I POTERI DEL DATORE DI LAVORO

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I POTERI DEL DATORE DI LAVORO Potere direttivo Potere di controllo Potere disciplinare

POTERE DIRETTIVO Consiste nel potere del datore di stabilire termini e modalità di esecuzione delle prestazione Art. 2103 c.c. : IUS VARIANDI- Il datore può modificare le mansioni assegnate al lavoratore unilateralmente (ma solo in presenza di determinate condizioni). In altri casi c’è necessità di un accordo col lavoratore Il datore può modificare unilateralmente il luogo di svolgimento della prestazione (ove ricorrano comprovate ragioni di carattere tecniche, organizzative e produttive). Quando il mutamento è definitivo si parla di “trasferimento”. Diverse sono le ipotesi della trasferta e del distacco. Art. 2104- «Il prestatore deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta dall’interesse dell’impresa o da quello superiore della produzione nazionale. 2. Deve inoltre osservare le disposizioni per l’esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall’imprenditore e dai collaboratori…». Art. 2105 «Il prestatore non deve trattare affari per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio».

POTERE DI CONTROLLO Consiste nel potere di verificare l’esatto adempimento dell’obbligazione lavorativa. Secondo alcuni autori è espressione del potere direttivo, secondo altri ha una propria autonomia. Riferimenti normativi: artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 8 dello STATUTO DEI LAVORATORI

POTERE DI CONTROLLO Art. 2 (Guardie giurate): “1. Il datore di lavoro può impiegare le guardie particolari giurate, di cui agli articoli 133 e seguenti del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, numero 773 , soltanto per scopi di tutela del patrimonio aziendale. 2. Le guardie giurate non possono contestare ai lavoratori azioni o fatti diversi da quelli che attengono alla tutela del patrimonio aziendale. 3. È fatto divieto al datore di lavoro di adibire alla vigilanza sull'attività lavorativa le guardie di cui al primo comma, le quali non possono accedere nei locali dove si svolge tale attività, durante lo svolgimento della stessa, se non eccezionalmente per specifiche e motivate esigenze attinenti ai compiti di cui al primo comma (…)”.

POTERE DI CONTROLLO Art. 3 (Addetti alla vigilanza): “I nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell'attività lavorativa debbono essere comunicati ai lavoratori interessati”.

POTERE DI CONTROLLO Art. 4: (Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo) CONTROLLI A DISTANZA. 1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in piu' regioni, tale accordo puo' essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.

POTERE DI CONTROLLO 2. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione delle sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unita‘ produttive dislocate negli ambiti di competenza di piu' sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi.

POTERE DI CONTROLLO 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.

POTERE DI CONTROLLO 3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalita' d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. La normativa tutela privacy ha dimensione europea. Dal 25.5.18 è in vigore in ogni Stato UE il REGOLAMENTO UE 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO. In Italia è stato recepito con decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 (Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali…), entrato in vigore l’8.06.2018.

Potere di controllo Art. 5 (Accertamenti sanitari) Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneita' e sulla infermita' per malattia o infortunio del lavoratore dipendente. Il controllo delle assenze per infermita' puo' essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda. Il datore di lavoro ha facolta' di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.

POTERE DI CONTROLLO Art. 8 (Divieto di indagini sulle opinioni) E' fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonche' su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore

POTERE DISCIPLINARE È il potere datore di punire l’inosservanza degli obblighi di diligenza (art. 2104 c.c.), obbedienza (art. 2104 c.c.) e fedeltà (art. 2105 c.c.). PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ: art. 2106 c.c. (limite di natura sostanziale): la sanzione deve essere proporzionata all’infrazione commessa.

POTERE DISCIPLINARE PROCEDIMENTALIZZAZIONE DEL POTERE DISCIPLINARE: art. 7 Statuto lavoratori. FASI: Principio di legalità Codice disciplinare che deve indicare infrazioni e conseguenti sanzioni: affissione in un luogo accessibile a tutti. Obbligo di preventiva contestazione: SPECIFICITÀ, IMMUTABILITÀ e TEMPESTIVITÀ. Principio del contraddittorio e diritto di difesa (il lavoratore ha a disposizione 5 giorni per difendersi per iscritto oppure oralmente)

POTERE DISCIPLINARE Tipologie di sanzioni conservative: rimprovero verbale rimprovero scritto multa (sino a 4 h) sospensione sino a un massimo di 10 giorni Non possono essere irrogate sanzioni che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro

POTERE DISCIPLINARE La sanzione può essere impugnata: davanti al giudice Oppure In via stragiudiziale (Collegio di conciliazione e arbitrato). In questi casi è sospesa l’efficacia della sanzione. RECIDIVA: condotta illecita reiterata nel tempo responsabilità disciplinare maggiormente grave. Dopo 2 anni non se ne tiene però più conto.