L’APPALTO ED I RIFLESSI GIUSLAVORISTICI
§ I Delocalizzazione o terziarizzazione
DELOCALIZZAZIONE O TERZIARIZZAZIONE ? LE OPZIONI: FAR FAR FUORI ? O FAR FARE DA ALTRI ?
ESTERNALIZZAZIONI: LE VARIE OPZIONI APPALTO CONTRATTI D’OPERA NOLO A CALDO ESTERNALIZZAZIONI SUBFORNITURA TRASFERIMENTO DI AZIENDA (o RAMO)
§ II Le definizioni di appalto
Appalto e riflessi giuslavoristici DEFINIZIONE CIVILISTICA Art. 1655 (Nozione) L'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.
Art. 1655 cod. civ. L’appalto è il contratto col quale una parte (appaltatore) assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o un servizio verso un corrispettivo in denaro. Quindi: Obbligazione di risultato: compimento di opera o servizio. Oggetto: opera/servizio; prezzo. Soggetti: almeno l’appaltatore deve essere un imprenditore (art. 2082 c.c.) visto che si parla di organizzazione di mezzi
INTERDISCIPLINARIETA’ DELLE COMPETENZE diritto commerciale APPALTO diritto civile diritto del lavoro
DEFINIZIONE GIUSLAVORISTICA Art..29, comma 1, D.Lgs 276/2003 (Riforma Biagi): “Il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonchè per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”.
Art. 29, comma 1, D.Lgs. 276/2003 L’imprenditore (appaltatore) per compiere l’opera od il servizio commissionati deve: a) organizzare i mezzi necessari (gestire i vari fattori produttivi: impianti, macchinari, ecc. e/o dirigere i lavoratori alle proprie dipendenze, senza che il committente possa interferire nelle modalità concrete di svolgimento del lavoro stesso); b) assumere il rischio d’impresa (rispondere del risultato finale davanti al committente).
Differenze con Regime previgente Impostazione legge 1369/1960. (Regime previgente) Possesso dei mezzi da parte dell’appaltatore. Vietata fornitura da parte dell’appaltante/ committente, anche se l’appaltatore corrisponde un affitto all’appaltante. Impostazione art.29 della Riforma Biagi. Organizzazione (non più necessariamente il possesso) dei fattori produttivi (del solo fattore lavoro se l’appalto è labour intensive. Es. facchinaggio)
§ III I requisiti di genuinità del contratto di appalto
Requisiti di genuinita’ Se presenta i requisiti dell’art.29/276 l’appalto si distingue dalla somministrazione (“organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonchè per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”.) Diversamente, coincide con la somministrazione, che, di conseguenza, non può che essere illecita Quindi: appalto illecito = somministrazione illecita Sanzioni
APPALTO VS SOMMINISTRAZIONE “Il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonchè per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”.
APPALTO VS SOMMINISTRAZIONE “Il contratto di somministrazione di lavoro è il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un somministratore autorizzato, ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse nonché sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore.”
TIPO DI SANZIONI IN CASO DI APPALTO ILLECITO Appalto non genuino TIPO DI SANZIONI IN CASO DI APPALTO ILLECITO - PENALI (OGGI: AMMINISTRATIVE) - CIVILI (SOMME AGGIUNTIVE) - PENALI (residuali, nei casi più gravi)
Appalto non genuino Sanzione penale: Art.18, comma 5-bis D.Lgs 276/2003 Nei casi di appalto privo dei requisiti di cui all'art. 29, comma 1, e di distacco privo dei requisiti di cui all'articolo 30, comma 1, l'utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena della ammenda (°) di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. (*) (°) va intesa come: sanzione amministrativa (*) Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo.
Somministrazione fraudolenta Appalto non genuino Sanzione penale (eventuale): Art.28 D.Lgs 276/2003 Somministrazione fraudolenta Ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 18, quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicato al lavoratore, somministratore e utilizzatore sono puniti con una ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e ciascun giorno di somministrazione . Abrogato dallo schema di decreto n.81, di riordino contratti (Jobs Act)
Appalto non genuino Sanzioni penali Trattandosi di contravvenzioni punite con la pena della sola ammenda è possibile accedere all’istituto della prescrizione obbligatoria: ¼ della sanzione. Quindi: € 50 / 4 = € 12,50 per ogni giorno e per ogni lavoratore (appalto illecito).
