A Cura: Ten. Dott. Michele PETRONE – Comandante Polizia Locale COMUNE DI TRAMUTOLA Polizia Locale Focus sul rilascio delle autorizzazione amministrative per gli eventi e le manifestazioni pubbliche ex D. Lvo 222/2016 Analisi degli aspetti legati alla sicurezza pubblica in occasione di pubbliche manifestazioni A Cura: Ten. Dott. Michele PETRONE – Comandante Polizia Locale
Spettacoli e trattenimenti pubblici Procedure e atti abilitativi (tabella “A” D.Lgs. n. 222/2016 c.d. Scia 2) alla luce delle Circolari ministeriali in materia di safety e security e dell'attuazione della “Riforma Madia” in relazione agli artt. 68 69 – 71 – 80 del Tulps.
Circolari Ministeriali Circolare Ministero dell'Interno - Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche Nota del Ministero dell'Interno a firma di Gabrielli - Capo di Polizia-Direttore Pubblica Sicurezza
…. segue Manifestazioni Pubbliche - Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco Risoluzione n.52713 del 15 aprile 2015
Premesse A seguito degli incidenti verificatisi a Torino in occasione della proiezione in piazza San Carlo della finale di Champions League, il capo della Polizia Gabrielli ha emanato una nota con la quale ha precisato in occasione di eventi pubblici permane la necessità di garantire adeguate misure di safety e security, per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, in un contesto di sicurezza interata.
SAFETY E SECURITY NELLE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE
La sicurezza integrata L’art. 1 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 definisce la sicurezza integrata come “l’insieme degli interventi assicurati dallo Stato, dalle Regioni, e dagli enti locali, nonché da altri soggetti istituzionali, al fine di concorrere, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità, alla promozione e all’attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunità territoriali”. La sicurezza integrata si realizza quindi attraverso il coordinamento dei soggetti istituzionali interessati - Prefetto, Sindaco e Questore - ognuno nell’ambito delle proprie competenze e funzioni, dando impulso alla collaborazione tra le Forze di polizia e la Polizia locale.
La sicurezza urbana L’approccio sinergico interistituzionale della sicurezza integrata punta a arantire la sicurezza urbana intesa come “bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, l’eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l’affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze.” ( art. 4 D.L. 14/2017)
La premessa fattuale 3 giugno 2017: durante la proiezione sul maxischermo in Piazza San Carlo a Torino dell’incontro Juventus – Real Madrid la folla presa dal panico causato da eventi da definire ha lasciato precipitosamente la piazza con danni causati dalla calca, provocando un morto e centinaia di feriti.
Le circolari del Ministero dell’Interno 7 giugno 2017: circolare del Capo della Polizia n. 555/OP/0001991/2017/1 Aspetti di safety – dispositivi e misure strutturali a salvaguardia dell’incolumità delle persone - e security – servizi di ordine e sicurezza pubblica. Rigorosa declinazione delle misure di safety e security da adottare senza le quali le manifestazioni non possono avere luogo 19 giugno 2017: circolare del Capo Dipartimento dei VV.FF. n. 11464 indicazioni di carattere tecnico in merito a misure di safety 20 luglio 2017: circolare del Capo del Corpo Nazionale dei VV.FF. n. 9925 indicazioni operative per manifestazioni organizzate in aree di libero accesso al pubblico
Sotto il profilo procedurale, le manifestazioni si distinguono in: Manifestazioni in Luogo Pubblico Manifestazioni di Pubblico Spettacolo Onere di preavviso al Questore Art. 18 del T.U.L.P.S Soggette al regime autorizzatorio Art. 68 – 69 – 80 T.U.L.P.S.
