Codice della Strada 17.12.2018 Avv. Cristiano Cassanmagnago.

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Codice della Strada 17.12.2018 Avv. Cristiano Cassanmagnago

Impugnazioni (Autotutela) Prefetto Giudice di Pace Impugnazione Cartella Esattoriale Impugnazione Ingiunzione Pagamento ex R.D. 639/1910

Ricorso al Prefetto (203 e 204 CdS) Termine 60gg da notifica Tempi rigetto (30) + 60 + 120 (+150 per notifica); ordinanza ingiunzione “non inferiore al doppio del minimo edittale + spese” da pagare (o impugnare) entro 30gg Se accoglie, teoricamente dovrebbe, nello stesso termine notificare ordinanza ad accertatore (...). In ogni caso, art 204 c 1bis prevede espressamente che decorsi i termini senza ordinanza ingiunzione il ricorso si intende accolto NB: eventuale richiesta di audizione sospende il decorso dei termini dalla notifica dell'invito alla data di audizione

Ricorso al Giudice di Pace (204bis CdS) Termine 30gg da notifica Elezione domicilio (art. 22 L. 689/81 e art. 58 Disp. Att. Cpc) Ricorso per raccomandata (Corte Cost. 98/2004, su opposizione ad ordinanza ingiunzione, applicata poi per analogia) Appello: art. 26 D. Lgs. 40/06 ha modificato art 23 L. 689/81, dal 20.3.2006 sentenze GdP non più solo ricorribili in Cassazione ma appellabili in Tribunale Art. 205 CdS: impugnazione ordinanza ingiunzione del Prefetto, termine 30gg da notifica

Cartella Esattoriale Termine 30 gg da notifica Solo vizi formali o di notifica Cass. 8200/2009: il verbale divenuto titolo non è più contestabile, quindi se si vuole contestare l'esistenza del titolo esecutivo, occorre opposizione all'esecuzione ex art 615 Cpc, se invece si contestano vizi formali della cartella, opposizione agli atti esecutivi ex art 617 Cpc NB: Cassazione consolidata (9482/03; 6119/04; 17445/07): se il verbale non è mai stato notificato, ergo la cartella è il primo atto ricevuto, ricorso si può estendere anche al merito della sanzione. Ovviamente, attenzione alle notifiche perfezionate per compiuta giacenza

Ingiunzione ex R.D. 639/1910 1 Termine 30 gg da notifica (c'è chi ritiene sia meramente ordinatorio, infatti il termine è scomparso dall'art. 3 con la riforma del 2011. In ogni caso, stante il termine di 30gg per il pagamento, è inevitabile doverla fare entro questo, per poterne chiedere la sospensione) E' la cd “ingiunzione fiscale” che ora molti Comuni (Milano) hanno preso a fare direttamente in sostituzione della cartella Equitalia Opposizione ai sensi dell'art 3 R.D 639/10 come modificato da art. 32 D. Lgs. 150/11 Si fa con atto di citazione avanti al GdP del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato Art. 3: “ l'autorità adita ha facoltà di sospendere il procedimento coattivo”. Quindi la sospensione va richiesta

Ingiunzione ex R.D. 639/1910 2 Osservazione personale: Nell'ingiunzione attualmente notificata da Comune di Milano c'è, a mio modesto avviso, violazione diritto di difesa nell'informativa sulle “Modalità di opposizione”, carenti e fuorvianti, tali da indurre cittadino in errore con rischio di perdere i termini: -Dice che opposizione va fatta con atto di citazione, ma omette di dire a chi ed a quale indirizzo la citazione debba essere notificata (Comune Milano in realtà vuole notifica non in Comune ma solo presso Avvocatura Comunale in Via Guastalla 6) - Dice che l'atto di citazione “va depositato” entro 30gg - “A chi presentare l'atto di citazione” di limita a dire che è competente GdP del luogo in cui ha sede Ufficio che ha emesso il provvedimento opposto

Prescrizione Non trasmissibilità delle multe agli eredi - Art. 209 CdS rimanda al 28 L.689/81 “ Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di 5 anni dal giorno della commessa infrazione. Interruzione prescrizione regolata da Codice Civile.” - Finanziaria 2008: non può essere eseguita la cartella che non sia stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo. Bello, sì, ma questa data io dove la trovo? Non trasmissibilità delle multe agli eredi - Val la pena ricordare che l'art 199 CdS prevede espressamente che “L'obbligazione di pagamento a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria non si trasmette agli eredi”

