Corso Tirocinanti 2009/2010: L’accertamento tributario: Opzioni transattive Mercoledì 18 novembre 2009.

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Corso Tirocinanti 2009/2010: L’accertamento tributario: Opzioni transattive Mercoledì 18 novembre 2009 Dott. Rag. Federico Ambrosi Uzzano, 02 marzo 2004

Opzioni Transattive I Principali istituti transattivi Cannara, 13 maggio 2004 La legge prevede che in certi casi le controversie tra fisco e contribuenti possano essere transate, senza la necessità di avviare un contenzioso. I Principali istituti transattivi IN FASE PRE-CONTENZIOSA Accertamento con Adesione Acquiescenza sugli atti di accertamento Acquiescenza sui processi verbali di constatazione Adesione agli inviti al contraddittorio IN FASE CONTENZIOSA Conciliazione Giudiziale (trattata nell’ambito del Processo Tributario)

Accertamento con Adesione (art. 1 D.Lgs 218/1997) … segue Opzioni Transattive Cannara, 13 maggio 2004 Accertamento con Adesione (art. 1 D.Lgs 218/1997) L’accertamento con adesione è una procedura in cui si prevede un contraddittorio tra l’Agenzia delle Entrate ed il contribuente nel corso del quale viene concordata l’imposta dovuta. Con tale procedura il contribuente può vedere ridotte le sanzioni addebitategli ad ¼ del minimo edittale. AMBITO SOGGETTIVO In generale l’accertamento con adesione può riguardare tutti i contribuenti e tutte le tipologie di redditi. La tipologia di definizione è particolarmente adatta per gli accertamenti induttivi (studi di settore e parametri) in cui la quantificazione della materia imponibile non è oggettivamente determinata. AMBITO OGGETTIVO Solo imposte sui redditi (per tutte le tipologie di reddito possedute); Solo imposta sul valore aggiunto; Sia imposte sui redditi che imposta sul valore aggiunto (limitatamente alle fattispecie per essa rilevanti); Sostituti d’imposta; Imposta di registro, ipotecaria e catastale; Imposta comunale e sull’incremento degli immobili (Invim).

… segue Accertamento con Adesione (art. 1 D.Lgs. 218/1997) … segue Opzioni Transattive Cannara, 13 maggio 2004 … segue Accertamento con Adesione (art. 1 D.Lgs. 218/1997) … segue AMBITO OGGETTIVO La definizione ai fini IVA può derivare da due distinte situazioni: Se la definizione ha per oggetto operazioni rilevanti solo ai fini Iva e non anche per le imposte sui redditi, l’adesione riguarda solo l’IVA. In tal caso la quantificazione dell’imposta è fatta in base alle aliquote specifiche; Se la definizione scaturisce da componenti positivi assoggettabili sia ad imposte sui redditi che Iva, la definizione riguarda sia le imposte sui redditi che l’iva. In tal caso l’Iva viene calcolata in base all’aliquota media (è il caso dell’adeguamento da studi) Per i soci di società di persone, o di società di capitali in trasparenza, l’accertamento con adesione della società comporta l’imputazione dei redditi in capo ai soci stessi. In la caso la procedura è unica e riguarda principalmente la definizione del reddito della società. La definizione può riguardare anche solo alcuni dei soci coinvolti, anche se in capo a quelli che non hanno aderito l’Agenzia delle Entrate emetterà un Avvisi di accertamento basato sulla definizione avvenuta con gli altri soci. PROCEDIMENTO DELL’ADESIONE La procedura prevede che si instauri un contraddittorio tra contribuente e Amministrazione Finanziaria, affinché il contribuente possa contestare le pretese dell’Agenzia tramite elementi di supporto non noti ai verificatori. Il concordato può essere proposto dall’Agenzia. In tal caso l’Agenzia, prima di emettere un avviso di accertamento, invia un invito a comparire contente le indicazioni essenziali del supposto accertamento ed il luogo e data in cui comparire.

