La nuova tutela dei consumatori recepimento della Direttiva 83/2011/UE “CONSUMER RIGHTS” Roma, 2 aprile 2014 Avv. Emanuela Dona
La Direttiva 83/2011/UE sui diritti dei consumatori riscrive, sostituendole, due direttive di tutela dei consumatori: la direttiva 85/577/UE sui contratti negoziati fuori dei locali commerciali la direttiva 97/7/UE sui contratti a distanza.
I MOTIVI DELLA SPECIFICA TUTELA Si tratta di casi in cui la particolare modalità di conclusione del contratto aggrava la naturale asimmetria economico – informativa a svantaggio del consumatore.
QUALE AGGRESSIVITA’ NEI CONTRATTI NEGOZIATI FUORI DEI LOCALI COMMERCIALI? L’asimmetria economica-informativa che già caratterizza normalmente il rapporto tra consumatore e soggetto professionale è aggravata dall’ “effetto sorpresa” dovuto alla circostanza che il venditore si presenta all’acquirente in situazioni non preordinate all’acquisto.
QUALE AGGRESSIVITA’ NEI CONTRATTI A DISTANZA? Le transazioni avvengono senza la presenza fisica dei contraenti. Il consumatore non può vedere la controparte implicata nella transazione ed è più difficile identificare i beni (o servizi) che rientrano nell’ambito della stessa.
Con il Decreto Legislativo n Con il Decreto Legislativo n. 21 del 21 febbraio 2014 è stata recepita la Direttiva 83/2011/UE sui diritti dei consumatori Sostituisce l’attuale Capo I, Titolo III, Parte III, del Codice del Consumo rubricandolo «Dei diritti dei consumatori nei contratti» (artt. 45-67) Modifiche sostanziali: (Novella degli artt. 45- 65) - norme imperative; Modifiche Procedurali (art. 66): Competenza dell’AGCM con poteri di accertamento, inibitori e sanzionatori come quelli per le pratiche commerciali scorrette (art. 66.2 e 3, Cod. Cons).
ENTRATA IN VIGORE Le modifiche al Codice del consumo entrano in vigore il 13 giugno 2014 per i contratti conclusi dal 14 giugno 2014.
AMBITO DI APPLICAZIONE contratti tra: professionisti (privati o pubblici) e consumatori inclusi i contratti per la fornitura di acqua, gas, elettricità o teleriscaldamento, anche da parte di prestatori pubblici, nella misura in cui detti prodotti di base sono forniti su base contrattuale.
ECLUSIONI ART.47 “Blocchi” di contratti dei consumatori tra cui, il credito al consumo, i contratti a distanza di servizi finanziari, la multiproprietà, i contratti stipulati con l’intervento di un pubblico ufficiale (notai), i contratti turistici, in parte i contratti di trasporto passeggeri) i contratti negoziati fuori dei locali commerciali «in base ai quali il corrispettivo che il consumatore deve pagare non è superiore a 50 euro» N.B. specifiche esclusioni contenute in singole disposizioni (es. artt. 61 e 63 contenuti sotto la Sezione III “altri diritti dei consumatori” che si applicano solo ai contratti di vendita e ad alcuni contratti di fornitura di acqua, gas, elettricità, teleriscaldamento o a contenuto digitale e non ai contratti di servizio).
STRUTTURA DELLA NUOVA DISCIPLINA Contratti diversi dai contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali: informazioni precontrattuali (sezione I) Contratti a distanza e contratti negoziati fuori dei locali commerciali (sezione II): informazioni pre-contrattuali per il consumatore (art. 49) requisiti di forma (artt. 50 e 51) diritto di recesso (artt. 52- 59) Altri diritti del consumatore (sezione III) Tutela amministrativa e giurisdizionale (sezione IV)
CONTRATTI A DISTANZA E NEGOZIALTI FUORI DEI LOCALI COMMERCIALI: OBBLIGHI DI INFORMAZIONE PRECONTRATTUALE ARTICOLO 49 Più informazioni per i consumatori: si amplia il contenuto delle informazioni pre-contrattuali che devono essere fornite al consumatore (es. diritti riconosciuti al consumatore dalla legge come quelli derivanti dalla garanzia legale di conformità) PRIMA CHE IL CONSUMATORE SIA VINCOLATO DA UN CONTRATTO L’onere della prova relativo all’adempimento degli obblighi di informazione incombe sul professionista.
