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SCUOLA DI FORMAZIONE ALLA PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA Crisi d’impresa Fallimento. I presupposti. Gli effetti per il debitore e i creditori. Le azioni revocatorie Prof. Federica Innocenti 2/02/2016

Il fallimento (R. d. 16 marzo 1942 n. 267, agg Il fallimento (R.d. 16 marzo 1942 n. 267, agg. Con le modifiche apportate dal D.L. 27 giugno 2015 n. 83 convertito dalla L. 6 agosto 2015 n. 180 entrato in vigore il 16 novembre 2015) – La riforma della legge fallimentare (d.lgs. 9 gennaio 2006 n. 5) PRINCIPI GENERALI Da procedura disgregativa dell’impresa finalizzata alla soddisfazione dei creditori a procedura conservativa dell’impresa; Da procedura con caratteristiche afflittive e sanzionatorie per l’imprenditore fallito a procedura rispettosa dei diritti personali del fallito e finalizzata a permettere all’imprenditore di iniziare nuove attività. Da procedura con finalità pubblicistiche attuata sotto la direzione e la vigilanza esclusiva del giudice a procedura con connotati privatistici con maggiore partecipazione dei creditori alle scelte operative nella gestione della procedura stessa; Maggiore libertà decisionale ed operativa da parte del curatore. Maggiore celerità e ridimensionamento quantitativo della procedura

L’esercizio di un’attività commerciale Di conseguenza sono esclusi: Il fallimento (R.d. 16 marzo 1942 n. 267 ) – I presupposti della dichiarazione di fallimento – il presupposto soggettivo (art. 1 co. 1) L’esercizio di un’attività commerciale Di conseguenza sono esclusi: Lavoratori autonomi (art. 2222 c.c.) Professionisti (art. 2230 c.c.) Le imprese agricole (art. 2135 c.c.) V. però art. 23 comma 43 del d.l. 6 luglio 2011 n. 98 che estende all’i.a.gli istituti degli accordi di ristrutturazione del debito e della transazione fiscale È invece indifferente la natura giuridica del soggetto Quindi sono compresi nell’area della fallibilità: Consorzi Associazioni Fondazioni Società holding Sono esclusi solamente (art. 1 co. 1; 2221 c.c.) I piccoli imprenditori e coloro che non raggiungono i parametri dell’art. 1 comma 2 artigiani Gli enti pubblici economici

Il fallimento (R. d. 16 marzo 1942 n Il fallimento (R.d. 16 marzo 1942 n. 267) - i presupposti della dichiarazione di fallimento – il presupposto soggettivo (art. 1 co. 2) Le soglie di fallibilità (art. 1 co. 2) (non vi è coincidenza con la definizione di piccolo imprenditore di cui all’art. 2083 c.c.) L’area della fallibilità è basata su tre elementi: Attivo patrimoniale annuo nei tre esercizi precedenti non superiore ad € 300.000,00 Valgono i dati di bilancio? Se non c’è bilancio? Ricavi lordi realizzati nei tre esercizi precedenti non superiori ad € 200.000,00 per esercizio In qualunque modo risultino; quindi anche non dalle scritture contabili Ammontare di debiti anche non scaduti superiore ad € 500.000,00 Può essere disposta consulenza tecnica I parametri si applicano sia alle persone fisiche che alle società Onere della prova a carico dell’imprenditore (art. 14 l. fall.)

Il fallimento (R. d. 16 marzo 1942 n Il fallimento (R.d. 16 marzo 1942 n. 267) - I presupposti della dichiarazione di fallimento – il presupposto oggettivo L’insolvenza (art. 5) Insolvenza e stato di crisi (art. 160) I caratteri dell’insolvenza: Incapacità di soddisfare regolarmente le obbligazioni correnti con mezzi normali Irreversibilità Il problema dell’inizio dell’impresa Gli atti di organizzazione (propedeutici) e gli atti dell’organizzazione (dell’impresa) e della fine dell’impresa (art. 10) Importante definire la fase di liquidazione dell’impresa. Art. 10 co 1 l.fall. Gli I. individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese se l’insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l’anno successivo.

Le manifestazioni dell’insolvenza: Il fallimento (R.d. 16 marzo 1942 n. 267) - I presupposti della dichiarazione di fallimento – il presupposto oggettivo Le manifestazioni dell’insolvenza: Inadempimenti (art. 5 co. 2) Il caso di un solo credito o del credito contenzioso Procedimento penale (art. 7 n. 1) Fuga dell’imprenditore (art. 7 n. 1) Irreperibilità o latitanza dell’imprenditore (art. 7 n. 1) Chiusura dei locali (art. 7 n. 1) Trafugamento, sostituzione, diminuzione fraudolen-ta dell’attivo (art. 7 n. 1) Segnalazione da parte del giudice civile (art. 7 n. 2) In questo caso la segnalazione può venire dallo stesso tribunale fallimentare?

