LE MODIFICHE AL CODICE DEGLI APPALTI PUBBLICI SBLOCCA CANTIERI LE MODIFICHE AL CODICE DEGLI APPALTI PUBBLICI
IL DL SBLOCCA CANTIERI Un DL è un atto normativo di carattere provvisorio avente forza di legge; Entra in vigore immediatamente dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, gli effetti prodotti sono provvisori perde efficacia se il Parlamento non li converte in legge entro 60 giorni dalla loro pubblicazione. Il DL Sblocca Cantieri si applica solo ed esclusivamente ai bandi e agli avvisi di gara pubblicati a partire dal 19 aprile. nessuna di tali modifiche avrà un impatto sui procedimenti già in corso. La conversione in Legge deve avvenire entro 60 giorni dall’entrata in vigore ovvero entro il 18 giugno.
IL NUOVO REGOLAMENTO Con l'introduzione del comma 27-octies all'interno dell'articolo 216 del Codice, annunciata l'adozione di un regolamento unico di esecuzione. L’entrata in vigore è fissata entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 32/2019, e quindi entro il prossimo 16 ottobre. Dal punto di vista dell’iter legislativo un Regolamento dev’essere preceduto dal parere del Consiglio di Stato sottoposti al visto e alla registrazione della Corte dei Conti; deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
IL NUOVO REGOLAMENTO Dal punto di vista del loro contenuto, ai regolamenti governativi è assegnato il compito di disciplinare l’attuazione e l’integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio. Il Regolamento è un atto amministrativo generale a contenuto normativo e pertanto, a differenza delle linee guida, ha forza normativa ed è quindi vincolante. Il regolamento è una fonte secondaria, in quanto tale non può essere in contrasto con la costituzione, il diritto comunitario e la Legge o il Decreto Legislativo da cui derivano.
IL NUOVO REGOLAMENTO Il Regolamento sostituirà le linee guida e i vari decreti ministeriali emanati. Tuttavia la norma transitoria stabilisce che, a scomparire, saranno le solo i seguenti provvedimenti Mit 2 dicembre 2016, n. 263, sui requisiti dei soggetti che intendono partecipare alle gare per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura (art.24, comma 2), le linee-guida Anac nn. 3 e 4, relative ai compiti del Rup (art. 31, comma 5) le linee-guida Anac per gli affidamenti sotto-soglia (art. 36, comma 7), decreto Mit 10 novembre 2016, n. 248, sulle categorie superspecialistiche (art. 89, comma 11), decreto Mit 7 marzo 2018, n. 49, sulla direzione dei lavori e dell'esecuzione del contratto (art. 111, commi 1 e 2), decreto Mibact 22 agosto 2017, n. 154, in materia di beni culturali (artt. 146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150, comma 2).
IL NUOVO REGOLAMENTO saranno destinati a confluire nel Regolamento anche i contenuti dei provvedimenti di attuazione che, dall'entrata in vigore del Codice, non sono in realtà mai stati adottati livelli di progettazione (art. 24, comma 3), sistema di qualificazione Soa (art. 83, comma 2) e del contraente generale (art. 197, comma 1), come si desume dalla modifica delle disposizioni di riferimento, che hanno sottratto il compito di completare la disciplina a specifici decreti del Mit per affidarlo invece al futuro Dpr.
IL NUOVO REGOLAMENTO Vi sono poi una serie di disposizioni che il DL Sblocca cantieri non abroga: regolamentazione della qualificazione delle stazioni appaltanti che è rimasta affidata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e ad una serie di atti di competenza dell'Anac; disciplina della programmazione e della pubblicità, che è stata invece già definita rispettivamente dai decreti Mit 16 gennaio 2018, n. 14, e 2 dicembre 2016 Restano in campo anche i decreti, già emanati, su Bim e débat public. Linea Guida ANAC n°5 Commissari di gara Linea Guida n. 6 in materia di grave illecito professionale Linea Guida ANAC n° 7 iscrizione amministrazioni per in house
ATTESTAZIONE SOA L’arco temporale di riferimento per la comprova dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, funzionali al conseguimento dell’attestazione SOA è stato ampliato . Si passa, infatti, dall’attuale decennio, ai quindici anni antecedenti il contratto con la SOA (comma 1, lett. p, n. 3).
