La famiglia e il diritto
Stato e famiglia L’intervento dello Stato a favore della famiglia è stato uno dei fattori che ha favorito l’emergere della famiglia moderna Lo Stato è allo stesso tempo una fonte di controllo e di norme che regolano la famiglia come istituzione e le relazioni familiari Lo Stato si pone in “competizione” con altre fonti di regolazione della vita familiare, sia esterne (parentela, comunità locali,chiese) che interne (anziani rispetto ai giovani, genitori rispetto ai figli, uomini rispetto alle donne)
Le fonti di regolazione statale Costituzione Diritto di famiglia (norme del codice civile: matrimonio, obblighi di mantenimento, relazioni tra genitori e figli, successioni, separazione personale dei coniugi, ecc.) Norme di natura assistenziale, previdenziale, fiscale e vari interventi e politiche rivolti alle famiglie (leggi a tutela delle madri lavoratrici, detrazioni fiscali, sussidi monetari, agevolazioni per l’accesso ai servizi, ecc. Leggi ad hoc sulla famiglia (es. legge sull’adozione, legge sulla procreazione assistita, ecc.)
successione delle fonti di regolazione del matrimonio in Italia Codice Pisanelli (1865): il primo codice civile dell’Italia unita Codice civile del 1942: il codice fascista Costituzione della Repubblica italiana (1948) Legge sul divorzio (1970) Riforma del diritto di famiglia (1975) legge 194/1978 interruzione della gravidanza Legge di parziale riforma del divorzio (1987) legge n. 121/1985 nuovo Concordato - modifica disciplina del matrimonio concordatario legge 28 marzo 2001, n. 149 modifica adozione/affidamento legge 40/2004 procreazione medicalmente assistita legge 54/2006 affidamento condiviso legge 219/2012 unicità dello stato di filiazione legge 154/2013 completamento della riforma della filiazione legge 132/2014 responsabilità genitoriale
La regolazione della famiglia in epoca fascista Nel ventennio fascista la regolazione della famiglia fu attuata a livelli diversi: - codice civile - Concordato con la Chiesa cattolica (Patti lateranensi 1929): il matrimonio contratto con rito religioso incorpora elementi del rito civile e viene quindi riconosciuto dallo Stato) - leggi a sostegno della fecondità (premi di nuzialità e natalità, tassa sul celibato) e di un modello di famiglia tradizionale e patriarcale (leggi che scoraggiavano l’occupazione femminile, punivano la contraccezione e l’aborto) - politiche sociali: camere di allattamento, misure a sostegno delle madri bisognose (l’istituzione dell’Opera nazionale maternità e infanzia del 1925) Le leggi fasciste contribuirono a rafforzare l’impianto gerarchico della famiglia ereditato dal codice Pisanelli, sostenendo il ruolo pubblico del capo famiglia e relegando le donne alla sfera domestica. Le famiglie inoltre vennero considerate degli strumenti per raggiungere fini politici (l’edificazione dello Stato totalitario)
Le relazioni tra coniugi nel codice civile del 1942 disparità di diritti tra marito e moglie ma parità di doveri (alla fedeltà, al rispetto, al mantenimento) distinzione tra figli legittimi e illegittimi l’abbandono del tetto coniugale e l’adulterio venivano sanzionati più severamente nei confronti della moglie che non del marito (doppia morale) permane il principio di indissolubilità del matrimonio e la separazione per colpa (eccessi, adulterio, abbandono, percosse, sevizie e ingiurie gravi)
La FAMIGLIA NELLA COSTITUZIONE PRINCIPI FONDAMENTALI - art. 2: La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. - art. 3: uguaglianza tra i sessi IL MATRIMONIO (art. 29) La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare L’ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE (art.30) E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità. LA TUTELA DEL MINORE COME PRINCIPIO COSTITUZIONALE (art.31) (La Repubblica) Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù...