Notifica atti giudiziari 1 - Notifica a mezzo posta: art. 8 L. 890/90 (modificato 2004 dopo sentenza Corte Cost 346/98) “...se destinatario assente … il piego è depositato..presso ufficio postale. Del tentativo di notifica e del deposito è data notizia al destinatario mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.... con l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi 10 gg dalla data del deposito e che, decorsi inutilmente 6 mesi l'atto sarà restituito al mittente”. - Corte Cost 447/02 principio doppia notifica: termine entro cui notificare è stato rispettato dal notificante che l'abbia fatta partire prima, mentre per il destinatario la data di notifica resta quella della ricezione. Applicabilità di qs principio alla multe ribadita da circolare Dipartimento PS Min Int 300/1/26466/127/9

Notifica atti giudiziari 2 - Costi notifica: art. 201 comma IV CdS (idem art. 16 comma I L. 689/81 per le sanzioni non CdS): tutte le spese di accertamento e notifica sono a carico del contravventore + DM Ministero Finanze 8.1.2001 integrato poi da successive leggi finanziarie che hanno via via aggiornato i costi. Da ultimo DM Ministero Interni 8.7.2015 ha fissato costi accertamento e notifica in € 15,23. (Attenzione alla 2a raccomandata in caso di deposito all'ufficio postale...)

Termine 90gg ex art. 201 CdS Comune di Milano/Altroconsumo 1 Art 201 CdS: “Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale..., entro 90gg dall'accertamento, deve essere notificato all'effettivo trasgressore... Qualora il trasgressore...sia identificato successivamente alla commissione della violazione, la notificazione può essere effettuata entro 90gg dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati, o comunque dalla data in cui la PA è posta in grado di provvedere alla loro identificazione.” Comune di Milano: con una interpretazione “comoda”, ha provato a far decorrere il termine dal giorno in cui agente aveva preso visione dei rilievi fotografici, magari anche mesi dopo il giorno dell'infrazione. In tal modo, la tempistica di sanzione veniva di fatto ad essere limitata dalla sola prescrizione quinquennale.

Termine 90gg ex art. 201 CdS Comune di Milano/Altroconsumo 2 MA - Termine per notifica dato da 201 è un termine a difesa, questo è stato ribadito anche con L 120/10 che proprio per una maggiore garanzia della possibilità di difesa del cittadino lo ha ridotto da 150 a 90 giorni - La possibilità di slittamento del termine ad una succesiva identificazione del trasgressore da parte della PA deve essere legata ad un elemento esterno, non certo a sue esigenze interne. Principio già espresso da Corte Cost. Sentenza 198 del 17.6.1996 - Altroconsumo ha fatto un ricorso TAR ed il Comune è stato condannato ad eliminare la frase incriminata (nel frattempo comunque già i GdP di Milano avevano accolto numerosi ricorsi)

Questioni su pagamento Se non pagata nei termini, la multa è titolo per riscossione come da art. 203 CdS (metà del massimo edittale + spese) e art. 27 L. 689/81 (1/10 in più per ogni semestre da ora a quando il ruolo è trasmesso all'esattore) Se pagata in ritardo sui 60gg la somma pagata viene imputata ad acconto: art 389 comma II regolamento CdS Questa non è altro che specificazione dello stesso art 389 comma I: il pagamento effettuato in misura inferiore al dovuto non estingue l'obbligazione (vedi ora simpatici casini su sconto 30% con pagamento in 5 gg) Possibilità comma III: dopo il 60° giorno, ma prima di iscrizione a ruolo, mi posso salvare pagando somma ex art 203 (metà del massimo + spese), evito così formazione ruolo (interessi e spese ulteriori)

Termine 5gg per pagamento scontato 30% 1 Da L. 69/2013; possibilità sconto esclusa per multe che non beneficiano di pagamento in misura ridotta, sanzioni penali (ebbrezza), confisca veicolo (esclusa mancanza assicurazione) e sospensione patente. In ogni caso ormai la multa riporta espressamente se c'è possibilità di sconto Ottima occasione di grandi casini da art. 389 comma I regolamento CdS: se sbaglio termini e pago tardi rispetto ai 5 gg l'obbligazione non è estinta e di lì a qualche anno mi arriva la cartella per l'importo ex art. 203, decurtato di quanto versato, che viene imputato ad acconto Dunque, termine di 5 gg decorre da contestazione immediata o notifica. 5 giorni di calendario; il giorno di ricezione non si calcola; il festivo rileva solo se è 5° giorno (in tal caso il termine slitta al primo giorno feriale successivo)

