LA DISCIPLINA DELLE MANSIONI

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Transcript della presentazione:

LA DISCIPLINA DELLE MANSIONI Saronno, 27 Novembre 2015

IL VECCHIO ART. 2103 c.c. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Ogni patto contrario è nullo.  

IL NUOVO ART. 2103 c.c. L’art. 3 del d.lgs. n. 81/2015 ha interamente sostituito l’art. 2103 del Codice Civile introducendo: parziale deroga al divieto di attribuzione a mansioni inferiori modificabilità in pejus delle mansioni con accordi individuali nuovi effetti dell’assegnazione a mansioni superiori  

Art. 2103 c.c. - Comma 1 La prima importante novità si rinviene già nel primo comma della nuova disposizione che, oltre a confermare che “il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito” aggiunge che può essere adibito anche “a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.” Viene così superato il criterio dell’”equivalenza delle mansioni” che, precedentemente, era l’unico che consentiva la c.d. “mobilità orizzontale”.

In sostanza, la nuova disposizione dovrebbe consentire maggiore flessibilità funzionale nell’utilizzo della forza lavoro, essendo più ampio il perimetro di riferimento all’interno del quale è possibile adibire a nuove mansioni i lavoratori, con il solo limite del rispetto dello stesso livello di inquadramento previsto dal contratto collettivo (salva, ovviamente, la possibilità dell’inquadramento superiore) e della stessa categoria legale. Il rispetto del livello di inquadramento, quale limite alla mobilità orizzontale, dovrebbe consentire di superare anche l’annoso contenzioso che, nel caso del precedente criterio dell’equivalenza delle mansioni, si focalizzava sulla salvaguardia della “storia professionale” del lavoratore, che costituiva un limite estremamente generico e, come tale, oggetto di interpretazioni contrastanti. Ne deriva il superamento del criterio della (generica) salvaguardia della professionalità pregressa del lavoratore, in favore di una impostazione più dinamica, volta a favorire la crescita professionale e l’occupabilità dei lavoratori.  

Art. 2103 c.c. – Comma 2 “In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale” La novità consiste nel fatto che è possibile l’assegnazione anche a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, ma facendo sempre salvo: il rispetto della categoria legale; la (formale) conservazione del livello di inquadramento precedente; il trattamento retributivo in godimento prima del mutamento.

“Modifica degli assetti organizzativi aziendali” è una definizione ampia che si deve intendere ricorra ogni volta che venga apportata una modificazione dell’organizzazione aziendale che, oltre alla sua ovvia effettività, abbia un qualche collegamento (verificabile) con la posizione del lavoratore interessato, tanto da giustificarne un mutamento.

Art. 2103 c.c. Comma 3 “Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall’assolvimento dell’obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell’atto di assegnazione delle nuove mansioni”

Art. 2103 c.c. comma 4 “Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale, possono essere previste dai contratti collettivi.”

Art. 2103 c.c. comma 5 Nelle ipotesi di cui al 2° e 4° comma, il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto, a pena di nullità, e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa. Il mutamento deve essere comunicato per iscritto. Non è necessario che la comunicazione contenga anche la motivazione del mutamento, anche se potrebbe risultare utile per meglio comprovare la sussistenza del nesso di causalità esistente tra la modifica degli assetti e la posizione del singolo lavoratore.

Art. 2103 c.c. Comma 6 Nelle sedi di cui all’art. 2113 quarto comma o avanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell’interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione, all’acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante sindacale dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro.

Gli accordi individuali di modifica in pejus delle mansioni IN SINTESI Gli accordi individuali di modifica in pejus delle mansioni devono essere stipulati in sede protetta possono riguardare non solo le mansioni, ma anche la categoria legale, il livello di inquadramento e la retribuzione richiedono la sussistenza di un interesse del lavoratore: salvaguardia del posto di lavoro acquisizione di diversa professionalità miglioramento delle condizioni di vita

Art. 2103 c.c. Comma 7 Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta e l’assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi.

L’assegnazione a mansione superiore diviene definitiva: IN SINTESI L’assegnazione a mansione superiore diviene definitiva: salvo diversa volontà del lavoratore dopo sei mesi continuativi, in assenza di specifica previsione dei contratti collettivi (prima il riferimento era ad un periodo non superiore a tre mesi) salvo che non sia intervenuta per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio (in precedenza la sostituzione faceva sempre maturare il diritto tranne il caso in cui il lavoratore sostituito fosse stato assente con diritto alla conservazione del posto)

In caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore continua ad aver diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta - come nella disposizione precedente - ma ora può manifestare la sua volontà contraria a che l’assegnazione diventi definitiva, dopo che abbia svolto le mansioni superiori assegnategli per sei mesi continuativi o per il diverso periodo fissato dai contratti collettivi. Si ricorda che la norma precedente limitava a tre i mesi che davano diritto al superiore inquadramento. In definitiva al lavoratore viene lasciata un’ampia discrezionalità, che può consentirgli di maturare importanti esperienze professionali senza che ne conseguano necessariamente effetti “automatici”. Il diritto all’assegnazione “definitiva” a mansioni superiori non matura nel caso di sostituzione di altro lavoratore in servizio. In precedenza la sostituzione faceva sempre maturare il diritto tranne nel caso in cui il lavoratore sostituito fosse stato assente con diritto alla conservazione del posto.

Art. 2103 c.c. comma 8: comma 9: nessuna novità Il lavoratore non può essere trasferito da un’unità produttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. comma 9: Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e al quarto comma e fermo restando quanto disposto al sesto comma, ogni patto contrario è nullo. nessuna novità