Manifestazione di pubblico spettacolo Si continua ad applicare l’impianto normativo vigente recato dal TULPS e dalle disposizioni di legge che regolano il settore Lo svolgimento dell’evento è soggetto al rilascio della licenza (Autorizzazione) da parte del Comune, previo parere della Commissione di Vigilanza comunale o provinciale sui locali di pubblico spettacolo (Agibilità ai sensi art. 80 TULPS). È la Commissione di Vigilanza, qualora riscontri un potenziale innalzamento del rischio, ad investire il CPOSP. In sede di CPOSP si può valutare l’opportunità di indicare alla Commissione di Vigilanza l’assunzione di ulteriori precauzioni. In occasione del sopralluogo da effettuare prima dello svolgimento dell’evento, la Commissione di Vigilanza verifica l’ottemperanza delle precauzioni e assume la decisione ai fini del rilascio della licenza
Il modello organizzativo della direttiva Morcone Ruolo di coordinamento dei Prefetti che si realizza nell’ambito del CPOSP Necessità di una forte cooperazione interistituzionale Composizione allargata del CPOSP Approccio flessibile: valutazione dell’evento e delle «vulnerabilità» non astratta ma ricondotta ad un’analisi di contesto del rischio Sopralluoghi sempre congiunti tra Forze di Polizia, Vigili del Fuoco, Ufficio Tecnico Comunale e Comando Polizia Locale competente per territorio Manifestazioni ex art. 18 TULPS: competenza valutazione CPOSP Eventi Pubblici Spettacoli: Commissione di Vigilanza comunale o provinciale
Le Linee Guida per i provvedimenti di safety Le Linee guida per i provvedimenti di safety sono allegate alla direttiva del 28 luglio 2017 quale strumento speditivo di ausilio agli organizzatori di eventi per una prima valutazione sui livelli di rischio: - basso - medio - elevato Si identificano 11 tipologie di variabili che concorrono con una somma algebrica a definire il livello di rischio N.B. : Qualsiasi manifestazione con più di 10.000 partecipanti rientra nel profilo del rischio elevato
Le Linee Guida per i provvedimenti di safety La tabella per la classificazione del rischio VARIABILI LEGATE ALL’EVENTO VARIABIOLI LEGATE AL PUBBLICO
Manifestazione con profilo di rischio BASSO ACCESSIBILITA’ AREA: devono essere assicurati i requisiti di accessibilità dei mezzi di soccorso ad una distanza dagli accessi alla manifestazione non superiore a 50 metri CAPIENZA AREA: I parametri di densità di affollamento per la definizione della capienza massima dello spazio variano da 1.2 persone/mq nel caso di sale da ballo e discoteche a 2 persone/mq per le altre tipologie di attività PROTEZIONE ANTINCENDIO: Si dovrà prevedere un estintore ogni 200 mq da integrarsi se del caso con estintori carrellati da posizionare nell’area palco/scenografia e mappare gli idranti presenti nella zona dove si svolge l’evento PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE: L’organizzatore dovrà redigere un piano di emergenza. Dovrà essere previsto un sistema di diffusione sonora anche con strumenti portatili tipo megafono che informerà preventivamente gli spettatori sui percorsi di allontanamento dall’area in caso di emergenza OPERATORI DI SICUREZZA: Dovranno essere previsti dai 4 (fino a 200 persone) ai 6 (fino a 1000 persone) operatori addetti alla sicurezza con formazione per rischio incendio “elevato” ADEMPIMENTI NON COGENTI: - Il requisito della separazione in settori della zona spettatori che assistono in piedi allo spettacolo - La differenziazione tra i percorsi di accesso all’area e quelli di deflusso del pubblico
Manifestazione con profilo di rischio MEDIO ACCESSIBILITA’ AREA: Devono essere assicurati i requisiti di accessibilità dei mezzi di soccorso all’interno dell’area della manifestazione, che saranno presenti per tutta la durata della manifestazione. PERCORSI SEPARATI DI ACCESSO E DEFLUSSO :La differenziazione tra i percorsi di accesso all’area e quelli di deflusso del pubblico è percorribile previa valutazione delle vie di allontanamento, qualora la viabilità adiacente lo consenta si potrà valutare l’opportunità di creare sulla stessa direttrice flussi di entrata e di uscita separati tra loro CAPIENZA AREA : Per affollamenti da 10.000 a 20.000 persone la zona spettatori dovrà essere separata in almeno 2 settori realizzando una viabilità, longitudinale o trasversale, di p penetrazione a disposizione dei mezzi di soccorso larga almeno 4.5 metri. Per affollamenti superiori a 20.000 persone la zona spettatori dovrà essere separata in almeno 3 settori, realizzando una longitudinale o trasversale, di penetrazione a disposizione dei mezzi di soccorso larga minimo 7 metri.
Manifestazione con profilo di rischio MEDIO…segue PROTEZIONE ANTINCENDIO: Si dovrà prevedere un estintore ogni 200 mq da integrarsi se del caso con estintori carrellati da posizionare nell’area palco/scenografia; mappare gli idranti presenti nella zona dove si svolge l’evento; presenza sul posto di mezzi antincendio; PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE: L’organizzatore dovrà redigere un piano di emergenza . Dovrà essere previsto un sistema di diffusione sonora alimentato da linea dedicata di sicurezza che informerà preventivamente gli spettatori sui percorsi di allontanamento dall’area in caso di emergenza OPERATORI DI SICUREZZA: Dovrà essere previsto un servizio di operatori addetti alla sicurezza svolto da personale con formazione per rischio incendio “elevato” o steward, 1 unità ogni 250 persone. Ogni 20 addetti dovrà essere previsto un coordinatore di funzione
Sulle Linee guida… Alla Direttiva Morcone sono allegate le Linee guida per i provvedimenti di safety predisposte dalla Prefettura di Roma la quale, in via sperimentale, ha operato una classificazione degli eventi e/o manifestazioni in base a tre diversi livelli di rischio (basso, medio, elevato) rispetto ai quali vengono forniti suggerimenti su come calibrare le misure di sicurezza indicate dalle soprarichiamate circolari. La Direttiva Morcone, quindi, nel fornire alle singole Prefetture suggerimenti utili per adottare, ciascuno nel rispettivo contesto territoriale, le misure organizzative ritenute più efficaci, costituisce lo strumento di riferimento per tutti i soggetti coinvolti.
