“I mercoledì della previdenza” PERMESSI indennizzati dall’INPS: Area Lavoro e Previdenza “I mercoledì della previdenza” PERMESSI indennizzati dall’INPS: tutele per handicap grave e riposi per allattamento 21 aprile 2010 ________________________________________________________ A cura di Laura Bernini
ACCERTAMENTO DELLO STATO DI HANDICAP GRAVE…PRIMA DEL 1°GENNAIO 2010 SOGGETTI IN CONDIZIONE DI HANDICAP GRAVE La minorazione psichica fisica o sensoriale della persona handicappata è tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente continuativo e globale (art. 3 c. 3 L. 104/92) certificazione della competente COMMISSIONE MEDICA ASL: integrata da operatore sociale e da esperto; certificazione provvisoria, se la Commissione ASL non si pronuncia entro 90 giorni: certificazione del medico d’ospedale che visita ambulatorialmente perché specialista nella patologia certificazione del medico del reparto per quel ricovero per il quale si sta emettendo certificazione handicap certificazione provvisoria della Commissione medica non integrata dal parere dell’operatore sociale e dell’esperto Soggetti affetti da SINDROME di DOWN certificazione della competente Commissione Medica ASL o certificato rilasciato dal proprio medico di base corredato con la presentazione del “cariotipo” - inoltre tali soggetti sono esenti da ulteriori successive visite e controlli - Grandi invalidi di guerra non sono soggetti agli accertamenti sanitari previsti per lo stato di handicap può sostituire la certificazione di grave handicap della Commissione ASL: attestato di pensione rilasciato dal Ministero del tesoro (modello 69) o copia del decreto di concessione della stessa ________________________________________________________
ACCERTAMENTO DELLO STATO DI HANDICAP GRAVE ART. 20 D.L. 1 LUGLIO 2009 N. 78 ACCERTAMENTO DELLO STATO DI HANDICAP GRAVE Dal 1° gennaio 2010 le domande per il riconoscimento dell’invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità vanno presentate all’INPS esclusivamente in via telematica L’INPS trasmette in tempo reale e in via telematica le domande alle ASL Le commissioni mediche ASL sono integrate da un medico dell’INPS quale componente effettivo. ________________________________________________________
IN PARTICOLARE: DOMANDA PER L’ACCERTAMENTO II medici chiedono all’INPS di essere abilitati per poter compilare e trasmettere la certificazione medica on line all’istituto (attribuzione di un PIN al medico abilitato) Acquisito il certificato il sistema genera una ricevuta con un numero che il medico consegnerà al richiedente che lo utilizzerà per consentire l’abbinamento della certificazione medica alla propria domanda entro 30 giorni La domanda del richiedente, da compilare on line a cura dello stesso o dagli enti di patronato o dalle associazioni di categoria dei disabili, può contenere una o più richieste: handicap, invalidità, cecità, sordità e ha al suo interno una serie di dati e informazioni che riguardano il richiedente Acquisita la domanda il sistema rilascia ricevuta di accettazione con la convocazione a visita presso la Commissione medica ASL integrata dal medico INPS ________________________________________________________
ESITO DELLA VISITA MEDICA DA PARTE DELLA COMMISSIONE Giudizio medico/legale espresso all’unanimità Giudizio medico legale espresso a maggioranza Accertamento medico definitivo effet-tuato dall’INPS (responsabile del CML o altro medico iNPS da lui delegato) Il responsabile del CML può vali-dare la pratica entro 10 giorni o convocare nuova visita Validazione della pratica e trasmissione da parte dell’INPS al domicilio del richiedente Possibilità di ulteriori accertamenti da parte della commissione medica superiore (anche successivamente alla validazione della pratica) ________________________________________________________ E’ ammesso solo il ricorso in giudizio entro 180 giorni – a pena di decadenza L’INPS è unico legittimato passivo in giudizio Mancato riconoscimento sanitario
