LE SPESE DI RAPPRESENTANZA

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Transcript della presentazione:

LE SPESE DI RAPPRESENTANZA D.M. 19/11/08 di rettifica all’art. 108 c. 2 DPR 22/12/86 n. 917

DEFINIZIONE DEI CRITERI INERENZA CONGRUITÀ INDIVIDUAZIONE DI CATEGORIE DI SPESE DA ESCLUDERE DAL NOVERO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA E QUINDI INTEGRALMENTE DEDUCIBILI.

(ART. 108 c. 2 TUIR) “Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità”.

REQUISITO DI INERENZA Le spese di rappresentanza sono inerenti se: sostenute  con finalità promozionali o di pubbliche relazioni il loro sostenimento risponde a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo  di generare, anche potenzialmente benefici economici per l’impresa o è coerente con gli usi e le pratiche commerciali del settore  in  cui l’impresa si trova ad operare e competere.

REQUISITO DI CONGRUITÀ Previsione di limiti ben definiti per le somme deducibili: 1,3% dei ricavi e dei proventi fino a € 10 milioni; 0,5% dei ricavi e dei proventi per la parte eccedente € 10 milioni e fino ad € 50 milioni; 0,1% dei ricavi e dei proventi per la parte eccedente € 50 milioni. N.B. Si deve far riferimento ai soli ricavi e proventi dell’attività caratteristica.

Esempio Si consideri l’ipotesi di un’impresa che nell’anno d’imposta 2008 abbia conseguito ricavi ed altri proventi della gestione caratteristica per euro 70.000.000 ed abbia sostenuto spese di rappresentanza per euro 400.000. Il limite di congruità sarà pari ad euro 350.000, così determinato:

Ricavi e altri proventi della gestione caratteristica Percentuale di deducibilità Spese di rappresentanza deducibili (plafond) Primo scaglione (fino a euro 10.000.000) 10.000.000 1,3% 130.000 Secondo scaglione (da euro 10.000.001 a euro 50.000.000) 40.000.000 0,5% 200.000 Terzo scaglione (da euro 50.000.001) 20.000.000 0,1% 20.000 Totale 70.000.000 350.000

Quindi L’impresa in questione, nell’anno d’imposta 2008, potrà dedurre spese di rappresentanza per un ammontare massimo pari ad euro 350.000, mentre l’eccedenza, pari ad euro 50.000 (400.000 – 350.000), dovrà essere ripresa a tassazione.

Tuttavia Nella diversa ipotesi in cui la medesima impresa, invece, abbia sostenuto nel 2008 spese di di rappresentanza per un ammontare inferiore al predetto limite di congruità (ad esempio per euro 320.000), potrà dedurre integralmente le spese sostenute. Ovviamente, la quota del plafond di deducibilità non utilizzata nel periodo d’imposta, pari nella fattispecie ad euro 30.000 (350.000 – 320.000), non potrà essere utilizzata per incrementare i limiti di congruità dei periodi d’imposta successivi.

Spese di rappresentanza Sostenute da imprese Di nuova costituzione Trattamento speciale per le spese di rappresentanza sostenute negli esercizi che precedono quello di conseguimento dei primi ricavi sono deducibili negli esercizi successivi (in particolare in quello di conseguimento dei primi ricavi e in quello successivo)

Costituiscono spese di rappresentanza: - le  spese  per  viaggi  turistici  in  occasione  dei  quali  siano programmate e in concreto svolte  significative  attività  promozionali  dei beni o dei servizi la cui produzione o il cui  scambio  costituisce  oggetto dell'attività caratteristica dell'impresa; - le spese per feste, ricevimenti e altri eventi  di  intrattenimento organizzati: in occasione di ricorrenze aziendali o di festività nazionali  o religiose; in occasione  dell'inaugurazione  di  nuove  sedi,  uffici   o stabilimenti dell’impresa; in occasione di mostre, fiere, ed  eventi  simili  in  cui  sono esposti i beni e i servizi prodotti dall'impresa; - ogni  altra  spesa  per  beni  e  servizi  distribuiti  o  erogati gratuitamente, ivi inclusi i contributi erogati gratuitamente per  convegni, seminari e manifestazioni simili il cui sostenimento risponda ai criteri  di inerenza.

Non sono considerate spese di rappresentanza (e pertanto non sono soggette al limite di congruità): - le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili in cui sono esposti i beni  e  i servizi prodotti dall'impresa o in occasione di visite a sedi,  stabilimenti o unità produttive dell’impresa;    - per  le   imprese   la   cui   attività caratteristica consiste nell'organizzazione di manifestazioni fieristiche  e altri eventi simili, le  spese  di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche  potenziali, sostenute nell’ambito di iniziative finalizzate alla promozione   di specifiche manifestazioni espositive  o  altri  eventi  simili.