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE MASSIMO RIBASSO E’ stata innalzata, dagli attuali 2 milioni di euro fino alla soglia comunitaria, 5.548.000 la possibilità per le amministrazioni di utilizzare il criterio del massimo ribasso, CON OBBLIGO di applicare l’esclusione automatica delle offerte anomale, laddove l’appalto non presenti carattere “transfrontaliero” ed il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a 10. modificato il cd. sistema “antiturbativa”, finalizzato a determinare la soglia di anomalia delle offerte. In particolare, è stato eliminato l’attuale meccanismo di sorteggio tra 5 diversi possibili metodi matematici, prevedendo soltanto 2 metodi alternativi, scelti in base al fatto che il numero delle offerte ammesse sia inferiore o superiore a 15 (comma 1, lett. t).
IL CALCOLO DELLA SOGLIA DI ANOMALIA
CALCOLO SOGLIA ANOMALIA Art. 97 comma 2.Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:
METODO 1 >= 15 offerte a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);
c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);
d) la soglia calcolata al punto c) viene decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b)
METODO 2 < 15 Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è inferiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; ai fini della determinazione della congruità delle offerte, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:
METODO 2 < 15
METODO 2 < 15 a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare
METODO 2 < 15
METODO 2 < 15 b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);
METODO 2 < 15 c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);
METODO 2 < 15 d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica);
METODO 2 < 15 e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).
SOTTOSOGLIA a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per lavori in amministrazione diretta;
SOTTOSOGLIA art. 36 c2 let b) PRIMA SBLOCCA CANTIERI DOPO LO SBLOCCA CANTIERI per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. … per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 200.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori economici per i lavori e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. …
SOTTOSOGLIA c) lettera abrogata; d) per i lavori di importo pari o superiore a 200.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 mediante ricorso alle procedure di cui all’articolo 60, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 97, comma 8. Art. 60. (Procedura aperta) 1. Nelle procedure aperte, qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trentacinque giorni dalla data di trasmissione del bando di gara. Le offerte sono accompagnate dalle informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa.
INVERSIONE BUSTE Le stazioni appaltanti possono decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista nel bando di gara o nell’avviso con cui si indice la procedura. Se si avvalgono di tale facoltà, le stazioni appaltanti verificano in maniera imparziale e trasparente che nei confronti del miglior offerente non ricorrano motivi di esclusione e che sussistano i requisiti e le capacità di cui all’articolo 83 stabiliti dalla stazione appaltante; tale controllo è esteso, a campione, anche sugli altri partecipanti, secondo le modalità indicate nei documenti di gara. Sulla base dell’esito di detta verifica, si procede eventualmente a ricalcolare la soglia di anomalia di cui all’articolo 97. Resta salva, dopo l’aggiudicazione, la verifica sul possesso dei requisiti richiesti ai fini della stipula del contratto.
INVERSIONE BUSTE la facoltà di svolgere la verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti dopo l'esame delle offerte non solo recepisce l'art. 56, comma 2, della direttiva 2014/24/UE, ma è anche già presente nel Dlgs. 50/2016, con riferimento ai settori speciali consente di eliminare la necessità di un controllo generalizzato delle (anche numerosissime) offerte amministrative di tutti i concorrenti e della relativa documentazione. la giurisprudenza ha più volte affermato che la previa conoscenza del contenuto (in particolare) dell'offerta economica potrebbe influenzare le conseguenti valutazioni in ordine alle altre componenti dell'offerta (ex multis Cons. Stato, Sez. V, 20 luglio 2016, n. 3287
INVERSIONE BUSTE la valutazione della sussistenza dei requisiti presuppone valutazioni non sempre automatiche, ma anche discrezionali, come ad esempio in relazione all'art. 80, comma 5, lett. c) D.Lgs. 50/2016. Ciò si aggrava ulteriormente con le modifiche proprio all’art. 80 e con l’eliminazione della definitività dell’accertamento per gli inadempimenti al pagamento delle tasse e dei contributi.
MERCATI ELETTRONICI Ai fini dell’ammissione e della permanenza degli operatori economici nei mercati elettronici di cui al comma 6, il soggetto responsabile dell’ammissione verifica l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 su un campione significativo di operatori economici. Nelle procedure di affidamento effettuate nell’ambito dei mercati elettronici di cui al comma 6, la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali.
