Gruppo di società attraverso tecnica organizzativa dell’impresa ARTICOLAZIONE DELL’ATTIVITÀ IN UNA PLURALITÀ DI CENTRI GIURIDICAMENTE AUTONOMI attraverso Corso di diritto commerciale 22/05/2019
Tecniche di articolazione dell’impresa COSTITUZIONE DI SOCIETÀ UNIPERSONALI COSTITUZIONE DI PATRIMONI DESTINATI S.R.L. S.P.A. Art. 2447- bis c.c. Corso di diritto commerciale 22/05/2019
Perché le imprese si articolano in gruppo U.S.A. - fine Ottocento Europa – dal 1930 Isolamento delle crisi di singoli mercati Isolamento dei rischi connessi a diversi settori di attività MASSIMO GRADO DI UTILIZZAZIONE DEL BENEFICIO DELLA RESPONSABILITÀ LIMITATA Corso di diritto commerciale 22/05/2019
Alcuni dati statistici … In Italia sono presenti circa 90.541 gruppi di imprese dei quali oltre 81.160 diretti da imprese residenti in Italia Il 25% circa dei gruppi attivi in Italia ha a capo una persona fisica, il 14% una impresa individuale, il 25% una s.r.l. e il 6% circa una s.p.a. Corso di diritto commerciale 22/05/2019
Alcuni dati statistici … Il 75,5% dei gruppi attivi in Italia è formato da una o due imprese, per una media generale di 2,3 imprese per gruppo Tuttavia i gruppi con più di 500 addetti occupano da soli, pur rappresentando l’1,5% del totale, quasi il 60% della forza lavoro Corso di diritto commerciale 22/05/2019
Alcuni dati statistici … Il numero di imprese organizzato in gruppo nella fascia tra 50 e 5000 addetti è pari a 7 Solo nelle realtà imprenditoriali superiori a 5000 occupati si passa ad un valore medio di 22 imprese per gruppo Corso di diritto commerciale 22/05/2019
Alcuni dati statistici … Forme giuridiche preferite nel gruppo 9607 imprese individuali 4205 società di persone 23.989 società per azioni 163.269 società a responsabilità limitata FORMA GIURIDICA DELLA IMPRESA MEDIO-GRANDE? Corso di diritto commerciale 22/05/2019
DIREZIONE E COORDINAMENTO DELL’ENTE O La holding è il “cervello” del gruppo e risiede nel paese in cui si forma il capitale Le diverse fasi dell’attività produttiva o le attività relative a singoli mercati si possono frazionare in singoli segmenti, corrispondenti ad altrettante società DIREZIONE E COORDINAMENTO DELL’ENTE O DELLA SOCIETÀ HOLDING Corso di diritto commerciale 22/05/2019
Corso di diritto commerciale 22/05/2019
Corso di diritto commerciale 22/05/2019
Disciplina dei gruppi di società definizione economica non c’è una nozione giuridica di «gruppo» concetto variabile diritto bancario diritto societario «civilistico» diritto antitrust diritto dell’intermediazione finanziaria crisi d’impresa Corso di diritto commerciale 22/05/2019
Gruppo bancario Art. 60 Composizione 1. Il gruppo bancario e' composto alternativamente: a) dalla banca italiana capogruppo e dalle societa' bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate; b) dalla societa' finanziaria o dalla societa' di partecipazione finanziaria mista capogruppo italiana e dalle societa' bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate, quando nell'insieme delle societa' da essa partecipate vi sia almeno una banca italiana controllata e abbiano rilevanza determinante, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia ((...)), le partecipazioni in societa' bancarie e finanziarie. Corso di diritto commerciale 22/05/2019
Art. 61 Capogruppo 1. Capogruppo e' la banca italiana o la società finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia, cui fa capo il controllo delle societa' componenti il gruppo bancario e che non sia, a sua volta, controllata da un'altra banca italiana o da un'altra società finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia, che possa essere considerata capogruppo. 3. Ferma restando la specifica disciplina dell'attività bancaria, la capogruppo è soggetta ai controlli di vigilanza previsti dal presente capo. La Banca d'Italia accerta che lo statuto della capogruppo e le sue modificazioni non contrastino con la gestione sana e prudente del gruppo stesso. 4. La capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e di coordinamento, emana disposizioni alle componenti del gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo. Gli amministratori delle società del gruppo sono tenuti a fornire ogni dato e informazione per l'emanazione delle disposizioni e la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza consolidata. 5. Alla società finanziaria e alla società di partecipazione finanziaria mista capogruppo si applica l'articolo 52. Corso di diritto commerciale 22/05/2019
Art. 80, l. 270/1999 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo si intendono: a) per "procedura madre", la procedura di amministrazione straordinaria di una impresa che ha i requisiti previsti dagli articoli 2 e 27, facente parte di un gruppo; b) per "imprese del gruppo": 1) le imprese che controllano direttamente o indirettamente la società sottoposta alla procedura madre; 2) le società direttamente o indirettamente controllate dall'impresa sottoposta alla procedura madre o dall'impresa che la controlla; 3) le imprese che, per la composizione degli organi amministrativi o sulla base di altri concordanti elementi, risultano soggette ad una direzione comune a quella dell'impresa sottoposta alla procedura madre. 2. Agli effetti del comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), il rapporto di controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle societa', nei casi previsti dall'articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile. Corso di diritto commerciale 22/05/2019
L’art. 85 non colpisce accordi o pratiche concordate fra imprese appartenenti allo stesso gruppo come società madre e affiliata, qualora esse costituiscano un’unità economica nell’ambito della quale l’affiliata non dispone di effettiva autonomia nella determinazione del proprio comportamento sul mercato, e gli accordi o pratiche di cui trattasi abbiano semplicemente lo scopo di effettuare una ripartizione di compiti all’interno del gruppo – Corte di giustizia, 31 ottobre 1974 – Caso Centrafarm Corso di diritto commerciale 22/05/2019
Disciplina «civilistica» dei gruppi COLLEGAMENTO CONTROLLO DIREZIONE E COORDINAMENTO manca una definizione in termini di fattispecie o come situazione giuridica soggettiva regolamentazione funzionale del fenomeno del gruppo ATTIVITÀ Corso di diritto commerciale 22/05/2019
Collegamento tra società art. 2359, ultimo comma «Sono considerate collegate le società sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole» «L’influenza si presume quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati» le decisioni della società collegata tengono conto della volontà della partecipante SOCIO DI RIFERIMENTO Corso di diritto commerciale 22/05/2019
Disciplina applicabile in caso di collegamento BILANCIO indicazione specifica di partecipazioni, debiti e crediti verso le collegate nello stato patrimoniale e nel conto economico criteri di valutazione delle partecipazioni in società collegate indicazione delle società collegate e dei rapporti con esse allegazione al bilancio dei dati essenziali del bilancio delle collegate 2424 2425 2424-bis, co.2 2426, co. 1, n.3) 4) 2427, n. 5 2428, co. 3, n. 2 2429, comma 3 Corso di diritto commerciale 22/05/2019
Controllo di società art. 2359 influenza dominante controllo interno di diritto Un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria controllo interno di fatto Un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria controllo esterno di fatto Un’altra società esercita un’influenza dominante per particolari vincoli contrattuali comma 1, n. 1 comma 1, n. 2 comma 1, n. 3 Corso di diritto commerciale 22/05/2019
rileva anche se indiretto Controllo interno rileva anche se indiretto «Ai fini dell’applicazione dei nn. 1 e 2 del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi» art. 2359, comma 2 Corso di diritto commerciale 22/05/2019
Controllo a catena alfa s.p.a. alfa s.p.a. beta s.p.a. gamma s.p.a. ha il 51% dei diritti di voto in CONTROLLA ha il 51% dei diritti di voto in beta s.p.a. gamma s.p.a. gamma s.p.a. Corso di diritto commerciale 22/05/2019
Controllo congiunto RILEVANZA «...si ha controllo nei casi contemplati dall’art. 2359 del codice civile ed inoltre in presenza di diritti, contratti o altri rapporti giuridici che conferiscono, da soli o congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto e di diritto, la possibilità di esercitare un’influenza determinante sulle attività di un’impresa…» art. 7, l. 287/90 Corso di diritto commerciale 22/05/2019
Controllo congiunto RILEVANZA art. 2341-bis, lett. c) Patti parasociali che «hanno per oggetto o per effetto l’esercizio anche congiunto di un’influenza dominante su tali società» non possono avere durata superiore a 5 anni se la società è aperta devono essere comunicati alla società e dichiarati ad ogni assemblea se la società è quotata devono essere comunicati alla Consob, iscritti nel r.i. e pubblicati sulla stampa quotidiana Corso di diritto commerciale 22/05/2019
Controllo interno di diritto Un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria possono però esservi che differenziano il potere di votare per specifiche delibere categorie speciali di azioni particolari diritti dei soci di s.r.l. azioni a voto plurimo o maggiorato QUELLI ESERCITABILI NELLE DELIBERAZIONI DI NOMINA, REVOCA, RESPONSABILITA’ DEGLI AMMINISTRATORI VOTI RILEVANTI Corso di diritto commerciale 22/05/2019
Controllo di fatto INTERNO a causa dell’apatia razionale degli azionisti il socio di riferimento riesce a determinare l’esito della nomina o della revoca degli organi di gestione da partecipazione l’influenza dominante può derivare dalla partecipazione ad un patto di sindacato Corso di diritto commerciale 22/05/2019
