La legge 241/90: discrezionalità e vincolatezza dell’agere dell’A.F.
Applicabilità della legge 241/90 in ambito tributario DIRITTO AMMINISTRATIVO Caratterizzato dalla DISCREZIONALITA’ (equiponderazione degli interessi coinvolti) dell’attività amministrativa sebbene all’interno di “paletti” Rispetto della legge (principio di legalità) Buon andamento ed imparzialità Economicità ed efficienza Ecc. Posizione giuridica del contribuente => INTERESSE LEGITTIMO DIRITO TRIBUTARIO Agere coperto dalla RISERVA ASSOLUTA DI LEGGE => Fissazione Presupposto Soggetti passivi Base imponibile In tali casi non vi è discrezionalità ma VINCOLTEZZA => L’A.f. attua il dettato legislativo senza alcun margine di discrezionalità Agere non coperto da riserva di legge (accertamento, riscossione) => esiste DISCREZIONALITA’ amministrativa. ESEMPI Esercizio dei poteri istruttori, Scelta dei metodi di accertamento, Sospensione della riscossione, Dilazione di pagamento, inviti a presentarsi (artt. 36 bis e 36 ter), accessi, ispezioni e verifiche Posizione giuridica del contribunete => DIRITTO SOGGETTIVO/INTERESSE LEGITTIMO Piena, IN QUESTI CASI, applicabilità della LEGGE 241/90, nonostante il divieto di cui all’art. 13, comma 2.
…Continua … Discrezionalità in ambito tributario anche riguardo la base imponibile N.B. => Secondo un’autorevole dottrina la DISCREZIONALITA’ emerge anche a livello di istituti deflativi del contenzioso, come l’ACCERTAMENTO CON ADESIONE e la CONCILIAZIONE GIUDIZIALE, l’AUTOTUTELA che hanno ad oggetto la misurazione della base imponibile => in questo ambito la discrezionalità attiene alla SCELTA se aderire o meno, tenendo conto del costo del contenzioso e della probabilità di vincita. NON SI HA VIOLAZIONE DELL’ART. 23 => INCERTEZZA SULL’ENTITA’ DEL PRESUPPOSTO Piena applicabilità della legge 241/90 in tema di accordi amministrativi nonostante il divieto fissato nell’art. 13 della legge medesima (che presuppone in ambito tributario sempre l’assenza di discrezionalità => ma che, comunque si applica, negli spazi di discrezionalità descritti)
Particolarità in ambito tributario Alcune carenze rispetto alle garanzie ordinarie proprie del procedimento amministrativo: LE CARENZE DEL CONTRADDITTORIO Nessuna legge tributaria (neppure lo Statuto dei diritti del contribuente) prevede che Il contribuente debba essere in ogni caso ascoltato Ovvero debbano essergli mosse contestazioni con invito a giustificarsi Di fatto, tuttavia, avviene molto spesso (controlli formali, studi di settore, ecc.) ESEMPI: Si viene a conoscenza dei poteri istruttori, perché i controlli avvengono “di fatto” e sul luogo di operatività del contribuente Si può ricevere un avviso di accertamento ex abrupto senza alcuna comunicazione o convocazione preventiva come fosse una sanzione amministrativa per divieto di sosta PENALIZZAZIONI PROBATORIE A DANNO DEL CONTRIBUENTE IN CASO DI OSTRUZIONISMO O INERZIA Il contribuente che rifiuti di esibire documentazione o di fornire informazioni richieste in sede di indagine, è prevista la loro INUTILIZZABILITA’ in sede amministrativa o contenziosa RATIO evitare atteggiamenti ostruzionistici Evitare che si producano a proprio favore documenti e informazioni non esibite al fisco GARANZIA => Responsabilità del funzionario