Dalle origini alla creazione delle confederazioni cgil cisl uil Diritto sindacale Dalle origini alla creazione delle confederazioni cgil cisl uil
Le origini Dalla legge Le Chapelier alla «tolleranza» dello sciopero Le soms (società operaie di mutuo soccorso) Il codice penale Zanardelli (1889): Delitto è la cessazione dal lavoro violenta o minacciosa Il passaggio dal sindacato di mestiere al sindacato di industria: 1891 nascono le camere del lavoro 1906 Confederazione Generale del Lavoro (CGdL) Il sindacalismo di risposta: 1906, Lega Industriale (Torino) 1910, Confederazione italiana dell’industria (CIDI)
La categoria sindacale Dal mestiere alla fabbrica Il sindacato di mestiere si organizza sulla base della professionalità del soggetto. E’ tipico del mondo pre-industriale. Con l’industria i lavoratori devono essere organizzati in relazione al luogo dove lavorano (e in relazione al datore di lavoro). Il sindacato non tutela più i lavoratori in relazione al mestiere specifico, ma in relazione all’industria dove lavorano. La categoria merceologica ontologica: l’art.2070 c.c. L'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore [...]
I collegi probivirali La legge n.25 del1893 I collegi erano volontari Funzione prevalentemente conciliatrice Composizione paritetica ma l’attività era gratuita L’importanza storica: la creazione di un embrione di diritto del lavoro Affermarono l’efficacia ultra partes del concordato di tariffa L’inderogabilità del cc dal parte di quello individuale L’impossibilità di licenziare il lavoratore per sciopero Ma è un «diritto» al di fuori del diritto reale, esercitato nei tribunali. Una pratica pattizia valida nel singolo caso concreto
Il periodo pre corporativo e corporativo 1906, contratto Fiom-Itala, nascita delle commissioni interne 1919: Nascono i consigli di fabbrica. Dal 1920 gli squadristi assaltano e distruggono le sedi sindacali 1920 Confederazione Generale dell’Industria 1922 Nasce quella che poi diventa Confederazione delle corporazioni fasciste 1925 Patto di Palazzo Vidoni: riconoscimento di rappresentanza esclusiva e scioglimento delle commissioni interne 1926: legge n.563 e regolamento di attuazione; scioglimento e confisca delle associazioni che svolgono attività antinazionale. Sciopero e Serrata tornano a essere penalmente sanzionati (poi confluisce nel cp del 1930) 1927 La CGdL si scioglie (nasce la cgl clandestina)
Il periodo post corporativo 1943 Patto Buozzi-Mazzini per il ripristino delle commissioni interne Il d.l.lgt. 369/1944: soppressione dell’ordinamento corporativo 1944, Patto di Roma, Di Vittorio, Grandi, Buozzi. Si costituisce la Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL) unitaria 1948 attentato a Togliatti, sciopero politico 1950 CISL, UIL, CISNAL (Di Vittorio, Grandi, Canevari)
Confederazione e federazione sindacale La confederazione: istanza orizzontale (unione delle federazioni) La federazione: istanza verticale (lavoratori di una categoria) La struttura del sindacato degli industriali
L’art. 39 Cost.
L’organizzazione sindacale è libera Art.39 Cost., I comma L’organizzazione sindacale è libera [Art. 18 Cost.] I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.
La libertà sindacale come LIBERTÁ DA Libertà da interferenze dei pubblici poteri e dei privati (datori di lavoro) Libertà di scegliere scopi ed ambito di intervento dell’azione sindacale, dunque anche di scegliere il gruppo, la categoria dei lavoratori da rappresentare Libertà di determinare le regole di funzionamento interno della organizzazione
La libertà sindacale come LIBERTÁ DI LA DIMENSIONE PROMOZIONALE (CIÒ CHE SI DEVE POTER FARE) L’attenzione si sposta dalla astensione dei pubblici poteri alla collaborazione richiesta nei rapporti intersoggettivi di carattere privato
Diritto a titolarità individuale Il titolare è il lavoratore subordinato, nella sua scelta di aderire ad una organizzazione (o anche di costituirla) E’ anche una libertà che implica l’esercizio di diritti collettivamente riconosciuti (Statuto dei lavoratori) Diritto a titolarità collettiva
DUE ACCEZIONI …LA LIBERTA’ SINDACALE POSITIVA …LA LIBERTA’ SINDACALE NEGATIVA Libertà per i singoli lavoratori di promuovere, costituire, aderire ad una associazione sindacale Libertà per i singoli lavoratori di non svolgere alcuna attività sindacale e di non aderire ad una associazione sindacale
LA LIBERTA’ SINDACALE NEGATIVA Libertà per i singoli lavoratori di non svolgere alcuna attività sindacale e di non aderire ad una associazione sindacale LA LIBERTA’ SINDACALE NEGATIVA ha un fondamento positivo? l’art. 15 S.L.: È nullo qualsiasi patto od atto diretto a subordinare l’occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte.
LA LIBERTÁ SINDACALE DEGLI IMPRENDITORI È anch’essa protetta dall’art. 39 , comma 1, Cost.? NO la libertà di associazione (art. 18 Cost.) e la libertà di iniziativa economica privata (art. 41)