Gli effetti del fallimento per il fallito Spossessamento dei beni del fallito (art. 42) Disponibilità ed amministrazione passano al curatore sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori (art. 31) Il curatore può essere autorizzato a non acquisire beni qualora il costo sia superiore al valore I rapporti processuali attivi e passivi passano al curatore (art. 43) I processi sono interrotti e devono essere riassunti. Le controversie in cui è parte un fallimento sono trattate con priorità (co. IV introdotto con L. 83/2015). Inefficacia degli atti compiuti ed i pagamenti ricevuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento (art. 44)

Gli effetti del fallimento per il fallito Beni non compresi nel fallimento (art. 46) Beni personalissimi; Assegni alimentari, stipendi, pensioni, nei limiti di quanto occorre per il mantenimento del fallito e della famiglia (fissati dal g.d.); Frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli e beni e frutti oggetto di fondo patrimoniale; Le cose impignorabili; Corrispondenza (art. 48); La norma riguarda non solo il fallito persona fisica ma anche amministratori e liquidatori; La posta viene recapitata direttamente al curatore; tuttavia se il fallito è persona fisica è a lui recapitata ed è quest’ultimo che deve consegnare al curatore quella riguardante l’attività d’impresa. Obbligo di residenza (art. 49) Non vi è più l’obbligo di residenza ma solo quello di comunicarne il cambiamento; Non è più previsto l’accompagnamento coattivo; Il pubblico registro dei falliti è stato abolito (art. 50 abrogato) Conseguentemente è abrogato l’istituto della riabilitazione civile (artt. 142-144 vecchio testo) È stata abrogata la norma che precludeva l’elettorato attivo (d.p.r.223/67)

Gli effetti del fallimento – Gli effetti del fallimento per i creditori (artt. 51-63) Divieto di azioni esecutive o cautelari individuali (art. 51) Fa eccezione l’esecuzione immobiliare promossa da istituti di credito fondata su mutuo fondiario, agrario e peschereccio. Apertura del concorso (art. 52) e necessità dell’accertamento dei crediti L’accertamento dei crediti e dei diritti reali va effettuato secondo le norme di cui agli artt. 92 ss. Conversione in denaro dei crediti non pecuniari (art. 59) I crediti muniti di pegno o di taluni privilegi su mobili (art. 53) Diritto dei creditori privilegiati nella ripartizione dell’attivo (privilegio speciale) (art. 54) Effetti sui crediti pecuniari (art. 55) Sospensione del corso degli interessi (eccetto i crediti di lavoro e i crediti prelatizi) Si considerano scaduti alla data di dichiarazione di fallimento (art. 55) Compensazione (art. 56) Obbligazioni e titoli di debito di società (art. 58)

Gli effetti del fallimento – Gli effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli per i creditori (artt. 64-71) Atti a titolo gratuito (art. 64) Sono senza effetto se compiuti nei due anni precedenti la data di fallimento Pagamenti (art. 65) Sono senza effetto se compiuti nei due anni precedenti la data di fallimento e si riferiscono a debiti scadenti il giorno del fallimento o successivamente Azione revocatoria ordinaria (art. 66) Sono inefficaci gli atti di disposizione del patrimonio del debitore in pregiudizio del creditore (art. 2901 c.c.) se viene dimostrata: Consapevolezza, da parte del debitore e del terzo, del pregiudizio al creditore; Consilium fraudis (se l’atto è anteriore al credito).

Azione revocatoria fallimentare (art. 67) Gli effetti del fallimento – Gli effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli per i creditori (artt. 64-70) Azione revocatoria fallimentare (art. 67) Natura dell’azione La revocazione non comporta inefficacia assoluta dell’atto (nullità) ma inefficacia nei soli confronti della massa dei creditori Effetti della revocazione diritto all’ammissione al passivo per eventuali crediti derivanti dal prezzo pagato o dalla restituzione delle somme (art. 70) Atti tra coniugi e beni acquistati dal coniuge (art. 69) Decadenza: 3 anni dalla dichiarazione di fallimento; e comunque 5 dal compimento dell’atto. Atti anomali (comma 1) Presupposti dell’azione: conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo (onere della prova contraria a carico del terzo); atto compiuto nell’anno anteriore la dichiarazione di fallimento (eccettuato il n. 4 per il quale il termine è di 6 mesi); c.d. periodo sospetto Atti soggetti a revocatoria: Atti a titolo oneroso in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte sorpassano di oltre ¼ ciò che è stato al fallito dato o promesso; Atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con denaro o con altri mezzi normali di pagamento; Pegni, anticresi e ipoteche volontarie per debiti preesistenti non scaduti Pegni, anticresi e ipoteche giudiziarie o volontarie per debiti scaduti

L’azione revocatoria fallimentare (art. 67) Atti normali (comma 2) Presupposti: conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo (onere della prova a carico del curatore); atto compiuto nei sei mesi precedenti la dichiarazione di fallimento; Atti soggetti a revocatoria: Pagamenti di debiti liquidi ed esigibili; Gli atti a titolo oneroso Gli atti costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati.

L’azione revocatoria fallimentare (art. 67) Atti esclusi (comma 3): i pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa nei termini d’uso; b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l’esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca; c) le vendite (anche con preliminare trascritto) a giusto prezzo d’immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l’abitazione principale dell’acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado; d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria e la cui ragionevolezza sia attestata da un revisore contabile ai sensi dell’articolo 2501 bis, quarto comma, del codice civile; e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, (dell’amministrazione controllata), nonché dell’accordo omologato ai sensi dell’articolo 182 bis; f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito; g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all’accesso alle procedure concorsuali (di amministrazione controllata e) di concordato preventivo (amministrazione straordinaria?).