RIASSUNTO DI USO COMUNE PENSIONE DI VECCHIAIA RIASSUNTO DI USO COMUNE
Tabella requisiti Legge Fornero DEROGHE ALLA TABELLA IN ALLEGATO 1. Per i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiamo raggiunto, entro il 31.12.2012, “quota 96” (con almeno 35 anni di anzianità contributiva), possono conseguire la pensione anticipata al compimento del 64° anno di età. 2. In alternativa ai quanto previsto dalle nuove diposizioni in materia di età pensionabile , le lavoratrici che raggiungono entro il 31.12.2012 un’età anagrafica di almeno 60 anni congiuntamente ad una anzianità contributiva pari ad almeno 20 anni, possono conseguire la pensione di vecchiaia con un età non inferiore a 64 anni.
Pensione di vecchiaia
Pensione di vecchiaia dal 01 2012
Pensione di vecchiaia dal 01 2012 Deroga 1: età 55 anni donna, 60 uomo + 20 anni contributi + aspettativa di vita + finestra mobile Deroga 2: solo donne del 1952 che hanno i 20 anni e i 60 anni, decorrenza con finestra + aspettativa di vita Deroghe che abbassano il requisito contributivo a 15 anni: l’età anagrafica è quella prevista dalla Legge Fornero, bastano 15 anni se maturati entro il 1992, o autorizzati ai VV entro il 1992, o se con 25 anni temporali di contributi con almeno 10 non pieni, oppure se con un numero di settimane al 1992 in aggiunta alle settimane di calendario tra il 1993 e l’età pensionistica pre riforma che non raggiungeranno mai i 20 anni ma devono fare almeno i 15 anni
Pensione di vecchiaia dal 01 2012 Importo soglia : 1,5 importo assegno sociale Beneficio lavoratrici madri: Diritto 4 mesi ogni figlio ( max 12 mesi) Misura moltiplicatore 1 anno fino a 2 fg 2 anni da 3 fg in su Nella possibilità 2 la contribuzione è solo effettiva, nessun tipo di contributo figurativo è ammesso
Pensione vecchiaia 01/2012 Condizioni per l’opzione: avere maturato meno di 18 anni di contributi al 1995 e avere almeno 15 anni di contributi di cui almeno 5 dal 1996
Pensione vecchiaia dal 01 2012
Pensione vecchiaia 01 2012
Pensione vecchiaia 01 2012 PENSIONE DI VECCHIAIA IN REGIME DI TOTALIZZAZIONE Il diritto alla pensione di vecchiaia in regime di totalizzazione si matura al perfezionamento dei seguenti requisiti: raggiungimento dei 65 anni di età, sia per gli uomini sia per le donne; anzianità contributiva complessiva di almeno 20 anni (1040 contributi settimanali); sussistenza degli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età ed anzianità contributiva, eventualmente previsti dai singoli ordinamenti per l’accesso alla pensione di vecchiaia (cessazione del rapporto di lavoro, ecc.). L’anzianità contributiva deve essere accertata sommando le settimane accreditate per periodi non coincidenti possedute in due o più forme assicurative di iscrizione. I requisiti anagrafico (65 anni) e contributivo (20 anni) previsti per il riconoscimento del trattamento pensionistico di vecchiaia in regime di totalizzazione prescindono da eventuali diversi requisiti di età e di anzianità contributiva prescritti dagli ordinamenti di tutte le gestioni interessate per il diritto alla pensione di vecchiaia. Il requisito anagrafico a decorrere dal 1° gennaio 2013 deve essere adeguato agli incrementi alla speranza di vita + finestra
IL REGIME DI CUMULO GRATUITO Pensioni vecchiaia 01 2012 IL REGIME DI CUMULO GRATUITO Il nuovo meccanismo di cumulo contributivo è per tutti coloro che siano stati iscritti a due o più gestioni previdenziali: La facoltà di cumulare riguarda tutti i periodi assicurativi non coincidenti E’ esercitabile, poi, a patto che il richiedente: - non sia già titolare di trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni; - non abbia maturato i requisiti per il diritto alla pensione in una delle gestioni interessate al cumulo. La facoltà del nuovo cumulo può essere esercitata per conseguire: - la pensione di vecchiaia; - la pensione di inabilità; - la pensione ai superstiti. Non è quindi possibile ricorrere a tale istituto per maturare il requisito contributivo per la pensione anticipata (ex pensione di anzianità). Il diritto alla pensione di vecchiaia con il cumulo si ottiene maturando i requisiti più elevati, di età e di contribuzione, tra quelli previsti dagli ordinamenti delle gestioni previdenziali coinvolte nel cumulo Se, ad esempio, una lavoratrice è stata iscritta per 10 anni all’Inpdap e per altri 10 anni alla gestione dei commercianti, il diritto a pensione potrà perfezionarsi nel 2013 solo se compie 66 anni e 3 mesi. Occorre inoltre aver soddisfatto ulteriori requisiti, diversi da età e anzianità contributiva, previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta da ultimo iscritto/a. Fra i principali è importante segnalare quello della cessazione del rapporto di lavoro, indispensabile per chi è iscritto alle gestioni dei lavoratori dipendenti. La decorrenza della pensione di vecchiaia è prevista dal primo giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti per il diritto ovvero, su richiesta dell’ interessato, dal primo giorno del mese successivo dalla presentazione della domanda. Al riguardo l’Inps ha precisato che la facoltà di cumulo parte dal 1° gennaio 2013 (entrata in vigore della legge di stabilità) e per questo motivo la decorrenza della pensione di vecchiaia non può risultare anteriore al 1° febbraio 2013.