Art. 5 comma 6°, l. n. 898/70 6. Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto.

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Art. 5 comma 6°, l. n. 898/70 6. Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.

a) a fronteggiare uno stato di bisogno b) a condurre un’esistenza libera e dignitosa c) a consentire il reinserimento del coniuge economicamente più debole nella vita di relazione d) a mantenere un tenore di vita analogo a quello esistente in costanza di matrimonio. (È la tesi prevalsa in giurisprudenza a seguito di Cass., sez. un., n. 11490/1990)

Cass. sez. un. 22/11/90 n. 11490 ….a conservare un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, senza che sia necessario uno stato di bisogno dell’avente diritto, il quale può essere anche economicamente autosufficiente». (…) «apprezzabile deterioramento, in dipendenza del divorzio, delle condizioni economiche del medesimo [avente diritto] che, in via di massima, devono essere ripristinate, in modo da ristabilire un certo equilibrio».

La sentenza n. 11504/2017 sancisce che l’«interesse tutelato» con l’assegno «non è il riequilibrio delle condizioni economiche degli ex coniugi, ma il raggiungimento della indipendenza economica, in tal senso dovendo intendersi la funzione – esclusivamente – assistenziale dell’assegno divorzile».

STRUTTURA SENTENZA La motivazione si articola – in una sequenza lineare e quasi sillogistica – nei seguenti passaggi:   a) la critica della tesi che àncora il giudizio sull’an dell’assegno alla tenore di vita matrimoniale in vista della funzione di riequilibrare le condizioni economiche dei coniugi a seguito del divorzio; b) l’individuazione del nuovo parametro rispetto al quale valutare l’adeguatezza/inadeguatezza dei redditi dell’istante ed il relativo fondamento; c) l’indicazione dei criteri in base ai quali va accertata la sussistenza o meno dell’indipendenza economica e la possibilità o meno «per ragioni oggettive» di procurarseli.

la novità si sostanzia nel rilievo per cui nella prima fase, «non possono rientrare valutazioni di tipo comparativo tra le condizioni economiche degli ex coniugi, dovendosi avere riguardo esclusivamente alle condizioni del soggetto richiedente l’assegno successivamente al divorzio».

Possesso di redditi di qualunque specie «i principali indici – salvo ovviamente altri elementi, che potranno eventualmente rilevare nelle singole fattispecie –» per l’accertamento, nella fase sull’an debeatur, della sussistenza o meno dell’indipendenza economica. (2.4): Possesso di redditi di qualunque specie Possesso di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, tenuto conto di tutti gli oneri imposti e del costo della vita nel luogo di residenza del richiedente l’assegno Capacità e possibilità effettive di lavoro personale, in relazione a salute, età, sesso, mercato lavoro dipendente e autonomo Stabile disponibilità di una casa di abitazione

Cass. 11 maggio 2017, n. 11538 (…) L'assegno divorzile ha indubbiamente natura assistenziale e deve essere disposto in favore della parte istante la quale disponga di redditi insufficienti a condurre un'esistenza libera e dignitosa, e deve essere contenuto nella misura che permetta il raggiungimento dello scopo senza provocare illegittime locupletazioni.

Modifiche legislative l. 8 febbraio 2006, n. 54 (affidamento condiviso) l. 10 dicembre 2012, n. 219 e dal d.lgs. n. 28 dicembre 2013, n. 154 (filiazione «naturale») d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modifiche dalla l. 10 novembre 2014, n. 162 (negoziazione assistita) l. 6 maggio, 2015, n. 55 (divorzio abbreviato) l. 20 maggio 2016, n. 76 (unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze)

DECISIONI DI LEGITTIMITA’ E DI MERITO CHE HANNO ADERITO AL PARAMETRO «AUTOSUFFICIENZA ECONOMICA DEL RICHIEDENTE» Cass. civ. 21 luglio 2017, n. 18111 Cass. civ. 8 agosto 2017, n. 19721 Cass. civ. 29 agosto 2017, n. 20525 Cass. civ. 9 ottobre 2017, n. 23602 Cass. civ. 27 ottobre 2017, n. 25697 Cass. civ. 26 gennaio 2018, n. 2042 Cass. civ. 26 gennaio 2018, n. 2043 Trib. Milano 22 maggio 2017 Trib. Mantova 16 maggio 2017 Trib. Venezia 24 maggio 2017 Trib. Bologna 12 giugno 2017 Trib. Roma 13 luglio 2017 App. Salerno 17 luglio 2017

In senso critico v. App. Napoli, 22 febbraio 2018 n. 11 Trib. Udine 1° luglio 2017 Cass. civ. 8 agosto 2017, n. 19721 Trib. Arezzo 29 giugno 2017

Cass. sez. un. 11/7/2018 n. 18287 «Entrambi i parametri, il tenore di vita matrimoniale (specie se potenziale) e l'autonomia od indipendenza economica (anche nella nuova versione dell'autosufficienza economica, introdotta dalla sentenza n. 11504 del 2017) sono esposti al rischio dell'astrattezza e del difetto di collegamento con l'effettività della relazione matrimoniale. Tale collegamento diventa meramente eventuale ove si assuma come parametro l'autosufficienza economica ma può perdere di rilievo anche con l'ancoraggio al tenore di vita ove questo criterio venga assunto esclusivamente sulla base della comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti e, dunque valutando la potenzialità e non l'effettività delle condizioni di vita matrimoniale» (p. 17/18)

Cass. sez. un. 11/7/2018 n. 18287 «In caso di domanda di assegno da parte dell'ex coniuge economicamente debole, il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, c. 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza. Pertanto, esclusa la separazione e la graduazione nel rilievo e nella valutazione dei criteri attributivi e determinativi, l'adeguatezza assume un contenuto prevalentemente perequativo-compensativo che non può limitarsi né a quello strettamente assistenziale né a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico patrimoniali delle parti» (p. 34 s.)

Cass. sez. un. 11/7/2018 n. 18287 All'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate.

Cass. sez. un. 11/7/2018 n. 18287 Il giudice - senza una rigida contrapposizione tra la fase attributiva (an debeatur) e quella determinativa (quantum debeatur) a) procede, anche a mezzo dell'esercizio dei poteri ufficiosi, alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;  b) qualora ne risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o comunque l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dall'art. 5, 6° comma, prima parte, l. 898/70, e in particolare se quella sperequazione sia o meno la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso e alla durata del matrimonio;  c) quantifica l'assegno senza rapportarlo né al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato.