Il processo del credito La nuova disciplina del leasing finanziario

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Il processo del credito La nuova disciplina del leasing finanziario
Transcript della presentazione:

Il processo del credito La nuova disciplina del leasing finanziario 31 ottobre 2017

Il processo del credito

Il processo del credito Caratteristiche nel leasing Sinistri, furti, malfunzionamenti, manutenzione, subentri, richieste di chiusura anticipata, ecc. Non solo merito di credito «cliente»: Bene/fornitore Se il cliente non esercita opzione di acquisto  fornitore? Acquisizione Commerciale Istruttoria e Delibera Stipula Decorrenza Gestione ordinaria Fatturazione Incassi Eventi post contratto Chiusura contratto Vendita bene Chiusura amministrativa Contratto con il cliente Ordine al fornitore Consegna del bene Collaudo, CE, pagamento bolli/imposte, immatricolazioni, pagamento fornitore, ecc. Gestione crediti Contenzioso/recupero Legale Gestione bene A volte a causa di: sinistri, furti, malfunzionamenti, manutenzione, subentri, richieste di chiusura anticipata, ecc. ! 4

La nuova disciplina del leasing finanziario

Introduzione Il 14 Agosto U.S. è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 124 del 4 Agosto 2017 denominata “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” contenente, nei commi dal 136 al 140 una nuova regolamentazione sul Leasing Finanziario. La Legge è entrata in vigore il 29 Agosto ed è applicabile a tutti i contratti in decorrenza a quella data.

C’era necessità di una definizione di leasing? (sembra di) Si. Con l’introduzione di una specifica definizione e disciplina del contratto di leasing finanziario cessano le incertezze ed i contrasti attualmente presenti nella giurisprudenza di legittimità e di merito, favorendo la certezza del diritto.

Da contratto atipico a contratto tipico Il contratto di leasing, utilizzato in Italia fin dagli anni ‘70 è stato per anni studiato come caso scuola in quanto esempio di contratto «atipico». Nel corso degli anni è stato quindi normato facendo riferimento a casi simili o materie analoghe. Nello specifico venivano usate norme che riguardano la locazione (contratto tipico) per disciplinare gli aspetti inerenti il godimento del bene da parte dell’utilizzatore e quelle sulla compravendita per quanto attiene per esempio il diritto al riscatto.

Ora esistono 5 commi… 136 Definizione di locazione finanziaria 137 Comma Argomento 136 Definizione di locazione finanziaria 137 Definizione di grave inadempimento dell’utilizzatore 138 Disciplina della risoluzione del contratto per grave inadempimento 139 Disciplina delle modalità di vendita del bene rinveniente dalla risoluzione del contratto 140 Il coordinamento con le disposizioni fallimentari e quelle relative al leasing abitativo

Definizione di locazione finanziaria (comma 136) 136. Per locazione finanziaria si intende il contratto con il quale la banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l'obbligo di restituirlo. Grazie a questa norma si supera la dualità tra la natura finanziaria o di godimento del contratto ovvero se considerare il leasing «traslativo» o di «godimento». Prodotto finanziario solo per banche o intermediari finanziari ex art. 106 Bene scelto dall’utilizzatore che si assume tutti i rischi, anche di perimento. Contratto di durata il cui corrispettivo va calcolato secondo criteri finanziari e quindi tenendo conto non soltanto del costo del bene, ma anche del prezzo pattuito per l’opzione d’acquisto finale e della durata del contratto. Elemento essenziale del contratto è la previsione dell’opzione finale di acquisto del bene a favore dell’utilizzatore ad un prezzo prestabilito. Alla scadenza, l’utilizzatore ha il diritto di divenire proprietario del bene esercitando l’opzione di riscatto; in caso contrario ha l’obbligo di restituire il bene al concedente.

L’impatto sul processo del credito (comma 136) Caratteristiche nel leasing 136. Definizione di locazione finanziaria Acquisizione Commerciale Istruttoria e Delibera Stipula Decorrenza Gestione ordinaria Fatturazione Incassi Eventi post contratto Chiusura contratto Vendita bene Chiusura amministrativa Gestione crediti Contenzioso/recupero Legale Gestione bene 11

Definizione di grave inadempimento dell’utilizzatore (comma 137) 137. Costituisce grave inadempimento dell'utilizzatore il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali anche non consecutivi o un importo equivalente per i leasing immobiliari, ovvero quattro canoni mensili anche non consecutivi o un importo equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria. Perché una norma che quantifica il numero delle rate non pagate per far scattare la risoluzione l’inadempimento? Attualmente non esiste una norma che quantifica il numero di rate impagate che fanno scattare la risoluzione per i mutui o finanziamenti chirografari alle imprese, per cui questa potrebbe essere dichiarata anche in caso di mancato pagamento di una sola rata. In questo modo si è cercato di prevedere un inadempimento qualificato, in analogia a quanto previsto nell’art. 1525 c.c. o in materia di mutuo fondiario dall’art. 40, comma 2, del t.u. bancario. Questo comma cerca di colmare un vuoto normativo a tutela dell’utilizzatore, seppur inadempiente, prevedendo il concetto di grave inadempimento.