Circ. INPS n. 53/08 e Msg, INPS. N. 11614/08 NUOVI PRINCIPI SUI PROVVEDIMENTI INPS DI RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLE TUTELE – VALIDITA’ TEMPORALE DELLE DOMANDE Circ. INPS n. 53/08 e Msg, INPS. N. 11614/08 sul datore di lavoro incombe il diritto/dovere di verificare in concreto l’esistenza dei presupposti di legge per la concessione dei permessi, rispetto alla quale non ha alcuna ulteriore discrezionalità l’INPS interviene solo in una logica di controllo preventivo per verificare la regolarità delle richieste relativamente ai requisiti di legge necessari per l’accoglimento delle stesse il richiedente le tutele si impegna a comunicare entro 30 giorni dall’avvenuto cambiamento le eventuali variazioni delle notizie o delle situazioni autocertificate nel modello di richiesta iniziale ________________________________________________________
per tutti i provvedimenti di riconoscimento del diritto alla fruizione dei permessi l’INPS non appone più limiti temporali di validità (ad eccezione dei provvedimenti di riconoscimento temporaneo della disabilità grave) non è più previsto il termine di validità di 6 mesi per la certificazione provvisoria; quindi l’INPS, per prevenire l’indebita fruizione da parte del lavoratore delle tutele, in caso di mancato riconoscimento della condizione di gravità da parte della commissione medica ASL, verifica periodicamente l’esito dell’accertamento definitivo ________________________________________________________
e’ da intendersi quello che copre le 24 ore (circ. INPS n. 90/07) CARATTERISTICA COMUNE ALLE TUTELE LEGATE ALLA DISABILITA’ GRAVE E’ CHE NON SUSSISTA IL RICOVERO A TEMPO PIENO DEL SOGGETTO PER LA CUI ASSISTENZA SI RICHIEDE IL PERMESSO/CONGEDO e’ da intendersi quello che copre le 24 ore (circ. INPS n. 90/07) è il ricovero presso una qualsiasi struttura ospedaliera (anche se non legato direttamente o indirettamente all’handicap); anche il ricovero finalizzato all’intervento chirurgico RICOVERO A TEMPO PIENO IN CASO DI RICOVERO A TEMPO PIENO E’ PREVISTA ECCEZIONALMENTE LA POSSIBILITA’ DI CONCEDERE LE TUTELE SE: il richiedente assiste un disabile grave di tenera età (prima infanzia – minore di 3 anni) ricoverato per finalità chirurgiche e la necessità dell’assistenza di un genitore o parente/affine entro il 3° grado sia documentata dai sanitari il richiedente assiste un disabile grave in coma vigile o in situazione terminale ________________________________________________________ Inoltre Risposta affermativa del Ministero del Lavoro ad interpello n. 13/09 sulla concessione dei permessi per chi accompagna a visite mediche/terapeutiche un disabile grave in casa di riposo
TUTELE LEGATE ALLA CONDIZIONE DI DISABILITA’ GRAVE ART. 33 L. n. 104/92 E ART. 42 D.lgs. n. 151/2001 permessi orari giornalieri alternativi al prolungamento del congedo parentale per genitori di figli con handicap grave di età inferiore ai 3 anni permessi mensili - 3 giorni al mese frazionabili anche in ore – per genitori di figli con handicap grave di età compresa tra i 3 e i 18 anni permessi mensili - 3 giorni al mese frazionabili anche in ore – per genitori di figli maggiorenni disabili gravi permessi mensili – 3 giorni al mese frazionabili anche in ore – per parenti o affini entro il 3° grado che assistono un soggetto portatore di handicap grave permessi orari giornalieri, alternativi a permessi mensili, per il disabile grave che lavora congedo straordinario biennale per il coniuge, i genitori, fratelli/sorelle, figli di soggetti portatori di handicap grave ________________________________________________________