Appalto non genuino Sanzioni penali Trattandosi, oggi, di sanzione amministrativa (ex ammenda) è possibile accedere all’istituto del pagamento in misura ridotta ex art.16/689, pagando 1/3 della sanzione. Quindi: € 50 / 3 = € 16,66 per ogni giorno e per ogni lavoratore (appalto illecito), con un minimo di 5.000 e un massimo di 50.000 euro (D.Lgs 8/2016) Perché NO diffida ?
Appalto non genuino Art.84, 2° comma D.Lgs 276/2003 2. Entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali adotta con proprio decreto codici di buone pratiche e indici presuntivi in materia di interposizione illecita e appalto genuino, che tengano conto della rigorosa verifica della reale organizzazione dei mezzi e della assunzione effettiva del rischio tipico di impresa da parte dell'appaltatore. Tali codici e indici presuntivi recepiscono, ove esistano, le indicazioni contenute negli accordi interconfederali o di categoria stipulati da associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. DM mai emanato!
§ IV Comparazione tra appalto ed altre tipologie contrattuali
Appalto: Comparazione con altre fattispecie DIFFERENZE CON: Trasferimento d’azienda (o di ramo) Contratto d’opera Nolo a caldo Subfornitura
Appalto e Trasferimento d’azienda Distinzione sancita anche dalla legge: “L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto d'appalto, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda.” (Art.29, comma 3 D.Lgs 276/2003)
Appalto e Trasferimento d’azienda In pratica: Mentre nel trasferimento d’azienda oggetto del trasferimento tra cedente e cessionario è l’organizzazione aziendale ed i fattori di produzione tra cui il lavoro, nella successione nei contratti di appalto, il committente, al termine di un contratto di appalto con un appaltatore, stipula un nuovo contratto mediante il quale si avvale di un’organizzazione imprenditoriale diversa dalla precedente Spesso i dipendenti del primo appaltatore vengano assunti dal secondo appaltatore in virtù di clausole contenute dai CCNL. Ma in questo caso opera l’esclusione dell’applicazione delle tutele di cui all’art. 2112 c.c.. (art. 29, comma 3, D.Lgs. 276/2003). Distinzione non agevole se l’appalto è “labour intensive” (vedi modifica apportata alla legge)
Cambio d’appalto D.Lgs 122 del 7.07.2016 NEW Capo VI Disposizioni in materia di occupazione Art. 30. Disposizioni in materia di diritti dei lavoratori a seguito di subentro di un nuovo appaltatore. Caso EU Pilot 7622/15/EMPL 1. All'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda».
Confronto NEW OLD D.Lgs 122/2016 «3. L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda». «L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto d'appalto, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda. »
Appalto e Contratto d’opera Art. 2222. Contratto d'opera. Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV.
Appalto e Contratto d’opera (art.2222 c.c.) Appalto (Art.1655 c.c.) Aspetti comuni Compimento di un’opera o un servizio Differenze L’appaltatore è un imprenditore ex art.2082 c.c. Aspetti comuni Compimento di un’opera o un servizio Differenze La prestazione viene eseguita da un lavoratore autonomo, con apporto prevalentemente personale
Fattispecie che si presta ad elusioni della normativa Appalto e Nolo a caldo Il contratto di nolo a caldo consiste in un noleggio di bene strumentale con operatore fornito dal noleggiatore Il noleggio del solo macchinario - senza operatore - viene definito “nolo a freddo” ed è compatibile con la prestazione in appalto Fattispecie che si presta ad elusioni della normativa
Appalto e Subfornitura Legge 192/1998 Si riporta il testo dell’art.1: DEFINIZIONE 1. Con il contratto di subfornitura un imprenditore si impegna a effettuare per conto di una impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima, o si impegna a fornire all'impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell'ambito dell'attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall'impresa committente. 2. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i contratti aventi ad oggetto la fornitura di materie prime, di servizi di pubblica utilità e di beni strumentali non riconducibili ad attrezzature.”
