MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI e CONI Un progetto per garantire standard di sicurezza e di qualità all’attività sportiva dilettantistica per un welfare condiviso. A cura della Dott. ssa Ida GIANNETTI
LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTISCHE LE COLLABORAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE ED IL JOBS ACT BENEVENTO – PALAZZO CONI 24 OTTOBRE 2016
La rivisitazione dei rapporti di lavoro parasubordinati alla luce della legge – delega 183/2014 e dei decreti attuativi emanati fino ad oggi ( cd. Jobs Act) : Abrogazione della normativa sul lavoro a progetto ( cd. Legge Biagi); Reintroduzione dell’istituto della collaborazioni coordinate e continuative.
La riforma ribadisce la centralità del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato art. 1 D. Lgs. 81/2015: « Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro». Pertanto altre forme di rapporto di lavoro sono da considerare eccezioni e vanno giustificate per evitare abusi ed elusioni.
Le collaborazioni organizzate dal committente Art.2 D. Lgs. 81/2015 Comma 1 : La presunzione di subordinazione Comma 2 : Le deroghe alla presunzione di subordinazione tipizzate
La presunzione di subordinazione « A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro »
La presunzione di subordinazione Il legislatore con tale disposizione non ha qualificato il rapporto di lavoro, tuttavia se nel rapporto di collaborazione si riscontrano: Esclusività prestazioni di lavoro esclusivamente personali Organizzazione a favore del committente anche con riferimento ai tempi e luoghi di lavoro (cd. etero-organizzazione) si rimane «collaboratore» ma si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato.
del Ministero del Lavoro Circolare n. 3/2016 del Ministero del Lavoro La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva fornendo le tante attese indicazioni operative ha ribadito che la contestuale sussistenza delle due condizioni di etero-organizzazione (e cioè carattere esclusivamente personale delle prestazioni) e, continuatività delle stesse comporta l’applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato. Con tutte le conseguenze che ne discendono.
del Ministero del Lavoro Circolare n. 3/2016 del Ministero del Lavoro Tuttavia se l’organo di vigilanza in sede di controllo individua i soli due elementi del tempo e del luogo nelle modalità del rapporto di « collaborazione» ma non c’è eterodirezione, non dovrà applicare le sanzioni per il lavoro subordinato (es. mancata comunicazione al Centro per L’Impiego) ma farà solo il recupero contributivo; viceversa se c’è l’etero-direzione.
Le deroghe «tipizzate» alla presunzione di subordinazione lett. a) « collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore »
Le deroghe «tipizzate» alla presunzione di subordinazione lett. a) Ci si sofferma su questa prima ipotesi derogativa nel senso che non si applica la presunzione di lavoro subordinato di cui al primo comma dell’art.2 del D.lgs. 81/2015.
Le deroghe «tipizzate»alla presunzione di subordinazione lett. a) il legislatore affida la individuazione delle collaborazioni che esulano dalla presunzione di subordinazione alla disciplina sostitutiva derivante dalla contrattazione collettiva con riferimento solo ai CCNL maggiormente rappresentativi e questo potrebbe portare qualche problema con dubbi di legittimità costituzionale.
Le deroghe «tipizzate» alla presunzione di subordinazione lett. d) « Alle collaborazioni rese ai fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall’articolo 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 »
Le deroghe «tipizzate» alla presunzione di subordinazione lett Le deroghe «tipizzate» alla presunzione di subordinazione lett. d) la legge « non presume » il rapporto di lavoro dipendente quando: Il rapporto di lavoro instaurato è classificabile come « collaborazione sportiva dilettantistica» ovvero « collaborazione amministrativo-gestionale» Le collaborazioni sono rese a beneficio di ASD e SSD riconosciute dal CONI, dalle Federazioni e dagli EPS ( Enti di Promozione Sportiva).
Le deroghe «tipizzate» alla presunzione di subordinazione lett Le deroghe «tipizzate» alla presunzione di subordinazione lett. d) L’ipotesi derogatoria di cui alla lett. d) del co. 2° dell’art. 2 del D.Lgs. 81/2015 è quella che ha destato maggiori dubbi ed incertezze tra gli operatori ma è anche quella di maggiore interesse per gli enti sportivi dilettantistici atteso il regime fiscale agevolato che la legge riserva a tali Enti.