In alternativa al prolungamento del congedo parentale PERMESSI GIORNALIERI PER GENITORI DI FIGLI CON HANDICAP GRAVE DI ETA’ INFERIORE A 3 ANNI DURATA 2 riposi da 1 ora al giorno (1 riposo da 1 ora al giorno se l’orario di lavoro giornaliero è inferiore a 6 ore) In alternativa al prolungamento del congedo parentale Non cumulabili in linea di principio con quelli c.d. “per allattamento” per lo stesso figlio; in alcuni casi risulta necessario garantire le due tutele Alternativamente tra madre e padre (anche adottivi o affidatari) Fruiti anche se l’altro genitore non ne ha diritto Fino al 1° anno di età = equiparati ai riposi per allattamento; tra il 2° ed il 3° anno di età = alternativi al prolungamento del congedo parentale, cumulati con il congedo parentale ordinario e con il congedo per la malattia del figlio FRUIBILITA’ lavoratori dipendenti assicurati per le prestazioni economiche di maternità ________________________________________________________
INDENNITA’ ECONOMICA A CARICO INPS Pari alla normale retribuzione maggiorata dei ratei delle mensilità aggiuntive. Anticipata dal datore di lavoro e conguagliata COPERTURA FIGURATIVA I permessi sono coperti da contribuzione figurativa riconosciuta con un valore convenzionale pari al 200% del valore massimo dell’assegno sociale. La legge ha previsto la facoltà da parte della lavoratrice o del lavoratore, di integrare tale copertura assicurativa o con riscatto oneroso o con i criteri della contribuzione volontaria ________________________________________________________ DOCUMENTAZIONE: Hand 1 – SR07 Domanda al datore di lavoro e all’INPS allegando la certificazione di handicap grave dell’ASL e un atto notorio che dimostri che il bambino non è ricoverato a tempo pieno
In alternativa ai permessi giornalieri PROLUNGAMENTO DEL CONGEDO PARENTALE PER GENITORI DI FIGLI CON HANDICAP GRAVE DI ETA’ INFERIORE A 3 ANNI DURATA E DECORRENZA Il prolungamento, fino a 3 anni di età del bambino decorre dal termine del periodo corrispondente alla durata massima del congedo parentale spettante al richiedente ai sensi dell’art. 32 D.Lgs. n. 151/01 In alternativa ai permessi giornalieri Anche se l’altro genitore non ne ha diritto; se ne hanno diritto entrambi, spetta alternativamente FRUIBILITA’ ________________________________________________________
alla madre: trascorsi 6 mesi dalla fine del congedo di maternità DECORRENZE E CASI: indipendentemente dal diritto dell’altro genitore il prolungamento è riconoscibile: alla madre: trascorsi 6 mesi dalla fine del congedo di maternità al padre: trascorsi 7 mesi dalla nascita del bambino al genitore solo: trascorsi 10 mesi decorrenti: in caso di madre sola, dalla fine del congedo di maternità in caso di padre solo, dalla nascita del minore o dalla fruizione dell’eventuale congedo di paternità ________________________________________________________
DOCUMENTAZIONE Hand 1 – Cod. SR07 INDENNITA’ ECONOMICA Indennità economica a carico INPS pari al 30% della retribuzione precedente l’inizio dell’astensione COPERTURA FIGURATIVA Il prolungamento del congedo parentale è coperto da contribuzione figurativa piena DOCUMENTAZIONE Hand 1 – Cod. SR07 ________________________________________________________
DURATA: 3 giorni al mese, frazionabili in 6 mezze giornate. PERMESSI MENSILI PER GENITORI DI FIGLI CON HANDICAP GRAVE DA 3 A 18 ANNI DI ETA’ DURATA: 3 giorni al mese, frazionabili in 6 mezze giornate. Ora è prevista anche la frazionabilità oraria per tutti i permessi mensili FRUIBILITA’ alternativamente contestualmente In alternativa tra madre e padre (anche adottivi o affidatari) Il numero massimo mensile di 3 giorni al mese può essere ripartito tra i due genitori anche con assenze contestuali (i giorni possono anche coincidere ma non possono superare il numero di 3) ________________________________________________________ Possono essere richiesti anche durante i periodi di normale congedo parentale e per malattia del figlio fruito dall’altro genitore I giorni non goduti in un mese non possono essere utilizzati il mese successivo
I permessi sono coperti da contribuzione figurativa piena INDENNITA’ ECONOMICA A CARICO INPS Pari alla normale retribuzione maggiorata dai ratei delle mensilità aggiuntive. Anticipata dal datore di lavoro e conguagliata COPERTURA FIGURATIVA I permessi sono coperti da contribuzione figurativa piena DOCUMENTAZIONE Hand 1 – Cod. SR07 ________________________________________________________
PERMESSI MENSILI PER GENITORI DI MAGGIORENNI DURATA 3 giorni al mese, anche frazionabili ad ore Alternativamente tra i 2 genitori nello stesso mese Spettano anche se l’altro genitore non ne ha diritto Se il figlio è convivente: spettano anche se in famiglia sono presenti altri soggetti non lavoratori in grado di dare assistenza, compreso l’altro coniuge Se il figlio non è convivente: spettano se l’assistenza è prestata in modo sistematico e adeguato rispetto alle concrete esigenze del disabile: CONDIZIONI PART-TIME VERTICALE I giorni vanno riproporzionati – Circ.INPS n.133/2000 X : A = B : C ________________________________________________________ Legenda: A = n. giorni effettivi lavorati B = n. tre giorni di permesso teorici C = n. giorni lavorativi in un mese (es. X : 8 = 3 : 27 X = 3x8 = 0,8 da arrotondare 1) 27
I permessi mensili sono coperti da contribuzione figurativa piena A carico INPS – normale retribuzione comprensiva dei ratei delle mensilità aggiuntive INDENNITA’ ECONOMICA COPERTURA FIGURATIVA I permessi mensili sono coperti da contribuzione figurativa piena DOCUMENTAZIONE Hand 2 – SR08 ________________________________________________________
PERMESSI MENSILI PER PARENTI O AFFINI ENTRO IL 3° GRADO DI PERSONE MAGGIORI DI 3 ANNI - CONIUGI DURATA 3 giorni al mese anche frazionabili ad ore CONDIZIONI L’assistenza alla persona disabile grave deve essere adeguata e sistematica PART-TIME VERTICALE I giorni di permesso vanno riproporzionati ________________________________________________________
I permessi mensili sono coperti da contribuzione figurativa piena INDENNITA’ ECONOMICA A carico INPS – normale retribuzione comprensiva dei ratei delle mensilità aggiuntive COPERTURA FIGURATIVA I permessi mensili sono coperti da contribuzione figurativa piena DOCUMENTAZIONE Hand 2 – SR08 ________________________________________________________
NUOVI CRITERI INPS SULLA FRUIZIONE DEI PERMESSI MENSILI (art. 33 cc NUOVI CRITERI INPS SULLA FRUIZIONE DEI PERMESSI MENSILI (art. 33 cc. 2-3 L. 104/92) IN CONFORMITA’ AGLI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI (Circ. INPS n. 90/07 e n. 53/08) non rileva che nell’ambito del nucleo familiare del disabile grave si trovino conviventi familiari non lavoratori idonei a fornire l’aiuto necessario (ai fini della concessione del permesso al lavoratore); il disabile grave – o suo amministratore di sostegno o tutore legale – può liberamente scegliere chi all’interno della famiglia debba prestare l’assistenza prevista; l’assistenza non deve essere necessariamente quotidiana, purché assuma i caratteri della sistematicità e dell’adeguatezza rispetto alle concrete esigenze del disabile. Quindi chi assiste potrà lavorare e/o vivere in luoghi distanti da quello in cui vive il disabile producendo un programma di assistenza con cui dimostri che la stessa risponde a questi requisiti. L’INPS ha valutato che la verifica della sussistenza dei requisiti di sistematicità e adeguatezza compete al datore di lavoro nella gestione del singolo rapporto. Pertanto l’INPS si astiene dal richiedere e valutare il programma di assistenza; non dà titolo ai permessi il ricovero a tempo pieno, inteso come quello che copre le 24 ore. Fa eccezione il ricovero dei bambini minori di 3 anni per i quali sia documentato dai sanitari il bisogno di assistenza da parte del genitore o di un familiare. Identico è il caso della persona disabile grave maggiorenne che versi in situazioni gravissime. ________________________________________________________
PERMESSI GIORNALIERI E PERMESSI MENSILI PER LAVORATORI IN CONDIZIONE DI HANDICAP GRAVE FRUIBILITA’ 2 ore al giorno o 3 giorni al mese. Si può cambiare la richiesta da un mese all’altro ed eccezionalmente anche nello stesso mese COMPATIBILITA’ Il lavoratore che fruisce dei permessi orari o giornalieri per se stesso, poiché portatore di handicap grave, può richiedere permessi per l’assistenza ad altri soggetti in condizione di handicap senza che debba essere acquisito parere medico legale sulla sua capacità di soddisfare le necessità assistenziali dei familiari. Inoltre può essere assistito da un soggetto che chiede i permessi, i giorni di assenza coincideranno. ________________________________________________________
CALCOLO NEL CASO DI VARIAZIONE ALL’INTERNO DELLO STESSO MESE (Circ. INPS n. 133/2000) Trasformazione da orario giornaliero in permesso a giorni Trasformare in giorni le ore fruite arrotondando: all’unità inferiore (se frazione pari o inferiore a 0,5) all’unità superiore (se frazione superiore a 0,5) Fino a 4 ore di permesso fruito residuano ancora 3 gg. Da 5 a 12 ore di permesso fruite residuano ancora 2 gg. Da 13 a 20 ore di permesso fruito residua 1 solo giorno Con 21 ore già fruite non rimane alcun giorno ________________________________________________________
DOCUMENTAZIONE Hand 3 – Cod. SR09 INDENNITA’ ECONOMICA A carico INPS – normale retribuzione comprensiva dei ratei delle mensilità aggiuntive COPERTURA FIGURATIVA I permessi giornalieri sono coperti da contribuzione figurativa, riconosciuta con un valore convenzionale pari al 200% del valore massimo dell’assegno sociale. I permessi mensili sono coperti da contribuzione figurativa piena. La legge ha comunque previsto la facoltà da parte della lavoratrice o del lavoratore, di integrare la copertura assicurativa o con riscatto oneroso o con i criteri della contribuzione volontaria ________________________________________________________ DOCUMENTAZIONE Hand 3 – Cod. SR09
RIPROPORZIONAMENTO DEI PERMESSI MENSILI LEGGE n RIPROPORZIONAMENTO DEI PERMESSI MENSILI LEGGE n. 104/92 IN PRESENZA DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA - Risposta a Interpello del Ministero del Lavoro e chiarimenti INPS- In questa situazione i permessi vanno riproporzionati per un principio di non discriminazione nei confronti dei lavoratori che prestano attività lavorativa tutto il mese Si applicano le indicazioni fornite dall’INPS con Circolare n. 133/00 sul riproporzionamento dei permessi in caso di part time verticale (Messaggio INPS n. 26411 del 18 novembre 2009) ________________________________________________________
