NAUTICA DA DIPORTO.

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NAUTICA DA DIPORTO

Evoluzione normativa La navigazione da diporto è una disciplina speciale regolata dal Codice della nautica da diporto approvato con d.lgs. 18 luglio 2005 n. 171, in attuazione della delega contenuta nell’art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172 Con Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 29 luglio 2008, n. 146 (entrato in vigore il successivo 22 dicembre 2008) viene emanato il Regolamento di attuazione del codice della nautica, conformemente a quanto previsto dall’art. 65 cod. dip.

Evoluzione normativa (segue) Il testo si compone di 94 articoli e 11 allegati Il titolo I del regolamento si occupa di: uso commerciale delle unità da diporto leasing nautico immatricolazioni delle navi da diporto e delle imbarcazioni auto costruite, pubblicità navale, trasferimenti di iscrizione, cancellazione dai registri, perdita di possesso, rinnovo della licenza di navigazione e rilascio di targhe prova Il titolo II contempla la materia delle abilitazioni per il comando, la condotta e la direzione nautica delle unità da diporto Il titolo III si occupa della materia della sicurezza della navigazione da diporto Il titolo IV detta disposizioni complementari e finali e stabilisce l’abrogazione di sei fonti regolamentari

Evoluzione normativa (segue) Il 13 febbraio 2018 entra in vigore il NUOVO CODICE DELLA NAUTICA DA DIPORTO per effetto del d.lgs. 3 novembre 2017 n. 229 che revisiona e integra il d.lgs. n. 171/2005, in attuazione dell’art. 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167.

Definizione navigazione da diporto “Le disposizioni del presente codice si applicano alla navigazione da diporto è esercitata per fini esclusivamente lusori o anche commerciali, mediante le unità di cui all’art. 3 del presente codice, nonché alle navi di cui all’art. 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172” (art. 1, comma 1, cod. dip.). “La navigazione da diporto è effettuata in acque marittime e interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro, nonché quella esercitata a scopi commerciali anche mediante le navi di cui all’articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172” (art. 1, comma 2 cod. dip.).

Obiettivi della riforma Tra i principali obiettivi della riforma attuata dal d.lgs. n. 229/2017 protezione ambiente marino sicurezza della navigazione salvaguardia della vita umana in mare diffusione della cultura e dell’educazione marinara sviluppo di un turismo sostenibile e costiero

Le novità della riforma In sintesi le novità introdotte dal d.lgs. n. 229/2017 La navigazione da diporto commerciale viene riconosciuta ed equiparata a quella lusoria le definizioni di natanti e imbarcazioni (lunghezza inf. ai 24 metri) rimangono invariate : imbarcazioni da diporto, ovvero unità con scafo di lunghezza compresa tra i 10,01 ed i 24 metri natanti da diporto, vale a dire le unità da diporto a remi oppure con scafi di lunghezza inferiore o pari a 10 metri

Le novità della riforma (segue) Le navi da diporto si dividono in: Navi da diporto maggiore (unità con scafo di lunghezza superiore a 24 mt e di stazza superiore alla 500 GT ovvero a 600 TSL) Navi da diporto minore (unità con scafo di lunghezza superiore a 24 mt e di stazza fino a 500 GT ovvero a 600 TSL) Navi da diporto storiche (con più di 50 anni e di stazza fino a 120 GT)

Le novità della riforma (segue) Si introducono ulteriori categorie: Commercial yacht (unità da diporto utilizzate a fini commerciali ai sensi dell’art. 2 del d. lgs. n. 229/2017) Moto d’acqua

Le novità della riforma (segue) Il 28 novembre 2018 il consiglio dei Ministri approva il regolamento per l’attuazione del Sistema telematico centrale della nautica da diporto che include: Archivio telematico centrale (ATCN) contenente le informazioni di carattere tecnico, giuridico, amministrativo e di conservatoria riguardanti le navi e le imbarcazioni da diporto Sportello telematico del diportista (STED) che rilascia la licenza di navigazione e procede agli aggiornamenti (cambio proprietà, residenza, nomina armatore, ipoteca, leasing, etc…). Lo stesso è competente al rilascio, rinnovo, convalida del certificato di sicurezza, del certificato di idoneità al noleggio, dell’autorizzazione alla navigazione temporanea e del rilascio della nuova licenza provvisoria.

Le novità della riforma (segue) Introduzione di una nuova disciplina per l’iscrizione, anche provvisoria, delle navi da diporto nonché modalità semplificate per l’iscrizione delle navi da diporto provenienti da Stati esteri Annotazione nell’ATCN dell’utilizzo delle navi da diporto a fini commerciali Rilascio del “Bollino Blu” a seguito di controlli di natura preventiva sulla regolarità della documentazione di bordo, delle dotazioni di sicurezza e dei titoli abilitativi delle unità da diporto Introduzione di una patente limitata D, con limitazioni di scafo, potenza dei motori installati, limiti della navigazione e anagrafe delle patenti Disciplina per il transito all’interno dei porti

Le novità della riforma (segue) Introduzione di nuove attività commerciali come assistenza all’ormeggio, assistenza e traino in mare per natanti e imbarcazioni Istituzione della figura professionale del mediatore del diporto, per i contratti di costruzione, compravendita, locazione, noleggio e ormeggio Istituzione della figura dell’istruttore di vela professionale con iscrizione in apposito Elenco Nazionale

Uso commerciale unità diporto L’unità da diporto è utilizzata a fini commerciali quando (art. 2 cod. dip.): è oggetto di contratti di locazione e di noleggio è utilizzata per l’insegnamento della navigazione da diporto è utilizzata da centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo è utilizzata per attività di assistenza all’ormeggio delle unità di cui all’art. 3 nell’ambito delle strutture dedicate alla nautica da diporto l’unità è utilizzata per l’attività di assistenza e di traino delle unità da diporto di cui all’art. 3

Uso commerciale unità diporto. Il contratto di locazione Il contratto di locazione (art. 42 cod. dip.) è quel contratto mediante il quale un soggetto (locatore) si obbliga, verso corrispettivo, a cedere ad un altro soggetto (conduttore) il godimento dell’unità da diporto per un periodo di tempo determinato. Mediante tale contratto il conduttore ottiene la piena disponibilità del bene che dovrà utilizzare secondo le caratteristiche tecniche risultanti nella licenza e in conformità alle finalità del diporto (art. 46 cod. dip.). Con l’unità da diporto locata il conduttore esercita la navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi (art. 42, comma 1, cod. dip).

Uso commerciale unità diporto. Il contratto di locazione La locazione delle unità da diporto (navi e imbarcazioni) deve essere stipulata in forma scritta a pena di nullità (forma scritta ad substantiam), con obbligo di presenza a bordo dell’originale del documento o di una sua copia conforme (art. 42, comma 3, cod. dip.) Stessa formalità in caso di stipulazione di un contratto di sublocazione e di cessione di locazione (art. 42, comma 4, cod. dip.)

Uso commerciale unità diporto. Il contratto di locazione L’ obbligo principale del locatore consiste nella consegna dell’unità da diporto con: le relative pertinenze; tutte le dotazioni di sicurezza; i documenti necessari; la polizza assicurativa R.C.A. (art. 45 cod. dip.).

Uso commerciale unità diporto. Il contratto di locazione Obbligo principale del conduttore utilizzo dell’unità da diporto secondo le caratteristiche tecniche risultanti dalla licenza di navigazione e in conformità alle finalità del diporto; nel caso in cui l’unità da diporto subisca dei danni, responsabile degli stessi è il conduttore che ha acquisito la detenzione del bene, a meno che non riesca a dimostrare che l’evento derivi da causa a lui non imputabile (art. 1588 c.c.) e comunque salva la possibilità di agire in rivalsa contro il soggetto che con dolo o colpa abbia cagionato il danno. Il conduttore assumendo l’esercizio della navigazione è, inoltre, responsabile verso i terzi e i soggetti trasportati, secondo quanto previsto dall’art. 2054 c.c.

Uso commerciale unità diporto. Il contratto di locazione Salvo il consenso del locatore, la locazione non può rinnovarsi tacitamente alla scadenza del termine previsto dal contratto e ciò anche nell’ipotesi in cui il conduttore abbia conservato la detenzione dell’unità da diporto (art. 43 cod. dip.). Se il ritardo nella consegna del bene dipenda da fatto del conduttore e non ecceda la decima parte della durata del contratto di locazione, non si fa luogo a liquidazione dei danni ma al locatore è dovuto, per il periodo di tempo eccedente la durata del contratto, un corrispettivo in misura doppia a quella stabilita nel contratto stesso. In caso di ritardo superiore si potrà ricorrere a risarcimento dei danni.