In sintesi La sicurezza dei luoghi/locali di pubblico spettacolo e le misure di safety rimangono obbligatorie per ogni tipo di evento, indipendentemente dal numero di persone presenti.
Locali e luoghi di pubblico spettacolo Le norme tecniche ed i vari chiarimenti emessi nel corso del tempo hanno portato ad una definizione di “locale di pubblico spettacolo” non sempre univoca e di immediata identificazione e ad interpretazioni procedurali disomogenee, in particolare in occasione delle manifestazioni temporanee dove si riscontrano una gran varietà di situazioni diverse. Si è pertanto ritenuto necessario realizzare un «vademecum» - con lo scopo di rendere più chiara l’individuazione delle attività da considerarsi di pubblico spettacolo ed univoca l’interpretazione delle procedure, al fine di rendere uniforme l’attività di controllo da parte del personale del Comando dei Vigili del Fuoco, delle Commissioni Locali di Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo e delle Amministrazioni Comunali competenti tramite i propri organi (Polizia Locale, Uffici SUAP e Uffici Tecnici). Sono stati identificati i locali e le attività da considerarsi di pubblico spettacolo e quindi rientranti nel potere di controllo della Commissione di Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo ai sensi dell’art. 80 del TULPS.
Definizione di «Locale di Pubblico spettacolo» Un locale di pubblico spettacolo può identificarsi come un insieme di fabbricati, ambienti e luoghi (anche all’aperto) destinati allo spettacolo (dove il pubblico assiste passivamente) o trattenimento (dove il pubblico è coinvolto attivamente), nonché gli spazi per i servizi ed i disimpegni ad essi annessi, indipendentemente dal numero di persone, ovvero:
Definizione di «Locale di Pubblico spettacolo»….segue 1…..omissis 2…..omissis 3. un luogo pubblico, indetto all’esercizio di attività imprenditoriale ed attrezzato per accogliere una qualsiasi manifestazione, dove si possa individuare “il luogo” oggetto del collaudo di agibilità e ci sia uno spettacolo e/o trattenimento finalizzato all’amenità, al divertimento, ecc, e che contenga strutture e/o impianti e/o apparecchiature delle quali sia possibile verificare il grado di rispondenza alle misure tecniche di sicurezza; 4. arene, piazze ed aree aperte dotate di strutture per lo stazionamento del pubblico, dove si svolgono attività di intrattenimento o spettacolo; 5. luoghi confinati o delimitati in qualsiasi modo, all’aperto o al chiuso, anche se privi di strutture per lo stazionamento del pubblico, per lo svolgimento di attività di spettacolo (ballo, concerto, ecc.), anche se svolte all’interno di attività non di pubblico spettacolo (es. sagre paesane al chiuso o all’aperto); ….omissis
LA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA PER I LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO L'art. 141 del R.D. 06/05/1945 n. 635, così come sostituito dall'art. 4 del D.P.R. 311/2001 stabilisce: "Per l'applicazione dell'articolo 80 della legge sono istituite commissioni di vigilanza aventi i seguenti compiti: a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti; b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni; c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica; d) accertare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337; e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti."
"La Commissione Comunale è così composta: a) dal sindaco o suo delegato che la presiede; b) dal comandante del Corpo di Polizia municipale o suo delegato; c) dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato; d) dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato; e) dal comandante provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato; f) da un esperto in elettrotecnica. …(omissis)… Il parere della commissione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti.
LIMITI DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA I limiti di competenza delle Commissioni Comunali di Vigilanza stabiliti dal D.P.R. 311/2001, - locali per teatri, cinematografi, e per spettacoli viaggianti con capienza fino a 1300 persone, - altri locali ed impianti, anche all’aperto, con capienza fino a 5000 persone. Oltre tali limiti la competenza è della Commissione Provinciale di Vigilanza con la composizione di cui all'art. 142 del R.D. 635/1945. In ogni caso i parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi, superiore ai livelli indicati con Decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro della Salute, sono di competenza della Commissione Provinciale di Vigilanza.
