Guida alla redazione della richiesta di riesame

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Transcript della presentazione:

Guida alla redazione della richiesta di riesame

L’organo competente è il Tribunale del riesame Il riesame, previsto e disciplinato dall’art. 309 c.p.p., è un mezzo d’impugnazione concesso al destinatario di una misura cautelare coercitiva e al suo difensore L’organo competente è il Tribunale del riesame Il termine per presentare riesame è di 10 giorni La presentazione dei motivi è eventuale perché è un mezzo di impugnazione totalmente devolutivo

MISURE CAUTELARI COERCITIVE Divieto di espatrio (art. 281 c.p.p) Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria (art. 282 c.p.p) Allontanamento dalla casa familiare (art. 282 – bis c.p.p) Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282 ter c.p.p) Divieto e obbligo di dimora (art. 283 c.p.p) Arresti domiciliari (art. 284 c.p.p) Custodia cautelare in carcere (art. 285 c.p.p)

MISURE CAUTELARI COERCITIVE Art. 273 Condizioni generali di applicabilità delle misure 1. Nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono gravi indizi di colpevolezza. … 2. Nessuna misura può essere applicata se risulta che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità o se sussiste una causa di estinzione del reato ovvero una causa di estinzione della pena che si ritiene possa essere irrogata.

MISURE CAUTELARI COERCITIVE Art. 274 Esigenze cautelari. 1. Le misure cautelari sono disposte: a)  quando sussistono specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini relative ai fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova … b)  quando l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto e attuale pericolo che egli si dia alla fuga, sempre che il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a due anni di reclusione. … c)  quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto e attuale pericolo che questi commetta gravi delitti …

MISURE CAUTELARI COERCITIVE Art. 275 Criteri di scelta delle misure. 1. Nel disporre le misure, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto. … 2. Ogni misura deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata. 3. La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando le altre misure coercitive o interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate.

RIESAME ART. 309 C.P.P. Co. 1 Entro dieci giorni dalla esecuzione o notificazione del provvedimento, l’imputato può proporre richiesta di riesame, anche nel merito, della ordinanza che dispone una misura coercitiva, salvo che si tratti di ordinanza emessa a seguito di appello del pubblico ministero. Co.2 3. Il difensore dell’imputato può proporre la richiesta di riesame entro dieci giorni dalla notificazione dell’avviso di deposito dell’ordinanza che dispone la misura.

Co. 4 La richiesta di riesame è presentata nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 7. Co. 5 Il presidente cura che sia dato immediato avviso all’autorità giudiziaria procedente la quale, entro il giorno successivo, e comunque non oltre il quinto giorno, trasmette al tribunale gli atti … (PENA LA PERDITA D’EFFICACIA DELLA MISURA) Co. 6 Con la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i motivi …

Co. 7 Sulla richiesta di riesame decide, in composizione collegiale, il tribunale del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello nella cui circoscrizione è compreso l’ufficio del giudice che ha emesso l’ordinanza. Co. 8 Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio …

Co. 9 Entro dieci giorni dalla ricezione degli atti il tribunale, se non deve dichiarare l’inammissibilità della richiesta, annulla, riforma e conferma l’ordinanza oggetto del riesame IL TRIBUNALE PUÒ ANNULLARE IL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO O RIFORMARLO IN SENSO FAVOREVOLE ALL’IMPUTATO ANCHE PER MOTIVI DIVERSI DA QUELLI ENUNCIATI OVVERO PUÒ CONFERMARLO PER RAGIONI DIVERSE DA QUELLE INDICATE NELLA MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO STESSO.

La maschera dell’atto