Termine 5gg per pagamento scontato 30% 2 Notifica a mani, nessun problema Notifica con deposito all'ufficio postale: -se ritiro entro i 10 gg dall'avviso, i 5 gg decorrono da giorno successivo al ritiro -se invece ritiro dopo, i 5 gg avranno cominciato a decorrere dal 10°, quindi devo stare attento (se ritiro l'11° ho ancora 4gg, se invece ritiro il 16°, la possibilità di sconto è scaduta) NB: PAGAMENTO CON BONIFICO pericoloso: per avere lo sconto il pagamento deve arrivare alla P.A. entro i 5gg, non solo essere stato disposto (Corte dei Conti Emilia Romagna 19572014: bisogna guardare la data di valuta)

Rateizzazione multe Art 202 bis CdS - Sanzioni superiori ad € 200; Condizioni economiche disagiate attestate da ultima dichiarazione redditi. Soglia € 10.628,16 (aumentato di € 1.032,91 per ogni familiare convivente) - Istanza a Prefetto (o Presidente Giunta Regionale, Provinciale o Sindaco, a seconda di quale agente abbia accertato violazione), entro 30gg da contestazione o notifica. Implica rinuncia ad impugnazione. Entro 90gg autorità decide se accoglie o no (decorso il termine si intende tacitamente respinta). Accoglimento con relative modalità notificato ad istante ex art 201 (entro 90gg). - Max 12 rate per importi fino a 2.000; max 24 per importi fino a 5.000; max 60 per importi superiori a 5.000. Importo minimo rata 100 con applicazione interessi legali - Se non pago 1a rata o, successivamente, due rate, decado da rateizzazione e multa è titolo ex 203 CdS - In caso di rigetto la multa deve essere pagata entro 30gg da notifica di questo

Art 126 bis CdS patente a punti - Anche se sono passati 10 anni, è sempre necessario ricordare che è stato modificato a seguito di sentenza Corte Cost. 28 del 24.1.2005: obbligatoria la comunicazione dei dati patente anche se guidava il proprietario che ha ricevuto la notifica - Alla perdita totale (o decurtazione di almeno 5 punti cui seguano, in 1 anno altre due decurtazioni di almeno 5 punti) devo rifare l'esame e mi notificano provvedimento di revisione patente. Se non lo faccio entro 30gg la patente è sospesa a tempo indeterminato - Due anni senza decurtazioni portano reintegro punteggio totale di 20; se già ero a punteggio pieno mi danno 2 punti in più, fino a max 10 (cioè 30 totali) - Per verificare punteggio della mia patente: 848 782 782 oppure www.ilportaledellautomobilista.it oppura ancora l'app ipatente

Durata semaforo giallo 1 La questione è piuttosto controversa in quanto questa non è regolamentata dal CdS, che si limita a rimandare all'obbligo di omologazione da parte del Ministero Infrastrutture e Trasporti. Una ipotetica impugnazione di contravvenzione motivata da una insufficiente durata del giallo dovrebbe in ogni caso comportare una CTU sul semaforo contestato a base della decisione del Giudice, influenzata poi dalla discrezionalità con cui questo vede la questione. Risoluzione Ministero 67906 del 16.7.2007 prende a riferimento uno studio del C.N.R. Del 10.9.2001, che ha stimato la durata ottimale del giallo, mettendola in rapporto alla velocità con cui sopraggiungono i veicoli, in 3 secondi (50 km/h), 4 secondi (60 km/h) o 5 secondi (70 km/h). Il concetto di base è che rilevano la velocità di attraversamento, dimensioni incrocio e tipo di raffico (ad es.:un incrocio pure da 50 km/h sarebbe da 4 secondi se soggetto a traffico pesante (autotreni...)