Disciplina della risoluzione del contratto per grave inadempimento (comma 138) 138. In caso di risoluzione del contratto per l'inadempimento dell'utilizzatore ai sensi del comma 137, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotta la somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonché́ le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita. Resta fermo nella misura residua il diritto di credito del concedente nei confronti dell’utilizzatore quando il valore realizzato con la vendita o altra collocazione del bene è inferiore all’ammontare dell’importo dovuto dall’utilizzatore a norma del periodo precedente. Diritto del concedente di ottenere la restituzione del bene. Criteri di vendita e ricollocazione del bene: valori di mercato (?). Calcolo dell’importo dovuto dall’utilizzatore e diritto di credito del concedente.

Disciplina delle modalità di vendita del bene rinveniente dalla risoluzione del contratto (comma 139) 139. Ai fini di cui al comma 138, il concedente procede alla vendita o ricollocazione del bene sulla base dei valori risultanti da pubbliche rilevazioni di mercato elaborate da soggetti specializzati. Quando non è possibile far riferimento ai predetti valori, procede alla vendita sulla base di una stima effettuata da un perito scelto dalle parti di comune accordo nei venti giorni successivi alla risoluzione del contratto o, in caso di mancato accordo nel predetto termine, da un perito indipendente scelto dal concedente in una rosa di almeno tre operatori esperti, previamente comunicati all'utilizzatore, che può esprimere la sua preferenza vincolante ai fini della nomina entro dieci giorni dal ricevimento della predetta comunicazione. Il perito è indipendente quando non è legato al concedente da rapporti di natura personale o di lavoro tali da compromettere l'indipendenza di giudizio. Nella procedura di vendita o ricollocazione il concedente si attiene a criteri di celerità, trasparenza e pubblicità adottando modalità tali da consentire l'individuazione del migliore offerente possibile con obbligo di informazione dell'utilizzatore. Esiste il rischio di ingiustificato arricchimento da parte della società di leasing? La previsione che quanto ricavato dalla vendita o riallocazione del bene viene detratto da quanto dovuto dall’utilizzatore impedisce l’insorgere di un ingiustificato arricchimento. La nuova norma prevede espressamente che nelle attività di vendita e ricollocazione del bene la società di leasing si attenga a criteri di celerità, trasparenza e pubblicità adottando modalità tali da consentire l’individuazione del miglior offerente possibile con obbligo di informazione dell’utilizzatore.

L’impatto sul processo del credito (commi 137-138-139) Caratteristiche nel leasing 137. Definizione di grave inadempimento dell’utilizzatore 138. Disciplina della risoluzione del contratto per grave inadempimento 139. Disciplina delle modalità di vendita del bene rinveniente dalla risoluzione del contratto Acquisizione Commerciale Istruttoria e Delibera Stipula Decorrenza Gestione ordinaria Fatturazione Incassi Eventi post contratto Chiusura contratto Vendita bene Chiusura amministrativa Gestione crediti Contenzioso/recupero Legale Gestione bene 15

Il coordinamento con le disposizioni fallimentari e quelle relative al leasing abitativo (comma 140) 140. Restano ferme le previsioni di cui al comma 72-quater del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 e si applica, in caso di immobili da adibire ad abitazione principale, l'articolo 1, comma 76, 77, 78, 79, 80 e 81, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.». Leasing abitativo Il comma 140 richiama una serie di norme a carattere speciale che continuano ad applicarsi a particolari fattispecie della locazione finanziaria. In considerazione del principio generale del nostro ordinamento in base al quale le norme speciali prevalgono su quelle generali anche se successive, è pacifico ritenere che l’art. 72-quater della legge fallimentare e la disciplina del c.d. leasing abitativo si applicano alla disciplina del leasing nel caso di fallimento per la prima o di vendita dell’abitazione principale nel secondo caso. Il comma può essere letto nel senso di fornire maggior forza alla legge n.124/2017 come disciplina generale della locazione finanziaria.