Il Regime Agevolato di cui all’art. 67, co.1, lett. M) La collocazione tra i « redditi diversi» comporta che tali emolumenti non sono soggetti a contribuzione previdenziale Inps ed Enpals, nonché agli obblighi assicurativi INAIL . (cfr. note circolari Inps n. 32 del 07/02/2001 e n. 42 del 26/02/2003; nota Inail del 02/05/2001; circolare Enpals n. 18 del 9/11/2009)
Il Regime Agevolato di cui all’art. 67, co.1, lett. M) Inoltre il legislatore ha anche chiarito all’art. 69, co. 2 TUIR che «le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi erogati …..» non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a 7.500 euro.
RIFLESSIONI 1/2 Le agevolazioni fiscali di settore (per le attività sportive dilettantistiche) risultano di fondamentale importanza per incentivare l’offerta sportiva a vari livelli ed evitare la contrazione. Negli ultimi anni il settore si è impegnato a garantire standard di sicurezza e qualità attraverso il tesseramento ai fini RC e infortuni, l’obbligatorietà del certificato medico etc.
RIFLESSIONI 2/2 Pertanto, alla luce di queste considerazioni è stato di fondamentale importanza il chiarimento del Ministero del Lavoro con l’interpello n.6 /2016 e con la circolare n.3/2016 al fine di restituire la certezza del diritto per un esatto inquadramento delle varie figure che operano nell’ambito delle collaborazioni sportive e amministrative
ASD e SSD dilettantistiche: CHIARIMENTI DEL Ministero del lavoro e delle politiche sociali
La circolare del MLPS n. 37/4036/2014 Evidenzia il particolare trattamento di favore riservato dal legislatore alle ASD e SSD in virtù della funzione sociale da esse svolta e fornisce indicazioni operative all’organo di vigilanza.
Attività riconosciute dal CONI il trattamento di favore fiscale, previdenziale e normativo è previsto per le collaborazioni rese in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD e SSD) disciplinate dall’art. 90 della L n. 289/2002 e con assenza di finalità lucrative.
Compensi dei collaboratori della ASD e SSD il regime fiscale che si applica ai compensi erogati ai collaboratori della ASD e SSD è quello dei « redditi diversi», quindi non soggetto a contribuzione.
TUIR - art. 67, comma 1, lett. M) Riferimento ai rapporti di collaborazione instaurati da parte delle ASD o SSD « nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche» attività che il TUIR sottopone al regime fiscale proprio dei redditi diversi
TUIR - art. 67, comma 1 Non limita la sua operatività al solo caso di prestazioni rese per la partecipazione a gare e/o manifestazioni sportive, bensì nell’accezione più ampia del termine « attività sportiva » la estende a tutte quelle relative allo svolgimento delle attività dilettantistiche di formazione, didattica, preparazione e di assistenza.
Art. 90 della L. 289/2002 Estende il trattamento fiscale di favore : «anche ai rapporti di collaborazione e, continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche».
Presupposti per l’applicazione del trattamento di favore Riconoscimento da parte del Coni, che ha il compito di certificare l’effettiva attività sportiva dilettantistica svolta dalle ASD e SSD Art.7 DL 136/2004 conv. in L. 186/2004 il Coni trasmette annualmente, al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Agenzia delle Entrate, l’elenco delle Società e delle Associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi.
Istruzioni operative del MLPS: Interpello n. 22/2010 Con tale interpello il Ministero del Lavoro, su istanza del ANCL chiarisce che le ASD e SSD che stipulano contratti di collaborazione di cui all’art.90 L.289/2002 sono comunque tenuti alla Comunicazione preventiva ai Centri per l’impiego Ratio dell’obbligo di cui all’art. 9 bis co.2 D.L. 510/’96 e succ. mod.: è comunque quella di realizzare un costante monitoraggio del Mercato del Lavoro
Registrazione sul L.U.L. Altro adempimento è la registrazione sul Libro Unico del Lavoro delle collaborazioni di cui all’art. 90 L. 289/2002. Quindi anche per Co.Co.Co amministrativo-gestionale l’adempimento di iscrizione è dovuto. Min. Lavoro – vademecum del 05/12/2008 e interpello n. 22/2010