CONGEDO BIENNALE: FIGLI / SOGGETTI CON HANDICAP GRAVE SOGGETTI BENEFICIARI Lavoratrice madre, lavoratore padre, anche adottivi o affidatari, o fratelli e sorelle conviventi di soggetto con handicap, in caso di decesso o totale inabilità di entrambi i genitori. Dal 2007 è previsto in via prioritaria il diritto del coniuge convivente. Dal 2009 è previsto anche il diritto del figlio convivente con il disabile grave (Corte Cost. n. 19/09; Circ. INPS n. 41/09) LIMITAZIONI I soggetti handicappati non devono essere ricoverati a tempo pieno presso istituti specializzati I soggetti handicappati non devono prestare attività lavorativa LIMITE COMPLESSIVO FRUIBILE, TRA TUTTI GLI AVENTI DIRITTO, PER OGNI PERSONA CON HANDICAP Max 2 anni (anche frazionabili) tra tutti gli aventi diritto, per ogni persona handicappata, nell’arco dell’intera vita lavorativa (limite compreso nell’ambito massimo di due anni di permesso per congedo per gravi e documentati motivi familiari : art. 4, comma 2, L. n. 53/00) Spetta al genitore anche se l’altro non ne ha diritto Non può essere utilizzato contemporaneamente ________________________________________________________
SE FIGLIO MAGGIORENNE CONVIVENTE Il congedo viene concesso anche se l’altro genitore non lavora, anche nel caso in cui siano presenti in famiglia soggetti non lavoratori in grado di prestare assistenza al disabile SE FIGLIO MAGGIORENNE NON CONVIVENTE Il congedo viene concesso se l’assistenza è prestata in modo continuativo ed esclusivo ________________________________________________________
(residente) con il disabile grave FRATELLI/SORELLE ANCHE ADOTTIVI del disabile grave FIGLIO CONVIVENTE (residente) con il disabile grave Il diritto è concesso in via prioritaria al coniuge convivente con il disabile. Se esso non ha titolo perché non lavoratore o lavoratore autonomo o perché ha rinunciato al diritto sono titolati i fratelli e le sorelle del disabile. Il diritto al congedo per fratelli/sorelle è però subordinato al fatto che i genitori siano deceduti oppure in vita, ma totalmente inabili. E’ richiesta la convivenza con il soggetto handicappato, a prescindere dal fatto che sia maggiorenne o minorenne. Il limite di due anni di fruizione è quello complessivo tra tutti i fratelli e sorelle e vale nell’arco della vita lavorativa di tutti gli interessati. Se il coniuge, i genitori, fratelli/sorelle del disabile non ci sono, oppure non hanno i requisiti, o, pur avendoli, hanno rinunciato al congedo ________________________________________________________
PERSONA CON HANDICAP GRAVE DA ASSISTERE E’ coniugato e convivente Il congedo spetta al figlio convivente con il disabile se, oltre alle condizioni precedenti (riferite al coniuge), il disabile: non ha i genitori/i genitori sono inabili non ha altri figli/non convive con gli stessi ha figli conviventi non lavoratori o lavoratori autonomi i figli conviventi (diversi dal richiedente) hanno rinunciato al congedo non ha fratelli/sorelle o non convive con gli stessi fratelli/sorelle non sono lavoratori o sono lavoratori autonomi fratelli/sorelle hanno rinunciato al congedo Il congedo spetta al coniuge Il congedo spetta ai genitori o, se scomparsi/inabili, a fratelli/sorelle, se: il disabile non è coniugato/non convive con il coniuge il coniuge non è lavoratore/è lavoratore autonomo; il coniuge ha rinunciato al congedo ________________________________________________________
LIMITAZIONI Non è possibile, per chi fruisce del congedo, richiedere riposi o permessi, tale facoltà è preclusa, nello stesso periodo, anche all’altro genitore. Il divieto si riferisce solo al caso in cui si richiedono per lo stesso disabile i due benefici nelle stesse giornate e non comprende invece il caso della fruizione nello stesso mese, ma in giornate diverse (Circ. INPS n. 53/08) Durante l’utilizzo del congedo per il figlio handicappato da parte di un genitore ora è possibile, per l’altro genitore, fruire del congedo di maternità e parentale. ________________________________________________________ Lavoratori a tempo determinato: il congedo è limitato alla durata del rapporto.