Uso commerciale unità diporto. Il contratto di noleggio Con il contratto di noleggio (artt. 47 ss. cod. dip.) una della parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell’altra l’unità da diporto per un determinato periodo di tempo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione alle condizioni stabilite nel contratto. L’unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante alle cui dipendenze resta anche l’equipaggio

Uso commerciale unità diporto. Il contratto di noleggio Caratteristiche principali del contratto di noleggio: messa a disposizione dell’unità noleggiata che permane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l’equipaggio; la finalità del contratto è di tipo ricreativo

Uso commerciale unità diporto. Il contratto di noleggio Il noleggio può consistere: nella navigazione (noleggio classico) nell’utilizzo statico dell’unità da parte del noleggiatore (c.d. noleggio “da fermo”)

Uso commerciale unità diporto. Il contratto di noleggio Anche il contratto di noleggio, al pari della locazione, richiede la forma scritta a pena di nullità (ad substantiam), con obbligo di tenere a bordo il contratto, in originale o copia conforme. Nella pratica il contratto di noleggio si caratterizza per la presenza dello skipper che può essere lo stesso noleggiante o un terzo da lui procurato. Nel caso in cui sia il noleggiatore ad ingaggiare lo skipper non si versa nell’ipotesi di noleggio, bensì in quella di contratto di locazione, con applicazione delle relativa disciplina

Uso commerciale unità diporto. Il contratto di noleggio Obblighi del noleggiante Il noleggiante è tenuto a mettere a disposizione l’unità da diporto in perfetta efficienza, armata ed equipaggiata convenientemente, completa di tutte le dotazioni di sicurezza, munita dei documenti e coperta dall’assicurazione di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990 e successive modificazioni, estesa in favore del noleggiatore e dei passeggeri per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza del contratto di noleggio, in conformità alle disposizioni ed ai massimali previsti per la responsabilità civile (art. 48 cod. dip.).

Uso commerciale unità diporto. Il contratto di noleggio Obblighi del noleggiatore L’art. 49 cod. dip., regola gli obblighi del noleggiatore che è tenuto, salvo diversa pattuizione, a provvedere al combustibile, all’acqua ed ai lubrificanti necessari per il funzionamento dell’apparato motore e degli impianti ausiliari di bordo per tutta la durata del contratto. La responsabilità del noleggiante verso il noleggiatore e verso i terzi non è disciplinata dal Codice della nautica. In tale ipotesi si dovrà ricorrere ad un’applicazione analogica del diritto generale.

Il noleggio occasionale L’art. 49 bis disciplina il c.d. noleggio occasionale “al fine di incentivare la nautica da diporto e il turismo nautico, il proprietario persona fisica o società non avente come oggetto sociale il noleggio o la locazione, ovvero l’utilizzazione a titolo di locazione finanziaria, di imbarcazioni e navi da diporto , di cui all’art. 3 comma 1iscritte nei registri nazionali, può effettuare, in forma occasionale, attività di noleggio della predetta unità. Tale forma di noleggio non costituisce uso commerciale dell’unità”.

Uso commerciale unità diporto. Il contratto di ormeggio Con il contratto di ormeggio un soggetto (associazione o società), concessionario di un’area demaniale comprensiva di uno specchio d’acqua, riconosce ad un altro soggetto (proprio associato o socio, oppure terzo), verso corrispettivo, il diritto di utilizzare un posto barca per periodi stagionali determinati. A tale prestazione principale seguono, nella pratica, dietro pagamento di un compenso aggiuntivo, una serie di altri servizi strumentali come assistenza all’ormeggio, al disormeggio, somministrazione di acqua ed energia elettrica, allaccio telefonico ecc.

Uso commerciale unità diporto. Il contratto di ormeggio Il contratto di ormeggio non trova specifica regolamentazione normativa né in ambito del Codice della navigazione, né nel Codice civile Si tratta di un contratto atipico per il quale la disciplina applicabile deve essere ricavata dall’analisi dei formulari adottati nella pratica Ciò comporta una serie di difficoltà laddove le parti abbiano omesso di indicare in maniera precisa obblighi e responsabilità derivanti dall’esecuzione del contratto e si siano verificati dei danni al bene durante il periodo di tempo della consegna

Uso commerciale unità diporto. Il contratto di ormeggio La prestazione del soggetto titolare della concessione demaniale potrà consistere o nella semplice messa a disposizione del diportista di uno specchio acqueo, oppure in un’obbligazione ulteriore di custodia del bene La prima ipotesi configura un ormeggio-locazione La seconda un ormeggio-deposito comportante l’obbligo di custodia dell’unità da diporto

Uso commerciale unità diporto. Il contratto di ormeggio La custodia del bene In mancanza di accordi specifici tra le parti la presenza nella struttura di un custode dipendente del gestore può costituire elemento in base al quale si può identificare l’assunzione dell’obbligo di custodia da parte del gestore L’ormeggio-deposito si configura nell’ipotesi in cui l’imbarcazione viene consegnata al concessionario nel periodo invernale allo scopo di effettuare opere di manutenzione e miglioria sul bene (c.d. rimessaggio). L’obbligo di custodia può desumersi dall’art. 1177 c.c., ai sensi del quale se un soggetto assume la riconsegna di una cosa egli deve esplicare sulla stessa la dovuta custodia