Onere della prova Relatore: Avv. Bulgarelli Marco - Foro di Verona.

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Onere della prova Relatore: Avv. Bulgarelli Marco - Foro di Verona

La prova e il relativo onere L’Art. 2697 c.c. Chiunque vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda. Relatore: Avv. Bulgarelli Marco - Foro di Verona

La prova del credito della banca PROCEDIMENTO D’INGIUNZIONE A) Nel procedimento monitorio promosso per chiedere il saldo di conti correnti a debito del correntista la banca dovrà produrre: Contratto di conto corrente con relativa l’indicazione del tasso d’interesse specificatamente applicato; Estratto conto ex. art. 50 T.u.b.; La comunicazione di recesso dal contratto e di intimazione di pagamento, con relativa prova dell’avvenuto ricevimento. Relatore: Avv. Bulgarelli Marco - Foro di Verona

Piano di ammortamento attuale; B) Procedimento monitorio promosso per chiedere il pagamento del credito derivante dalla stipula di contratto di mutuo la banca deve produrre in giudizio: Contratto di mutuo con l’indicazione del tasso di interesse applicabile; Piano di ammortamento attuale; Estratto debito da cui risultano le rate insolute; Comunicazione di risoluzione del rapporto o di decadenza dal beneficio del termine e intimazione di pagamento, con prova del relativo ricevimento. Relatore: Avv. Bulgarelli Marco - Foro di Verona

A) Opposizione a decreto ingiuntivo la banca, attrice sostanziale ha l’onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa, dimettendo: - Estratti conto integrali da apertura del rapporto a data passaggio a sofferenza; - Contrattualistica tempo per tempo sottoscritta dal cliente; - Eventuali fideiussioni rilasciate da uno più garanti. Relatore: Avv. Bulgarelli Marco - Foro di Verona

applicazione il principio del c.d. SALDO ZERO Estratti conto devono prodotti in modo integrale dalla data di apertura del rapporto (Cass. Civ. 2 agosto 2013 n. 18541). Nel caso di omessa produzione degli estratti conto integrali, e mancato assolvimento dell’onere probatorio della banca applicazione il principio del c.d. SALDO ZERO Relatore: Avv. Bulgarelli Marco - Foro di Verona

SALDO ZERO il primo estratto conto prodotto deve essere convertito con saldo uguale a zero e con un saldo equiparato a zero si ricalcolano tutti i saldi degli estratti conto successivi Relatore: Avv. Bulgarelli Marco - Foro di Verona

Decreto ingiuntivo per complessivi € 65.000,00: CASO PRATICO Decreto ingiuntivo per complessivi € 65.000,00: c/c del 5.5.2011 con saldo negativo di € 41.000,00 circa; N. 2 Mutui chirografari in pari data con saldi negativi rispettivamente di € 19.000,00 e 5.000,00. Nel GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE la Banca – senza eccepire prescrizione nella comparsa di costituzione e risposta - produce: Contratto di accensione c/c del 1981; Estratti completi dal 1.01.2004 ed estratti scalari dal 1995; Nessun altro contratto Relatore: Avv. Bulgarelli Marco - Foro di Verona

CTU nel proprio elaborato ha accertato: Assenza usura; Elisione completa CMS per indeterminatezza; Esclusione dei giorni valuta (e considerazione dati contabili); Ricalcolo interessi passivi; Mancata pattuizione della reciprocità della capitalizzazione trimestrale. ESITO: credito a favore del correntista di € 36.000,00 (+ spese) Relatore: Avv. Bulgarelli Marco - Foro di Verona

PROVA IN CASO DI AZIONE DEL CORRENTISTA Correntista che agisce in giudizio formulando domanda di accertamento negativo del debito o di ripetizione di indebito, in forza dei principi di cui all’art. 2697 c.c., ha onere di provare i fatti costitutivi della domanda il correntista dovrà produrre in giudizio la sequenza completa degli estratti conto idonei a ricostruire il credito risultante a suo favore in mancanza di documentazione completa, il credito del correntista dovrà essere ricalcolato partendo dal primo estratto conto utile. Relatore: Avv. Bulgarelli Marco - Foro di Verona