MERCATI ELETTRONICI In luogo del DGUE, i soggetti che gestiscono mercati elettronici ovvero che istituiscono o gestiscono un sistema dinamico di acquisizione per lavori, servizi e forniture possono predisporre formulari standard mediante i quali richiedere e verificare il possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 ed ogni eventuale ulteriore informazione necessaria all’abilitazione o all’ammissione. Nell’ambito della fase del confronto competitivo la stazione appaltante utilizza il DGUE per richiedere eventuali informazioni, afferenti la specifica procedura, ulteriori a quelle già acquisite in fase di abilitazione o ammissione.
LE GARE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE E’ stata abrogata la norma che rinviava ad uno specifico Decreto del MIT la previsione di una progettazione semplificata per i lavori di manutenzione ordinaria fino a 2,5 milioni di euro (comma 1, lett. a, n. 2). Contestualmente, è stata prevista “a regime” e non più in via transitoria, la possibilità di: affidare le manutenzioni ordinarie e straordinarie, ad eccezione degli interventi che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere e di impianti, sulla base di un progetto definitivo, costituito almeno da una relazione generale, dall’elenco prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo e dal piano di sicurezza, con indicazione analitica dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso; iniziare i lavori a prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.
APPALTO INTEGRATO Viene riaperta la deroga al divieto di ricorrere all’appalto integrato, per le opere i cui progetti siano stati approvati entro il 31 dicembre 2020, con pubblicazione del bando entro i dodici mesi successivi all’approvazione dei progetti stessi (comma 1, lett. mm, n. 3). Contestualmente, è stata reinserita nel Codice la possibilità, contenuta nel Codice De Lise, di partecipare agli appalti integrati utilizzando la qualificazione SOA per progettare ed eseguire, ovvero indicando o associando un progettista qualificato (comma 1, lett. i).
SUBAPPALTO E’ stato soppresso l’obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori in gara, ed il divieto di affidare il subappalto ad altro soggetto concorrente alla medesima gara. Soppresso il divieto di subappaltare ad un operatore che ha partecipato alla stessa gara. La quota massima subappaltabile è stata portata fino al 50 % dell’importo dell’appalto, tuttavia la scelta sembra rimessa alla valutazione discrezionale della stazione appaltante. Per le categorie SIOS, resta comunque in vigore il divieto di subappalto oltre il 30 per cento (comma 1, lett. v). Inoltre, è prevista la possibilità di pagamento diretto al subappaltatore, sulla base della mera richiesta di quest’ultimo
MOTIVI DI ESCLUSIONE requisiti generali dei subappaltatori soppressione della previsione - al termine dei commi 1 e 5 dell'articolo 80 - in base alla quale, sino ad oggi, l'accertata carenza dei requisiti generali, da parte dei subappaltatori della terna, indicata nei casi obbligatori di cui all'articolo 105, comma 6, del Codice, ha causato l'esclusione diretta del concorrente. Ma, non essendo più richiesta tale indicazione nei bandi pubblicati dal 19 aprile, è decaduta di conseguenza anche la previsione che faceva gravare sui concorrenti le eventuali carenze dei subappaltatori,
MOTIVI DI ESCLUSIONE I soggetti da sottoporre ai controlli Il decreto-legge n. 32/2019 è intervenuto anche a definire meglio l'ambito soggettivo di applicazione dell'articolo 80, con riferimento ai controlli relativi all'accertamento della sussistenza di precedenti penali e di provvedimenti antimafia. Con riferimento alle società di capitali, si precisa infatti che, alle verifiche del caso, deve essere assoggettato il socio di maggioranza, in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, anziché in caso di società con meno di quattro soci;
IRREGOLARITA’ FISCALE E CONTRIBUTIVA Viene prevista, in risposta ai rilievi formulati dalla Commissione Europea nella procedura di infrazione sul Codice Appalti, la possibilità per la stazione appaltante di escludere un concorrente in caso di violazioni in materia di tasse, imposte e contributi previdenziali non definitivamente accertate (comma 1, lett. n, n. 4). Tuttavia, l'espressione «non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse e dei contributi previdenziali non definitivamente accertati» - pone delle criticità Ipotesi di illegittimità e incostituzionalità quali siano, per la P.a., le modalità di accertamento.
IRREGOLARITA’ FISCALE E CONTRIBUTIVA Non può essere escluso: quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.