… segue Opzioni Transattive Cannara, 13 maggio 2004 … segue Accertamento con Adesione (art. 1 D.Lgs. 218/1997) … segue PROCEDIMENTO DELL’ADESIONE Anche il contribuente, nei seguenti casi, può chiedere il concordato, presentando apposita richiesta su carta semplice: Nel caso in cui il contribuente abbia subito una verifica, accesso o ispezione. Prima della notifica dell’eventuale accertamento può chiedere l’accertamento con adesione; Nel caso in cui il contribuente abbia ricevuto un atto di accertamento o di rettifica, non preceduto da invito a comparire. Il contribuente deve presentare istanza prima della scadenza del termine previsto per l’impugnazione dell’atto. L’Agenzia, entro 15 giorni deve formulare l’invito a comparire per instaurare il contraddittorio. La presentazione dell’istanza sospende i termini per l’impugnazione dell’atto. La sospensione opera per 90 giorni. L’esito negativo notificato prima dei 90 giorni non riduce la sospensione dei 90 giorni. PERFEZIONAMENTO e PAGAMENTO Se le parti si accordando si procede alla redazione di apposito atto scritto di adesione a cui consegue il pagamento da parte del contribuente delle maggiori imposte definite (con riduzione delle sanzioni ad ¼ del minimo edittale). Il pagamento degli importi dovuti devono essere effettuati entro 20 giorni dalla redazione dell’atto di adesione. Il pagamento può essere eseguito in unica rata oppure in modo rateale. I pagamenti sono eseguiti tramite modello F24 in cui sono indicati le annualità definite e il numero di atto di riferimento. Entro i dieci giorni successi al pagamento il contribuente è tenuto ad esibire all’Agenzia copia dell’unico versamento o della prima rata. Ad esibizione avvenuta l’Agenzia provvede alla consegna della copia dell’atto di adesione. Se il contribuente presta idonee garanzie (fidejussioni assicurative o bancarie) le somme dovute possono essere pagate ratealmente, in 8 rate trimestrali (se l’importo dovuto supera € 51.645,69 in massimo 12 rate trimestrali) con addebito di interessi al tasso legale.

… segue Opzioni Transattive Cannara, 13 maggio 2004 … segue Accertamento con Adesione (art. 1 D.Lgs. 218/1997) … segue PERFEZIONAMENTO e PAGAMENTO Nel caso di pagamento rateale l’adesione si perfeziona con il pagamento della prima rata. In caso di irregolarità (omesso, tardivo, carente) nel versamento dell’unica o prima rata l’Agenzia invita il contribuente alla regolarizzazione entro massimo 20 giorni. In tal caso non sono previste sanzioni. Se l’irregolarità riguarda le rate successive l’Agenzia è legittimata ad escutere la garanzia ricevuta per l’intero debito residuo, oltre alla applicazione della sanzione del 30%. Nel caso l’escussione fosse infruttuosa, l’Agenzia iscrive a ruolo gli importi residui. EFFETTI DELL’ADESIONE Con il pagamento (dell’unica rata ovvero della prima) si perfezione il concordato, e ciò determina i seguenti effetti: L’accertamento con adesione diviene definitivo sia per l’Agenzia che per il contribuente. In ogni caso non è preclusa all’Agenzia di procedere alla correzione della liquidazione dell’imposta qualora fosse viziata da errori. L’Agenzia , nonostante l’adesione, in certi casi, si riserva la possibilità di esperire ulteriori azioni di verifica; Le sanzioni sono applicabili nella misura di ¼ del minimo edittale previsto dalle singole norme.

… segue Opzioni Transattive Cannara, 13 maggio 2004 … segue Accertamento con Adesione (art. 1 D.Lgs. 218/1997) POSSIBILITA’ DI ESPERIRE ULTERIORI AZIONI ACCERTATRICI Nonostante la chiusura dell’accertamento mediante l’adesione, l’amministrazione finanziaria si riserva il diritto di esperire ulteriori azioni accertatrici in caso di: Sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi tali da accertare maggior reddito di importo pari almeno al 50% di quello definito, e comunque non inferiore a € 77.469=; Definizione di accertamenti parziali (art. 41-bis Dpr 600/73); Accertamento di redditi diversi da quello di partecipazione in società o enti ex art. 5 del Dpr 917/86; Accertamento di ulteriori redditi in capo ai soggetti di cui all’art. 5 del Dpr 917/86 cui partecipi il contribuente. L’ulteriore azione accertatrice, prevista al precedente punto 1, è possibile solamente se gli uffici vengono a conoscenza di nuovi elementi successivamente al perfezionamento della definizione (che si ha al momento del pagamento delle somme dovute da parte del contribuente).