Durata semaforo giallo 2 NB: lo studio del C.N.R. È stato solo preso a riferimento ma non è stato trasfuso in alcuna norma; peraltro è stato anche stato contestato da altri studi privati, nei quali l'orientamento prevalente sarebbe quello per cui la durata non potrebbe essere prefissata genericamente, ma andrebbe espressamente determinata per ogni singolo incrocio in base a dimensioni e tempo di attraversamento - Inchiesta di Quattroruore del 2009: a 50 km/h 3 secondi sono la durata corretta - Mentre ci sono anche GdP che hanno dato decisioni variegate (vedi Chieti: 4 secondi se ci sono camion), Cassazione è piuttosto lineare (14518/12; 27348/14; 18470/14): posto un generale principio di cautela, 3 secondi sono sufficienti a fermarsi a 50 km/h, quindi, in particolare in città, se dura almeno 3 secondi, fine del cinema

Multe Treni ed autobus 1 - Trenitalia: c'è protocollo conciliazione, ma Altroconsumo non lo ha sottoscritto - DPR 753/1980 Normativa nazionale su esercizio ferrovie. Il meccanismo infrazioni-impugnazioni è sostanzialmente quello previsto da L. 689/81 (infrazione contestata immediatamente, se impossibile, notificata entro 90gg. Possibilità di pagamento ridotto immediato o entro 60gg, nello stesso termine, se non pago posso presentare osservazioni. Se non c'è stato pagamento, il verbale (e le eventuali osservazioni) passa al direttore compartimentale FS regionale, che emette ordinanza-ingiunzione. Notificata questa, destinatario ha 30Gg per pagare o impugnare avanti a GdP.

Multe Treni ed autobus 2 -Servizi di trasporto pubblico (autobus, metro...) regolati da Legge regionale. Per Lombardia L.R. 18/2013 (regola anche Trenord). - art. 46: Sanzione per mancanza titolo di viaggio è (da 30 a) 100 volte il costo. Annullata (con pagamento corsa) se entro 5gg dimostro di avere abbonamento. - ridotta ad 1/3 se pagata entro 60 gg da contestazione o notifica - ridotta di ulteriore 30 % se pagata a mani controllore o entro 5gg - RICORSI: possibile inviare “osservazioni” documentate alla direzione locale (diversa per ogni operatore, sarà indicata su verbale) entro 30 gg da contestazione/notifica. Se questo respinge, emette ordinanza-ingiunzione che posso impugnare ex art 22 L. 698/81 avanti a GdP del luogo della commessa infrazione

Ausiliari del traffico 1 Figura introdotta da cd Legge Bassanini 127/1997, art 17 commi132 e 133, prevenzione e accertamento violazioni sosta. Tre categorie: 1- Dipendenti comunali (c. 132) abilitatati a prevenzione ed accertamento violazioni esclusivamente in materia di sosta, su tutto il territorio comunale (diversamente dagli altri due, limitati come sotto, Cass.21268/14); 2- Dipendenti delle società di gestione parcheggi (c. 132) abilitati ad accertamento violazioni sosta solo nell'area oggetto di concessione (ed attigue, cd “spazio funzionale”: auto in sosta vietata fuori dall'area in concessione, ma che impediscono regolare uscita da sosta nella stessa, Cass. 7336/05; 2973/16); 3- Personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico (c. 133) abilitati a prevenzione ed accertamento violazioni in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico

Ausiliari del traffico 2 Art. 68 commi I, II e III L.488/99 per eliminare le contestazioni circa attribuzioni e modalità operative stabiliscono che hanno la stessa veste giuridica degli altri soggetti individuati da art. 12 CdS per espletamento servizi di polizia stradale (nell'ambito delle limitazioni per materia) per produrre atti giuridicamente dotati di fede privilegiata ai sensi degli artt 2699 e 2700 CC. Per questo devono essere nominati individualmente da Sindaco “previo accertamento di assenza di precedenti e pendenze penali”. Negli stessi viene anche attribuito loro potere di rimozione di veicoli ex art 158 comma II lettere b), c) e d) (veicoli che bloccano altri in sosta regolare; doppia fila; sosta in spazio fermata bus) Circolare 300/A/1997Ministero Interni

