La comunicazione aziendale

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La comunicazione aziendale
Transcript della presentazione:

La comunicazione aziendale Uffici stampa e informazioni obbligatorie

L’immagine L’immagine è un elemento fondamentale del patrimonio aziendale L’ufficio stampa ha il compito di difendere, rappresentare, comunicare all’esterno l’immagine dell’azienda presso tutti i target di riferimento

Gli obiettivi L’interesse dell’ufficio stampa di un’azienda è riconducibile agli obiettivi di comunicazione dell’azienda. Nel 90% dei casi possono essere ricondotti ai tre: • obiettivo di conoscenza; • obiettivo di vendita; • obiettivo di fidelizzazione.

La legge 150/2000 L’ art. 6 della legge 150/2000 sul settore pubblico distingue le attività di informazione dalle attività di comunicazione, specificando che il portavoce svolge attività di informazione del vertice politico o amministrativo, l’ufficio stampa svolge attività di informazione delle attività complessive, mentre all’ufficio per le relazioni con il pubblico competono attività di comunicazione.

La comunicazione interna Fine anni ’50 – le innovazioni tecnologiche e le nuove “filosofie” di gestione del personale iniziano a far avvertire il bisogno di informazione all’interno delle aziende. Anni ‘60 – in un contesto di benessere economico e con l’intensificarsi delle strutture produttive le imprese pongono maggiore attenzione alle “risorse umane” impegnate nel processo produttivo. Anni ‘70 – un ruolo importante per lo sviluppo della comunicazione interna è giocato dalle lotte sindacali, con l’obiettivo di migliorare il dialogo tra le parti; Anni ‘80 – lo sviluppo dell’Internal Marketing ne fa un’attività finalizzata al miglioramento della qualità del lavoro e del prodotto, attraverso la cura delle relazioni con i “clienti interni”.

Il communication manager Il communication manager • individua e trasmette i valori propri dell’azienda • progetta ed organizza la comunicazione aziendale • redige il/i piani di comunicazione integrata • definisce i documenti strategici di comunicazione (mission e vision) • verifica la coerenza di tutte le componenti Individua i pubblici di riferimento (stakeholders), i pubblici influenti •stabilisce gli obiettivi di comunicazione in un arco temporale sempre ben definito

Gli strumenti • la pubblicità • le relazioni istituzionali (attività di lobby), • le relazioni pubbliche, • la comunicazione interna • le relazioni con i media.

I compiti dell’ufficio stampa Monitorare la stampa e gli altri media (tv, internet, social network) Redigere una completa rassegna stampa Elaborare puntuali comunicati stampa Tenere aggiornate mailing list e contatti Organizzare conferenze stampa

Ufficio stampa 2.0

Le informazioni obbligatorie Principi e regole per le società quotate

La tutela del mercato Disposizioni di legge nonché regolamenti e norme di attuazione emesse dai primari organi di tutela del mercato (in particolare Consob e Borsa Italiana) disciplinano la diffusione al pubblico di alcune informazioni relative agli emittenti di strumenti finanziari quotati su fatti che accadono nella loro sfera di attività e che possono avere un impatto sui prezzi degli strumenti finanziari emessi o degli strumenti finanziari derivati connessi (c.d. Informazioni Rilevanti o Informazioni Price Sensitive)

Asimmetrie informative La diffusione di tali informazioni è volta a tutelare il mercato e gli investitori assicurando ai medesimi una adeguata conoscenza delle vicende che riguardano l’emittente quotato, sulla quale basare le proprie decisioni di investimento. Il fine di tale obbligo è altresì quello di impedire che alcuni soggetti o categorie di soggetti possano avvalersi di informazioni non diffuse al pubblico dall’emittente per compiere operazioni speculative sui mercati a danno degli investitori che di tali informazioni non sono a conoscenza.

Trasparenza 1. Gli emittenti e i soggetti che li controllano comunicano con il mercato nel rispetto dei criteri di correttezza, chiarezza e parità di accesso all’informazione. 2. Gli emittenti e i soggetti che li controllano si astengono dal diffondere al mercato informazioni a scopo meramente promozionale.

I fatti rilevanti L’informazione sui fatti rilevanti dev’essere diffusa senza ingiustificato ritardo, trasmettendo un comunicato alla Consob, alla società di gestione del mercato e ad almeno due agenzie di stampa. Per le società con azioni quotate nei mercati regolamentati gestiti da Borsa Italiana e collegate al Network Information System (NIS) la comunicazione al mercato è effettuata mediante tale sistema.

Obbligo generale Ai sensi del Testo Unico della Finanza i fatti che accadono nella sfera di attività degli emittenti quotati, non di pubblico dominio, debbono essere resi pubblici se idonei a influenzare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari.  In considerazione dell’impossibilità di tipizzare tutti i possibili eventi price sensitive, è imposto un obbligo informativo di carattere generale rimettendo agli emittenti di valutare caso per caso l’idoneità del fatto ad influenzare sensibilmente il prezzo.

Consob e Borsa Il Regolamento Consob, impone agli emittenti e ai soggetti che li controllano la comunicazione alla Consob, alla Borsa Italiana ed al pubblico di alcune notizie, dati e informazioni sulla gestione e sulle attività poste in essere, la cui conoscenza e apprezzamento possono incidere sui processi valutativi degli strumenti finanziari emessi e conseguentemente sul livello della domanda e dell’offerta dei medesimi da parte degli investitori. 

Informazioni rilevanti/1 ll Regolamento Consob prevede l’obbligo di comunicazione al mercato di talune Informazioni rilevanti predeterminate, fra le quali, in particolare: • le situazioni contabili (art. 66, comma 6); • le delibere di approvazione (i) del progetto di bilancio, (ii) della proposta di distribuzione del dividendo, (iii) del bilancio consolidato, (iv) della relazione semestrale e (v) delle relazioni trimestrali (art. 66, comma 6); • le notizie di pubblico dominio concernenti la situazione patrimoniale, economica o finanziaria degli emittenti ovvero l'andamento dei loro affari, non diffuse ai sensi delle disposizioni applicabili, in caso il prezzo di mercato degli strumenti finanziari vari in misura rilevante rispetto a quello ufficiale del giorno precedente (art. 66, comma 7); • i dati previsionali (art. 68); • studi o statistiche concernenti l’emittente (art. 69);

Informazioni rilevanti/2 •fusioni, scissioni e aumenti di capitale (art. 70); le acquisizioni e le cessioni (art. 71); le operazioni con parti correlate (art. 71 bis); le modifiche dell’atto costitutivo e l’’emissione di obbligazioni (art. 72); l’acquisto e l’alienazione di  azioni proprie (art. 73); i provvedimenti ai sensi dell’articolo 2446 del codice civile (art. 74); il bilancio approvato (artt. 77-79); le relazioni semestrale e trimestrale (art. 81).