Accertamento con Adesione … segue Opzioni Transattive Cannara, 13 maggio 2004 Accertamento con Adesione Casi particolari per l’adesione alle imposte diverse dalle IIDD e IVA (art. 3 D.Lgs 218/1997) Si fa riferimento all’imposta di registro, Invim, Ipotecarie e catastali, successioni e donazioni. In tali casi l’adesione riguarda la totalità dei beni indicati nell’atto ed ha effetto per tutti i tributi. Per tale ragione sono escluse adesioni parziali riguardanti singoli beni. Rientrano in tale ambito i beni soggetti a valutazioni: aree edificabili, immobili (fabbricati e terreni agricoli), e aziende. Per i beni indicati, nel caso in cui i valori dichiarati vengano valutati difformi rispetto a quelli previsti dalle singole norme di legge l’Agenzia può emettere un avviso di accertamento sulla base del quale può istaurarsi la procedure del contraddittorio che può quindi portare dalla definizione con adesione.

Acquiescenza sugli atti di accertamento (art. 15 D.Lgs 218/1997) … segue Opzioni Transattive Cannara, 13 maggio 2004 Acquiescenza sugli atti di accertamento (art. 15 D.Lgs 218/1997) Al contribuente è concessa la facoltà di definire gli atti di contestazione ricevuti dall’Agenzia beneficiando di agevolazioni a condizione che rinunci all’impugnazione dell’atto stesso. L’acquiescenza può riguardare: Definizione degli avvisi di accertamento derivati dai controllo automatici e formali delle dichiarazioni; Definizione delle sole sanzioni contenute nell’atto di contestazione (ciò implica un contenzioso per l’imposta contestata); Definizione degli avvisi di accertamento diversi da quelli indicati ai punti precedenti. AMBITO OGGETTIVO (la procedura è attuabile con tutte le tipologie di accertamento – generali o parziali) Solo imposte sui redditi (per tutte le tipologie di reddito possedute); Solo imposta sul valore aggiunto; Sia imposte sui redditi che imposta sul valore aggiunto; Sostituti d’imposta; Imposta di registro, ipotecaria e catastale; Imposta comunale e sull’incremento degli immobili (Invim).

… segue Opzioni Transattive Cannara, 13 maggio 2004 …segue Acquiescenza sugli atti di accertamento (art. 15 D.Lgs 218/1997) PROCEDIMENTO DELL’ACQUIESCENZA Rinuncia all’impugnazione dell’atto di accertamento; Pagamento (entro 60 giorni dalla notifica dell’atto) dell’imposta accertata e delle sanzioni che vengono ridotte rispetto all’importo originariamente irrogato. Consegna del modello F24 di versamento all’Agenzia (entro 10 giorni dal pagamento). EFFETTI DELL’ACQUIESCENZA Le sanzioni originariamente irrogate vengono ridotte ad un quarto. Nel caso in cui l’Avviso di accertamento non sia stato preceduto da invito al contraddittorio, le sanzioni sono ridotte ad 1/8 anziché ad ¼. Nel caso in cui il contribuente abbia prima ricevuto un invito al contraddittorio (ovvero un processo verbale di constatazione) a cui lo stesso contribuente non abbia aderito, la sanzione è dovuta in misura di ¼ dell’importo originariamente irrogato.

… segue Opzioni Transattive Cannara, 13 maggio 2004 …segue Acquiescenza sugli atti di accertamento (art. 15 D.Lgs 218/1997) PERFEZIONAMENTO L’atto di accertamento si chiude con il pagamento dell’importo dovuto (imposte e sanzioni) oppure della prima rata (nel caso di pagamento rateale). Entro i dieci giorni successi al pagamento il contribuente è tenuto ad esibire all’Agenzia copia dell’unico versamento o della prima rata. Ad esibizione avvenuta l’Agenzia provvede alla consegna della copia dell’atto di adesione Se il contribuente presta idonee garanzie (fidejussioni assicurative o bancarie) le somme dovute possono essere pagate ratealmente, in 8 rate trimestrali (se l’importo dovuto supera € 51.645,69 in massimo 12 rate trimestrali) con addebito di interessi al tasso legale. DEFINIZIONE DERIVANTE DAI CONTROLLI AUTOMATICI E/O FORMALI Per la definizione degli accertamenti automatici (avvisi bonari) è prevista la riduzione delle sanzioni ad 1/3 dell’irrogabile, quindi pari al 10% (1/3 del 30%). Per la definizione degli accertamenti formali art. 36 ter DPR 600/73 (conformità dei dati esposti dalla dichiarazione a quelli desunti dal 770 e forniti dagli enti previdenziali: ritenute di acconto, detrazioni delle imposte, deduzioni dal reddito, ecc.) è prevista la riduzione delle sanzioni a 2/3 dell’irrogabile, quindi pari al 20% (2/3 del 30%).