Continuazione 1 Art. 198 CdS: “Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo. In deroga a quanto previsto in comma 1, nell'ambito delle aree pedonali urbane e nelle ZTL, il trasgressore ai divieti di accesso ed agli altri singoli obblighi e divieti soggiace alle sanzioni previste per ogni singola infrazione.” Dunque è esclusa per ZTL, dove ogni infrazione resta a sé, MA: unicità condotta: Corte Cost. Ordinanza 14 del 26.1.2007 (su questione di legittimità costituzionale art 198 in vicenda su Corso Garibaldi a Milano) ha espressamente ritenuto che principio ex art. 8bis comma IV L.689/81 (“le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria”) debba essere applicato anche per infrazioni ZTL commesse a distanza ravvicinata

Continuazione 2 Altra ipotesi di non applicabilità: In tema di competenza territoriale GdP per impugnazioni avverso violazioni art. 142 CdS (eccesso velocità) rilevate con sistema Tutor, dunque “spalmate” su distanza di svariati km così toccando territori di competenza di diversi Uffici GdP. Regolamento di Competenza per cui si voleva riunire impugnazione di tutte le violazioni avanti al GdP del 1° verbale. Corte Cassazione 944 del 17.1.2011 ha respinto ribadendo inderogabilità della competenza territoriale GdP ex art 204bis CdS ed escludendo l'applicabilità dell'istituto della continuazione (riferendosi all'art. 81 Codice Penale), ritenendo le diverse violazioni amministrative rilevate nel tratto vigilato Tutor come realizzate con attività distinte fra loro.

Obbligo zone a parcheggio libero - Art. 7 comma VIII CdS (NB: espressa deroga per zone di particolare rilevanza urbanistica, eccezione pesante) - Cassazione 116/04 “Nullo il verbale di accertamento sosta vietata in area di parcheggio a pagamento se nell'area non è presente anche un'area di parcheggio libero” MA Cassazione Ordinanza 10615/18: E' il ricorrente a dover dimostrare l'inadeguatezza delle aree di sosta libera. In applicazione del principio dell'onere della prova ex art. 2697 C.C. sta a chi contesta la legittimità dell'atto dimostrare l'esistenza del vizio. Quindi, posto che a monte si tratta di valutazione di opportunità riservata alla P.A., è precluso al Giudice il controllo su tale valutazione discrezionale. Sta quindi al ricorrente dimostrare che, di fatto, la predisposizione di aree di sosta libere attuata dalla P.A è inadeguata (...)

Fermo amministrativo ex art 86 DPR 602/73 1 Decorsi 60gg da notifica della C.E. non pagata, questa può essere eseguita: esattore dispone il fermo. 30gg prima di iscrivere il fermo al PRA deve essere notificato il preavviso, nelle stesse modalità di notifica della cartella (per anni visto comunicato con lettera semplice...) Giudice competente IMPUGNAZIONE: dopo vero circo con giurisdizione contesa fra TAR, giudice ordinario (Cass. 2053/06 e 14701/06) e Commissioni Provinciali Tributarie (L. 248/06, cd Bersani 1), ormai la giurisprudenza è consolidata nel dire che la giurisdizione dipende dal credito azionato: Cass. SSUU 17844/12. Definitiva Cass SSUU 10261/18: preavviso per mancato pagamento di sanzione CdS è di competenza del GdP per materia (quindi indipendentemente dal valore); A contrario: preavviso notificato per mancato pagamento di altri tributi è competenza di CTP, mentre è di Giudice del lavoro se si tratta di contributi INPS o INAIL

Fermo amministrativo ex art 86 DPR 602/73 2 DOVE NOTIFICARE L'OPPOSIZIONE: Cass. 28582/18: l'impugnazione del preavviso di fermo, avendo natura di ordinaria azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito di cognizione, ergo si applica combinato disposto art 144 comma I CpC e art 11 comma I RD 1611/33 Ergo: l'atto introduttivo del giudizio nei confronti di amministrazione dello stato deve essere notificato presso l'ufficio dell'avvocatura dello stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria competente

Notifica Multe via PEC 1 D.M. 18.12.2017 (in gazzetta 16.1.2018) + Circolare Ministero Interno 300/A/1500/18/127/9 del 20.2.2018. Introducono obbligo di notifica via PEC, ove possibile (principio che di fatto è cmq ad oggi inattuato perchè PA non è ancora pronta) Ambito di applicazione: tutti i verbali redatti da organi di polizia stradale ex art 12 CdS; Soggetti destinatari: - chi, al momento dell'accertamento dell'infrazione, abbia fornito indirizzo PEC o abbia domicilio digitale ex art 3bis del CAD - proprietario del veicolo, o altro soggetto obbligato in solido ex art 196 CdS, che abbia domicilio digitale o indirizzo risultante da pubblici elenchi consultabili. Cioè, in teoria, PA prima di notificare deve cercare indirizzo PEC nei pubblici elenchi e, se tu sei fra i soggetti tenuti ad averlo, ti devono notificare a quello;

