Scuola di formazione alla professione di dottore commercialista GLI AMMINISTRATORI E IL COLLEGIO SINDACALE NEL MODELLO TRADIZIONALE Lezione del 20 marzo 2009 Avv. Paolo Goretti
I modelli di amministrazione nelle S.p.A. La riforma societaria del 2003 ha introdotto 3 modelli alternativi di amministrazione e controllo per le società per azioni Modello Tradizionale: Consiglio di Amministrazione Collegio Sindacale Revisore o Società di revisione Modello monistico Consiglio di Amministrazione, con al suo interno un comitato di controllo Modello dualistico Consiglio di Sorveglianza
I modelli di amministrazione nelle S.p.A. La scelta fra i tre sistemi viene fatta dai soci nello Statuto Se lo statuto non prevede nulla, si applica automaticamente il modello tradizionale Lo statuto può però anche disciplinare tutti e tre i modelli di amministrazione, e lasciare all’assemblea dei soci la scelta di quale sistema adottare
Amministrazione La gestione e la rappresentanza sociale spettano esclusivamente all’organo amministrativo Gli amministratori possono essere anche non soci Il numero degli amministratori è indicato nello statuto, che può anche prevedere un numero minimo e massimo Se sono nominati più amministratori, essi costituiscono il Consiglio di Amministrazione
Nomina degli amministratori Possono essere nominati amministratori sia persone fisiche, sia persone giuridiche In tale ultimo caso, però, la persona giuridica amministratrice nomina un rappresentante (persona fisica) per il concreto esercizio dei poteri di amministrazione Tale soggetto ha gli stessi obblighi e responsabilità, civili e penali, degli amministratori (ferma la responsabilità solidale della persona giuridica) Gli amministratori devono essere tutti soggetti dotati di capacità di agire
Nomina degli amministratori Cause di ineleggibilità Non può essere nominato amministratore: L’interdetto L’inabilitato Il fallito Chi abbia riportato condanne penali che comportino interdizione o incapacità all’esercizio dei pubblici uffici L’eventuale delibera di nomina è nulla Se le cause di ineleggibilità si manifestano nel corso dell’incarico si ha invece la decadenza
Nomina degli amministratori Cause di incompatibilità: Avvocati e notai Impiegati civili dello Stato e professori universitari di ruolo Parlamentari Componenti del CSM Agenti di cambio Sindaci della stessa società Membri di Autorità amministrative indipendenti La delibera di nomina è valida, purchè il designato rinunci alla carica (in caso contrario si ha decadenza)
Nomina degli amministratori Dipendenti della società Possono essere nominati amministratori Purché permanga una distinzione tra i singoli amministratori – dipendenti e chi esercita i poteri datoriali di direzione e disciplinare Statuto Può richiedere particolari requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza per la nomina ad amministratore Gli amministratori privi di tali requisiti decadono dall’incarico
Nomina degli amministratori Procedura di nomina La prima nomina è generalmente fatta con l’atto costitutivo Nel corso della vita sociale il potere di nomina spetta inderogabilmente all’assemblea Non può mai derogarsi al metodo collegiale La giurisprudenza vieta la previsione del voto segreto La delibera invalida può essere impugnata, e può chiedersi la sospensione della sua efficacia in via cautelare
Nomina degli amministratori Cooptazione Consiste nella nomina degli amministratori cessati ad opera degli altri rimasti in carica, e può effettuarsi se Uno o più amministratori cessano per morte, dimissioni, decadenza Se rimane in carica la maggioranza dei membri eletti dall’assemblea Non si può ricorrere alla cooptazione se: L’amministratore è cessato per scadenza del termine o per revoca L’amministratore già cooptato non viene confermato dall’assemblea
Nomina degli amministratori Delibera di cooptazione Va approvata dal Collegio Sindacale L’amministratore cooptato rimane in carica fino alla successiva assemblea, che può confermarlo o meno I consiglieri rimasti possono comunque rinunciare alla cooptazione, e convocare subito l’assemblea per la sostituzione Lo statuto può derogare a tale disciplina legislativa, ed imporre agli amministratori rimasti la convocazione dell’assemblea, impedendo la cooptazione
Nomina degli amministratori Società con partecipazioni dello Stato o di altri enti pubblici Lo statuto può attribuire al socio-Stato la nomina di uno o più amministratori Tali amministratori hanno gli stessi poteri e doveri degli altri Possono essere revocati solo dallo Stato
Nomina degli amministratori La nomina deve essere in ogni caso accettata dall’interessato, anche tacitamente, per fatti concludenti Entro 30 giorni gli amministratori accettanti comunicano i loro dati e i relativi poteri di rappresentanza al registro delle imprese per l’iscrizione Una volta iscritta, la nomina è pienamente efficace verso i terzi
Nomina degli amministratori Durata in carica degli amministratori Possono essere nominati per massimo tre esercizi La scadenza si ha con la delibera assembleare che approva il bilancio del terzo esercizio Gli amministratori eventualmente nominati dall’assemblea per la reintegrazione del numero scadono insieme agli altri, salvo che sia diversamente stabilito Gli amministratori sono rieleggibili, ma non è consentito un tacito conferimento dell’incarico
Attività dell’organo amministrativo Gli amministratori hanno il potere di Gestione della società, nei limiti dell’oggetto sociale Rappresentanza della società nei rapporti con i terzi Essi devono agire con la diligenza professionale tipica della natura dell’incarico e delle proprie specifiche competenze
Potere di Gestione Gli amministratori possono compiere gli atti di gestione interna della società, per garantire il regolare funzionamento degli organi sociali Possono inoltre compiere tutti gli atti strumentali al conseguimento dell’oggetto sociale, salvi eventuali limiti di legge o dello statuto In particolare, possono svolgere atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
Potere di Gestione Lo statuto può poi attribuire agli amministratori competenze tipiche dell’assemblea Aumento di capitale sociale fino ad un determinato limite, entro 5 anni dalla costituzione della società Fusioni con società possedute interamente o al 90% Istituzione e soppressione di sedi secondarie Trasferimento della sede sociale Scelta degli amministratori cui affidare la rappresentanza sociale Adeguamento dello statuto a modifiche legislative
Atti che rientrano nell’oggetto sociale: Potere di Gestione Atti che rientrano nell’oggetto sociale: La valutazione va fatta in concreto, sulla base di Situazione effettiva della società Effetti e conseguenze concrete di tali atti Nel caso di compimento di atti esorbitanti l’oggetto sociale Non sono pregiudicati i diritti dei terzi, perché gli atti dell’amministratore restano validi ed efficaci Nei rapporti interni i soci possono: Promuovere azione di responsabilità Revocare per giusta causa l’amministratore Denunciare l’irregolarità al collegio sindacale e al Tribunale
Specifici adempimenti previsti in capo agli amministratori Potere di Gestione Specifici adempimenti previsti in capo agli amministratori Agire in modo informato Eseguire adempimenti pubblicitari Controllare la stima dei conferimenti in natura e dei crediti Redigere il bilancio e le altre comunicazioni sociali Tenere i libri obbligatori per la società Convocare l’assemblea nei casi di legge Iscrizione delle cause dei scioglimento della società Eseguire provvedimenti di legge in caso di perdite
Dovere di agire in modo informato Potere di Gestione Dovere di agire in modo informato Riguarda tutti gli amministratori, in particolare quelli privi di delega, e comporta: Un dovere dei delegati di fornire informazioni periodiche sulla gestione, almeno ogni 6 mesi Un potere degli altri amministratori di chiedere informazioni ai delegati, ed anche di svolgere un esame dei documenti sociali Il controllo si svolge sempre all’interno Consiglio Nessun potere di ispezione da parte degli altri amministratori Nessun potere di chiedere informazioni ad altri soggetti
Controllo dei conferimenti in natura Potere di Gestione Controllo dei conferimenti in natura Gli amministratori devono controllare la perizia di stima entro 180 giorni Non possono attribuire ai beni conferiti un valore maggiore Se risulta un valore degli stessi inferiore di oltre 1/5, gli amministratori devono convocare l’assemblea per la corrispondente riduzione del capitale sociale Il conferente, in alternativa, può: Versare la differenza in denaro Impugnare l’atto di controllo degli amministratori Recedere dalla società, rientrando in possesso del bene conferito
Divieti per gli amministratori La legge impone diversi divieti in capo agli amministratori: Divieto di svolgere attività in concorrenza con la società Divieto di utilizzare a vantaggio proprio o di terzi informazioni riservate Divieto di violare la disciplina delle azioni proprie Divieto di rappresentare i soci in assemblea Divieto di influenzare illecitamente le decisioni dell’assemblea Divieto di votare in assemblea sulle proprie responsabilità Divieto di ripartire utili non effettivamente conseguiti Divieto di compiere atti di gestione dopo il verificarsi di una causa di scioglimento
Attività in concorrenza Agli amministratori è fatto espresso divieto di: Assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società di persone concorrenti Esercitare un’attività concorrente con quella della società, per conto proprio o di terzi Essere amministratori o direttori generali di società concorrenti L’assemblea o lo statuto possono autorizzare l’amministratore a svolgere tali attività In caso di violazione del divieto la società può: Revocare l’amministratore per giusta causa Agire in giudizio per il risarcimento dei danni
Interessi degli amministratori L’amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e ai sindaci di ogni interesse, anche non in conflitto, che egli abbia in un’operazione della società L’amministratore delegato deve anche astenersi dal compiere l’operazione, investendo l’organo collegiale In tali casi il consiglio di amministrazione deve sempre adeguatamente motivare le ragioni delle proprie decisioni
Interessi degli amministratori Sono impugnabili le deliberazioni del Consiglio se: È violato l’obbligo di informativa (e in tal caso possono impugnare anche gli amministratori che hanno consentito alla delibera) Sono prive di adeguata motivazione Sono adottate con il voto determinante dell’amministratore in conflitto e possono recare danno alla società
Rapporti con l’assemblea La riforma del diritto societario ha introdotto una netta distinzione dei compiti fra organo amministrativo e assemblea dei soci: La gestione della società spetta solo agli amministratori, ed eventuali atti di gestione dell’assemblea non sono vincolanti per gli amministratori Lo statuto può però prevedere, per certi atti, la necessità di un’autorizzazione assembleare, ferma la responsabilità degli amministratori
Rapporti con l’assemblea In altri casi è la legge a prevedere l’autorizzazione assembleare per il compimento di determinati atti di gestione: Acquisto da parte della società di azioni proprie Acquisto di azioni della controllante Acquisto di partecipazioni che comportino una responsabilità illimitata Acquisto di beni o crediti dai soci fondatori
Rapporti con l’assemblea L’acquisto dai soci fondatori è rilevante se eseguito Entro due anni dalla costituzione della società Per un valore pari almeno a 1/10 del capitale sociale Il venditore deve depositare in sede una relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale, nei 15 giorni precedenti la delibera Dopo l’assemblea gli amministratori depositano il verbale e la relazione al registro delle imprese Se non rispettano tali prescrizioni gli amministratori rispondono dei relativi danni al patrimonio della società
Rapporti con l’assemblea Esecuzione delle delibere assembleari Anche questo è un compito degli amministratori Essi possono compiere gli atti ritenuti più opportuni Devono però valutare prima la legittimità della delibera In caso contrario possono astenersi E possono anche impugnarla
Potere di rappresentanza E’ il potere di agire nei confronti di terzi, in nome della società E’ il potere di obbligare la società verso i terzi Di regola è scisso dal potere di gestione Rappresentanza sostanziale capacità di assumere diritti e obbligazioni in nome e per conto della società Rappresentanza processuale capacità di stare in giudizio in nome e per conto della società
Rappresentanza sostanziale Spesso lo statuto conferisce un generale potere di rappresentanza all’organo amministrativo, con la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di individuare i singoli soggetti che lo eserciteranno L’attribuzione del potere di rappresentanza, e la sua cessazione, vanno pubblicizzate presso il registro delle imprese Con l’iscrizione Il potere di rappresentanza si presume conosciuto da tutti i terzi Gli atti del rappresentante sono direttamente efficaci nei confronti della società L’invalidità della nomina non è opponibile a terzi, salvo che si provi che essi hanno agito consapevolmente in danno della società
Rappresentanza sostanziale Limiti al potere di rappresentanza Possono essere contenuti nello statuto, nell’atto di nomina, o nell’atto di delega Vanno adeguatamente pubblicizzati Se sono violati La violazione è inopponibile ai terzi se non si prova che hanno agito consapevolmente in danno della società Responsabilità dell’amministratore nei confronti della società
Rappresentanza processuale E’ lo statuto che la attribuisce Può essere attribuita a uno o più amministratori, o anche ad un direttore generale Si applicano le stesse regole della rappresentanza sostanziale
Struttura dell’organo amministrativo L’organo amministrativo può avere struttura uni o pluripersonale E’ lo statuto a stabilire la struttura dell’organo amministrativo Più spesso lo statuto prevede entrambe le alternative, rimettendo la scelta all’assemblea ordinaria
Amministratore Unico Riunisce su di sé tutte le competenze di gestione e rappresentanza Può delegare alcune delle proprie competenze a terzi, anche estranei alla società
Consiglio di Amministrazione Se l’amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il Consiglio di Amministrazione E’ sempre necessario il rispetto del principio collegiale Decisioni prese a maggioranza In seguito ad apposite riunioni Nel rispetto delle relative procedure
Consiglio di Amministrazione E’ il consiglio nel suo complesso ad esercitare il potere di gestione Di solito è richiesta la presenza fisica degli amministratori alle riunioni del Consiglio I singoli consiglieri conservano: L’esercizio del potere di rappresentanza, se loro attribuito L’onere di raccolta di notizie e dati, al fine di agire adeguatamente informati La convocazione dell’assemblea in caso di urgenza o giustificato motivo
Consiglio di Amministrazione Presidente del CdA E’ nominato direttamente dall’assemblea, oppure scelto dal CdA al suo interno Ha i seguenti poteri: Convoca il CdA Ne fissa l’ordine del giorno Coordina i lavori del CdA Provvede affinchè siano fornite adeguiate informazioni ai consiglieri
Delibere del CdA Convocazione Spetta al Presidente Quando lo ritiene opportuno Se richiesto da un consigliere con l’indicazione delle relative materie Avviso di convocazione Lo statuto può dettagliatamente disciplinarlo In mancanza, può farsi anche oralmente Deve essere inviato a tutti i consiglieri, a pena di invalidità della decisione Va inviato a tutti i sindaci (non però a pena di invalidità) La delibera può essere valida anche senza convocazione, se sono presenti tutti i consiglieri ed i sindaci
Quorum costitutivo Quorum deliberativo Delibere del CdA Necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica Si contano anche gli amministratori in conflitto di interessi Quorum deliberativo La delibera va presa di regola con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti alla riunione Si contano sia gli amministratori in conflitto di interessi, sia gli astenuti
Svolgimento della riunione Delibere del CdA Svolgimento della riunione Il Presidente la dirige, fornendo ai consiglieri adeguate informazioni sui fatti all’ordine del giorno Chiunque può opporsi alla discussione di materie sulle quali non si senta adeguatamente informato I terzi possono partecipare solo se la loro presenza è richiesta in considerazione delle materie all’ordine del giorno Voto Non può essere mai esercitato per rappresentanza o per corrispondenza In caso di parità può prevalere il voto di un amministratore
Verbale Delibere del CdA È a forma libera Va redatto per atto pubblico solo nel caso di decisioni su materie delegate dall’assemblea La mancanza del verbale non comporta nullità della delibera Il verbale va pubblicizzato solo nel caso di Delega di funzioni Esercizio di funzioni delegate dall’assemblea
Impugnazione Delibere del CdA Le delibere assunte in violazione della legge o dello statuto possono essere impugnate, entro 30 giorni dalla decisione, su iniziativa di Collegio sindacale Consiglieri assenti o dissenzienti I soci possono impugnare le delibere che ledono i loro diritti Sono sempre salvi i diritti dei terzi in buona fede Il procedimento è quello per l’impugnazione delle delibere assembleari
Compenso degli amministratori Spetta loro per legge Lo determina lo statuto, o anche l’assemblea in sede di nomina L’amministratore può rinunciare al proprio compenso Obbligata a pagare è la società Il rapporto con l’amministratore è considerato di lavoro parasubordinato Eventuali controversie sono di competenza del Tribunale, in funzione di giudice del lavoro
Deleghe Se autorizzato dallo statuto o dall’assemblea, il Consiglio può delegare tutte o parte delle sue funzioni a: Uno o più amministratori Un Comitato Esecutivo Terzi In mancanza di autorizzazione statutaria o dell’assemblea, la delega non esime i deleganti da eventuali responsabilità
Va sempre accettata, ed adeguatamente pubblicizzata Deleghe Va sempre accettata, ed adeguatamente pubblicizzata Se l’atto di delega non prevede nulla, si considera generale Se è limitata a certe materie, gli atti eccedenti sono comunque efficaci verso i terzi
Materie non delegabili Deleghe Materie non delegabili Redazione del bilancio Operazioni in caso di perdite superiori a 1/3 del capitale sociale Redazione del progetto di fusione o scissione Poteri già delegati dall’assemblea all’Organo amministrativo Modalità di esercizio della delega Le stabilisce il Consiglio all’atto della delega In caso di più amministratori delegati l’esercizio della delega può farsi Congiuntamente Disgiuntamente Costituendo un Comitato Esecutivo
Comitato esecutivo Deleghe Opera secondo il metodo collegiale Si applicano le regole del CdA, se non diversamente stabilito Alle riunioni del Comitato Esecutivo devono assistere anche i sindaci
Competenze residue del CdA Deleghe Competenze residue del CdA Può impartire direttive per lo svolgimento delle attività Può avocare a sé i poteri delegati Può revocare in ogni momento la delega Valuta l’adeguatezza dell’assetto organizzativo della società Esamina i piani strategici della società Valuta il generale andamento della società
Doveri dei delegati Deleghe Curare l’assetto organizzativo della società Riferire al CdA sull’andamento generale della gestione e sulle operazioni sociali più importanti Fornire le informazioni richieste dal CdA e dai singoli consiglieri
Cessazione della delega Deleghe Cessazione della delega Scadenza del termine (se fissato) Cessazione della qualità di amministratore del delegato Revoca dell’autorizzazione a delegare da parte dell’assemblea Revoca della delega da parte del CdA Subdelega E’ possibile, se prevista dallo statuto o dall’assemblea Nei limiti dei poteri delegati
Caratteristiche della delega a terzi Deleghe Delega a terzi E’ possibile delegare a terzi singole operazioni o determinate categorie di atti Può essere delegata a terzi anche la rappresentanza processuale Non è consentita invece una delega generale Caratteristiche della delega a terzi Va pubblicizzata al registro delle imprese Non si estingue se cambia la persona fisica del delegante L’illegittimità degli atti eccedenti i poteri delegati è opponibile ai terzi
Cessazione degli amministratori Cause di cessazione: Scadenza del termine Dimissioni Revoca Decadenza Morte Nomina dei liquidatori dopo il verificarsi di una causa di scioglimento della società
Cessazione degli amministratori Scadenza del termine Non sono necessarie ulteriori formalità La cessazione ha effetto dal momento in cui il Consiglio è ricostituito Nel frattempo gli amministratori scaduti restano in carica
Cessazione degli amministratori Dimissioni Con comunicazione scritta da inviare al Consiglio e al Presidente del Collegio Sindacale Non sono soggette ad accettazione In assenza di giusta causa la società può chiedere il risarcimento del danno Efficacia: Se si dimette la minoranza del Consiglio, l’efficacia è immediata Se si dimette la maggioranza o l’amministratore unico, l’efficacia è differita al momento di ricostituzione dell’organo amministrativo
Cessazione degli amministratori Revoca: L’assemblea ordinaria può in ogni momento revocare gli amministratori L’efficacia è immediata, quindi l’assemblea deve provvedere immediatamente alla loro sostituzione In mancanza di una giusta causa di revoca, l’amministratore ha diritto al risarcimento dei danni subiti
Cessazione degli amministratori Decadenza: Quando sopravviene una causa legale di ineleggibilità o di incompatibilità, o quando si verifica una causa statutaria di decadenza L’efficacia è immediata ed automatica Clausola simul stabunt simul cadent L’assemblea per la sostituzione degli amministratori è convocata da quelli rimasti in carica A meno che lo statuto non preveda la loro cessazione immediata, e in tal caso è il collegio sindacale a convocare l’assemblea ed a svolgere nel frattempo l’ordinaria amministrazione
Cessazione degli amministratori Pubblicità La cessazione degli amministratori va iscritta entro trenta giorni nel registro delle imprese Vi provvede il collegio sindacale Gli atti eventualmente compiuti dall’amministratore cessato vincolano la società, a meno che non si provi che il terzo ha agito consapevolmente in danno della società
Responsabilità degli amministratori Gli amministratori sono responsabili verso la società se: Violano il dovere di diligenza professionale Non agiscono in modo informato e omettono di vigilare sulle condotte dei terzi Non rispettano la procedura in caso di proprio interesse nell’operazione da compiere Compiono atti di gestione dopo il verificarsi di una causa di scioglimento Violano altri doveri imposti loro dalla legge o dallo statuto
Responsabilità degli amministratori Tutti gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società, a meno che non si tratti di responsabilità direttamente riferibili ad uno solo di essi Chi risarcisce la società ha diritto di agire in via di regresso contro gli altri amministratori Nel caso di deleghe di poteri è responsabile solo chi ha agito Anche l’amministratore assente alla delibera è responsabile L’amministratore dissenziente può andare esente da responsabilità se fa annotare il proprio dissenso e ne dà immediata notizia al Presidente del Collegio Sindacale
Azione sociale di responsabilità L’azione si prescrive nel termine di 5 anni dalla cessazione dell’incarico da parte dell’amministratore La prescrizione è sospesa nel caso in cui l’amministratore occulti dolosamente i propri inadempimenti
Azione sociale di responsabilità Delibera E’ adottata dall’assemblea ordinaria o dal collegio sindacale L’assemblea che discute il bilancio può deliberare l’azione anche se non era all’ordine del giorno La delibera non deve essere motivata L’assemblea delibera con le maggioranze ordinarie, il collegio sindacale col voto favorevole di 2/3 dei suoi membri L’amministratore socio si calcola nel quorum costitutivo, ma non può votare in merito alla propria responsabilità
Azione sociale di responsabilità Revoca degli amministratori L’assemblea può deliberare anche la revoca degli amministratori Se la delibera è presa col voto favorevole di almeno 1/5 dei soci, la revoca è automatica
Azione sociale di responsabilità L’azione è esercitata dal rappresentante legale della società La società deve provare la condotta illecita, il nesso causale e il danno I danni sono quelli direttamente legati alla condotta illecita degli amministratori
Azione sociale di responsabilità Rinuncia e transazione Devono essere deliberate dall’assemblea ordinaria, e solo per irregolarità già note La delibera è bloccata dal voto contrario di 1/5 dei soci La transazione è efficace solo verso gli amministratori con cui è conclusa, e limitatamente alla loro quota di danno La rinuncia non pregiudica i diritti dei creditori sociali La transazione invece li pregiudica, e pertanto essi possono impugnare la relativa delibera
Azione sociale della minoranza Può essere esercitata dai soci che rappresentino 1/5 del capitale sociale Per l’esercizio dell’azione i soci nominano un rappresentante comune La società deve essere chiamata in giudizio, e può aderire o contrastare le ragioni degli attori In caso di accoglimento della domanda il risarcimento spetta solo alla società, che deve rimborsare ai soci attori le spese legali
Azione dei creditori sociali Presupposti: Violazione degli obblighi inerenti la conservazione e l’integrità del patrimonio sociale Pregiudizio, costituito dall’insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare i creditori L’insufficienza patrimoniale deve essere definitiva L’azione è promossa contro gli amministratori, e non è necessario citare in giudizio la società
Azione dei creditori sociali L’azione dei creditori è autonoma rispetto a quella sociale La prescrizione quinquennale decorre dal momento in cui il patrimonio sociale risulta incapiente L’azione può essere promossa anche se gli amministratori hanno agito in conformità di una delibera dell’assemblea L’azione non può però essere promossa se il patrimonio sociale è stato reintegrato, e quindi a seguito di esperimento dell’azione sociale o di sua transazione Il danno risarcibile consiste nella riduzione della massa attiva disponibile per i creditori
Azioni di responsabilità in caso di procedure concorsuali Le azioni di responsabilità,sociale e dei creditori, sono esercitate dal curatore Il curatore le esercita cumulativamente e inscindibilmente quando agisce contro gli amministratori
Responsabilità verso il singolo socio e il terzo I singoli soci e i terzi possono promuovere azione di responsabilità contro gli amministratori se: Rilevano un comportamento illecito degli stessi, doloso o colposo, in violazione dei doveri propri della carica o di tutela dei diritti dei terzi Tale comportamento ha prodotto un danno diretto nel loro patrimonio Gli amministratori sono responsabili in solido verso i soci o i terzi, anche se espressamente autorizzati dall’assemblea a compiere gli atti illeciti L’azione si prescrive in 5 anni dal compimento dell’atto illecito
Responsabilità penale degli amministratori Gli amministratori rispondono anche in sede penale delle loro azioni od omissioni Specifiche fattispecie penali sono previste nel codice civile (reati societari) e in leggi speciali La responsabilità penale è personale, e non riguarda la società, né gli amministratori che non abbiano direttamente compiuto l’illecito, salvi i casi di concorso nel reato
Responsabilità penale degli amministratori Alcune fattispecie di reati societari: False comunicazioni sociali Esposizione di fatti non veritieri od omissione di informazioni obbligatorie nei bilanci e nelle altre comunicazioni soci Impedito controllo Ostacolo allo svolgimento delle attività di controllo o revisione dei soci o degli organi sociali Illegale ripartizione di utili o riserve Distribuzione di utili non realmente conseguiti o destinati per legge a riserve, o distribuzione di riserve in violazione di disposizioni di legge
Collegio Sindacale Nel modello di amministrazione tradizionale il Collegio Sindacale svolge le seguenti attività di controllo: Rispetto della legge e dello statuto da parte degli altri organi Rispetto dei principi di corretta amministrazione da parte dell’Organo amministrativo Adeguatezza dell’assetto organizzativo della società e controllo sul suo corretto funzionamento Controllo contabile, ma solo a certe condizioni
Il Collegio Sindacale può svolgere anche il controllo contabile se: Lo statuto lo prevede La società non fa ricorso al mercato del capitale di rischio La società non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato Tutti i sindaci, effettivi e supplenti, sono essere revisori
Collegio Sindacale Nell’attività del Collegio Sindacale svolge un ruolo essenziale il rapporto con il CdA Il Collegio Sindacale controlla l’attività dell’Organo amministrativo per verificare che esso rispetti La legge Lo statuto I principi di corretta amministrazione
E’ escluso un controllo di merito sulle scelte degli amministratori Collegio Sindacale Il rapporto fra il Collegio Sindacale e il CdA è di assoluta indipendenza E’ escluso un controllo di merito sulle scelte degli amministratori I Sindaci verificano che gli amministratori tengano un comportamento corretto ed evitino operazioni: Estranee all’oggetto sociale Manifestamente imprudenti o azzardate, o che possano compromettere l’integrità del patrimonio sociale In contrasto con le decisioni dell’assemblea o del CdA Che violino i diritti spettanti ai soci In cui uno o più amministratori abbiano un particolare interesse
Riunioni del CdA Collegio Sindacale I sindaci controllano il rispetto delle formalità di convocazione Assistono alle riunioni del CdA Devono eventualmente manifestare il proprio dissenso, e formalizzarlo inserendolo a verbale Se la delibera è comunque presa Possono convocare l’assemblea, per informare i soci Possono proporre denuncia al tribunale, in caso di ulteriore inerzia dell’assemblea Possono sempre impugnare la delibera
Adempimenti nei confronti degli amministratori Collegio Sindacale Adempimenti nei confronti degli amministratori Il Collegio deve approvare la delibera di cooptazione Il Collegio deve dare il proprio parere sulla delibera del CdA che attribuisce specifici compensi agli amministratori per il compimento di particolari operazioni Il Collegio deve provvedere ad scrivere al registro delle imprese la cessazione degli amministratori
Collegio Sindacale Poteri di controllo Il collegio deve costantemente acquisire informazioni sull’attività della società Chiedendo informazioni agli amministratori Partecipando alle riunioni del CdA e del Comitato Esecutivo Verificando le relazioni periodiche degli amministratori delegati Svolgendo atti di ispezione e controllo
Inadempimenti dell’Organo amministrativo Collegio Sindacale Inadempimenti dell’Organo amministrativo Il Collegio Sindacale deve convocare l’assemblea in caso di inerzia del CdA Il Collegio Sindacale deve provvedere al deposito ed alla pubblicazione degli atti societari al registro delle imprese, in caso di inerzia degli amministratori
Se cessa l’Amministratore Unico o l’intero CdA, il Collegio Collegio Sindacale Se cessa l’Amministratore Unico o l’intero CdA, il Collegio Convoca d’urgenza l’assemblea dei soci per la loro sostituzione Svolge nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione Procede alla pubblicità in merito alla cessazione degli amministratori Azione sociale di responsabilità contro gli amministratori Può essere deliberata dal collegio sindacale, a maggioranza dei 2/3 dei suoi membri