ILLECITI PROFESSIONALI c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità; c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;
ILLECITI PROFESSIONALI DA LINEE GUIDA ANAC N° 6 In particolare, rilevano - salvo che le stesse configurino altra causa ostativa che comporti l’automatica esclusione dalla procedura di affidamento ai sensi dell’art. 80 del codice – le condanne non definitive per i reati di cui all’art.80, co. 1 nonché i seguenti reati: a. abusivo esercizio di una professione; b. reati fallimentari (bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell’inventario fallimentare, ricorso abusivo al credito); c. reati tributari ex d.lgs. 74/2000, i reati societari, i delitti contro l’industria e il commercio; d. reati urbanistici di cui all’art. 44, comma 1 lettere b) e c) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria; e. reati previsti dal d.lgs. 231/2001.
Significative carenze Al ricorrere dei presupposti di cui al punto 2.1 la stazione appaltante deve valutare, ai fini dell’eventuale esclusione del concorrente, i comportamenti gravi e significativi riscontrati nell’esecuzione di precedenti contratti, anche stipulati con altre amministrazioni, che abbiano comportato, alternativamente o cumulativamente: a) la risoluzione anticipata non contestata in giudizio, ovvero confermata con provvedimento esecutivo all’esito di un giudizio; b) la condanna al risarcimento del danno, sanzioni o penali derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale.
Significative carenze In particolare, assumono rilevanza: l’inadempimento di una o più obbligazioni contrattualmente assunte; le carenze del prodotto o servizio fornito che lo rendono inutilizzabile per lo scopo previsto; l’adozione di comportamenti scorretti; il ritardo nell’adempimento; l’errore professionale nell’esecuzione della prestazione; l’aver indotto in errore l’amministrazione circa la fortuità dell’evento che dà luogo al ripristino dell’opera danneggiata per caso fortuito interamente a spese dell’amministrazione stessa; nei contratti misti di progettazione ed esecuzione, qualunque omissione o errore di progettazione imputabile all’esecutore che ha determinato una modifica o variante ai sensi dell’art. 106, comma 2, del codice, o della previgente disciplina (art. 132 d.lgs. 163/06); negli appalti di progettazione o concorsi di progettazione, qualunque omissione o errore di progettazione imputabile al progettista, che ha determinato, nel successivo appalto di lavori, una modifica o variante, ai sensi dell’art. 106 del codice, o della previgente disciplina (art. 132 d.lgs. 163/06).
Significative carenze Tali circostanze non determinano di per sé l’esclusione ai sensi dell’art. 80 comma 5 del codice che può invece essere disposta solo quando il comportamento illecito incida in concreto sull’integrità o sull’affidabilità dell’operatore economico in considerazione della specifica attività che lo stesso è chiamato a svolgere in esecuzione del contratto da affidare L’amministrazione è tenuta a motivare il provvedimento con specifico riferimento alle ragioni che l’hanno condotta alla valutazione di inaffidabilità dell’operatore economico, alla gravità della fattispecie e alla connessione tra la condotta valutata e l’oggetto del contratto da affidare.
I MEZZI DI PROVA la verifica della sussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80, comma 5, lett. c) è condotta dalle stazioni appaltanti mediante accesso al Casellario Informatico presso l'ANAC, alla quale devono essere comunicati i provvedimenti adottati e i provvedimenti di condanna giudiziale che si riferiscono a contratti dalle stesse affidati. https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/CasellarioImprese Per quanto riguarda le fattispecie che costituiscono reato, per le quali non è ancora stata emessa sentenza di condanna definitiva, la Stazione Appaltante deve acquisire il certificato dei carichi pendenti presso la procura della repubblica del luogo di residenza delle persone fisiche interessate.
MOTIVI DI ESCLUSIONE Inoltre, è stato riformulato il comma 10 dell’art. 80 del Codice (comma 1, lett. n, n. 6), che disciplina il periodo di interdizione dalle gare, introducendo due fondamentali innovazioni: 1 Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d’appalto o concessione è: a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell’articolo 317-bis (reati di pubblici ufficiali), primo comma, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del codice penale; b) pari a sette anni nei casi previsti dall’articolo 317-bis, primo comma, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione; c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.
MOTIVI DI ESCLUSIONE 2. la previsione che, nei casi di cui al comma 5 dell’art. 80 – tra cui l’illecito professionale e la risoluzione del contratto in danno - il periodo di esclusione pari a 3 anni decorre dalla data di accertamento del fatto in via amministrativa ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data della sentenza non più soggetta ad impugnazione. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tener conto di tale fatto ai fini della valutazione della sussistenza del presupposto per l’esclusione.
