L’imposta regionale sulle attività produttive Teramo aprile 2018
Irap Decreto legislativo n. 446 del 1997
Irap Finalità generali: semplificazione e razionalizzazione del sistema tributario (assorbe e sostituisce ilor, iciap, tassa di concessione governativa sulla partita iva, imposta sul patrimonio netto delle imprese); Aumentare il grado di autonomia tributaria delle regioni;
Determinazione dell’Irap Presupposto: esercizio abituale di un’attività diretta alla produzione o allo scambio di beni e alla prestazione di servizi; Soggetti passivi:imprenditori individuali, società, enti commerciali e non commerciali, esercenti arti e professioni, amministrazioni pubbliche, enti e società non residenti ;
Segue : determinazione Base imponibile: valore aggiunto netto prodotto nel territorio regionale scaturente dall’esercizio abituale di attività autonomamente organizzate. Valore aggiunto: il valore dei beni e servizi prodotti, in un dato intervallo temporale, da un’impresa con l’applicazione dei fattori produttivi (terra, lavoro, capitale finanziario, ecc.), al netto dei costi sostenuti per acquisti di materie prime e prodotti intermedi.
Segue : determinazione Modalità di calcolo: per differenza tra il valore della produzione (ricavi, variazione delle rimanenze e lavori in corso) e una serie di costi della produzione (costi di acquisto delle materie prime, di merci, di costi di ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali)
(segue: determinazione nella formulazione originaria Costi indeducibili: Costi per il personale; Interessi passivi Eccezione: Costo dei contratti di apprendistato; Costo dei contratti di formazione lavoro; Spese relative ai disabili; Costi per il personale addetto alla ricerca e sviluppo.
Segue : determinazione Valore aggiunto: somma delle remunerazioni dei fattori della produzione l’Irap colpisce i profitti (remunerazione del capitale di rischio), gli interessi passivi (remunerazione del capitale di prestito), i salari e gli stipendi (remunerazione del capitale umano).
Esempio Ricavi 1000 Costi per materie prime 200 Salari e stipendi 300 Oneri sociali 120 Ammortamenti 50 Interessi passivi 150 Utili (base imp. Ires) (1-2-3-4-5-6) 180 B.imponibile Irap(per sott.: 1-2-5) 750 B. imponibile Irap(per somma: 7+3+4+6) 750
Deducibilità dalle imposte dirette Inizialmente indeducibile: ragioni meramente tecniche e di semplificazione dei rapporti tra i diversi livelli di Governo; Tuttavia poiché l’Irap grava su elementi di costo (stipendi, interessi passivi) si è posto il problema della sua deducibilità ora parzialmente ammessa
Territorialità Residenti: Non residenti: Non è imponibile la quota del valore della produzione realizzata all’estero. Non residenti: E’ imponibile solo la quota del valore della produzione realizzata nel territorio dello stato (rectius nel territorio di una delle regioni)
Territorialità L’imposta è dovuta alla regione nel cui territorio è realizzata la produzione Se l’attività è realizzata nel territorio di più regioni la produzione netta è ripartita fra i diversi territori in proporzione all’ammontare delle retribuzioni al personale operante in ciascuna regione.
Segue: determinazione Aliquota: 3,5 %(prima 4,25%) con un margine di variazione pari al max ad 1 punto percentuale; Aliquote ridotte: nel settore agricolo (ma dal 2016 esclusione); Aliquota: 8,5% organi e amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici; Indeducibilità: l’imposta inizialmente non era deducibile da Irpef e Ires (al fine di eliminare una fonte di interferenza nei gettiti dei rispettivi tributi).
Deduzioni dalla base imponibile Per le piccole imprese Fino ad 8.000 euro per i contribuenti con base imponibile fino a 180.759,91 euro e poi decresce fino ad annullarsi Dal 2015 tutti i soggetti passivi IRAP (con esclusione della PA e degli enti non commerciali) possono escludere dalla base imponibile l’intero costo del lavoro relativo a lavoratori a tempo indeterminato.
Accertamento Le regioni hanno il potere di regolare con proprie leggi le procedure applicative dell’imposta. N.B. Tale potere non è stato esercitato in concreto (stipula convenzioni con l’Agenzia delle entrate).
Attribuzione e versamento L’imposta spetta alla regione nel cui territorio è realizzata la produzione (la ripartizione nel caso di attività che si svolge in più regioni avviene in proporzione all’ammontare delle retribuzioni del personale). Versamento: in acconto e in saldo seguendo le stesse scadenze delle imposte sui redditi.
Base imponibile: particolarità Banche ed enti finanziari: ammessi in deduzione gli interessi passivi per il 96%. Amministrazioni statali e pubbliche enti non commerciali: il valore della produzione è pari all’ammontare delle retribuzioni corrisposte al personale dipendente e assimilato e per prestazioni occasionali.
La natura del tributo Imposta nuova nel panorama tributario → tassa i redditi non in capo al percettore, una volta avvenuta la loro distribuzione, ma nella fase antecedente alla loro formazione in capo a coloro che esercitano un’attività di produzione e scambio di beni e servizi.
Segue natura L’esercizio di un’attività produttiva è un indicatore di capacità contributiva (al pari del reddito o del patrimonio). Secondo il principio del beneficio: si tratta di una controprestazione in senso lato della fruizione dei servizi pubblici, specialmente locali, e dei costi causati dalle attività produttive.
Problematiche Di legittimità costituzionale: Cfr. sent. 156 del 2001 della Corte costituzionale: l’elemento organizzativo è connaturato di per sé all’attività di impresa, non così per il lavoro autonomo. Di compatibilità comunitaria: Cfr. sent. C 475/03 della Corte di Giustizia
Problematiche Di legittimità costituzionale: Problema dell’indeducibilità mai affrontato dalla Corte (cfr. sent. n. 258 del 30.7.2009 e n. 242 del 5.7.2010). Soluzione parziale di carattere normativo: cfr. art. 2 D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 e la L. n. 147 del 27 dicembre 2013.