CORSO DI PRIMA FORMAZIONE

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Transcript della presentazione:

CORSO DI PRIMA FORMAZIONE OPERATORI INAC Gennaio 2018

PENSIONE DI REVERSIBILITA’ E PENSIONE INDIRETTA

È una prestazione economica erogata, a domanda, in favore dei familiari del: - pensionato (pensione di reversibilità); lavoratore (pensione indiretta). La prima condizione si verifica nel caso in cui il dante causa sia titolare di pensione diretta ovvero avendone diritto, ne abbia in corso la liquidazione. I superstiti in questo caso avranno diritto alla pensione di reversibilità. L'altra situazione si verifica quando il lavoratore deceduto abbia maturato 15 anni di assicurazione e di contribuzione (oppure 780 contributi settimanali) ovvero cinque anni di assicurazione e contribuzione (oppure 260 contributi settimanali), di cui almeno tre anni (oppure 156 contributi settimanali) nel quinquennio precedente la data del decesso. I superstiti avranno quindi diritto alla pensione indiretta.

Hanno diritto alla pensione: il coniuge superstite, anche se separato: se il coniuge superstite è separato con addebito, la pensione ai superstiti spetta a condizione che gli sia stato riconosciuto dal Tribunale il diritto  all’assegno al mantenimento; il coniuge divorziato se titolare di assegno divorziale; Con l'entrata in vigore della legge del 20 maggio 2016, n. 76, a decorrere dal 5 giugno 2016, il diritto alla pensione ai superstiti è riconosciuta anche in favore del componente superstite dell'unione civile.

- i figli ed equiparati che alla data di decesso dell'assicurato o del pensionato non abbiano superato il 18° anno di età o, indipendentemente dall'età, siano riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di quest'ultimo. Per i figli ed equiparati studenti che non prestino lavoro retribuito e siano a carico del genitore defunto al momento della morte, il limite di 18 anni è elevato a 21 anni in caso di frequenza di scuola media o professionale e a tutta la durata del corso di laurea, ma non oltre al 26° anno di età, in caso di frequenza dell'università; Chi può essere considerato “ inabile”  E’ inabile il soggetto che a causa di infermità o difetto fisico o mentale si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Per i figli maggiorenni inabili è prevista la possibilità di mantenere il diritto alla pensione ai superstiti nonostante lo svolgimento di particolari attività lavorative con finalità terapeutiche e presso determinati datori di lavoro. - i figli ed equiparati studenti che, alla data della morte del dante causa, prestino lavoro retribuito dal quale derivi un reddito annuo inferiore al trattamento minimo annuo di pensione previsto dall'Assicurazione Generale Obbligatoria maggiorato del 30% e riparametrato al periodo di svolgimento dell'attività lavorativa;

Sono considerati figli ed equiparati: - i figli adottivi e affiliati del lavoratore deceduto; - i figli del deceduto riconosciuti o giudizialmente dichiarati; - i figli non riconoscibili dal deceduto per i quali questi era tenuto al mantenimento o agli alimenti in virtù di sentenza, nei casi previsti dall'articolo 279 del codice civile; - i figli non riconoscibili dal deceduto che nella successione del genitore hanno ottenuto il riconoscimento del diritto all'assegno vitalizio, ai sensi degli articoli 580 e 594 del codice civile; - i figli nati dal precedente matrimonio del coniuge del deceduto; - i figli riconosciuti, o giudizialmente dichiarati, dal coniuge del deceduto; - i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norme di legge; - i nipoti minori, anche se non formalmente affidati, dei quali risulti provata la vivenza a carico degli ascendenti; - i figli postumi, nati entro il 13° giorno dalla data di decesso del padre (in tale fattispecie la decorrenza della contitolarità è il primo giorno del mese successivo alla nascita del figlio postumo).

