Tutela dei consumatori e contratti telematici

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Tutela dei consumatori e contratti telematici Prof. S. Stefanelli

Debolezza strutturale ed informativa Consumatore come soggetto debole (weak subject) di fronte alle tecniche di marketing, alla complessità di prodotti e servizi, all’accesso alla giustizia. Debolezza strutturale ed informativa debolezza socio-economica: che caratterizza strutturalmente un soggetto o una classe di soggetti. debolezza contrattuale: asimmetria informativa, in cui può trovarsi qualsiasi soggetto in relazione a determinati atti o nei confronti di determinate controparti, a prescindere dal proprio status socio-economico.

EVOLUZIONE NORMATIVA - Convenzione di Bruxelles del 1968, in materia di contratti, dove (art. 13) si definisce consumatore il soggetto che agisce per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale, definizione ripresa dall’art. 5 della Convenzione di Roma del 1980, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali. - DPR 24 maggio 1988 n. 224, in materia di prodotti difettosi: compare la figura del danneggiato, vero e proprio antesignano del consumatore.

- D. Lgs. 15 gennaio 1992 n. 50, in recepimento della direttiva n - D.Lgs. 15 gennaio 1992 n. 50, in recepimento della direttiva n. 85/577/CE, relativa ai contratti conclusi fuori dai locali commerciali, viene introdotta e definita la figura del consumatore. - Nel 1996 la figura del consumatore fa ingresso nel codice civile italiano, a seguito della novella del 6 febbraio 1996, n. 52, che ha introdotto il capo XIV bis intitolato Dei contratti del consumatore in attuazione della direttiva n. 93/13/CE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori: a norma dell’art. 1469 bis c.c. è consumatore la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

- Legge quadro sui diritti dei consumatori e degli utenti (legge 30 luglio 1998, n. 281); - D.Lgs 2 febbraio 2002, n. 24 in attuazione della direttiva 1999/44/CE riguardante alcuni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo, ha ribadito la definizione di consumatore all’interno del codice civile inserendovi gli articoli 1519 bis e seguenti; - Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 Codice del consumo; - Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 145 - Pubblicità ingannevole - Attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole;

- Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n - Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146 - Pratiche commerciali - Attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE, e il Regolamento (CE) n. 2006/2004; - Decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59 (art. 30, co. 1-bis) - Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno; - D.Lgs. 23 maggio 2011 n. 79 - Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, anche in attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprieta', contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio.

- Decreto Legislativo 21 febbraio 2014, n. 21 - Diritti dei consumatori - Attuazione della Dir 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, recante modifica delle direttive 93/13/CEE e 1999/44/CE e che abroga le direttive 85/577/CEE e 97/7/CE. (14G00033) - Delibera AGCM 1 aprile 2015, n.25411 - Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni, clausole vessatorie.

TUTELA DEI CONSUMATORI NELL’ORDINAMENTO UE ORIGINE Trattato di Maastricht: introduzione di un titolo dedicato ai consumatori Obiettivo: garanzia di elevati livelli di protezione OGGI Diritto primario (TFUE -Titolo XV - Art. 169) Diritto derivato

TUTELA DEI CONSUMATORI NELL’ORDINAMENTO UE Art. 169 TFUE OBIETTIVI: Promuovere interessi economici dei consumatori Diritto alla informazione Diritto alla educazione Diritto alla organizzazione per la salvaguardia degli interessi dei consumatori

TUTELA DEI CONSUMATORI NELL’ORDINAMENTO UE Art. 169 TFUE MISURE: Atti legislativi per il ravvicinamento delle disposizioni interne ai singoli Stati membri azioni nell’ambito delle competenze del terzo tipo.

IL CODICE DEL CONSUMO (D.lgs. 206/2005) Per la prima volta l’ordinamento italiano ha riunito all’interno di un unico atto le più importanti disposizioni vigenti in tema di tutela dei consumatori, in linea con il diritto europeo. Obiettivo principale è tutelare la debolezza strutturale e informativa che caratterizza il consumatore.

Diritti dei consumatori IL CODICE DEL CONSUMO (D.lgs. 206/2005) Articolo 2 Diritti dei consumatori 1. Sono riconosciuti e garantiti i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, ne è promossa la tutela in sede nazionale e locale, anche in forma collettiva e associativa, sono favorite le iniziative rivolte a perseguire tali finalità, anche attraverso la disciplina dei rapporti tra le associazioni dei consumatori e degli utenti e le pubbliche amministrazioni.

IL CODICE DEL CONSUMO (D.lgs. 206/2005) 2. Ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti come fondamentali i diritti: a) alla tutela della salute; b) alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi; c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità; c-bis) all’esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà;

IL CODICE DEL CONSUMO (D.lgs. 206/2005) d) all’educazione al consumo; e) alla correttezza, alla trasparenza ed all’equità nei rapporti contrattuali; f) alla promozione e allo sviluppo dell’associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti; g) all’erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza. Fine primo video

IL CODICE DEL CONSUMO (D.lgs. 206/2005) Articolo 3 Definizioni Ai fini del presente codice ove non diversamente previsto, si intende per: a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;

IL CODICE DEL CONSUMO (D.lgs. 206/2005) c) professionista: la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario;

Dal contenuto degli artt. 2 e 3 del Codice si evince che: Consumatore è solo la persona fisica che conclude il contratto in relazione ad esigenze della propria vita privata, personale o familiare; La persona fisica che conclude un contratto nell’ambito della propria sfera professionale o imprenditoriale non è mai «consumatore» ai sensi e per gli effetti del Codice del Consumo;

Piccoli imprenditori, artigiani e commercianti, sebbene possano talvolta essere considerati parti deboli del rapporto giuridico, non possono godere della tutela prevista per il consumatore; Le società, gli enti privati con o senza personalità giuridica e gli enti pubblici che svolgono attività di impresa non sono mai consumatori ai sensi e per gli effetti di cui al Codice del Consumo.

PROFILI PRINCIPALI DELLA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DEL CONSUMATORE: IL CODICE DEL CONSUMO (D.lgs. 206/2005) PROFILI PRINCIPALI DELLA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DEL CONSUMATORE: CLASSIFICAZIONE SOGGETTIVA VINCOLI DI FORMA E DI CONTENUTO CONTROLLO GIUDIZIALE DELLA VESSATORIETA’ DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI NULLITA’ RELATIVA FORO ESCLUSIVO DEL CONSUMATORE

Gli obblighi informativi IL CODICE DEL CONSUMO (D.lgs. 206/2005) Gli obblighi informativi sicurezza, composizione e qualità forme di protezione per garantire conoscenza del contenuto del contratto e dei diritti ed obblighi da esso derivanti

IL CODICE DEL CONSUMO (D.lgs. 206/2005) Modalità informative L’informazione deve essere adeguata, cioè non deve solo essere in grado di permettere al consumatore di operare una scelta, ma deve essere soprattutto completa, comprensibile e non fuorviante.

IL CODICE DEL CONSUMO (D.lgs. 206/2005) CLAUSOLE VESSATORIE Art. 33 Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

CLAUSOLE VESSATORIE LISTA GRIGIA: Comma 2: 20 clausole vessatorie che si presumono vessatorie a meno che il professionista provi che sono state oggetto di trattativa LISTA NERA: Presunzione assoluta di vessatorietà per alcune clausole (es.: quelle che escludono la responsabilità del professionista per morte causata dal prodotto)

NULLITA’ DI PROTEZIONE IL CODICE DEL CONSUMO (D.lgs. 206/2005) Art. 36 Nullità della clausola vessatoria NULLITA’ PARZIALE NULLITA’ DI PROTEZIONE

ACCERTAMENTO DELLA NATURA VESSATORIA DI UNA CLAUSOLA IL CODICE DEL CONSUMO (D.lgs. 206/2005) ACCERTAMENTO DELLA NATURA VESSATORIA DI UNA CLAUSOLA ELIMINAZIONE DELLA CLAUSOLA DAL CONTRATTO CONTRATTO RIMANE VALIDO ED EFFICACE NULLITA’ DEVE OPERARE SOLO A VANTAGGIO DEL CONSUMATORE

ART. 37 AZIONE INIBITORIA LEGITTIMAZIONE ATTIVA DI ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE DI CONSUMATORI, UTENTI E PROFESSIONISTI + C.C.I.A. LEGITTIMAZIONE PASSIVA: PROFESSIONISTI O ASSOCIAZIONI DI PROFESSIONISTI INIBIRE L’USO DI CLAUSOLE ABUSIVE CONTENUTE IN CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

PRINCIPI GENERALI PER L’ESERCIZIO DI ATTIVITA’ COMMERCIALI buona fede correttezza lealtà valutazione anche alla stregua delle esigenze di protezione delle categorie di consumatori

IL CODICE DEL CONSUMO (D.lgs. 206/2005) D.LGS. 21/2014 NOVITA’: CONTRATTI CONCLUSI FUORI DAI LOCALI COMMECIALI contratti telefonici contratti a distanza CONTRATTO DI VENDITA ≠ CONTRATTO DI SERVIZIO ART. 45: DISPOSIZIONI DEFINITORIE DETTAGLIATE PER INDIVIDUARE IL CAMPO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO E SOGGETTIVO DI NUMEROSE NORME

D.LGS. 21/2014 NOVITA’: INCLUSIONE DEI CONTRATTI DI FORNITURA DI ACQUA, LUCE, GAS E TELERISCALDAMENTO ANCHE DA PARTE DI PRESTATORI PUBBLICI OBBLIGHI INFORMATIVI PRECONTRATTUALI SIA NEI CONTRATTI CONCLUSI FUORI DEI LOCALI COMMERCIALI SIA NON PREVISIONE DI REQUISITI MINIMI DI CONTENUTO PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI CONTRATTI CONCLUSI TRA CONSUMATORI E PROFESSIONISTI Fine secondo video

Contratti a distanza Art. 45, lett. g) attraverso la posta, compresi i cataloghi ed i coupons sulla stampa telefono, fisso o mobile (anche videotelefono), fax (le c.d. operazioni di telemarketing, cioè di marketing telefonico); radio o televisione (e telefono per il contatto del venditore sono le c.d. “radiovendite” e televendite”), posta elettronica (e-mail) e tutti gli acquisti effettuati su Internet

Contratti negoziati fuori dei locali commerciali Art. 45, lett. h) elencazione di contratti tra professionista e consumatore che rientrano in tale tipologia definizione di «locali commerciali»

Contratti negoziati fuori dei locali commerciali Art. 45, lett. h) Diritto di ripensamento OBBLIGO DI INFORMATIVA SUL DIRITTO DI RECESSO TERMINE PIU’ LUNGO PER CONTRATTI A DISTANZA O FUORI DEI LOCALI COMMERCIALI (14 GG IN LUOGO DI 10) ESERCIZIO ENTRO TERMINI MAGGIORI SE VIOLATI OBBLIGHI INFORMATIVI TERMINE PER LA RESTITUZIONE DEI BENI ESERCIZIO DI TALE DIRITTO E’ SENZA ONERI PER IL CONSUMATORE E SENZA OBBLIGO DI ALCUNA MOTIVAZIONE DISCIPLINA DELLE MODALITA’ DI ESERCIZIO

IL CODICE DEL CONSUMO (D.lgs. 206/2005) PARTE IV SICUREZZA E QUALITA’ Art. 102 Finalità e campo di applicazione 1. Il presente titolo intende garantire che i prodotti immessi sul mercato ovvero in libera pratica siano sicuri.

PARTE IV SICUREZZA E QUALITA’ Obblighi del produttore e del distributore Presunzione di sicurezza del prodotto Controlli e vigilanza Prodotto difettoso Principio della responsabilità oggettiva Sanzioni Danno risarcibile Clausole di esonero dalla responsabilità

Garanzia legale 2 anni dalla consegna del bene (artt. 128 e ss. Cod. Cons) Garanzia convenzionale garanzia offerta da un venditore o produttore che si aggiunge a quella esistente per legge (art. 133 Cod. Cons.)

Accesso alla giustizia IL CODICE DEL CONSUMO (D.lgs. 206/2005) Accesso alla giustizia Azione inibitoria Azione collettiva risarcitoria «Class action» accertamento del diritto di consumatori e utenti al risarcimento del danno e restituzione delle somme consumatore può agire individualmente o mediante un’associazione a cui conferisce mandato

Azione collettiva Diritti omogenei di consumatori e utenti verso la stessa impresa Legittimazione passiva è solo delle «imprese» Tutela contro pratiche commerciali scorrette o comportamenti anticoncorrenziali Tutela diritti omogenei dei consumatori finali di un determinato prodotto o servizio , anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale La legge prevede un meccanismo “opt-in”, secondo il quale i consumatori che intendono utilizzare l’azione collettiva, devono aderire espressamente. L’adesione comporta la rinuncia ad ogni azione restitutoria o risarcitoria fondata sullo stesso titolo.

Accesso alla giustizia Decreto legislativo n. 198/2009 Class action contro la pubblica amministrazione

IL CODICE DEL CONSUMO (D.lgs. 206/2005) Accesso alla giustizia Art. 141 Composizione extragiudiziale delle controversie Metodo di risoluzione alternativa delle controversie grazie al quale le parti in conflitto si confrontano, cercando di raggiungere un accordo soddisfacente per entrambe. Procedimento volontario, riservato e non vincolante

Vantaggi della conciliazione: che guarda agli interessi reali è una procedura rapida priva di rischio economica che guarda agli interessi reali Fine terzo video

Responsabilità del provider Obblighi informativi e di trasparenza E-commerce Definizione Responsabilità del provider Obblighi informativi e di trasparenza

ATTIVITA’ RIVOLTA ALLA EFFETTUAZIONE DI E-commerce ATTIVITA’ RIVOLTA ALLA EFFETTUAZIONE DI TRANSAZIONI COMMERCIALI AVENTI AD OGGETTO BENI O SERVIZI ATTRAVERSO L’UTILIZZO DELLE TECNOLOGIE INFORMATICHE TRAMITE LA RETE INTERNET

Tipologie di commercio elettronico classificate a seconda i soggetti che partecipano al processo di vendita: - business to consumer (B2C) - business to business (B2B) - business to administration

e-commerce indiretto (off line) e-commerce diretto (on line) A seconda delle modalità di vendita e della tipologia di prodotti si distingue fra: e-commerce indiretto (off line) e-commerce diretto (on line)

NORMATIVA DI RIFERIMENTO E-commerce NORMATIVA DI RIFERIMENTO -D.lgs. 114/98 riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997 -D.lgs. 185/99 attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza -D.lgs. 70/2003 attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno; - D.Lgs. 206/2005

Si definisce fornitore di servizi della società dell’informazione E-commerce Il Provider è un intermediario della comunicazione che collega chi intende comunicare un’informazione ed il destinatario della stessa. Si definisce fornitore di servizi della società dell’informazione

Responsabilità del provider «il fornitore di contenuti è responsabile delle informazioni che mette a disposizione del pubblico» Codice di autoregolamentazione dell'AIIP (Associazione Italiana Internet Provider)

Esempio: fornitore di posta elettronica Fornitura di accesso Non sussiste responsabilità, in caso di fornitura di accesso alla rete, per le informazioni trasmesse se Il provider: - non effettui attività di memorizzazione, anche transitoria - Non selezioni il destinatario della trasmissione - Non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse - Agisca prontamente per rimuovere le informazioni ove venga a conoscenza di illeciti sanzionati con la rimozione o la disabilitazione dell'accesso. Esempio: fornitore di posta elettronica

Hosting Memorizzazione di informazioni a richiesta del destinatario del servizio. Non incorre in responsabilità se: - Non è effettivamente conscio dell'illiceità dell'informazione - Non appena ne sia al corrente agisca per rimuovere le informazioni o disabilitare l'accesso

(A titolo esemplificativo) E-Commerce Obblighi informativi Art. 7 D.Lgs. 70/2003 + Art. 49 D.lgs.206/2005 Oggetto (A titolo esemplificativo) Nome e indirizzo geografico del prestatore (per l'identificazione della legge applicabile Strumenti di contatto (e-mail ecc.) Dati sull'iscrizione in registri obbligatori (CCIA o albi professionali) Numero di partita IVA

CONTRATTO TELEMATICO «Il contratto telematico è un accordo ex art. 1321 c.c. in cui le parti affidano le loro dichiarazioni di volontà a mezzi informatici collegati tra loro attraverso una rete, di solito Internet» (E. Ruggeri)

Contratti telematici B2C Contratti telematici B2B CONTRATTO TELEMATICO Contratti telematici B2C art. 1469 bis c.c.-Codice del consumo integrato e modificato D.Lgs. 21/2014 Contratti telematici B2B art. 1341 cc (D.Lgs. 70/2003): tutela formale rispetto alle clausole vessatorie

CONTRATTO TELEMATICO Art.15 della legge n. 59/97 Validità degli atti pubblici e privati posti in essere con strumenti telematici o informatici conformi ai requisiti di legge

Conclusione del contratto telematico Il contratto si perfeziona al momento della conoscenza dell’accettazione e questa si presume conosciuta una volta giunta all’indirizzo del destinatario-proponente (indirizzo di posta elettronica equiparato all’indirizzo fisico)

Luogo di conclusione Il luogo di conclusione del contratto tradizionale viene definito come quello in cui si trova il proponente nel momento in cui viene a conoscenza dell’accettazione dell’altra parte (art.1335 c.c.).

Luogo di conclusione del contratto telematico Difficoltà di comprendere quale possa essere il luogo in cui il soggetto proponente si collega al server per scaricare eventuali messaggi di accettazione

In caso di B2C per questioni di tutela del consumatore il legislatore ha autoritativamente stabilito che, in caso di controversie, si ritiene competente la legge ed il giudice del luogo di residenza o domicilio del consumatore (art. 14 d.lgs. 185/99, in attuazione della dir. CE 97/7).

Luogo di conclusione del contratto telematico SULLA SUA INDIVIDUAZIONE INFLUISCONO ANCHE LE MODALITA’ CON CUI LE PARTI ADDIVENGONO ALLA STIPULA DEL CONTRATTO DIPENDE DAL MEZZO DI DIFFUSIONE DELL’OFFERTA CONTRATTUALE: PAGINA WEB DI UN SITO (EX: e-bay): OFFERTA AL PUBBLICO (ART. 1336 C.C.) E-MAIL: ART. 1335 C.C.

DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E-COMMERCE E’ FENOMENO DI STUDIO DEL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO Attraverso l’utilizzo di internet è facile varcare i confini di uno Stato e far si che il contratto concluso via internet abbia profili di transnazionalità

Luogo di conclusione del contratto telematico Luogo e momento di conclusione del contratto elettronico saranno determinati facendo riferimento alla legge dello Stato in cui ha sede il server del provider presso cui perviene l’accettazione della proposta contrattuale