SOPRAVVENUTO EVENTO SOSPENSIVO Il verificarsi, per il richiedente, durante il congedo straordinario, di altri eventi che di per sé potrebbero giustificare una astensione dal lavoro, non determina la interruzione del congedo straordinario In caso di malattia o di maternità, il congedo si interrompe solo su richiesta del soggetto. In tal caso, l’erogazione dell’indennità a carico dell’INPS è riconoscibile solo se non sono trascorsi più di 60 giorni dall’inizio della sospensione (quindi dall’ultima prestazione lavorativa) Successivamente, la richiesta di un ulteriore periodo di congedo è subordinata alla presentazione di una ulteriore domanda ________________________________________________________
TRATTAMENTO ECONOMICO E CONTRIBUZIONE FIGURATIVA Al lavoratore spetta un’indennità, anticipata dal datore di lavoro, che è corrisposta nella misura dell’ultima retribuzione percepita e cioè quella dell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo (comprensiva del rateo di emolumenti non riferibili al solo mese considerato, e cioè tredicesima, altre mensilità aggiuntive, premi, indennità ecc.), rapportata ad un anno, entro il limite di euro 36.151,98 (lire 70.000.000) annui (valore valido per il 2000) che comprende anche l’accredito figurativo. L’importo è rivalutato annualmente sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati. L’INPS ha individuato nel valore di euro 43.579 il tetto massimo complessivo annuo per il 2010, da ripartire tra indennità economica e accredito figurativo. ________________________________________________________
FRAZIONABILITA’ DEL CONGEDO Il congedo è frazionabile anche a giorni E’ necessario che, tra un periodo e l’altro, ci sia ripresa effettiva del lavoro: le ferie e altri congedi o permessi non sono considerati ripresa del lavoro se tra un periodo e l’altro del congedo, c’è un periodo feriale o altro congedo, i sabati e le domeniche cadenti subito prima o subito dopo le ferie (o gli altri congedi o permessi), sono riconoscibili come congedo straordinario DECORRENZA DEL CONGEDO Dalla data indicata nella domanda, salvo diversa data fissata dal datore di lavoro (da comunicare al lavoratore e all’INPS) Il lavoratore ha diritto di usufruire del congedo entro 60 giorni dalla richiesta ________________________________________________________
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA La domanda (mod. Hand 4 – congedi straordinari per i genitori; mod. Hand 5 – congedi straordinari per fratelli e sorelle; Hand 6 per il coniuge; Hand 7 per i figli) va presentata in due copie direttamente dall’interessato all’INPS, una delle quali andrà restituita a vista (o a stretto giro di posta, se pervenuta con tale mezzo), con l’attestazione da parte dell’INPS della ricezione. Il datore di lavoro è quindi autorizzato ad erogare la prestazione al momento del ricevimento della copia stessa, previa verifica dei requisiti sulla base della documentazione presentata. Eventuali motivi di diniego rilevati dall’INPS, verranno comunicati al datore di lavoro e all’interessato. La domanda deve indicare la durata del congedo, i periodi già fruiti e, in caso di modifica deve essere presentata una nuova domanda rettificativa della precedente. ________________________________________________________ Alla domanda va allegata la documentazione - anche in copia dichiarata autentica - relativa al riconoscimento della gravità dell’handicap, rilasciata dalla Commissione medica dell’ASL e una dichiarazione di responsabilità che precisi che nel frattempo non sono intervenute variazioni nel riconoscimento dell’handicap stesso.
CONGEDO STRAORDINARIO E CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI Domanda di congedo presentata Durante un periodo di sospensione totale dell’attività lavorativa Prima di un periodo di sospensione totale o parziale dell’attività lavorativa Durante un periodo di sospensione parziale dell’attività lavorativa Il congedo NON SPETTA Il congedo SPETTA Il congedo SPETTA Indennità ________________________________________________________ Solo indennità congedo straordinario (intera) Indennità congedo straordinario (riproporzionata sulla base della retribuzione corrisposta in funzione dell’effettiva prestazione lavorativa come per i contratti di lavoro a tempo parziale)