Acquiescenza sui Processi verbali di constatazione … segue Opzioni Transattive Cannara, 13 maggio 2004 Acquiescenza sui Processi verbali di constatazione L’istituto, introdotto con la conversione del DL 112/2008, prende le mosse da quei rilievi che possono generare l’emissione di un accertamento parziale (art. 41-bis Dpr 600/73 e art. 54 comma 4 Dpr 633/72). Si tratta della definizione di violazioni sostanziali che consentono la rettifica della base imponibile e di conseguenza dell’imposta dovuta, con il pagamento delle imposte accertate e delle sanzioni ridotte ad 1/8 del minimo edittale. Sono ammesse in acquiescenza le violazioni sostanziali in materia di: Imposte sui redditi, IRAP, IVA; Addizionali Irpef, Imposte sostitutive delle imposte su redditi; Contributi previdenziali determinati in dichiarazione dei redditi. Sono invece escluse: Le violazioni, anche sostanziali, relative a comparti non previsti dalle norma (diversi da quelli sopra indicati); Le violazioni formali riferite alle imposte definibili; Altri elementi contenuti nel Pvc diversi dalle predette violazioni. L’acquiescenza deve riguardare tutti i rilievi contenuti nel Pvc. Non è possibile definire solo parte della contestazioni. Nel caso in cui il contribuente non chiede l’acquiesenza, l’Agenzia provvederà alla emissione dell’avviso di accertamento vero e proprio

… segue Opzioni Transattive Cannara, 13 maggio 2004 … segue Acquiescenza sui Processi verbali di constatazione PROCEDIMENTO Entro 30 giorni dalla ricezione del Pvc, il contribuente ha la facoltà di fare istanza di adesione presentando richiesta con il modello approvato dal Ministero, con cui manifesta la volontà di definire il Pvc usufruendo della riduzione delle sanzioni. Entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta del contribuente, gli uffici provvedono a notificare al contribuente l’atto di definizione dell’accertamento parziale che conterrà i rilievi indicati nel Pvc. Entro 20 giorni dalla ricezione dell’atto il contribuente provvede al versamento dell’unica rata o della prima rata in caso di pagamento rateale. Entro i dieci giorni successi al pagamento il contribuente è tenuto ad esibire all’Agenzia copia dell’unico versamento o della prima rata. PERFEZIONAMENTO E PAGAMENTO A differenza nella procedura dell’accertamento con adesione, in cui gli effetti si esplicano con il pagamento della prima o unica rata, in tal caso gli effetti della procedura si perfezionano con l’emissione dell’atto. Il pagamento degli importi dovuti devono essere effettuati entro 20 giorni dalla ricezione dell’atto di definizione. Il pagamento può essere eseguito in unica rata oppure in modo rateale. I pagamenti sono eseguiti tramite modello F24 in cui sono indicati le annualità definite e il numero di atto di riferimento. Il contribuente nel modello di istanza può chiedere il versamento rateale degli importi dovuti con addebito di interessi al tasso legale. Le somme dovute possono essere in 8 rate trimestrali (se l’importo dovuto supera € 51.645,69 in massimo 12 rate trimestrali) senza necessità di rilascio di apposita garanzia. In caso di irregolarità (omesso, tardivo, carente) nel versamento degli importi dovuti l’Agenzia è legittimata ad iscrivere a ruolo gli importi non versati, maggiorati delle sanzioni previste per l’omesso versamento. DEFINIZIONE DELLE SOCIETA’ DI PERSONE E SOCIETA’ DI CAPITALE IN TRASPARENZA Per tali situazioni sono previste procedure particolari in quanto dapprima deve essere definita la posizione della società e successivamente i soci hanno la facoltà di definire le proprie posizioni personali. In caso di mancata definizione da parte dei soci, l’Agenzia potrà formare un apposito avviso di accertamento.