Appalto e Subfornitura Differenza (secondo la giurisprudenza): - il contratto di appalto ex art.1655 cod.civ. è caratterizzato dall'autonomia dell'appaltatore, dalla sua obbligazione di risultato e dalla possibilità di controllo esercitata dal committente al fine di accertarsi se l'opera venga eseguita a regola d'arte. - il contratto di subfornitura ex legge 192/1998 è invece caratterizzato dal controllo diretto ed integrale sull'esecuzione dei lavori ad opera del committente, il quale trasferisce all'esecutore il cosiddetto know-how, ovvero l'intero patrimonio conoscitivo su come produrre un determinato bene o servizio. Tribunale di Bari 27.11.2006
§ V Il regime di solidarietà negli appalti
Nozione della solidarietà. Regime di solidarietà Art. 1292 cod. civ. Nozione della solidarietà. L'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno [c.c. 1296] libera gli altri; oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori.
Regime di solidarietà COMMITTENTE NO APPALTATORE SI SUBAPPALTATORE
Abrogato dal decreto “semplificazioni” Regime di solidarietà Le norme che disciplinano attualmente la solidarietà in materia di appalto/subappalto: L’art.29, comma 2 del D.Lgs 276/2003 L’art.35, commi 28, 28-bis e 28-ter del D.L. 223/2006, convertito nella Legge 248/2006 Art.1676 cod.civ. Art.3 D.Lgs 72/2000 Art.26, comma 4 del D.Lgs 81/2008 Abrogato dal decreto “semplificazioni” (art.28 D.Lgs 175/2014) e dal D.Lgs 136/2016
Regime di solidarietà e Contratti “di prossimità” L’art.8 del D.L. 138/2011 prevede che i contratti collettivi aziendali e/o territoriali (c.d. “di prossimità”) possano modificare escludere o limitare la responsabilità solidale
Regime di solidaretà La disciplina della solidarietà dopo il D.L. 25/2017. Le modifiche apportate all’art.29, comma 2 del D.Lgs 276/2003.
Art.29, co.2 D.Lgs 276/2003 “2. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali. .
Art.29, co.2 D.Lgs 276/2003 Deroga ad opera dei CCNL (CCNL applicabile all’appaltatore) Vale per appalto e subappalto sia di opere che di servizi Comprende: retribuzione, TFR, contributi e premi Inail (NO ritenute) Si estingue entro 2 anni dalla fine dell’appalto Si estende al TFR, ma solo per la quota pèarte maturata durante l’appalto Interessa anche i lavoratori autonomi In materia contributiva, si limita al debito capitale, senza sanzioni civili che restano a carico del DDL (es. appaltatore)
Art.29, co.2 D.Lgs 276/2003 SEGUE: “Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.
Art.29, co.2 D.Lgs 276/2003 Non si applica se il committente è persona fisica Non si applica agli appalti pubblici Previsto il c.d. “beneficio di escussione”, vale a dire che il responsabile solidale può essere escusso solo dopo aver infruttuosamente tentato con il patrimonio dell’appaltatore o del subappaltatore Il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l’azione di regresso nei confronti del coobbligato
Art.1676 cod.civ. - Invocabile dai soli dipendenti dell’appaltatore Coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda. - Invocabile dai soli dipendenti dell’appaltatore - Opera solo nei limiti dell’eventuale debito che l’appaltante risulta avere ancora nei confronti dell’appaltatore - Si applica anche agli appalti commissionati da persone fisiche che non siano imprenditori o professionisti - Si applica gli appalti pubblici - Soggiace alla prescrizione quinquennale
Art.3, comma 3 (e 4) D.Lgs 72/2000 3. Gli imprenditori che appaltano servizi ai sensi dell'articolo 1, comma 1, da eseguirsi nell'interno delle aziende con organizzazione e gestione propria di un appaltatore transnazionale, sono tenuti in solido con quest'ultimo a corrispondere ai lavoratori da esso dipendenti un trattamento minimo inderogabile retributivo e ad assicurare un trattamento normativo non inferiore a quelli spettanti ai lavoratori da loro dipendenti. 4. I diritti spettanti ai prestatori di lavoro dipendenti dall'appaltatore transnazionale possono essere esercitati nei confronti dell'imprenditore appaltante durante l'esecuzione dell'appalto e fino ad un anno dopo la data di cessazione del medesimo.
Art.3, comma 3 (e 4) D.Lgs 72/2000 Vale per gli appalti “interni” alle aziende Prevede la parità di trattamento retributivo e normativo con i dipendenti dell’appaltante Si estingue dopo un anno dalla fine dell’appalto Ricalca la disciplina della “vecchia” legge 1369/60 (abrogazione implicita ?)
Il “nuovo” regime di solidarietà negli appalti trasnazionali a pag. 20 della dispensa Il “nuovo” regime di solidarietà negli appalti trasnazionali D. Lgs 17 luglio 2016 n.136 Attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»).
Il “nuovo” regime di solidarietà negli appalti trasnazionali a pag. 21 della dispensa Il “nuovo” regime di solidarietà negli appalti trasnazionali Superando le peculiarità previste dalla previgente normativa (che di fatto non si era allineata alla Riforma Biagi) oggi l’art.4, comma 4, del D.Lgs 136/2016 rinvia ai regimi di solidarietà già previsti per gli appalti nazionali: - Art. 1676 c.c. - Art.29, comma 2 D.Lgs 276/2003. Aggiungendovi anche il rinvio ad altre ipotesi di solidarietà: - Art.35, comma 2 (per la somministrazione). - Art.83-bis del D.Lgs 112/2008 (contratto di trasporto).
Art.26, comma 4 D.Lgs 81/2008 “Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.”
Art.26, comma 4 D.Lgs 81/2008 - Deve mancare l’intervento INAIL (es. danno biologico differenziale o sottosoglia) - Vale solo per gli eventi generati da omessa valutazione del rischio interferenziale - L’IPSEMA è stato sciolto
Responsabilità solidale APPALTO TRASNAZIONALE Si riferisce ai soli appalti “endo-aziendali” C’è parità di trattamento retributivo e normativo con i propri dipendenti Riguarda le sole retribuzioni ed i trattamenti rivolti al lavoratore Dura 1 anno dalla fine dell’appalto (vedi slides successive) APPALTO NAZIONALE - Riguarda tutti gli appalti di opere o servizi Non c’è l’obbligo di assicurare la parità di trattamento retributivo o normativo con i propri dipendenti Dura 2 anni dalla fine dell’appalto
Disposizione (oggi) pleonastica. Regime di solidarietà in caso di outsourcing seguito da una successiva operazione di insourcing Art.2112, c.c. 6°comma (*) “Nel caso in cui l’alienante stipuli con l’acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d’azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarietà di cui all’art.29, comma 2, del D.Lgs 10.09.2003 n. 276” (*) come modificato dall’art.32, comma 2 del d.Lgs 276/2003 Disposizione (oggi) pleonastica.
Danni conseguenza da rischio interferenziale Istituti coperti dalla solidarietà ____ art.29, co 2 D.Lgs 276 ____ art. 1676 c.c. ____ art.3 D.Lgs 72/2000 ____ art. 26, comma 4 D.Lgs 81/2008 Danni conseguenza da rischio interferenziale Contributi e premi Retribuzioni (+ TFR)
TEMPI PER RICHIEDERE L’INTERVENTO SOLIDALE ____ art.29, co 2 D.Lgs 276 ____ art. 1676 c.c. ____ art.3 D.Lgs 72/2000 ____ art. 26, comma 4 D.Lgs 81/2008 2 anni 5 anni 1 anno
Testo referendum “Volete voi l’abrogazione dell’articolo 29 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, recante “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30″, comma 2, limitatamente alle parole “Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti,” e alle parole “Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all’appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l’azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l’infruttuosa escussione del patrimonio dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori“?
§ VI Appalti e sicurezza sul lavoro
Contratti di appalto (d’opera e di somministrazione) Il datore di lavoro: a) verifica, l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi ambientali e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
Contratti di appalto (d’opera e di somministrazione) Committente e appaltatore: a) cooperano all'attuazione delle misure di sicurezza incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto; b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze.
Contratti di appalto (d’opera e di somministrazione) D. U. V. R. I. Deve essere predisposto dal committente Deve essere allegato al contratto al contratto di appalto o di opera. Non comprende i rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Non è necessario per mere forniture di materie o (di norma) per lavori non > 5 uomini giorno. Per lavori a basso rischio può essere sostituito da un incaricato La Commissione ex art.6 dovrà elaborare procedure standardizzate per la redazione
Contratti di appalto d’opera o di somministrazione Le disposizioni di cui alla slide precedente non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Quindi: RISCHIO INTERFEREN ZIALE DUVRI (a carico del committente) DVR (a carico dell’impresa appaltatrice) RISCHIO SPECIFICO
Contratti di appalto d’opera o di somministrazione Indicazione nei contratti dei costi relativi alla sicurezza Nei singoli contratti di appalto, subappalto e di somministrazione, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 c.c. i costi relativi alla sicurezza del lavoro riferiti al rischio interferenziale. Congruità delle offerte Le offerte devono essere adeguate e sufficienti rispetto a: costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture Il costo del lavoro determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro.
Contratti di appalto (d’opera o di somministrazione) Obbligo del tesserino di riconoscimento Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, a cui si aggiungono (cfr. art.5 legge 136/2010: Identificazione degli addetti ai cantieri) anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento deve contenere anche l'indicazione del committente.
Contratti di appalto d’opera o di somministrazione In difetto: Sanzione amministrativa Da € 109,60 a € 584,00 per ogni lavoratore sprovvisto di tesserino N.B. Se il tesserino è stato predisposto ma il lavoratore non lo indossa, sono previste sanzioni amministrative per il lavoratore
§ VII Appalti con imprese non nazionali
Appalti trasnazionali Appaltatore Comunitario Disciplina Appalto Differente se: Appaltatore Extracomunitario
Appalti trasnazionali APPALTO CON IMPRESE COMUNITARIE: NO PROCEDURE AUTORIZZATIVE DISCIPLINA EX D.LGS 72/2000 OPZIONE PER IL REGIME PREV.LE DEL PAESE DELL’APPALTATORE (tramite Mod. A1): deroga al principio della “lex loci laboris”
Appalti trasnazionali APPALTO CON IMPRESE EXTRA COMUNITARIE: PROCEDURA AUTORIZZATIVA EX ART.27 TU (A CARICO DEL COMMITTENTE) DISCIPLINA D.LGS 72/2000, ART.27 D.LGS 286/1998 E DPR 394/1999 OPZIONE PER IL REGIME PREVIDENZIALE DEL PAESE DELL’APPALTATORE SOLO SE ESISTE CONVENZIONE DI SICUREZZA SOCIALE
Appalti trasnazionali con imprese extracomunitarie APPALTANTE Autorizzazione art.27 TU c/o Sportello Unico APPALTATORE Richiesta visto ingresso Richiesta Permessi di Soggiorno per i lavoratori Garanzia di trattamento salariale pari al CCNL Garanzia sul versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali Comunicazione alle OO.SS.
Appalti interni e trasnazionali Onere retributivo per appaltatore non nazionale Onere retributivo per appaltatore nazionale Appaltatore nazionale: retribuzione dei dipendenti in base al contratto collettivo applicabile al medesimo (Art.29, comma 2, D.Lgs 276/2003) Appaltatore non nazionale: retribuzione analoga a quella vigente nel luogo di distacco (art.3, comma 1, D.Lgs 72/2000)
Tabella riepilogativa di sintesi (1) Appalto nazionale (interno o esterno) Appalto CEE interno Appalto CEE esterno CCNL appaltatore (art.29, comma 2 D.Lgs 276/2003) Parità di trattamento con dipendenti appaltante (art.3, comma 3, D.Lgs 72/2000) Medesime condizioni lavoratori nazionali (art.3, comma 3, D.Lgs 72/2000)
Tabella riepilogativa di sintesi (2) Appalto extra CEE interno Appalto extra CEE esterno Parità di trattamento con dipendenti appaltante (art.3, comma 3, D.Lgs 72/2000) Medesime condizioni lavoratori nazionali (art.3, comma 3, D.Lgs 72/2000) Medesime condizioni lavoratori nazionali (art.40, comma 13, u.p. Dpr 394/1999)
§ VIII La certificazione del contratto di appalto
Certificazione del contratto di appalto Quale consiglio per un contratto d’appalto che possa avere una sufficiente “tenuta giuridica” ? La certificazione
Certificazione del contratto di appalto D.Lgs 276/2003 Art. 75 (Finalità) 1. Al fine di ridurre il contenzioso in materia di lavoro, le parti possono ottenere la certificazione dei contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro secondo la procedura volontaria stabilita nel presente titolo.
Certificazione del contratto di appalto D.Lgs 276/2003
Certificazione del contratto di appalto D.Lgs 276/2003 Art. 84 (Interposizione illecita e appalto genuino) 1. Le procedure di certificazione di cui al capo primo possono essere utilizzate, sia in sede di stipulazione di appalto di cui all'articolo 1655 del codice civile sia nelle fasi di attuazione del relativo programma negoziale, anche ai fini della distinzione concreta tra somministrazione di lavoro e appalto ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo III del presente decreto legislativo.