ART. 119 TUB Consente di ottenere copia dei contratti intercorsi tra le parti e copia degli estratti conto Il correntista deve dimostrare di aver adeguatamente e diligentemente svolto l’istanza ex art. 119, IV comma, in fase pre-processuale. Se Banca non la evade, ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. INVERSIONE ONERE DELLA PROVA   Relatore: Avv. Bulgarelli Marco - Foro di Verona

Cassazione Civ. 11 maggio 2017 n. 11554 Il correntista ha il potere di chiedere alla banca di fornire la documentazione relativa al rapporto di conto corrente tra gli stessi intervenuto potere che a norma del co. 4° dell’art. 119 T.u.b. può essere esercitato non solo prima dell’instaurarsi del giudizio ma anche in corso di causa a mezzo di qualunque modo si dimostri idoneo allo scopo Tale orientamento è stato di recente assunto dalla Corte che sostiene che tale diritto è un diritto autonomo del correntista e che la banca ha il dovere di fornire la documentazione richiesta nel rispetto dell’obbligo di buona fede e correttezza. Relatore: Avv. Bulgarelli Marco - Foro di Verona

GIURISPRUDENZA DI MERITO molti giudici di merito non hanno mutato la loro precedente opinione e, facendo leva sull’ambito di applicazione dell’art. 210 c.p.c., restringono il diritto conferito dall’art. 119 che è norma speciale di diritto sostanziale e dunque dovrebbe prevalere. Tribunale di Roma 20 febbraio 2018, XVI° sezione civile, ex Terza Sezione; Corte d’Appello di Brescia del 27 Marzo 2018. Relatore: Avv. Bulgarelli Marco - Foro di Verona

Tribunale di Verona, Sentenza n. 650 del 12 marzo 2018 Giudice Dott Tribunale di Verona, Sentenza n. 650 del 12 marzo 2018 Giudice Dott.ssa Claudia Dal Martello istanza ex art. 210 c.p.c., ammissibile solo se la parte dia dimostrazione di non essere in possesso di detti documenti e, parimenti, dimostri di essersi diligentemente adoperata per acquisirli in fase pre-processuale; rischio di inoltrare istanze giudiziarie “al buio”; l’orientamento giurisprudenziale che ammette la proposizione dell’istanza ex art. 210 e 119 TUB in corso di causa, appare contrario ai presupposti di accoglimento dell’ordine di esibizione, ed apre la via all’introduzione di contenziosi su basi del tutto generiche o inattendibili. Relatore: Avv. Bulgarelli Marco - Foro di Verona

La prescrizione nei rapporti bancari Relatore: Avv. Bulgarelli Marco - Foro di Verona

Problema: determinazione del dies a quo - L’azione di ripetizione esercitabile dal correntista è soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale come previsto dall’art. 2946 c.c. L’art. 2935 c.c. prevede che « La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere» Problema: determinazione del dies a quo Relatore: Avv. Bulgarelli Marco - Foro di Verona

La decorrenza del termine di prescrizione : Dies a quo 1) Sez. Un. Cass. 2 dicembre 2010 n. 24418 ha espresso il seguente principio: Il termine di prescrizione decennale a cui è soggetta l’azione di indebito proposta dal correntista, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano assolto funzione ripristinatoria, decorre dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto corrente; Il termine di prescrizione decennale a cui è soggetta l’azione proposta dal correntista, qualora i versamenti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto funzione solutoria, decorre dalla data di annotazione in conto. Relatore: Avv. Bulgarelli Marco - Foro di Verona

Prescrizione Dies a quo CHIUSURA DEL CONTO Le Sezioni Unite della Cassazione 2 dicembre 2010, n. 24418 distingue tra rimesse di conto ripristinatorie e rimesse solutorie. - Le rimesse ripristinatorie: versamenti su di un conto in passivo, dove il passivo non eccede i limiti dell’affidamento concesso al cliente, tali versamenti per la Suprema Corte fungono da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora godere. Prescrizione Dies a quo CHIUSURA DEL CONTO - Le rimesse solutorie: versamenti su di un conto in passivo, dove non vi è alcuna apertura di fido o comunque destinati a coprire un passivo extra-fido, tali versamenti per la Suprema Corte fungono da veri e propri pagamenti, tali da poter essere oggetto di ripetizione. Prescrizione Dies a quo ANNOTAZIONE IN CONTO Relatore: Avv. Bulgarelli Marco - Foro di Verona

Tale principio trova fondamento nel combinato disposto degli artt.: 2) Tribunale di Verona, sez III, 27 ottobre 2015 Giudice Dott.ssa Eugenia Tommasi di Vignano Il termine di prescrizione decennale dell’azione di ripetizione decorre dalle singole annotazioni. Tale principio trova fondamento nel combinato disposto degli artt.: 1832, II comma, cod. civ. 1852 cod. civ. 2935 cod. civ. Come il correntista può in ogni momento esercitare il proprio diritto al pagamento delle somme risultanti a suo credito, così tale diritto può essere esercitato dalla data di ciascuna annotazione di poste passive Relatore: Avv. Bulgarelli Marco - Foro di Verona

Ordinanza n. 27680/2018 di rimessione al Primo Presidente Quale contenuto debba avere l’eccezione di prescrizione sollevata dall’istituto di credito è sufficiente una formulazione generica o è necessario che la Banca fornisca specifica indicazione delle rimesse solutorie cui è applicabile la prescrizione? Relatore: Avv. Bulgarelli Marco - Foro di Verona

NULLITA’ DELLA FIDEIUSSIONE Relatore: Avv. Bulgarelli Marco - Foro di Verona

Derivante da: violazione della normativa c.d. «antitrust» di cui alla Legge n. 287 del 10 ottobre 1990; nello specifico art. 2, comma 2 della Legge n. 287/1990 rubricato «Intese restrittive della libertà di concorrenza» che dispone: « vietate le intese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere, falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante»; Relatore: Avv. Bulgarelli Marco - Foro di Verona

c.d. «clausola di rinuncia ai termini di cui all’art. 1957 c.c.»; Banca d’Italia con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 ha affermato la nullità delle seguenti clausole: c.d. «clausola reviviscenza», ossia la clausola con la quale il fideiussore “si obbliga a rimborsare alla banca le somme che questa debba restituire al debitore per effetto di revocatoria”; c.d. «clausola di rinuncia ai termini di cui all’art. 1957 c.c.»; c.d. «clausola insensibilità della garanzia rispetto agli eventuali vizi del rapporto principale», ossia la clausola con la quale il «fideiussione garantisce comunque l’obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate». Relatore: Avv. Bulgarelli Marco - Foro di Verona

Nullità delle fideiussioni omnibus conformi allo schema predisposto dall’ABI Cassazione civile, sez. I, 12 Dicembre 2017, n. 29810. Non sono esclusi dall’accertamento della nullità ai sensi dell’art. 2, co. 3, legge 287/1990 i contratti che costituiscono applicazione “a valle” di un’intesa anticoncorrenziale vietata dall’art. 2 legge 287/1990 per il solo fatto di essere stati stipulati anteriormente al riconoscimento dell’illiceità dell’intesa da parte dall’Autorità Garante la Corte ha affermato che un contratto di fideiussione omnibus conforme allo schema ABI è da dichiararsi nullo, anche se stipulato prima del provvedimento di Banca d’Italia; quantunque il contratto sia stato stipulato prima dell'entrata in vigore della legge 287 del 1990, qualsiasi effetto distorsivo della concorrenza che ne derivi ricade nell'ambito di applicazione di quella legge. Relatore: Avv. Bulgarelli Marco - Foro di Verona

Conformi all’indirizzo della Cass. 29810/2017 Tribunale di Padova 5 giugno 2018; Tribunale di Salerno 23 agosto 2018; Tribunale di Ferrara 24 settembre 2018; Tribunale di Roma 26 luglio 2018; Corte d’Appello di Firenze 18 luglio 2018. Relatore: Avv. Bulgarelli Marco - Foro di Verona

Tribunale di Verona 1 ottobre 2018 Un’intesa vietata ai sensi dell’art. 2, l. 287/1990 può essere dannosa anche per un soggetto, consumatore o imprenditore, che non vi abbia preso parte, ma perché gli si possa riconoscere un interesse ad invocare la tutela di cui alla legge n. 287/1990 non è sufficiente che egli alleghi la nullità della intesa medesima, ma occorre anche che precisi la conseguenza che tale vizio ha prodotto sul proprio diritto ad una scelta effettiva tra una pluralità di prodotti concorrenti. Relatore: Avv. Bulgarelli Marco - Foro di Verona