In assenza del coniuge e dei figli o se, pur esistendo essi non abbiano diritto alla pensione ai superstiti, il diritto al trattamento pensionistico è riconosciuto ai genitori dell'assicurato o pensionato che al momento della morte di quest'ultimo abbiano compiuto il 65° anno di età, non siano titolari di pensione e risultino a carico del lavoratore deceduto. In assenza del coniuge, dei figli o del genitore o se, pur esistendo essi non abbiano diritto alla pensione ai superstiti, il diritto al trattamento pensionistico è riconosciuto ai fratelli celibi e sorelle nubili dell'assicurato o pensionato che al momento della morte di quest'ultimo siano inabili al lavoro, non siano titolari di pensione, siano a carico del lavoratore deceduto. Il superstite viene considerato a carico del defunto al sussistere delle condizioni di non autosufficienza economica o di mantenimento abituale. Per la verifica delle condizioni di non autosufficienza economica e mantenimento abituale assume particolare rilievo la convivenza o meno del superstite con il defunto.

60% per il coniuge senza figli; 80% per il coniuge con un figlio; . QUANTO SPETTA La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del pensionato o dell'assicurato e spetta in una quota percentuale della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato. Le aliquote di reversibilità sono stabilite nelle seguenti misure: 60% per il coniuge senza figli; 80% per il coniuge con un figlio; 100% per il coniuge con due o più figli. Qualora abbiano diritto a pensione i figli, ovvero i genitori o i fratelli o sorelle, le aliquote di reversibilità sono: Aliquote di reversibilità Soggetti superstiti Percentuale un figlio 70% due figli 80% tre o più figli 100% un genitore 15% due genitori 30% un fratello o sorella due fratelli o sorelle tre fratelli o sorelle 45% quattro fratelli o sorelle 60% cinque fratelli o sorelle 75% sei fratelli o sorelle 90% sette fratelli o sorelle

Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario (coniuge, genitori fratelli e sorelle), nei limiti di cui alla tabella F, legge 8 agosto 1995, n. 335. I limiti di cumulabilità non si applicano nel caso in cui il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli minori, studenti o inabili, individuati secondo la disciplina dell'Assicurazione Generale Obbligatoria.

La domanda deve essere presentata online all'INPS attraverso il servizio dedicato. In alternativa si può fare domanda tramite:  Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;   enti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

CAUSE DI CESSAZIONE Il diritto alla pensione ai superstiti cessa nei seguenti casi: - per il coniuge, qualora contragga nuovo matrimonio. In questo caso al coniuge spetta solo l’una tantum pari a due annualità della sua quota di pensione, compresa la tredicesima mensilità, nella misura spettante alla data del nuovo matrimonio. Nel caso che la pensione risulti erogata, oltre che al coniuge, anche ai figli, la pensione deve essere riliquidata in favore di questi ultimi applicando le aliquote di reversibilità previste in relazione alla mutata composizione del nucleo familiare; - per i figli minori, al compimento del 18° anno di età;  - per i figli studenti di scuola media o professionale che terminano o interrompono gli studi e comunque al compimento del 21° anno di età. La prestazione di un'attività lavorativa da parte dei figli studenti, il superamento del 21° anno di età e l'interruzione degli studi non comportano l'estinzione, ma soltanto la sospensione del diritto alla pensione; - per i figli studenti universitari che terminano o interrompono gli anni del corso legale di laurea e comunque al compimento del 26° anno di età. La prestazione di un'attività lavorativa da parte dei figli universitari e l'interruzione degli studi non comportano l'estinzione, ma soltanto la sospensione del diritto alla pensione;

- per i figli inabili qualora venga meno lo stato di inabilità; - per i genitori qualora conseguano altra pensione; - per i fratelli e le sorelle qualora conseguano altra pensione, o contraggano matrimonio, ovvero venga meno lo stato di inabilità; - per i nipoti minori, equiparati ai figli legittimi, valgono le medesime cause di cessazione e/o sospensione dal diritto alla pensione ai superstiti previste per i figli.  N.B. La cessazione della contitolarità di uno o più soggetti determina la riliquidazione della prestazione nei confronti dei restanti beneficiari, calcolando la pensione dalla decorrenza originaria con gli incrementi perequativi e di legge intervenuti nel tempo, in base alle aliquote di pertinenza dei restanti contitolari.

INDENNITA’ DI MORTE

La prestazione spetta al coniuge superstite dell'assicurato (la cui pensione è calcolata con sistema retributivo o misto) nel caso in cui, alla data della morte del defunto, non sussiste il diritto alla pensione indiretta. In mancanza del coniuge, l’indennità spetta ai figli che rispettino i requisiti di legge. Il  diritto all’indennità è riconosciuto a condizione che nei cinque anni anteriori alla data della morte dell’assicurato risulti versato o accreditato almeno un anno di contribuzione. L’importo di detta indennità è pari a 45 volte l’ammontare dei contributi base IVS versati in favore dell’assicurato nel limite minimo di euro 22,31 e massimo di euro 66,93. La domanda per ottenere l’indennità per morte deve essere presentata, a pena di decadenza, entro un anno dalla data della morte dell’assicurato. La domanda deve essere presentata online all’INPS attraverso il servizio dedicato. In alternativa, si può fare la domanda tramite:    Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile; enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

INDENNITA’ UNA TANTUM

L'indennità una-tantum è un'indennità concessa su domanda ai superstiti dell'assicurato, il cui trattamento pensionistico sarebbe stato liquidato esclusivamente secondo il sistema contributivo, nel caso in cui, al momento della morte del destinatario, non sussistono i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione ai superstiti (articolo 1, comma 20, legge 8 agosto 1995, n. 335). L'indennità si rivolge ai familiari degli assicurati deceduti destinatari di una prestazione pensionistica con sistema di calcolo contributivo.

L'indennità una-tantum viene erogata nell'importo corrispondente all'ammontare mensile dell'assegno sociale, in vigore alla data di decesso dell'assicurato, moltiplicato per il numero delle annualità di contribuzione accreditata a favore dello stesso. L'indennità una-tantum è calcolata in proporzione alle settimane coperte da contribuzione, per i periodi inferiori all'anno. L'importo dell'indennità una-tantum è ripartito fra i beneficiari in base ai criteri seguiti per la pensione ai superstiti.

L'indennità può essere concessa ai superstiti, come individuati per la pensione, a condizione che: - non sussistano i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione indiretta; - non abbiano diritto a rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale in conseguenza della morte dell'assicurato; - siano nelle condizioni reddituali di cui all'articolo 3, comma 6, legge 335/1995; - non abbiano diritto alla pensione supplementare indiretta in quanto non abbiano conseguito il diritto a una pensione ai superstiti a carico di un fondo sostitutivo, esclusivo o esonerativo dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO). Si precisa che per i superstiti di lavoratori iscritti alla Gestione Separata, di cui all'articolo 2, comma 26, legge 335/1995, il diritto alla pensione supplementare indiretta si consegue anche in presenza di titolarità di pensione indiretta a carico dell'AGO e delle gestioni previdenziali obbligatorie dei liberi professionisti.

La domanda deve essere presentata online all'INPS attraverso il servizio dedicato. In alternativa, si può fare la domanda tramite:    Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile; enti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

RATEI DI PENSIONE MATURATI E NON RISCOSSI

Le quote di pensione maturate e non riscosse in vita dal pensionato entrano nell'asse ereditario e sono trasmissibili agli eredi secondo la disciplina comune del diritto civile in materia di eredità. Il rateo è la somma delle rate o quote di pensione non riscosse dal pensionato (ad esempio tredicesima mensilità per le quote maturate o la quota parte dell’ultimo mese di pensione spettante) al momento della cessazione della pensione.

La misura, ovvero le rate di pensione non riscosse dal pensionato sono pagate, a seconda che si tratti rispettivamente di gestione pubblica o privata: - al coniuge superstite; - in mancanza del coniuge, ai figli viventi al momento della morte del pensionato; - in mancanza di coniuge e figli, agli altri eredi legittimi o testamentari.

In caso di domanda di reversibilità presentata dal coniuge superstite oppure dal figlio minore l’Istituto provvederà alla liquidazione d’ufficio anche delle eventuali rate maturate e non riscosse spettanti al dante causa. In questo caso, quindi, non è necessaria una specifica domanda e l’intero importo spettante a titolo di rate maturate e non riscosse verrà liquidato al coniuge superstite oppure al figlio minore, senza la ripartizione in percentuale prevista dal codice civile.

Per ottenere la liquidazione delle somme, gli eredi legittimi o testamentari possono inoltrare apposita domanda all'INPS onlineattraverso il servizio dedicato. In alternativa, la richiesta può essere effettuata tramite:  Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164164 da rete mobile;   enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.