Notifica Multe via PEC 2 Contenuto: - in oggetto la dizione “Atto amministrativo relativo ad una sanzione amministrativa prevista dal Codice della Strada” - in allegato: A) una relata di notifica su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale in cui devono essere riportate almeno le seguenti informazioni: * denominazione esatta ed indirizzo dell'amministrazione e della sua articolazione periferica che ha provveduto alla spedizione dell'atto; * indicazione del responsabile del procedimento di notificazione nonchè, se diverso, di chi ha curato la redazione dell'atto notificato; * indirizzo e telefono dell'ufficio presso il quale è possibile esercitare il diritto di accesso; * indirizzo PEC a cui atti o provvedimenti vengono notificati ed indicazione dell'elenco da cui è stato estratto o modalità con cui è stato comunicato dal destinatario;

Notifica Multe via PEC 3 B) copia per immagine su supporto informatico di documento analogico del verbale di contestazione, se l'originale è formato su supporto analogico con attestazione di conformità all'originale, sottoscritta con firma digitale (oppure duplicato o copia informatica di documento informatico del verbale, sempre con attestazione di conformità sottoscritta con firma digitale; C) ogni altra comunicazione o informazione utile al destinatario per esercitare il proprio diritto alla difesa o ogni altro diritto o interesse tutelato. Ogni allegato o documento deve essere sottoscritto con firma digitale; Termini: ai fini dell'applicazione delle disposizioni e dei termini indicati in CdS, gli atti si considerano spediti, per la PA, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione e notificati ai destinatari, nel momento in cui viene generata la ricevuta di consegna.

Notifica Multe via PEC 4 La ricevuta di consegna fa in ogni caso piena prova dell'avvenuta notificazione Qualora la notifica via PEC non sia possibile per causa imputabile al destinatario, la PA notificante estrae copia analogica di messaggio PEC, allegati, ricevuta accettazione ed avviso di mancata consegna, ne attesta la conformità e notifica secondo modi, forme e termini CdS, con oneri a carico del destinatario. Qualora la notifica PEC non sia possibile per qualsiasi altra causa, la notifica avviene secondo modi, forme e termini CdS, sempre con oneri a carico del destinatario. Quindi, tirando le somme, teoricamente se non mi notificano via PEC quando sono soggetto a cui dovrebbero, in teoria posso impugnare...... per le spese

Recidiva eccesso velocità 1 Lo schema dell'art. 142 è: - eccesso entro i 10 km/h: multa da € 41 ad € 169. Non vengono tolti punti patente; - eccesso fra 10 km/h e 40 km/h: multa da € 169 ad € 680 + 3 punti patente; - eccesso fra 40 km/h e 60 km/h: multa da € 532 ad € 2127 + 6 punti patente + sospensione della patente da 1 a 3 mesi. In caso di recidiva nel biennio la sopensione va da 8 a 18 mesi; - eccesso oltre i 60 km/h: multa da € 829 ad € 3316 + 10 punti patente + sospensione della patente da 6 a 12 mesi. Per recidiva nel biennio è prevista la revoca della patente di guida

Recidiva eccesso velocità 2 Dunque la recidiva è prevista solo per gli eccessi fra 40 e 60 ed oltre 60: commi 9 e 9bis (le recidive sono previste dal comma 12), i quali già prevedono la sanzione accessoria della sospensione patente in aggiunta alla pecuniaria ed alla decurtazione punti; Mi si chiede chi venga colpito dalla recidiva, proprietario o conducente, la risposta è chiaramente il conducente, ma vediamo: chi viola questi (parliamo di notifica a casa, tralasciamo l'ipotesi ovvia della contestazione immediata) in teoria deve pagare la multa + comunicare dati patente ai fini della decurtazione+ consegnare la patente ai fini della sospensione, pena sanzione ex art 180 c.7; Quindi la recidiva colpirà la patente che era già stata oggetto della sospensione nella prima contravvenzione ma, se per ipotesi il destinatario di questa avesse allora omesso di fornirla, sarebbe stato sanzionato ax art. 180 c. 7 (oltre che ex art 126bis), ma la sua patente non sarebbe stata oggetto di sospensione allora, né quindi di ulteriore sospensione (o revoca) alla recidiva

