infermiere rispetta il segreto professionale non solo per obbligo giuridico, ma per intima convinzione e come espressione concreta del rapporto di fiducia con l'assistito.

IL CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE INFERMIERISTICA Premessa: Il contenuto della D.I. varia in funzione delle singole realtà di lavoro e dei profili organizzativi, quindi sarà semplificato o integrato in base al constesto, all’organizzazione, alla struttura in cui l’infermiere svolge l’esercizio professionale Le indicazioni da riportare nella D.I. devono corrispondere alle funzioni citate dal DM n. 739/94( profilo professionale infermiere) L’art n.1, comma 2 del DM n. 739/84 afferma che “l’assistenza è di natura tecnica – relazionale e educativa” I dati di natura relazionale (dati relativi alla informazione) I dati di natura educativa (dati relativi all’educazione sanitaria) I dati di natura tecnica possono essere classificati in due sezioni: Dati esclusivamente obiettivi Dati corrispondenti ad una valutazione/interpretazione da parte dell’Infermiere (identificazione dei bisogni di assistenza inf.ca della persona, formulazione dei relativi obiettivi, la pianificazione dell’intervento ass.le inf.co, la valutazione dello stesso)

IL CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE INFERMIERISTICA Nei dati interpretativi è inclusa la diagnosi infermieristica (rappresenta la base sulla quale definire gli obiettivi assistenziali e la pianificazione degli interventi legati ad un bisogno della persona) La diagnosi infermieristica non può assolutamente essere omessa dalla D.I., perché rappresenta lo strumento di indirizzo nell’approccio assistenziale alla persona Importante strutturare la documentazione infermieristica dando risalto sia ai dati relazionali, educativi che tecnici, organizzando questi ultimi in dati oggettivi e soggettivi. Per ciascuna tipologia di dato procedere anche all’annotazione di quelle che potrebbero essere le variazioni. Concetto ovvio per i dati oggettivi, non vi è la stessa consapevolezza per i dati interpretativi (es. definizione dei bisogni della persona) o progettuali dei quali devono essere annotati tutti i cambiamenti che intervengono progressivamente (in particolare per i dati relativi alla relazione con la persona o all’educazione sanitaria), registrandoli in maniera appropriata.

REQUISITI FORMALI E SOSTANZIALI INDISPENSABILI PER UNA CORRETTA DOCUMENTAZIONE Anche la documentazione inf.ca, essendo parte integrante della cartella clinica, deve assicurare il rispetto dei requisiti richiesti per gli atti pubblici, siano essi di fede privilegiata o in senso lato. Tali requisiti si distinguono in sostanziali e formali I requisiti sostanziali sono: Veridicità Completezza Precisione Chiarezza Tempestività della stesura

REQUISITI SOSTANZIALI DELLA D.I.: Veridicità E’ connessa la effettiva corrispondenza tra la realtà (cioè quanto eseguito, osservato, pianificato) e quanto scritto. Da un punto di vista giuridico, è la sua carenza che può determinare alcune ipotesi delittuose, in particolare quelle relative a falsità ideologica in: Atto pubblico: si riferisce ad una falsa attestazione nella cartella redatta dall’Infermiere in qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (art n. 479 -493 CP) Certificazioni: si ha quando è commessa dall’infermiere libero professionista in qualità di persona esercwente un servizio di pubblica necessità (art n 481 CP)

REQUISITI SOSTANZIALI DELLA D.I.: Completezza e Precisione Implicano che quanto è stato obiettivamente raccolto, valutato, pianificato sia riportato per iscritto nella modalità più conforme possibile alla realtà. Per esigenze di completezza e precisione è da ritenere che: I dati obiettivi debbano essere corredati dalle connesse valutazioni di pertinenza inf.ca (es. problemi assistenziali da risolvere) È indispensabile che, qualora sia riportato nella D.I. un problema da risolvere, il processo logico che si è adottato nell’affrontare progressivamente il problema deve essere attentamente descritto

REQUISITI SOSTANZIALI DELLA D.I.: Chiarezza Si riferisce a tutte quelle annotazioni nelle quali talvolta possono essere talmente sfumati i limiti tra dati obiettivi e quelli interpretativi. Ad es. quando segnaliamo dati tipo cianosi, edema, dispnea, etc., questi sono dati ai quali deve essere attribuito un preciso significato interpretativo e non utilizzati in maniera approssimativa Per non incorrere in errore è opportuno affiancare e descrivere anche tutti i dati obiettivi, i quali consentono di dedurre e inducono a riportare anche i dati di carattere valutativo.

REQUISITI SOSTANZIALI DELLA D.I.: Tempestività della stesura Significa riportare per iscritto tutte le annotazioni contestualmente al momento della rilevazione o a ciascun atto svolto. La congruità dell’intervento assistenziale può essere garantita solo se le annotazioni sono in ogni momento completi e aggiornati

I REQUISITI FORMALI Indicazione del luogo in cui si svolgono determinati accertamenti Indicazione della data, ora dell’accertamento Precisazione del nome, cognome e firma di chi esegue le annotazioni Precisazioni sulla fonte delle informazioni raccolte circa la storia e i bisogni attuali dell’assistito Intelligibilità della grafia Accorgimenti e cautele in caso di necessità di ricorrere a correzioni di errori materiali

RESPONSABILITA’ INFERMIERISTICHE RELATIVE ALL’ALTERAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE Falsità ideologica (art n. 479-481 CP): consiste nell’attestare cose false o omettere cose di cui si aveva l’obbligo di annotazione Falsità materiale (art n. 476 CP): consiste nel contraffare materialmente il contenuto del documento (cancellare o altre azioni di alterazione)

La cartella infermieristica Strumento informativo e di documentazione sistematica del processo di assistenza infermieristica, attivato nei confronti della persona con bisogni di assistenza inf.ca In pratica si documenta il processo di nursing

La cartella infermieristica Indagare e raccogliere informazioni Ridurre la dispersione dell’attività inf.ca Documento legale della prassi inf.ca Continuità dell’informazione sull’assistenza Memoria storica dell’attività inf.ca Materiale utile per la ricerca inf.ca

Questioni aperte Cartella integrata Cartella informatizzata Attraverso un’ approccio interdisciplinare per la risoluzione dei bisogni (solida competenza disciplinare) Cartella informatizzata Facilita il flusso delle informazioni, organizza operazioni complesse, calcolo, elaborazione,.. Rischio che la logica disciplinare propria della Med/Inf.ca venga progressivamente delegata alla macchina

La cartella infermieristica Patrimonio culturale della professione Indicatore della qualità dell’org.ne dell’assistenza inf.ca Fonte documentaria per controllo amm.vo, costi/risultati, carichi di lavoro, ricerca Confusione semantica: consegna, rapporto, scheda, piano….. Dal ruolo di raccoglitore a quello di decisore di azioni