OBBLIGHI DI INFORMAZIONE PRECONTRATTUALE L’obbligo di informazione sul diritto di recesso è molto più articolato rispetto al passato: in caso di sussistenza del diritto di recesso, il professionista deve fornire tutte le informazioni relative a condizioni, termini e procedure per esercitare il diritto nonché il “modulo tipo” di recesso di cui all’All. I parte B.
OBBLIGHI DI INFORMAZIONE PRECONTRATTUALE Le informazioni possono essere fornite mediante le “istruzioni tipo” sul recesso di cui all’All. I parte A. Il professionista ha adempiuto agli obblighi di informazione se ha presentato dette istruzioni al consumatore.
CONTRATTI A DISTANZA E NEGOZIALTI FUORI DEI LOCALI COMMERCIALI: OBBLIGHI DI INFORMAZIONE PRECONTRATTUALE Prezzi trasparenti e comprensivi di tutte le voci: i venditori dovranno chiarire il costo totale del prodotto o servizio offerto, comprensivo di qualsiasi extra. I consumatori non dovranno pagare costi aggiuntivi se non sono stati espressamente informati dei costi stessi prima di inviare l’ordine.
CONTRATTI A DISTANZA: REQUISITI FORMALI Mai più costi nascosti e trappole su Internet Nei contratti che devono essere conclusi con mezzi elettronici: il pulsante o il link tramite il quale effettuare l’ordine devono indicare chiaramente che con il click il consumatore si obbliga a pagare una somma di danaro (es. «ordine con l’obbligo di pagare») - in caso contrario il consumatore non è vincolato al contratto. Oroscopi, ricette, suonerie, giochi elettronici non potranno più essere pubblicizzati come gratis salvo poi nascondere costosi abbonamenti mensili o settimanali. I consumatori dovranno confermare esplicitamente di aver compreso che l’offerta è a pagamento.
CASO EASY DOWNLOAD La Euro Content Ltd, titolare del sito www.easy-download.info, induceva i consumatori, con meccanismi ingannevoli (si richiedeva soltanto la compilazione di un modulo di iscrizione con i propri dati personali per utilizzare il servizio) e ricorrendo all’utilizzo di siti ponte, a scaricare dal proprio sito software, solitamente disponibili in rete gratuitamente, senza chiarire che si trattava di operazioni a pagamento. In questo modo i consumatori attivavano inconsapevolmente un contratto di abbonamento della durata di 24 mesi, per 8 euro al mese, che non avrebbero altrimenti sottoscritto: il contratto prevedeva il pagamento anticipato, pari a 96 euro per la prima annualità, tramite bonifico bancario. . Una volta ‘agganciati’ i consumatori, la società inviava, solo dopo la scadenza dei termini per recedere, una mail con la quale esplicitava chiaramente la natura di contratto a pagamento e agli utenti che si rifiutavano di pagare minacciava il ricorso ad azioni legali e l’eventuale segnalazione del mancato pagamento ad “agenzie di credito”. Sono pervenute all’AGCM oltre 5mila denunce.
L’AGCM ha condannato la Euro Content Ltd, al pagamento di una multa per complessivi Euro 960.000, per pratiche commerciali scorrette a danno di migliaia di consumatori. Secondo l’Antitrust Euro Content ha messo in atto due distinte pratiche commerciali scorrette: la prima consistente nel far ritenere che i software potessero essere scaricati gratuitamente, la seconda nell’esercitare un notevole grado di pressione psicologica nei confronti di chi non pagava minacciando le vie legali.
CONTRATTI A DISTANZA: REQUISITI FORMALI Contratti telefonici validi solo dopo la firma: nei contratti che devono essere conclusi per telefono il professionista deve confermare l’offerta al consumatore il quale è «vincolato solo dopo aver firmato l’offerta o dopo averla accettata per iscritto anche mediante firma elettronica».