La riforma del diritto di famiglia (1975) parità (quasi) perfetta tra i coniugi: “con il matrimonio si acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri” (art. 143) abolizione della figura del capo famiglia: cade la potestà maritale da figlio legittimo a figlio naturale possibilità di riconoscere il figlio nato fuori del matrimonio elevata l’età minima al matrimonio (a 18 anni per uomini e donne, salvo deroga per gli ultrasedicenni) la potestà sui figli è esercitata da entrambi i genitori che hanno i medesimi diritti e doveri nei confronti dei figli parità nell’ambito dei rapporti patrimoniali: passaggio dal regime di separazione dei beni a quello di comunione dei beni (riconoscimento del valore del lavoro familiare della donna) abolizione della separazione per colpa
Limitazioni alla perfetta parità tra i coniugi L’esercizio della potestà genitoriale spetta al solo padre qualora debbano essere prese decisioni urgenti nell’interesse dei figli, nel caso vi sia contrasto tra i genitori e non vi sia il tempo di ricorrere al giudice Il cognome di famiglia è quello paterno: i figli assumono il cognome del padre
Uguaglianza e solidarietà Tutela del coniuge economicamente svantaggiato: - Pensione di reversibilità - Diritto di successione - Diritto all’assegno di mantenimento e agli alimenti nei casi di separazione e divorzio
Separazione (le norme del codice civile riformato) Separazione consensuale (i coniugi pervengono ad un accordo con l’aiuto dei propri legali) Separazione giudiziale (i coniugi non pervengono ad un accordo e inizia un vero e proprio processo) Viene eliminato il concetto di colpa: anche la separazione giudiziale non è pronunciata a causa della colpa di uno dei coniugi, ma poiché la convivenza è diventata intollerabile ed entrambi possono farne richiesta (non più solo quello incolpevole) Tuttavia il giudice, qualora ne ricorrano le circostanze e sia richiesto, può stabilire a quale dei due coniugi sia “addebitata” la separazione
Tendenze comuni della regolazione giuridica nei paesi occidentali Deregolamentazione del matrimonio e delle relazioni di coppia =>Il diritto non regola in maniera troppo rigida le relazioni tra adulti (coniugi e partner), riconoscendo la loro autonomia in materia di organizzazione e indirizzo della vita familiare. Si limita a fissare principi generali. L’interesse preminente del minore: emerge la progressiva tendenza a regolare e controllare le relazioni tra adulti e bambini. L’interesse del minore assume rilevanza pubblica.
LA LEGGE 219 DEL 2012 indipendenza tra rapporto di parentela e matrimonio unicità dello stato di filiazione nuova disciplina dei figli nati fuori dal matrimonio
IL DECRETO LEGISLATIVO 154/2013 dalla potestà alla responsabilità genitoriale l’accertamento dello stato di figlio l’ascolto del minore il diritto dei nonni alla relazione affettiva con il nipote unificazione della disciplina della responsabilità genitoriale in caso di separazione o divorzio (annullamento e nullità del matrimonio)
Il riconoscimento giuridico delle unioni di fatto 2 risoluzioni del Parlamento europeo (del 1994 e del 2000) sulla necessità di riconoscere legalmente le unioni non matrimoniali e di garantire pari diritti alle coppie eterosessuali e omosessuali A partire dalla metà degli anni Novanta quasi tutti i paesi europei introducono qualche forma di riconoscimento delle unioni di fatto, utilizzando forme giuridiche differenti per le unioni eterosessuali e omosessuali
Il riconoscimento delle unioni di fatto eterosessuali Nei paesi scandinavi il riconoscimento delle coppie di fatto è avvenuto fin dagli anni ’70. Nel modello svedese, di fatto non esistono differenze giuridiche tra coppie sposate e non sposate Negli anni successivi gli altri paesi europei hanno riconosciuto alle coppie di fatto gli stessi doveri e buona parte dei diritti delle coppie sposate (obbligo al mantenimento e sostegno reciproco, la ripartizione delle responsabilità genitoriali, diritti di successione, patrimoniali, diritti sociali (es. pensione di reversibilità, ecc.) e il diritto all’adozione
Il trattamento delle coppie omosessuali: registered partnership Registered partnership o “quasi matrimoni”, modello adottato dalla maggior parte dei paesi europei (paesi scandinavi, Germania, Gran Bretagna); riservato solo alle coppie omosessuali; L’obiettivo politico è di ridurre la discriminazione delle coppie omosessuali - garantisce diritti uguali o di poco differenti rispetto al matrimonio per quanto riguarda i diritti patrimoniali, fiscali, sociali successori - estensione limitata dei diritti genitoriali (estensione della custodia genitoriale al partner, adozione del figlio del partner e adozione nazionale e internazionale – quest’ultima solo in Svezia)
Il trattamento delle coppie omosessuali: il Pacs I Pacs (o simili) sono rivolti a tutte le coppie, indipendentemente dal sesso e, nel caso francese, anche dalla stessa convivenza Si tratta di un patto di mutuo aiuto; l’accento è sulla solidarietà reciproca e non sull’orientamento sessuale dei partner I diritti riconosciuti possono essere decisi “su misura” dalla coppia stessa e sono inferiori a quelli del matrimonio (è esclusa l’adozione, la successione, la pensione di reversibilità I Pacs sono stati istituiti in Francia, il Belgio nel 2000 ha previsto un istituto simile: la cohabitation légale; La proposta dei Dico si ispirava al modello del pacs francese con alcune differenze e prevedendo però diritti ancora più limitati
Il trattamento delle coppie omosessuali: il matrimonio civile Il primo paese ad istituirlo è stato l’Olanda (2001), seguito dal Belgio (2003) e dalla Spagna (2005) Le differenze tra matrimonio eterosessuale e omosessuale sono minime (riguardano l’impossibilità di effettuare adozioni internazionali e il divieto di presunzione di paternità del figlio nato all’interno di un matrimonio)
Le unioni di fatto e il diritto in Italia I conviventi sono “estranei” per il codice civile: non sono previsti obblighi di mantenimento e assistenza reciproca né diritti di alcun tipo (sostegni di carattere economico, pensione di reversibilità, successori – a meno che il defunto non avesse fatto esplicitamente testamento) Riconoscimento minimo nel diritto penale, in alcune legislazioni regionali (in materia di edilizia popolare) Registri delle unioni civili istituiti da diverse città: non creano diritti e doveri riconosciuti giuridicamente ma garantiscono la “pubblicità” dell’unione e l’accesso ad alcuni diritti a livello locale (es. accesso all’edilizia popolare)
Quali sono le conseguenze sulla quotidianità... se uno dei due partner ha bisogno di un intervento medico urgente e rischioso, l'altro non può autorizzarlo, visto che non figura come parente. Il convivente non può chiedere permessi di lavoro se il partner si ammala. Il convivente che collabora all'impresa dell'altro non ha nessun diritto. Se la convivenza termina, il convivente in stato di bisogno non ha diritto a nessun sostegno economico da parte dell'altro. Se dalla convivenza sono nati dei figli e questi sono ancora minorenni nel caso in cui la convivenza cessi, l'affidamento è stabilito in base al criterio dell'interesse del minore. Se vi è disaccordo, l'affidamento è deciso dal tribunale per i minorenni. Anche dopo la cessazione della convivenza, il genitore ha l'obbligo di mantenere il figlio che conviva con l'altro partner. In caso di maltrattamenti di un convivente nei confronti dell'altro si configura il reato di maltrattamenti in famiglia. Se cessa la convivenza, il proprietario o l'intestatario del contratto d'affitto ha diritto a restare nell'abitazione, salvo un diverso accordo tra le parti. Tuttavia non è lecito "cacciare" l'altro convivente e ogni contrasto dovrà essere risolto dal giudice. Se uno dei due conviventi muore e l'appartamento era di sua proprietà, quest'ultimo spetta agli eredi legittimi del defunto. Il convivente potrà continuare ad abitarlo solo se l'altro ne aveva disposto con testamento in suo favore; se invece la casa era in locazione, il convivente ha diritto di subentrarvi nel contratto. Se uno dei partner è extracomunitario non può chiedere il rilascio/rinnovo del permesso o carta di soggiorno per convivenza con il partner italiano
La legge (L. 20 maggio 2016 n. 76), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016, introduce nel nostro ordinamento l'istituto dell'unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione e disciplina le convivenze di fatto. E' entrato in vigore il 5 giugno 2016.
1. La presente legge istituisce l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione e reca la disciplina delle convivenze di fatto. 2. Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni. 3. L'ufficiale di stato civile provvede alla registrazione degli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso nell'archivio dello stato civile.
Legge 19 ottobre 2015 n° 173 Art. 1 All'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: «5-bis. Qualora, durante un prolungato periodo di affidamento, il minore sia dichiarato adottabile ai sensi delle disposizioni del capo II del titolo II e qualora, sussistendo i requisiti previsti dall'articolo 6, la famiglia affidataria chieda di poterlo adottare, il tribunale per i minorenni, nel decidere sull'adozione, tiene conto dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria.
Minore affidato che rientra in famiglia d’origine o viene affidato o adottato da un’altra famiglia 5 ter- Qualora a seguito di un periodo di affidamento, il minore faccia ritorno nella famiglia d’origine o sia dato in affidamento ad altra famiglia o sia adottato da altra famiglia, è comunque tutelata, se rispondente all’interesse del minore, la continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidatesi durante l’affidamento
Compiti del Giudice Art. 1 5-quater. Il Giudice, ai fini delle decisioni di cui ai commi 5-bis e 5 ter, tiene conto anche delle valutazioni documentate dei servizi sociali , ascoltato il minore che ha compiuto gli anni 12 o anche di età inferiore se capace di discernimento
L’ascolto obbligatario degli affidatari da parte del giudice in tutti i procedimenti che riguardano i minori affidati 2 All’art. 5 comma 1, della legge 4 maggio 1983/184, e successive modificazioni, l’ultimo periodo è sostituito dal presente: “ L’affidatario o l’eventuale famiglia collocataria debbono essere convocati, pena di nullità, nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato ed hanno facoltà di presentare memorie scritte nell’interesse del minore”.