MANIFESTAZIONI CON PRESENZA DI UN NUMERO DI PERSONE INFERIORE A 200 Si premette che il numero massimo di persone che possono essere presenti ad una manifestazione è dichiarabile dal responsabile dell’attività solamente nel caso di locali con soli posti a sedere o dove l’area sia delimitata, l’accesso sia controllato e sia possibile determinare l’affollamento in ogni momento. Negli altri casi, così come chiarito dal Dipartimento di P.S. con nota prot. 557/PAS/U/005089/13500.A del 14.03.2013, l’affollamento può essere determinato con la densità di 2 persone/mq.
Relazione tecnica L'art. 141 comma 2 del R.D. 635/1940, così come modificato dal D.P.R. 311/2001 e dall'art. 4 comma 1 lett. c) del D.Lgs 222/2016 riporta “Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, il parere, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.”
Segue… Resta comunque necessaria l'autorizzazione Comunale così come esplicitato alla sezione I, paragrafo 5 della tabella A allegata al D.Lgs. 222/2016, richiamata al comma 2 dell'art. 4. L'istanza, la documentazione e l'eventuale comunicazione vanno presentate tramite il SUAP.
Eventi fino a 200 persone che si concludono entro le ore 24,00 dello stesso giorno Il D.L. n. 91/2013 convertito in Legge 07.10.2013 n. 112, all’art 7 recita: “a) all'articolo 68, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo»; b) all'articolo 69, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, presentata allo sportello unico per le attività produttive»”. •
Segue…. In ogni caso è necessario allegare alla pratica, oltre alla documentazione di rito, il piano di sicurezza per le emergenze di cui alla citata direttiva Morcone con le modalità sin ora descritte.
Regimi amministrativi Per quanto concerne le «autorizzazioni» relative allo svolgimento delle manifestazioni di pubblico spettacolo, intrattenimento e svago, occorre puntualizzare che le stesse sono state contemplate nella «Riforma Madia» per cui si ritiene opportuno fare riferimento prioritariamente a:
(decreti legislativi n. 126 e n. 222 del 2016) Guida alle nuove disposizioni in materia di SCIA e di individuazione dei regimi amministrativi (decreti legislativi n. 126 e n. 222 del 2016)
attenzione la tabella «A» alle voci 78, 79 e 80 prevede SEMPRE Il rilascio dell’AUTORIZZAZIONE (Agibilità dei locali) ai sensi dell’art.80 TULPS.
ALLA LUCE DELLA DIRETTIVA MORCONE OCCORRE L’AUTORIZZAZIONE?????
Quando si pensa di avere tutte le risposte… Quando si pensa di avere tutte le risposte…. La vita ti cambia tutte le domande…..
Conclusioni Ogni attività di trattenimento e svago deve sempre essere autorizzata, alla luce di quanto sin qui evidenziato, da parte del funzionario amministrativo responsabile; L’istanza dovrà sempre e comunque pervenire tramite lo Sportello telematico SUAP; Dovrà sempre recare un piano per le emergenze redatto da un tecnico abilitato e sottoscritto dal responsabile dell’organizzazione dell’evento.
Concentrazione dei regimi amministrativi Rimanendo nel solco di quanto detto sin ora giova precisare che: Il decreto n. 126 del 2016 introduce il principio della concentrazione dei regimi amministrativi che rappresenta il “cuore” della nuova disciplina e innova il rapporto tra i privati e la pubblica amministrazione affermando il principio europeo secondo cui “l’amministrazione chiede una volta sola” (Once-only). La “concentrazione” di regimi viene descritta nel dettaglio per ciascuna attività nell’ apposita colonna della Tabella A allegata al decreto n. 222 del 2016.
Concentrazione dei regimi amministrativi Quando la tabella indica l’autorizzazione, è necessario un provvedimento espresso, salvo i casi in cui è previsto il silenzio- assenso ai sensi dell’art. 20 della legge n. 241 del 1990. Qualora per lo svolgimento dell’attività sia necessaria l’acquisizione di ulteriori atti di assenso, si applicano le disposizioni in materia di Conferenza di servizi di cui agli artt. 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990. Entro 5 giorni è convocata la Conferenza di servizi per acquisire le autorizzazioni, il cui rilascio viene comunicato dallo Sportello unico all’interessato.
Tempi di presentazione delle istanze Art. 2. (Conclusione del procedimento) (articolo così sostituito dall'art. 7, comma 1, legge n. 69 del 2009) 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo. (comma così modificato dall'art. 1, comma 38, legge n. 190 del 2012) 2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.
GRAZIE PER L’ATTENZIONE