RITO SUPERACCELLERATO Viene soppresso il cd. “rito super accelerato” , finalizzato a contestare le ammissioni ed esclusioni dalla gara, e vengono introdotte alcune modifiche per rendere più veloce il rito “accelerato” in materia di appalti pubblici (comma 4). entrano in vigore a partire dai processi iniziati dopo l’entrata in vigore del Decreto Legge, in quindi dal 19 aprile 2019. i processi notificati a partire da questa data, e non quelli depositati prima del 19 aprile. i vizi relativi alla fase di ammissione ed esclusione dalle gare dovranno essere fatti valere nelle forme ordinarie, e quindi, nel caso di ammissione delle imprese concorrenti, al momento dell’aggiudicazione.
LA LEGGE DELEGA Il 28 febbraio 2019 il Consiglio dei Ministri ha approvato il Disegno di Legge Delega per la sostituzione del Dlgs 50/2018. Se approvata la Legge delega dal Parlamento si riaprirebbe una stagione legislativa per la totale riscrittura del Codice degli Appalti e di un Nuovo Regolamento in sostituzione di quello tutt’ora non emanato.
Legge europea 2018
PAGAMENTI Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 109 dell’11 maggio 2019 la legge 3 maggio 2019, n. 37 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018". entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ossia, a decorrere dal 26 maggio p.v. In materia di pagamenti relativi ad appalti pubblici la Legge modifica l’art. 113 del Codice. La modifica si è resa necessaria per rispondere alla procedura di infrazione europea aperta grazie all’azione dell’ANCE.
PAGAMENTI l nuovo articolato prevede che: 1) I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. 2) I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall’adozione degli stessi – non più entro 30 giorni.
PAGAMENTI In base alle modifiche introdotte, infatti, il termine di pagamento decorre dal momento in cui la Pubblica Amministrazione procede all’adozione dello Stato di Avanzamento Lavori (SAL) e non dal momento in cui matura il SAL. il sistema di contabilizzazione dei lavori pubblici, in Italia, si basa sul principio di costante progressione della contabilità, in base al quale le attività di accertamento dei fatti producenti spesa devono essere eseguite contemporaneamente al loro accadere a contabilizzazione dei lavori è una operazione che avviene contestualmente alla realizzazione degli stessi.
PAGAMENTI La nuova norma, invece, nel richiamare il momento formale dell’adozione del SAL, e non quello della sua effettiva maturazione, finisce per introdurre un elemento di forte discrezionalità di cui le Pubbliche Amministrazioni potrebbero abusare – il 70% delle imprese denuncia oggi questo fenomeno mentre 4 anni fa era solo il 40% - per ritardare artificiosamente il momento in cui inizia del termine di pagamento, vanificando quindi l’obiettivo della norma stessa.
PENALI Introdotto il comma 4 all’art. 113-bis che riporta le penali all’interno della normativa di rango primario. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all’importo del contratto o alle prestazioni del contratto Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale; non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.
PENALI ED ESCLUSIONE GARA Consiglio di Stato, Sez. V, 30 aprile 2019, n. 2794c: la mera irrogazione di penali relative a un precedente rapporto contrattuale non costituisce di per sé causa di esclusione dalla gara. Conseguentemente non sussiste alcun obbligo a carico del concorrente di dichiarare di essere incorso nelle penali, non prefigurandosi la fattispecie del grave illecito professionale. Rilevanza penali al fine dell’esclusione se superiori all’1% Non sussiste l’esclusione se l’appaltatore dimostra che il ritardo è stato causato da inadempimento di terzi Ma davvero non si preclude un onere dichiarativo?
ANTICIPAZIONI CONVERSIONE SBLOCCA CANTIERI
ANTICIPAZIONI Il Parlamento ha approvato l’emendamento che cancella la norma del DL Sblocca Cantieri riguardante la definitività dell’accertamento per irregolarità fiscali e contributive Confermata l’intenzione di riportare ad un milione di euro la soglia per la negoziata. La quota massima di subappalto dovrebbe passare dal 50% al 40%, è stato chiesto a gran voce di eliminare la discrezionalità della PA Sembrano intenzionati a riportare il divieto di subappalto a chi ha partecipato alla gara; Ipotesi di inserire una clausola di esclusione relativa alle imprese non in regola con i pagamenti ai subappaltatori come fattispecie di illecito professionale
ANTICIPAZIONI Eliminazione dell’obbligo di indicare i costi della manodopera e della sicurezza nell’offerta. No della commissione Affari costituzionali agli emendamenti mirati a destinare una quota del 50% delle gare sottosoglia sulla base di principi territoriali