agenzia, licenza di produzione e commercializzazione, subfornitura Controllo di fatto ESTERNO condizionamento delle scelte dei gestori in ragione dei rapporti contrattuali tra società dipendenza economica condizionamento concreto della gestione societaria e delle strategie imprenditoriali contrattuale agenzia, licenza di produzione e commercializzazione, subfornitura Corso di diritto commerciale 22/05/2019
Direzione e coordinamento di società art. 2497-sexies «si presume salvo prova contraria che l’attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei bilanci o che comunque le controlla ai sensi dell’art. 2359» controllo interno consolidamento DIREZIONE E COORDINAMENTO controllo esterno Corso di diritto commerciale 22/05/2019
Contratti o clausole di dominio «Le disposizioni del presente capo si applicano altresì alla società o all’ente che, fuori dalle ipotesi di cui all’art. 2497-sexies, esercita attività di direzione e coordinamento di società sulla base di un contratto con le società medesime o di clausole dei loro statuti» la società volontariamente si assoggetta per contratto o per statuto alla direzione di altra società previsione di contratti di management a favore della persona fisica holding previsione di poteri di veto o di scelta dei gestori COORDINAMENTO GERARCHICO TRA SOCIETÀ su base contrattuale Corso di diritto commerciale 22/05/2019
Differenza tra controllo di fatto esterno (2359, co. 1 n Differenza tra controllo di fatto esterno (2359, co. 1 n. 3) e contratto di dominazione Secondo Campobasso i contratti di dominazione sono nulli per contrarietà a norme imperative (2373, 2391: obbligo di perseguire l’interesse sociale) Rapporti contrattuali inerenti l’attività produttiva Rapporti contrattuali inerenti l’amministrazione Corso di diritto commerciale 22/05/2019
Direzione unitaria non gerarchica ma concertata Secondo Campobasso il significato dell’art. 2497- septies è di sottoporre alla disciplina della d.e c. i gruppi societari paritetici Direzione unitaria non gerarchica ma concertata SCHEMA DEL CONSORZIO Corso di diritto commerciale 22/05/2019
Disciplina della direzione unitaria trasparenza e informazione responsabilità da direzione e coordinamento diritto di recesso del socio finanziamenti infragruppo LA PROVA DELL’INSUSSISTENZA DEL RAPPORTO DI GRUPPO DEVE ESSERE DATA DALLA SOCIETÀ CONTROLLANTE O DOMINANTE Corso di diritto commerciale 22/05/2019
trasparenza e informazione SULL’APPARTENENZA AL GRUPPO indicazione negli atti e nella corrispondenza iscrizione della dichiarazione degli amministratori nella sezione speciale del registro delle imprese art. 2497-bis GLI AMMINISTRATORI SONO PERSONALMENTE RESPONSABILI DEI DANNI ARRECATI AI SOCI O A TERZI DALLA MANCANZA DI PUBBLICITÀ Corso di diritto commerciale 22/05/2019
trasparenza e informazione SULLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ «La società deve esporre, in apposita sezione della nota integrativa, un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio della società o dell’ente che esercita su di essa l’attività di direzione e coordinamento» art. 2497-bis, comma 4 Corso di diritto commerciale 22/05/2019
trasparenza e informazione SULLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ «Gli amministratori devono indicare nella relazione sulla gestione i rapporti intercorsi con chi esercita l’attività di direzione e coordinamento e con le altre società che vi sono soggette, nonché l’effetto che tale attività ha avuto sull’esercizio dell’impresa sociale e sui suoi risultati» art. 2497-bis, comma 5 Corso di diritto commerciale 22/05/2019
trasparenza e informazione SULLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ «Le decisioni delle società soggette ad attività di direzione e coordinamento, quando da questa influenzate, debbono essere analiticamente motivate e recare puntuale indicazione delle ragioni e degli interessi la cui valutazione ha inciso sulla decisione. Di esse viene dato adeguato conto nella relazione di cui all’art. 2428» art. 2497-ter Corso di diritto commerciale 22/05/2019
responsabilità da direzione e coordinamento art. 2497 abuso di direzione unitaria VALUTAZIONE DELL’ATTIVITÀ VALUTAZIONE DEI MECCANISMI DI RIEQUILIBRIO SOCIETÀ O ENTE CHE ESERCITA L’ETERODIREZIONE SOGGETTI RESPONSABILI CHI HA PRESO PARTE AL FATTO LESIVO IL DESTINATARIO DELL’INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO Corso di diritto commerciale 22/05/2019
diritto di recesso del socio MUTAMENTI STRUTTURALI DI RILIEVO DELLA CAPOGRUPPO INGRESSO O USCITA DAL GRUPPO ABUSO DELL’ATTIVITA’ DI DIREZIONE UNITARIA art. 2497-quater lett. a) art. 2497-quater lett. c) art. 2497-quater lett. b) Corso di diritto commerciale 22/05/2019
finanziamenti infragruppo art. 2497-quinquies «Ai finanziamenti effettuati a favore della società da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti si applica l’art. 2467» Corso di diritto commerciale 22/05/2019