Auto a noleggio o aziendale 1 Noleggio: come ad ogni altro proprietario individuato al PRA, entro 90 PA deve notificare all'autonoleggio; questo deve poi comunicare alla PA i dati i chi aveva noleggiato (entro 60gg, altrimenti la multa resta sul gobbo a lui). Dal giorno in cui riceve questa comunicazione, PA ha altri 90gg per notificare al destinatario. In genere la multa riporta la data in cui PA ha ricevuto la comunicazione dal noleggio; se non la riportasse, l'interessato può eventualmente fare accesso agli atti. - Teoricamente un mancato rispetto dei termini ex 201 nella notifica al noleggio sarebbe motivo di impugnazione, ma solo da parte del noleggio. Sempre teoricamente, se però mi arriva oltre 240gg (90+60+90) potrei sostenere che in ogni caso è fuori termini, ma potrebbe essere rischioso (a mio modesto avviso: se il termine mancato è il 90gg a me o il 60gg da noleggio a PA, mi va anche bene, ma se è il 90gg da PA a noleggio mi rigettano per carenza di legittimazione)

Auto a noleggio o aziendale 2 -Il trasgressore alla fine individuato, quando riceve la multa è nella stessa situazione di chi l'abbia ricevuta come proprietario individuato al PRA: deve fare anche l'eventuale ccomunicazione per i punti patente (Cass. 20611/09: l'identificazione come soggetto che ha noleggiato non comporta che lo stesso fosse anche alla guida). Car Sharing: stessa situazione. Segnalo un generale impegno al comportamento secondo diligenza 1176 c,c. negli abbonamenti car sharing e (come del resto, credo, in tutti i contratti di noleggio) una epressa indicazione di penale in favore del noleggio per l'attività amministrativa (comuinicazione alla PA) in caso di multa. Auto aziendale: stessa storia, ma, dipenderà forse da contratto di lavoro o da prassi, sembrerebbe che spesso la comunicazione alla PA da parte dell'azienda non venga fatta e questa si limiti a girare la multa al dipendente. NB: in tal caso, se questi volesse impugnare non avrebbe legittimazione e dovrebbe farlo a nome dell'azienda (....)

Interessi semestrali 10% ex art 27 L.689/81 1 Da un lato: Cassazione sez II 3701 del 16.2.2007 e parere Avvocatura Generale dello Stato 328804 del 31.7.2013 dicono che tale maggiorazione non sarebbe applicabile alle sanzioni CdS, poichè art. 203 comma III CdS prevede iscrizione a ruolo di “somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento.” Dunque non anche gli interessi ex art 27 L.689/81 Dall'altro: Cassazione sez II 22100 del 22.10.2007 e parere Avvocatura Generale dello Stato del 1.6.2012 dicono esatto contrario: stessa sezione di Cassazione, 8 mesi dopo si massacra da sola. In sostanza si dice che si è confuso art 17 con art 27 e ci si riallinea con uniformità giudizi precedenti: del resto art. 206 CdS dice chiaramente che “in assenza di pagamento nei termini ex 202 e 204, la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione ammnistiva pecuniaria è regolata dall'art 27 L. 689/81

Interessi semestrali 10% ex art 27 L.689/81 2 Del resto: Corte Cost. 308/1999 e Consiglio di Stato 636/2008: sono sanzione aggiuntiva derivante dal mancato pagamento, imputabile al debitore MA che che ci frega? A noi piace tanto Giudice di Pace Grosseto (non ho trovato riferimenti): - la maggiorazione è un incentivo per la PA a tardare emissione cartella, così da massimizzare incassi a costo zero - PA dovrebbe avvisare debitore, dandogli 30gg per saldare evitando maturazione di tale ulteriore sanzione inconsapevole - Ritardo ingiustificato nell'emissione cartella impugnata ne giustifica la nullità per eccesso di potere della PA che, nell'ambito della propria discrezionalità non tiene in adeguato conto il prioritario interesse del cittadino ad avere provvedimento in tempi ragionevoli, anche per evitare l'aumento della sanzione, di cui proprio PA trae beneficio