DIRITTO DI RECESSO Tutela legislativa nella vendita aggressiva: con il diritto di recesso si restituisce ex post al consumatore un lasso di tempo per “riflettere” sulla transazione svolta, affinché valuti la convenienza dell’affare per il quale è mancata ex ante una piena formazione del consenso.
DIRITTO DI RECESSO Modifica dei termini a favore del consumatore: termine esercizio diritto 14 giorni da conclusione contratto/possesso fisico dei beni termine rimborso 14 giorni termine restituzione merce 14 giorni dal recesso
DIRITTO DI RECESSO Obbligo del professionista di informativa su: condizioni, termini e procedure per esercitare il recesso. In caso di violazione dell’obbligo informativo: termine recesso = 12 mesi + 14 gg il consumatore non deve sostenere neppure il costo diretto di restituzione dei beni il consumatore non deve sostenere alcun costo per la prestazione di servizi o la fornitura di acqua, gas, elettricità e teleriscaldamento durante il periodo di recesso Forma: dichiarazione esplicita o “modello tipo” All. I, parte B. modello armonizzato di recesso per tutti i paesi Ue.
DIRITTO DI RECESSO Se il venditore vuole addebitare al consumatore i costi della restituzione del bene, conseguente all’esercizio del diritto di recesso, deve informarlo sull’esistenza dei costi stessi, indicando il costo massimo. In mancanza di tali informazioni le spese di restituzione saranno a carico del venditore.
CARATTERI DEL DIRITTO DI RECESSO LEGALE INDEROGABILE IRRINUNCIABILE GRATUITO INCONDIZIONATO INFORMATO
ECCEZIONI AL DIRITTO DI RECESSO contratti di servizi dopo la completa prestazione se esecuzione iniziata con accordo espresso beni/servizi il cui prezzo è legato a fluttuazioni nel mercato finanziario beni confezionati su misura o personalizzati beni soggetti a deterioramento o scadenza beni sigillati dopo l’apertura se non si prestano ad esere restituiti per motivi igienici prodotti audiovisivi o software sigillati (aperti) fornitura di giornali, periodici e riviste alloggio, trasporti, ristorazione, tempo libero …
ALTRI DIRITTI DEI CONSUMATORI Tempi stretti per le consegne: i beni devono essere consegnati al consumatore senza ritardo ingiustificato e al più tardi entro 30 giorni dalla conclusione del contratto. Se la consegna non avviene entro il termine stabilito il consumatore può fissare un tempo “supplementare” trascorso il quale ha diritto alla risoluzione del contratto. Se il venditore si rifiuta di consegnare i beni o i 30 giorni sono un termine essenziale (vista la tipologia di acquisto) il consumatore può recedere senza dare termini aggiuntivi.
ALTRI DIRITTI DEI CONSUMATORI Pagamenti supplementari: consenso espresso prima della nascita del vincolo contrattuale per prestazioni accessorie che richiedono un pagamento supplementare rispetto al corrispettivo dovuto per la prestazione principale del contratto (espresso opt-in da parte del consumatore). Divieto di meccanismi di opt-out frequentemente utilizzati dagli operatori nella vendita di beni o servizi accessori secondo i quali è il consumatore a dover rifiutare espressamente la prestazione che altrimenti si intende tacitamente richiesta o accettata (es. caselle pre- spuntate).
ALTRI DIRITTI DEI CONSUMATORI NO a supplementi per l’utilizzo di mezzi di pagamento diversi dal contante (il legislatore ha ribadito questa norma). Per i danni rischi a carico del venditore: ogni rischio di perdita o danneggiamento dei beni è a carico del venditore fino a quando il consumatore non ha preso fisicamente possesso del bene.
ALTRI DIRITTI DEI CONSUMATORI Tariffe base per i numeri telefonici dedicati: al consumatore non può essere imposto di pagare un costo superiore alla tariffa base della linea telefonica utilizzata dall’impresa per essere contattato dal consumatore, per avere informazioni sul contratto concluso (es. numeri dedicati all’assistenza post- vendita).
FORO INDEROGABILE La competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato.
TUTELA AMMINISTRATIVA Competenza dell’AGCM con poteri di accertamento, inibitori e sanzionatori come quelli per le pratiche commerciali scorrette. E’ comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario.