ORIGINI E SIGNIFICATO DEL PRINCIPIO DI LAICITA’

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Transcript della presentazione:

ORIGINI E SIGNIFICATO DEL PRINCIPIO DI LAICITA’ Origini storiche del principio di laicità I diversi modelli di laicità negli Stati non confessionali giurisdizionalista: ingerenza dello Stato sulla Chiesa (Chiesa anglicana britannica; Danimarca) nazionalista: religione a fondamento identità nazionale (USA) negativo (esclusiva; per sottrazione) come opposizione, separazione o indifferenza del pubblico verso la religione considerato «affare privato» (libertà dalla religione) Francia: “ebrei, musulmani, cristiani a casa, ma repubblicani fuori”; divieto d’ostentare simboli religiosi (anche personali) nelle scuole pubbliche Premettere brevi considerazioni su importanza fattore religioso nella storia e Stati confessionali Sistema cesaro-papista in cui il capo dello Stato è capo supremo della Chiesa (Russia zarista, Gran Bretagna)

positivo (inclusiva; per addizione) come neutralità aperta ed ampia del pubblico verso il pluralismo religioso, quale fattore di formazione della coscienza individuale e sociale (libertà di religione) Germania, Italia: “principio supremo” (C. cost. 508/2001) che “non significa indifferenza di fronte all’esperienza religiosa, ma comporta equidistanza e imparzialità della legislazione rispetto a tutte le confessioni religiose” (C. cost. 329/1997) accordi pattizi per: soddisfare “esigenze specifiche” (C. cost. 235/1997); concedere particolari vantaggi o imporre particolari limiti (C. cost. 59/1958); dare rilievo a specifici atti propri della confessione religiosa (C. cost. 52/2016); disciplinare materie di comune interesse (res mixtae)

IL RAPPORTO TRA STATO E RELIGIONE Fase confessionale: la cattolica come “religione dello Stato” mentre gli altri culti erano “tollerati” (art. 1 St. albertino 1848) Fase laicista: libera Chiesa in libero Stato (Cavour 1861) (sistema di separazione) La presa di Roma (20 settembre 1870) e la legge delle Guarentigie (13 marzo 1871) non accettata dalla Chiesa Patto Gentiloni-Giolitti (1913) supera il non expedit di Pio IX sulla partecipazione dei cattolici alle elezioni nazionali  

Trattato istitutivo dello Stato Città del Vaticano 5) Patti Lateranensi (1929) Trattato istitutivo dello Stato Città del Vaticano Convenzione finanziaria Concordato 6) Costituzione (1948): reciproca indipendenza e sovranità tra ordinamenti giuridici originari, al pari dei rapporti internazionali riconoscimento dei Patti Lateranensi libertà religiosa 7) Revisione del Concordato (1984) alla luce della Costituzione e del Concilio Vaticano II: dal confessionismo (anni ’50) alla secolarizzazione (anni ’60-’70: divorzio, aborto) Convenzione finanziaria: una tantum di 750 mln. e 1 miliardo in titoli al portatore al 5%

Il principio di laicità in Costituzione Sebbene non proclamato espressamente in Costituzione, considerato “principio supremo” (C. cost. 203/1989) ex artt. 2 (tutela dei diritti inviolabili della persona) 3 (uguaglianza senza distinzione di religione) 7 (reciproca autonomia tra ordine temporale e spirituale) 8 (libertà delle confessioni religiose acattoliche) 19 (libertà di religione) 20 (divieto di discriminazione degli enti religiosi)

IL DIVIETO DI DISTINZIONI BASATE SULLA RELIGIONE: IL RAPPORTO TRA STATO E FENOMENO RELIGIOSO   • I due livelli del fenomeno religioso individuale e collettivo (artt. 19 e 20 Cost.) istituzionale (artt. 7 e 8 Cost.)

LA LIBERTA’ DI RELIGIONE Art. 19 Cost. Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume • Diritto di professare esternamente la propria fede religiosa obiezione di coscienza se prevista (aborto, militare, p.m.a.) ma non per sottrarsi a obblighi di legge (farmacista, autista trasporto pubblico, ufficiale stato civile; agente di polizia) ora di religione se facoltativa scuole ed università di tendenza (art. 33.3 Cost.) ostensione dei simboli religiosi (croce, velo, kippah, burqa?) identità religiosa (festività, macellazione)

Diritto di esercitare il culto in privato e in pubblico (moschee) Diritto di propaganda religiosa Diritto di di non credere (libertà di ateismo) divieto di obbligo di partecipare a cerimonie religiose in comunità ristrette (ospedali; carceri) divieto obbligo di dichiarare se credenti o no per assumere ufficio pubblico giuramento davanti a Dio solo “se credente” (C. cost. 117/1979 che supera precedente 58/1960) poi abolito (C. cost. 149/1995 e 334/1996; nuovo c.p.p.)

