AFFITTO D'AZIENDA Definizione:

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Transcript della presentazione:

AFFITTO D'AZIENDA Definizione: L'affitto d'azienda è il contratto mediante il quale un soggetto (locatore o concedente) concede ad un terzo (affittuario) il diritto di utilizzare la propria azienda dietro il corrispettivo di un canone. 1

AFFITTO D'AZIENDA I profili fiscali dell'affitto d'azienda in capo ai due soggetti: Tassazione indiretta del canone d'affitto: IVA e/o Imposta di Registro Tassazione diretta: IRPEF, IRES e IRAP Ammortamenti Spese di Manutenzione 2

AFFITTO D'AZIENDA Imposta sul valore aggiunto: La regola generale stabilisce che l'affitto d'azienda costituisce un'operazione imponibile ai sensi dell’art. 3 co. 2, n. 1 D.P.R. 633/72. Ma a fronte di questa regola generale bisogna compiere una fondamentale distinzione tra: Imprenditore individuale che dà in locazione l’unica azienda posseduta. Imprenditore o società con più aziende( o più rami d’azienda) che danno in affitto una delle aziende possedute o uno dei rami d’azienda. 3

AFFITTO D'AZIENDA Imposta sul valore aggiunto: 4

AFFITTO D'AZIENDA Imposta di registro: In base al principio di alternatività tra IVA e Imposta di Registro quest’ultima, laddove trovi applicazione l’IVA, è dovuta in misura fissa pari ad Euro 168. Mentre se l'affitto d'azienda perde i requisiti di soggettività IVA l'imposta di registro è assoggettata in misura proporzionale, come da tabella sottostante: 5

AFFITTO D'AZIENDA Imposte dirette: IRPEF e IRES 6

AFFITTO D'AZIENDA Gli ammortamenti: l’art. 102 del TUIR, comma 8, recita: ”per le aziende date in affitto o in usufrutto le quote di ammortamento sono deducibili nella determinazione del reddito dell’affittuario o dell’usufruttario”. In sostanza, secondo questa norma, le quote di ammortamento devono essere dedotte non dal proprietario dei singoli beni costituenti l’azienda, ma dall’utilizzatore della stessa. 7

AFFITTO D'AZIENDA Gli ammortamenti: Il fondo costituito dall’utilizzatore, come contropartita delle quote di ammortamento dedotte durante il periodo di locazione, è un fondo anomalo, in quanto non ha natura rettificativa di valori patrimoniali iscritti nell’attivo di bilancio. Si tratta di un accantonamento “a titolo di reintegrazione “ del valore dei beni da restituire al termine dell’affitto (perdita di valore che andrà riconosciuta all’affittante con l’indennizzo di fine affittanza). Il fondo che viene creato non è una posta rettificativa dell’attivo, ma è un fondo oneri futuri. 8

AFFITTO D'AZIENDA Gli ammortamenti: Sempre il comma 8, dell’art 102 del tuir prevede, nell’ultimo periodo che “tali disposizioni non si applicano in caso di deroga convenzionale alle norme dell’art. 2561 c.c. concernenti l’obbligo di conservazione dell’efficienza dei beni ammortizzabili”. 9

AFFITTO D'AZIENDA Le Spese di Manutenzione: 10

AFFITTO D'AZIENDA Le Spese di Manutenzione: L’art. 2561 cc pone a carico dell’affittuario sia le spese di natura “ordinaria” che “straordinaria”. Laddove si decida di derogare a tale disposizione, si pongono a carico del concedente tutte le spese di natura straordinaria mentre Le spese di natura ordinaria invece, rimangono comunque a carico dell’affittuario, a meno che non sia previsto esplicitamente nel contratto di affitto. 11

AFFITTO D'AZIENDA Le spese di manutenzione straordinarie: Vengono capitalizzate e sono deducibili in capo al locatore o all’affittuario, a secondo che sia o meno prevista la deroga all’art. 2561 cc. 12

AFFITTO D'AZIENDA Le spese di manutenzione ordinarie: 13

AFFITTO D'AZIENDA L’imposizione diretta: IRAP Ai fini IRAP l’affittuario è sempre considerato soggetto passivo d’imposta; Il locatore è invece considerato soggetto passivo IRAP solo se mantiene la qualifica di imprenditore; I canoni di affitto sono deducibili dalla base imponibile Irap dell’affittuario e imponibili per il concedente-imprenditore; Gli ammortamenti eseguiti dall’affittuario sono deducibili ai fini Irap nella stessa misura in cui sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi. 14

AFFITTO D'AZIENDA Trasferimento del magazzino: 15

AFFITTO D'AZIENDA Conguaglio in denaro di fine affitto: Il conguaglio in denaro che l’affittuario deve versare al concedente alla data di scadenza del contratto, deriva dal confronto tra l’inventario dei beni che facevano parte dell’azienda all’inizio del periodo di affitto e l’inventario dei beni che costituiscono l’azienda alla fine del periodo determinati entrambi sulla base dei valori correnti a quest’ultima data. La differenza tra l’ammontare delle quote accantonate dall’affittuario e l’eventuale conguaglio in denaro dovuto al proprietario, costituisce una sopravvenienza attiva o passiva se le quote dedotte sono rispettivamente superiori o inferiori a detto conguaglio. 16

AFFITTO D'AZIENDA Conguagli in denaro ai fini IVA: 17

AFFITTO D'AZIENDA DICHIARAZIONE DEI REDDITI : Non si segnalano particolari criticità. L’affittuario indicherà tra le componenti negative di reddito, i canoni che deve pagare per l’affitto dell’azienda. Il locatore compilerà la sua dichiarazione in funzione della sua nuova posizione fiscale. 18