L’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza (d.lgs. 8 luglio 1999 n. 270 ; d.l. 23 dicembre 2003 n. 347, convertito in.

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L’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza (d.lgs. 8 luglio 1999 n. 270 ; d.l. 23 dicembre 2003 n. 347, convertito in l. 18 febbraio 2004 n. 39 e successive modificazioni) L’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza (c.d. Prodi-bis) d.lgs. 8 luglio 1999 n. 270; Riguarda le imprese con almeno 200 dipendenti da almeno un anno; Che abbiano debiti non inferiori a 2/3 sia dell’attivo dello stato patrimoniale che dei ricavi delle vendite.

L’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza (d.lgs. 8 luglio 1999 n. 270 ; d.l. 23 dicembre 2003 n. 347, convertito in l. 18 febbraio 2004 n. 39 e successive modificazioni) L’amministrazione straordinaria c.d. accelerata per le grandissime imprese in stato di insolvenza (c.d. decreto Marzano) d.l. 23 dicembre 2003 n. 347, convertito in l. 18 febbraio 2004 n. 39 e successive modificazioni; Riguarda le imprese con almeno 500 dipendenti da almeno un anno; Che abbiano debiti non inferiori ad € 300.000.000,00.

Presupposti: sussistenza dello stato di insolvenza L’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza (d.lgs. 8 luglio 1999 n. 270) Presupposti: sussistenza dello stato di insolvenza accertato dal tribunale il quale con la sentenza: dichiara aperta la fase c.d. di osservazione (o di commissariamento giudiziale); Nomina i commissari giudiziali (1 o 3) su indicazione del Ministero dello Sviluppo Economico; Fissa l’udienza per la verifica del passivo Stabilisce se la gestione dell’impresa rimane all’imprenditore o deve essere affidata ai commissari; Entro 30 giorni i commissari devono depositare una relazione nella quale devono accertare se esistono le condizioni per l’ammissione alla procedura.

Condizioni per l’ammissione all’amministra-zione straordinaria: L’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza (d.lgs. 8 luglio 1999 n. 270) Condizioni per l’ammissione all’amministra-zione straordinaria: L’impresa deve possedere concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico attraverso: La cessione dei complessi aziendali (“programma di cessione” da eseguire entro 1 anno); La ristrutturazione economica e finanziaria dell’impresa (“programma di ristrutturazione” da eseguire entro 2 anni).

L’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza (d.lgs. 8 luglio 1999 n. 270) Il tribunale, se verifica l’esistenza delle condizioni, dichiara aperta la procedura di amministrazione straordinaria; Il MSE diviene l’organo di direzione e controllo della procedura e nomina 1 o 3 commissari straordinari ed un comitato di sorveglianza di 3 o 5 membri; In corso di procedura possono essere ammesse anche le imprese del gruppo anche se non presentano i requisiti.

L’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza (d.lgs. 8 luglio 1999 n. 270) L’imprenditore viene spossessato dei suoi beni i quali passano in amministrazione ai commissari che pertanto hanno la gestione dell’impresa; I commissari devono redigere entro 60 giorni il programma secondo uno dei due indirizzi previsti dall’art. 27; La verifica del passivo e la distribuzione dell’attivo realizzato avvengono con le stesse modalità del fallimento; In corso di procedura può essere presentata una proposta di concordato; Se il programma non viene realizzato nei termini di legge il tribunale dichiara il fallimento.

A differenza della Prodi-bis non prevede la fase di osservazione; L’amministrazione straordinaria c.d. accelerata per le grandissime imprese in stato di insolvenza d.l. 23 dicembre 2003 n. 347, convertito in l. 18 febbraio 2004 n. 39 e successive modificazioni) A differenza della Prodi-bis non prevede la fase di osservazione; Tuttavia contestualmente all’istanza al ministero va presentato il ricorso al tribunale per l’accertamento dello stato di insolvenza; L’ammissione alla procedura è diretta e dichiarata con decreto del MSE; Per le imprese operanti nei settori dei servizi pubblici il decreto può essere emanato dal presidente del consiglio; Il quale nomina 1 o 3 commissari straordinari; Che assumono la gestione dell’impresa; L’imprenditore è spossessato dei propri beni; Il programma (da presentare entro 180 giorni) originariamente costituito dalla sola ristrutturazione dell’impresa, può prevedere anche la cessione dei complessi aziendali.

L’amministrazione straordinaria c. d L’amministrazione straordinaria c.d. accelerata per le grandissime imprese in stato di insolvenza d.l. 23 dicembre 2003 n. 347, convertito in l. 18 febbraio 2004 n. 39 e successive modificazioni) L’accertamento del passivo avviene con le stesse modalità previste per il fallimento; I creditori possono fare opposizione ma le opposizioni non sospendono le fasi ulteriori; Il commissario può presentare ai creditori un concordato che preveda la trasformazione del debito in capitale; I creditori possono essere suddivisi in classi omogenee e trattamenti differenziati; Il concordato è approvato se riporta il voto della maggioranza dei crediti; Se il concordato è respinto può essere autorizzato il programma di cessione dei complessi aziendali.