LE RIFORME ISTITUZIONALI
Il Governo, nell’aprile 2014, ha presentato un disegno di legge di riforma costituzionale che modifica profondamente la seconda parte della Costituzione che riguarda l’“Ordinamento della Repubblica”, ossia l'organizzazione dello Stato e l'assetto dei tre poteri fondamentali (legislativo, esecutivo e giudiziario).
Il disegno di legge è stato approvato una prima volta sia dal Senato (08/08/2014) sia dalla Camera dei deputati (10/03/2015) e ora sta proseguendo il percorso previsto per le leggi di revisione costituzionale: dopo un intervallo di almeno tre mesi dalla prima approvazione seguirà una seconda votazione da parte di entrambi i rami del Parlamento.
Dopodiché, si prospetteranno diverse ipotesi: in caso di approvazione a maggioranza qualificata (2/3) si passerà subito alla promulgazione della legge, da parte del Presidente della Repubblica; in caso di approvazione con maggioranza assoluta, potrà essere chiesto un referendum entro tre mesi; se il referendum non sarà chiesto, la legge sarà approvata e promulgata; se il referendum sarà chiesto, la legge sarà approvata solo se la maggioranza dei cittadini voterà a favore. In tal caso seguirà la promulgazione.
Cosa cambia con la riforma costituzionale, presentata dal Governo Cosa cambia con la riforma costituzionale, presentata dal Governo? In particolare: 1) l’assetto del Senato; 2) l'elezione del Presidente della Repubblica; 3) le regole per il quorum del referendum abrogativo e per la raccolta delle firme dei disegni di legge a iniziativa popolare; 4) il Titolo V della Costituzione.
SENATO
I punti principali della riforma del Senato, riguardano: modalità di elezione, per cui i senatori sono eletti dai Consigli regionali e non più direttamente dai cittadini; composizione numerica, che vede il Senato composto da 100 senatori (non più 315), di cui 95 ripartiti tra le Regioni e 5 tra personalità illustri nominate dal Presidente della Repubblica (che andranno a sostituire i senatori a vita e saranno nominati per sette anni).
superamento del bicameralismo perfetto e introduzione di un bicameralismo differenziato, in cui il Parlamento è composto sempre dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica, ma i due organi hanno composizione diversa e funzioni in gran parte differenti; partecipazione al procedimento legislativo, che vede il Senato esprimere proposte di modifica per tutte le leggi che saranno di competenza della sola Camera dei Deputati, mentre per le riforme costituzionali, le leggi costituzionali, le leggi elettorali degli enti locali e del Parlamento, le ratifiche dei trattati internazionali, le leggi sui referendum popolari, il Senato conserva il potere di voto vero e proprio;
soppressione della relazione fiduciaria con il Governo, ossia il Senato non può più votare la fiducia al Governo in carica, che resta di competenza della Camera dei Deputati. La sua funzione principale sarà quella di “raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica” (Regioni e Comuni).
PRESiDENTE DELLA REPUBBLICA
La riforma cambia le regole relative all'elezione del Capo dello Stato e, in particolare, modifica: il numero dei membri del Parlamento in seduta comune (630 deputati + 100 senatori) ed elimina i delegati regionali; il quorum, che prevede la maggioranza dei 2/3 dei componenti dell’assemblea per i primi tre scrutini, la maggioranza dei tre quinti dei componenti dalla quarta votazione e la maggioranza dei 3/5 dei votanti, dal settimo scrutinio.
Nei rapporti con il Parlamento, le funzioni del Presidente della Repubblica cambiano in questo modo: non può sciogliere il Senato (non eletto direttamente dai cittadini), ma solo la Camera dei Deputati; in caso d’impossibilità ad adempiere le proprie funzioni non è sostituito dal Presidente del Senato, ma da quello della Camera dei Deputati, che, pertanto, diventa la seconda carica dello Stato.
REFERENDUM ABROGATIVO E DISEGNI DI LEGGE A INIZIATIVA POPOLARE
Per presentare in Parlamento un disegno di legge a iniziativa popolare serviranno 150 mila firme, ossia il triplo rispetto alle 50 mila attuali.
È, inoltre, introdotto un diverso quorum di validità del referendum abrogativo: la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni delle Camere, nel caso in cui la richiesta sia stata avanzata da 800.000 elettori; la maggioranza degli aventi diritto, nel caso in cui la richiesta pervenga da un numero di elettori compreso tra 500.000 e 800.000 elettori.
TITOLO V DELLA COSTITUZIONE
È soppressa la legislazione concorrente tra Stato e Regioni e sono attribuite nuove materie alla legislazione esclusiva dello Stato. Sono eliminati tutti i riferimenti costituzionali alle Province, quali enti costitutivi della Repubblica.