Non sono soggette altresì ai predetti limiti: le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute direttamente dall'imprenditore individuale in occasione di trasferte effettuate per la partecipazione a mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti beni e servizi prodotti dall’impresa o attinenti all'attività caratteristica della stessa. Tali spese: sono pienamente deducibili senza i limiti previsti per le spese di rappresentanza; devono essere supportate dalla documentazione relativa al sostenimento delle stesse da cui risulti la generalità dei soggetti ospitati, la durata ed il luogo della manifestazione e la natura dei costi sostenuti.

TRATTAMENTO FISCALE AI FINI IRAP Data la sostanziale corrispondenza tra imponibile Irap e risultanze del conto economico civilistico, le società di capitali, una volta individuate le voci contabili rilevanti, dovranno assumere gli importi senza apportare rettifiche per effetto delle regole del TUIR. Per le spese di rappresentanza accolte in componenti di costo dell’area ordinaria (voci B6, B7 e B14 del Conto Economico civilistico), l’importo deducibile sarà quello iscritto in bilancio, anche se una parte supera il plafond sui ricavi divenendo indeducibile ai fini IRES. N.B. Anche ai fini IRAP, le società avranno comunque diritto a dedurre le quote di un quinto riportate da esercizi precedenti il 2008.

TRATTAMENTO FISCALE AI FINI IRAP (SEGUE) I criteri fiscali di deduzione delle spese di rappresentanza mantengono, invece, efficacia per il calcolo dell’Irap dovuta da imprese individuali e società di persone che non hanno esercitato l’opzione per la tassazione in base ai bilanci. Tali contribuenti potranno, pertanto, dedurre dall’imponibile le spese di rappresentanza solo fino al tetto individuato ai fini dell’IRPEF.

TRATTAMENTO FISCALE AI FINI IVA Le spese di rappresentanza subiscono la totale indetraibilità dell’Iva.

DISCIPLINA DEGLI OMAGGI

DETRAIBILITÀ DELL’IVA L’Iva sugli omaggi è interamente detraibile se il valore unitario degli omaggi stessi non è superiore a 25,82 €. N.B. Non è comunque detraibile l’Iva per l’acquisto di beni da regalare ai dipendenti.

Precisazione… Generalmente gli omaggi aziendali hanno ad oggetto beni acquistati per tale specifica destinazione, diversi da quelli ordinariamente prodotti o commercializzati dall’impresa. Tuttavia può accadere che l’omaggio sia costituito da un bene rientrante nell’attività propria dell’impresa. (es. titolare di un’enoteca che acquista vini da regalare ai clienti). Secondo la dottrina, se il contribuente, al momento dell’acquisto del bene, fosse in grado di prevederne una destinazione diversa da quella ordinaria e tale da comportare l’indetraibilità dell’Iva, potrebbe astenersi dall’esercitare la detrazione, mentre la successiva cessione gratuita del bene sarebbe esclusa dalla sfera impositiva ai sensi dell’art. 2. co. 2, n. 4), D.P.R. 633/1972 (costituiscono cessioni di beni “le cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa se di costo unitario non superiore a euro 25,82 e di quelli per i quali non sia stata operata, all'atto dell'acquisto o dell'importazione, la detrazione dell'imposta…”)

Quindi sui piccoli omaggi (di valore unitario inferiore o pari a euro 25,82) si viene a realizzare una detassazione completa, limitatamente però a quei beni che non rientrano nell’attività propria dell’impresa, poiché diversamente la cessione gratuita diviene imponibile indipendentemente dal costo unitario. Contrariamente alla legislazione italiana, la Direttiva 2006/112/CE consente di detassare completamente anche i piccoli omaggi di beni oggetto dell’attività propria dell’impresa.

DEDUCIBILITÀ DEL COSTO Gli omaggi sono interamente deducibili se riferiti a beni il cui valore unitario non supera 50,00 €. N.B. Le spese relative a tali beni non concorrono alla quantificazione dell’importo massimo deducibile delle spese di rappresentanza. Per i professionisti la deducibilità delle spese per omaggi è prevista nel limite dell’1% dei compensi.

Requisiti per l’integrale deducibilitÀ Valore unitario non superiore a 50,00 € Gratuità Inerenza Ragionevolezza

REQUISITO DI gratuitÀ GRATUITÀ = mancanza di corrispettivo o di specifica controprestazione da parte dei destinatari dei beni e dei servizi erogati.

REQUISITO DI INERENZA Il requisito dell’inerenza deve essere valutato in funzione della destinazione delle spese di rappresentanza. Sono INERENTI quelle spese che perseguono finalità promozionali e di pubbliche relazioni.

REQUISITO DI ragionevolezza Anche tale requisito deve essere valutato in funzione della destinazione delle spese di rappresentanza. Sono RAGIONEVOLI quelle spese il cui sostenimento persegue l’obiettivo di generare benefici economici per l’impresa, ovvero sia valutata la coerenza di tali spese rispetto alle pratiche commerciali vigenti nel settore di appartenenza.

TRATTAMENTO FISCALE AI FINI IRAP Gli omaggi e gli articoli promozionali sono inclusi negli “oneri diversi di gestione” alla voce B 14) del Conto Economico civilistico. Quindi, tali importi vengono dedotti dalla base imponibile Irap.