I limiti alla libertà di religione L’unico limite esplicito del buon costume (art. 19.1 Cost.) per le confessioni acattoliche né ordine pubblico, né ordinamento giuridico, ma morale sessuale corrente (evoluzione storica) ripudio della violenza e rispetto della dignità umana (segregazione donne, infibulazione, circoncisione) I limiti impliciti (art. 9.2 CEDU) sicurezza pubblica per manifestazioni religiose in luogo pubblico (kirpan; burqa) ordine pubblico illegittimità norma straniera che per rilascio nulla-osta del paese d’origine alle nozze obbliga la straniera a convertire il futuro sposo all’Islam Il Conseil constitutionnel francese ha convalidato la legge francese che vieta il burqa ed il niqab tranne però che nei luoghi di culto ove prevale la libertà di religione (ottobre 2010).

I RAPPORTI TRA STATO E CONFESSIONI RELIGIOSE Art. 8.1 Cost. Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge L’eguale libertà delle confessioni religiose davanti alla legge...(c.d. eguaglianza nella libertà) …ma non l’eguaglianza di tutte le religioni davanti alla legge (c.d. eguaglianza di trattamento giuridico)

La questione (irrisolta) del crocifisso quale simbolo La giurisprudenza costituzionale sull’eguaglianza fra le religioni: il superamento della tutela penale particolare della religione cattolica quale religione di maggioranza o avvertita tale: Bestemmia; vilipendio di oggetti di culto; vilipendio delle persone; vilipendio della religione (cattolica); turbamento di funzioni religiose La l. 85/2006: estensione a tutte le religioni della tutela penale prevista per la sola religione cattolica La questione (irrisolta) del crocifisso quale simbolo religioso, incompatibile con Stato laico storico-culturale della nostra identità religioso, non attivo ma passivo

I RAPPORTI TRA STATO E CHIESA CATTOLICA Art. 7 Cost. Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani I loro rapporti sono regolati dai Patti lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale. • Il regime concordatario (principio pattiziio) per regolare i rapporti tra Stato e Chiesa cattolica nelle materie di comune interesse (rex mixtae) matrimonio, assistenza religiosa nei luoghi pubblici (ospedali; militari: art. 11 l. 382/1978), festività, aree cimiteriali

Il nuovo Concordato del 18 febbraio 1984: religione cattolica non più religione di Stato collaborazione tra Stato e Chiesa per la promozione dell’uomo ed il bene del paese (specie per la tutela del patrimonio artistico) libera missione della Chiesa anche nelle forze armate, polizia, ospedali, istituti penitenziari esonero edifici aperti al culto finanziamento tramite 8 per mille (silenzio assenso) anziché congrua effetti civili matrimonio religioso; non indissolubilità del matrimonio; eliminazione competenza esclusiva Tribunale ecclesiastico su annullamento matrimonio insegnamento religione facoltativo da parte di docenti nominati d’intesa con autorità ecclesiastica su scelta dei genitori espressa e senza ora alternativa obbligatoria (Corte cost. 203/1989, 13/1991)

STATO E ALTRE CONFESSIONI RELIGIOSE Le intese con le confessioni acattoliche Art. 8.3 Cost. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze Rapporto non con ordinamento indipendente e sovrano ma ente associativo La natura religiosa di una confessioni dipende non dall’intesa o dall’auto-qualificazione (Scientology, Urar) ma dalla «comune considerazione» Le intese sono come i trattati internazionali: non possono essere modificate dal Parlamento che le accetta o no!

Riserva di legge rinforzata: principio di conformità della legge all’intesa, come tale inemendabile, se non marginalmente Libertà di stipula per le confessioni acattoliche: le intese finora stipulate (in ritardo): Tavola Valdese (449/1984; 409/1993, 68/2009); Assemblee di Dio in Italia (517/1988); Unione delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno (516/1988, 637/1996; 67/2009); Unione Comunità Ebraiche (101/1989, 638/1996); Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia (116/1995, 34/2012); Chiesa Evangelica Luterana in Italia (520/1995); Sacra Arcidiocesi ortodossa d’Italia - Esarcato per l’Europa meridionale (126/2012); Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni (Mormoni) (127/2012);); Chiesa apostolica in Italia (128/2012); Unione buddista italiana (UBI) (245/2012); Unione induista italiana (246/2012); Altrimenti soggette alle Disposizioni sull’esercizio dei culti ammessi nello Stato (l. 1159/1929 da aggiornare): Testimoni di Geova, Istituto buddista italiano Soka Gakkai

Autonomia statutaria delle confessioni acattoliche Art. 8.2 Cost. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano Originarietà e libertà anche delle confessioni religiose acattoliche (art. 8.1 Cost.) La conformità ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano come limite all’autonomia organizzativa (C. cost. 43/1988)

Gli enti ecclesiastici Art. 20 Cost. Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d’una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività Divieto di speciali limitazioni legislative o gravami fiscali a carico di enti ecclesiastici o con finalità religiose Illegittimità tasse su sette Possibile fiscalità di favore (esenzione IMU)