Adesione agli inviti al contraddittorio … segue Opzioni Transattive Cannara, 13 maggio 2004 Adesione agli inviti al contraddittorio Dal 1/1/09, quando l’Agenzia avvia un procedimento per la definizione degli accertamenti delle imposte sui redditi e dell’Iva, tramite invito al contraddittorio, il contribuente ha la possibilità definire le contestazioni prima ancora di instaurare il contraddittorio. In tal caso il contribuente deve accettando tutti i rilievi mossi usufruisce della riduzione della sanzioni ad 1/8 del minimo. Nel caso in cui la contestazione venga da un accertamento da studi di settore, l’adesione comporta che per i medesimi periodi di imposta l’Agenzia non possa più procedere ad ulteriori accertamenti basati su presunzioni semplici. PROCEDURA Per aderire alla definizione il contribuente: Entro 15 giorni antecedenti la data fissata per la comparizione, procede al versamento delle somme indicate nell’avviso; Presenta comunicazione (su apposito modello approvato dal Ministere) entro la data di scadenza del pagamento, allegando la ricevuta del versamento eseguito. PAGAMENTO Il pagamento può essere effettuato (tramite F24) anche ratealmente su richiesta del contribuente che ne deve dare indicazione nella comunicazione da presentare. Sulle rate successive sono dovuti interessi al saggio legale. In caso di mancato pagamento l’Agenzia iscrive a ruolo gli importi non versati.

Conciliazione Giudiziale Cannara, 13 maggio 2004 Conciliazione giudiziale (cenni) Nel caso in cui nessuna delle procedure transattive previste dalle norme di legge giunga ad esito positivo, il contribuente istaurerà un contenzioso per difendere, di fronte alla Commissione tributaria, la propria posizione. Qualora, successivamente all’instaurazione del contenzioso, le parti giungessero ad un accordo per chiudere la controversia, nel corso della prima udienza le parti (o la Commissione) potranno proporre conciliazione giudiziale. In tal caso le sanzioni si riducono ad 1/3 delle somme irrogabili.

Il Cumulo giuridico Definizioni (art. 12 del Dpr 472/1997) Cannara, 13 maggio 2004 Definizioni (art. 12 del Dpr 472/1997) CONCORSO FORMALE: si realizza quando con una sola azione od omissione di commettono diverse violazioni della stessa disposizione (concorso formale omogeneo) ovvero quando, sempre con una sola azione od omissione, vengono violate disposizione diverse anche relative a tributi diversi (concorso formale eterogeneo) CONCORSO MATERIALE: ricorre quando, con più azioni od omissioni, si commettono (da parte dello stesso autore) diverse violazioni formali della stessa disposizione (concorso materiale omogeneo). CONTINUAZIONE: tale disposizione si riferisce alla sanzioni comminabili a chi, anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell’imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo.

… segue Il Cumulo giuridico Cannara, 13 maggio 2004 L’applicazione del cumulo per più periodi d’imposta L’art. 12 comma 5 del D.Lgs. 472/97 dispone che: “Quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo. Se l’ufficio non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte, quando in seguito vi provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto del predente provvedimento. Se più atti di irrogazione danno luogo a processi non riuniti o comunque introdotti avanti a giudici diversi, il giudice che prende cognizione dell’ultimo di essi ridetermina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni risultanti dalle sentenze precedentemente emanate. L’interruzione del concorso e della continuazione Il concorso e la continuazione sono interrotti dalla constatazione della violazione (art. 12 comma 6 D.Lgs. 472/97). L’effetto interruttivo si realizza con la notifica: Del Processo verbale di constatazione; Dell’atto di contestazione di cui all’art. 16 del D.Lgs. 472/97; Dell’avviso di irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 17 D.Lgs. n. 472/97; Della cartella di pagamento.

Nell’accertamento con adesione … segue Il Cumulo giuridico Cannara, 13 maggio 2004 Nell’accertamento con adesione L’art. 12 ultimo comma del D.Lgs. 472/97 dispone che: “Nei casi di accertamento con adesione … le disposizioni sulla determinazione di una sanzione unica in caso di progressione, si applicano separatamente per ciascun tributo e per ciascun periodo d’imposta. La sanzione conseguente alla rinuncia all’impugnazione dell’avviso di accertamento, alla conciliazione giudiziale e alla definizione agevolata ai sensi degli art. 16 e 17 del presente decreto, non può stabilirsi in progressione con violazioni non indicate nell’atto di contestazione o di irrogazione delle sanzioni”.

… segue Il Cumulo giuridico Cannara, 13 maggio 2004

… segue Il Cumulo giuridico Cannara, 13 maggio 2004

… segue Il Cumulo giuridico Cannara, 13 maggio 2004

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Cannara, 13 maggio 2004