Da utilizzare dai genitori entro il 1° anno di vita del bambino RIPOSI GIORNALIERI c.d. “PER ALLATTAMENTO” artt. 39-41 D.Lgs. n. 151/01 Da utilizzare dai genitori entro il 1° anno di vita del bambino TITOLARI Lavoratrice Madre: può utilizzare i riposi durante il congedo parentale del padre. Lavoratore Padre, ha diritto ai riposi solo alle seguenti condizioni: la madre sia deceduta o gravemente malata il figlio sia affidato in esclusiva al padre in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga (o lavoratrice domestica o a domicilio) la madre non sia lavoratrice dipendente, ma autonoma/professionista o casalinga… Il Padre non può utilizzare i riposi: durante i congedi di maternità e parentale della madre quando la madre non è lavoratrice e quando la madre è sospesa dal lavoro. Anche i genitori di bambini adottati o in affidamento hanno diritto ai permessi entro il primo anno dell’ingresso del bambino in famiglia, fino al raggiungimento della maggiore età dello stesso. I permessi possono essere fruiti dal giorno successivo all’ingresso del minore in famiglia, in alternativa ai congedi di maternità/paternità. ________________________________________________________
1 riposo di 1 ora – con orario di lavoro inferiore a 6 ore giornaliere PERIODI DI RIPOSO 2 riposi di 1 ora (anche cumulabili nella giornata) con orario di lavoro pari o maggiore di 6 ore giornaliere 1 riposo di 1 ora – con orario di lavoro inferiore a 6 ore giornaliere i riposi si riducono a mezz’ora ciascuno quando la lavoratrice usufruisce dell’asilo nido o di altra struttura istituita dal datore di lavoro. La collocazione dei riposi nell’ambito dell’orario di lavoro deve essere concordata tra datore di lavoro e lavoratrice; in assenza: arbitrato del servizio ispettivo. Per determinare il periodo di riposo deve prendersi a riferimento l’orario contrattuale, non quello effettivamente svolto. Si considerano utili, cioè compresi nell’orario contrattuale, anche eventi, quali lo sciopero parziale, permessi retribuiti o meno, permessi sindacali e altri. Purché: non siano coincidenti con l’orario predeterminato per la fruizione dei riposi non si determini l’assenza per l’intera giornata. ________________________________________________________
CASI PARTICOLARI - ECCEZIONI Banca ore le ore per allattamento sono interamente fruibili anche se la somma delle stesse a ore di recupero derivanti dal sistema di banca ore, esaurisce l’intero orario e quindi si determina l’assenza totale dal lavoro Riposi e part-time orizzontale se l’ora spettante di allattamento coincide con l’unica ora di lavoro che si è tenuti ad effettuare, pur verificandosi la totale astensione dal lavoro, non viene comunque meno il diritto alla fruizione delle ore di allattamento ________________________________________________________
PARTO PLURIMO I riposi si raddoppiano; - il lavoratore padre può utilizzare le ore aggiuntive rispetto a quelle normalmente spettanti alla madre; - se uno dei genitori non si avvale dei riposi doppi, l’altro genitore può fruire delle ore di riposo raddoppiate; - il padre lavoratore può utilizzare le ore aggiuntive: * durante il congedo di maternità della madre lavoratrice dipendente * durante il congedo parentale della madre lavoratrice dipendente lo stesso principio ora vale anche se la madre è lavoratrice autonoma. Le ore aggiuntive non possono essere utilizzate dal padre se la madre non è lavoratrice e quindi non ha diritto ai riposi giornalieri; possono invece essere utilizzate se la madre è lavoratrice autonoma. ________________________________________________________
TRATTAMENTO ECONOMICO a carico INPS: retribuzione delle ore, maggiorate dei ratei delle mensilità aggiuntive (retribuzione persa: corrente + differita) l’importo è anticipato dal datore di lavoro e portato a conguaglio contributi figurativi sulla base del 200% del valore massimo dell’assegno sociale. Il valore dell’accredito può essere integrato o con il riscatto o con i criteri della prosecuzione volontaria ________________________________________________________
DOCUMENTAZIONE DELLA MADRE La lavoratrice Madre deve inoltrare specifica richiesta al datore di lavoro indicando l’orario di lavoro con le modalità di fruizione. La lavoratrice deve formalizzare ogni eventuale variazione rispetto alla prima richiesta. DOCUMENTAZIONE DEL PADRE Il lavoratore padre deve inoltrare specifica richiesta al datore di lavoro e all’INPS.; anche in caso di domanda di fruizione di ore aggiuntive per parto plurimo. Il lavoratore deve allegare certificato di nascita da cui risulti la paternità e la maternità, ovvero dichiarazione sostitutiva, in aggiunta a: figli affidati solo al padre: provvedimento formale di affidamento; morte o grave infermità della madre: certificazione o dichiarazione sostitutiva di morte ovvero certificazione sanitaria attestante la grave infermità della madre; madre lav. dip. che non se ne avvalga: dichiarazione della madre relativa alla mancata fruizione delle ore di riposo, confermata dal relativo datore di lavoro; madre lavoratrice non dipendente: dichiarazione della madre relativa alla sua attività di lavoratrice autonoma o di casalinga. Il padre deve comunicare eventuali variazioni successive rispetto alla prima richiesta. ________________________________________________________